REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1)
1) Il testo dell'articolo19, comma 3 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 19 - Agenzie locali per la mobilita' e il trasporto pubblico
locale
(omissis)
3. L'agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni
degli Enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di
programmazione di settore, con particolare riguardo ai seguenti
compiti:
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di
trasporto integrati tra loro e con la mobilita' privata;
b) gestione della mobilita' complessiva, progettazione e
organizzazione dei servizi complementari per la mobilita', con
particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri
urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo
c) gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi;
d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
e) ogni altra funzione assegnata dagli Enti locali con esclusione
della programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari.
(omissis)".
Comma 2)
2) Il testo dell'articolo 2 della legge 11 agosto 2003 n. 218 (che
concerne Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) e' il
seguente:
"Art. 2 - Definizioni e classificazioni
1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con
conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso
alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e
successive modificazioni, svolgono attivita' di trasporto di persone
con le modalita' di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti
alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la
disponibilita'.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i
servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa
professionale per uno o piu' viaggi richiesti da terzi committenti o
offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva
definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e
dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus
adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare
tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni.
4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla Legge 15/1/1992,
n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si
considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con
conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992.
5. Per disponibilita' degli autobus si intende il legittimo possesso
conseguente ad acquisto in proprieta', usufrutto, locazione con
facolta' di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1)
1) Il testo dell'articolo 24, comma 5 della legge regionale n. 30 che
concerne Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale
e' il seguente:
"Art. 24 - Classificazione dei servizi
(omissis)
5.  Sono servizi pubblici non di linea quelli che provvedono al
trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione
complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano
tra questi:
a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente come definiti
rispettivamente agli articoli 2 e 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21
(Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea);
b) i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto di trasportare
gruppi costituiti su iniziativa di un committente o del vettore
stesso, anche se effettuati con una certa frequenza;
c) i servizi di car-sharing (auto ad uso condiviso) accessibili al
pubblico.
(omissis).".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1)
1) Il testo dell'articolo 26 della legge regionale n. 30 che concerne
Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale e' il
seguente:
"Art. 26 - Istituzione dei servizi
1. L'atto istitutivo dei servizi ne definisce la classificazione ai
sensi dell'art. 24 e, previa valutazione della domanda di trasporto,
nelle sue componenti qualitative e quantitative, nonche' delle
implicazioni sul piano finanziario, stabilisce:
a) la durata;
b) l'itinerario dei servizi e l'elenco delle fermate;
c) il programma di esercizio e l'indicazione del tipo e delle
caratteristiche dei veicoli da impiegare;
d) l'eventuale natura temporanea o sperimentale del servizio.".
Comma 2)
2) Il testo dell'articolo 2 della legge 11 agosto 2003 n. 218 che
concerne Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e' gia' citato
alla nota 2) dell'articolo 1.
3) Il testo dell'articolo 116, della legge 30 aprile 1992 n. 285 che
concerne Nuovo codice della strada e' il seguente:
"Art. 116 - Patente, certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori
1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver
conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri.
1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di eta' che abbia compiuto
14 anni deve conseguire il certificato di idoneita' alla guida,
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato
secondo le modalita' di cui al comma 11-bis.
1-ter. A decorrere dall'1 ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il
certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori e' esteso a coloro
che compiano la maggiore eta' a partire dalla medesima data e che non
siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di
guida, hanno avuto la patente sospesa per l'infrazione di cui
all'articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del
ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la
maggiore eta' conseguono il certificato di idoneita' alla guida di
ciclomotori, previa presentazione di domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri, corredata da certificazione
medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e
dall'attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso
un'autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui
all'ultimo periodo del comma 11-bis.
1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei
ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi
compresa quella speciale. Fino alla data dell'1 gennaio 2008 la
certificazione potra' essere limitata all'esistenza di condizioni
psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore,
eseguita dal medico di medicina generale.
1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneita' alla
guida di ciclomotori i conducenti gia' muniti di patente di guida; i
titolari di certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori sono
tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente.
2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida
occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri  ed essere in possesso dei
requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce
il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato,
attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida, dei
certificati di idoneita' alla guida e dei certificati di abilitazione
professionale, con l'obiettivo della massima semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui
all'articolo 119, dei Comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123
e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati
per le rispettive categorie:
A -  Motoveicoli di massa complessiva sino a 1,3 t;
B -  Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere,
escluso quello del conducente, non e' superiore a otto, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa
complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5
t;
C -  Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5
t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui
guida e' richiesta la patente della categoria D;
D -  Autobus ed altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il
cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e'
superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero;
E -  Autoveicoli per la cui guida e' richiesta la patente delle
categorie B, C e D, per ciascuna delle quali il conducente sia
abilitato, quando trainano un rimorchio che non rientra in quelli
indicati per ciascuna delle precedenti categorie; autoarticolati
destinati al trasporto di persone e autosnodati, purche' il conducente
sia abilitato alla guida di autoveicoli per i quali e' richiesta la
patente della categoria D; altri autoarticolati, purche' il conducente
sia abilitato alla guida degli autoveicoli per i quali e' richiesta la
patente della categoria C.
4. I rimorchi leggeri sono quelli di massa complessiva a pieno carico
fino a 0,75 t.
5. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu'
minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A,
B, C e D anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio
leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di
veicoli di particolari tipi e caratteristiche, nonche' con determinate
prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art.
119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e
devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale
tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono
guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente
per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze,
nonche' i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose. Fanno
eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli in servizio di
piazza o di noleggio con conducente per il trasporto di persone,
qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del certificato di
abilitazione professionale ai conducenti muniti della patente di guida
di categoria B, C e D speciale, di cui al comma 8-bis.
6. Possono essere abilitati alla guida di autoveicoli per i quali e'
richiesta la patente delle categorie C e D solo coloro che gia' lo
siano per autoveicoli e motoveicoli per la cui guida e' richiesta la
patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
7. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, previo
accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame integrativo, a
categorie di veicoli diversi.
8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare tricicli,
quadricicli ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e
taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria
E, correlata con patente di categoria C, di eta' inferiore agli anni
ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al trasporto di cose di
cui all'art. 115, comma 1, lettera d), numero 3), i titolari di
patente della categoria D e di patente di categoria E, correlata con
patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati
adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con
conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un
certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri sulla base dei
requisiti, delle modalita' e dei programmi di esami stabiliti nel
regolamento.
8-bis. Il certificato di cui al comma 8 puo' essere rilasciato a
mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di
categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla
conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica
certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle
indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119,
comma 10.
9. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia
aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti
professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta
categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di
abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale,
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati
e ai minorati fisici.
10. Nel regolamento, in relazione a quanto disposto al riguardo nella
normativa internazionale, saranno stabiliti i tipi dei certificati
professionali di cui al comma 9 nonche' i requisiti, le modalita' e i
programmi d'esame per il loro conseguimento. Nello stesso regolamento
saranno indicati il modello e le relative caratteristiche della
patente di guida, anche ai fini di evitare rischi di falsificazione.
11. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o il cambiamento di abitazione nell'a'mbito dello stesso
comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del
Dipartimento per i trasporti terrestri, che trasmette per posta, alla
nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di
convalida da apporre sulla medesima patente di guida. A tal fine, i
Comuni devono trasmettere al suddetto ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri , per via telematica o su
supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti del
Dipartimento per i trasporti terrestri, notizia dell'avvenuto
trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla
data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di
anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza
senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle
attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi
dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870, per la
certificazione della variazione di residenza, ovvero senza che sia
stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito
non e' titolare di patente di guida, sono responsabili in solido
dell'omesso pagamento.
11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma
1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole.
In tal caso, il rilascio del certificato e' subordinato ad un esame
finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e
non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi
organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'a'mbito
dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le
istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese
sottoscritte dalle Province e dai competenti uffici del Dipartimento
per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con
Comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private
impegnate in attivita' collegate alla circolazione stradale. I corsi
sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole.
La prova finale dei corsi organizzati in a'mbito scolastico e'
espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i
trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei
corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi
tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono assegnati i
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura
prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, stabilisce, con proprio decreto, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le direttive, le modalita', i programmi dei corsi e
delle relative prove, sulla base della normativa comunitaria.
12. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo
affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la
patente di guida, il certificato di idoneita' di cui ai commi 1-bis e
1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 370 a euro 1.485.
13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la
patente di guida e' punito con l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente
perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti
dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel
biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per
le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in
composizione monocratica.
13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di
patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di
idoneita' di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 2.065.
14. Chiunque, pur avendo sostenuto con esito favorevole gli esami di
cui all'art. 121, guida senza essere munito della patente e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 35 euro a
143 euro. Ove ricorrano i motivi ostativi al rilascio della patente di
cui all'articolo 120, si applica quanto disposto dal comma 13.
15. Parimenti chiunque guida autoveicoli o motoveicoli essendo munito
della patente di guida ma non del certificato di abilitazione
professionale o della carta di qualificazione del conducente, quando
prescritti, o di apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, ove non
sia stato possibile provvedere, nei dieci giorni successivi all'esame,
alla predisposizione del certificato di abilitazione o alla carta di
qualificazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 148 a euro 594.
16. Il titolare di patente di guida che omette di far annotare il
trasferimento nel termine stabilito e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire
duecentomila.
17. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 13-bis e 15
importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo
per giorni sessanta, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del
Titolo VI.
18. Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria
del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in
caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre
il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la
sanzione accessoria della sospensione della patente di guida
eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI
Comma 5)
4) Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000
n. 395 che concerne Attuazione della direttiva 98/76/CE dell'1 ottobre
1998 del Consiglio dell'Unione Europea, modificativa della direttiva
96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e'
il seguente:
"Art. 5 - Onorabilita'
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito
dell'onorabilita' e' sussistente se esso e' posseduto, oltre che dalla
persona di cui all'articolo 3, comma 1:
a) dall'amministratore unico, ovvero dai membri del consiglio di
amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone
giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni
altro tipo di ente;
b) dai soci illimitatamente responsabili per le societa' di persone;
c) dal titolare dell'impresa individuale o familiare.
2. Non sussiste, o cessa di sussistere, il requisito dell'onorabilita'
in capo alla persona che:
a) sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza, oppure sia sottoposta a misure di sicurezza personali o a
misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
b) sia sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene
accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice
penale;
c) abbia riportato, con sentenza definitiva, una o piu' condanne, per
reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due
anni e sei mesi;
d) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena
detentiva per uno dei delitti di cui al Capo I del Titolo II o ai Capi
II e III del Titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno
dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2,
624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice
penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20
febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre
1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e
74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui
all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il
delitto di cui all'articolo 282 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; per
il delitto di cui all'articolo 18, comma 3 della legge 18 aprile 1975,
n. 110; per la contravvenzione di cui all'articolo 186, comma 2, anche
in combinato disposto con l'articolo 187, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
f) abbia subi'to, in via definitiva, l'applicazione della sanzione
amministrativa di cui all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974, o
di qualunque sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della
professione di cui all'articolo 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque
volte nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida o sia stato effettuato nei suoi confronti l'accertamento di
cui all'articolo 167, comma 10 del decreto legislativo n. 285 del
1992;
g) abbia subi'to, in qualita' di datore di lavoro, condanna penale
definitiva per fatti che costituiscono violazione degli obblighi
sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
h) sia stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267.
3. Nei casi in cui il comma 2 contempla la condanna a pena detentiva,
essa si considera tale anche se risulta comminata una sanzione
sostitutiva della pena detentiva medesima.
4. Per gli effetti del presente articolo, si considera condanna anche
l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
5. L'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere e), f) e g) del
comma 2 e' rilevante solo se esse sono conseguenti a fatti commessi
nell'esercizio delle attivita' di autotrasporto di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3.
6. La persona che esercita la direzione dell'attivita' perde comunque
il requisito dell'onorabilita' anche nel caso di violazione degli
articoli 589, comma 2, del codice penale, 189, commi 6 e 7, 186, comma
2, 187, comma 4, del decreto legislativo n. 285/92 o delle violazioni
di cui al comma 2, lettera f), commesse dal lavoratore dipendente,
nell'esercizio della propria attivita', qualora il fatto che ha dato
luogo alla violazione sia riconducibile a istruzioni o disposizioni
impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a piu' precedenti
violazioni.
7. Le imprese di cui all'articolo 1, commi  2 e 3, devono essere
iscritte nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone fisiche o
giuridiche relativamente al reddito d'impresa, o avere presentato la
dichiarazione relativamente a tale reddito.
8. La sussistenza del requisito dell'onorabilita' cessa, di diritto,
come conseguenza del verificarsi dei presupposti previsti dai commi
che precedono.
9. Fermi restando gli effetti degli articoli 166 e 167 del codice
penale e 445 del codice di procedura penale, e di ogni disposizione
che comunque prevede l'estinzione del reato, il requisito
dell'onorabilita' e' riacquistato:
a) a seguito di concessione della riabilitazione di cui all'articolo
178 del codice penale, sempreche' non intervenga la revoca di cui
all'articolo 180 del medesimo codice;
b) in caso di cessazione delle misure di sicurezza o di prevenzione
applicate;
c) per le ipotesi di cui alla lettera f) del comma 2, decorsi sei mesi
dalla data del provvedimento che costituisce presupposto per la
perdita del requisito.".
5) Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395 che concerne Attuazione della direttiva 98/76/CE dell'1 ottobre
1998 del Consiglio dell'Unione Europea, modificativa della direttiva
96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonche' il
riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo
scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di detti
trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e'
il seguente:
"Art. 6 - Requisito della capacita' finanziaria
1. Per le imprese di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, il requisito
della capacita' finanziaria e' sussistente se vi e' la disponibilita'
di risorse finanziarie in misura non inferiore a:
a) cinquantamila euro, qualora l'impresa abbia la disponibilita', a
qualunque titolo, fra quelli consentiti dalla normativa vigente, di un
autoveicolo adibito all'attivita' di trasportatore su strada;
b) cinquemila euro, per ogni autoveicolo supplementare.
2. Ai fini dell'accertamento della sussistenza della capacita'
finanziaria l'autorita' competente di cui all'articolo 3, comma 1,
valutata: i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano; i
fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita'
di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta'
disponibili come garanzia per l'impresa interessata; i costi, compreso
il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici,
impianti, attrezzature e installazioni; il capitale di esercizio.
3. La prova della sussistenza della capacita' finanziaria puo' essere
fornita mediante un'attestazione rilasciata, nelle varie forme
tecniche, sulla scorta degli elementi di cui al comma 2, da imprese
che esercitano attivita' bancarie. I contenuti dell'attestazione e le
modalita' per il suo rilascio sono stabiliti con il regolamento di cui
all'articolo 21.
4. Le imprese di cui al comma 3 comunicano all'autorita' competente di
cui all'articolo 3, comma 1, secondo le modalita' ed entro i termini
stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 21, ogni fatto che
produca la diminuzione o la perdita della capacita' finanziaria
attestata.".
6) Il testo dell'articolo 26 della legge regionale n. 30 che concerne
Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale e' gia'
citato alla nota 1) dell'articolo 3.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1)
1) Il testo dell'articolo 28, comma 2 della legge regionale 2 ottobre
1998, n. 30 che concerne Disciplina generale del trasporto pubblico
regionale e locale e' il seguente:
"Art. 28 - Competenze delle Province e dei Comuni
(omissis)
2. Le Province esercitano le funzioni previste dalla presente legge in
materia di trasporto pubblico locale. In particolare spettano alle
Province le funzioni relative alla programmazione di bacino e tutte le
funzioni relative ai trasporti di cui al presente Titolo classificati
di bacino, interbacino, urbani intercomunali e transfrontalieri, ivi
comprese:
a) l'istituzione e l'affidamento della gestione dei servizi e della
costruzione delle opere pubbliche necessarie;
b) la verifica e il controllo qualitativo e quantitativo sullo
svolgimento dei servizi;
c) il coordinamento dei servizi operanti sul territorio;
d) la zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
e) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 85 del DPR 24 luglio
1977, n. 616, riguardanti l'approvazione dei regolamenti relativi ai
servizi di noleggio con conducente, con qualsiasi mezzo esercitati, e
di taxi.
(omissis).".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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