REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 730 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e' il
seguente:
"(omissis)
730. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
ai princi'pi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi
degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e del numero
massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce
principio di coordinamento della finanza pubblica.
(omissis)".
Comma 3
2) Il testo dell'articolo 1, comma 733 della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 che concerne Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e' il
seguente:
"(omissis)
733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano
alle societa' quotate in borsa.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 1, commi da 725 a 729 della Legge 27
dicembre 2006, n. 296 che concerne Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e'
il seguente:
"725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province, il
compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai
componenti del consiglio di amministrazione, non puo' essere superiore
per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento
delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e al
presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la
possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel caso di
produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata.
726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una pluralita'
di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella misura ivi
prevista, va calcolato in percentuale della indennita' spettante al
rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di
partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella di maggiore
importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti dei soci
pubblici.
727. Al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri
soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726
possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni
cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli
enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali
e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti
percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di
soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la
partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del
capitale.
729. Il numero complessivo di componenti del consiglio di
amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via
indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a
cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o
superiore all'importo che sara' determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari
regionali e le Autonomie locali, di concerto con il Ministro
dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Nelle societa' miste
il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione
designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche
quelli eventualmente designati dalle Regioni non puo' essere superiore
a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e gli eventuali patti
parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri.".
NOTE ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 13 maggio
1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente
regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA
e' il seguente:
"Art. 2 - Denominazione e soci
(omissis)
2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti pubblici, le
societa' con partecipazione pubblica, le aziende di credito, le
universita', le compagnie di assicurazione, le associazioni di
categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette nonche'
altri soggetti privati con personalita' giuridica.".
2) Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera e), punto 2 della Legge
regionale 13 maggio 1993, n. 25 che concerne Norme per la
riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica
del territorio - ERVET SpA e' il seguente:
"Art. 3 - Oggetto
(omissis)
e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli
enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o
investimento per:
1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo
economico e il territorio;
2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati anche
con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di
progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di
progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di
progetto;
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo 3, commi 2 e 3 della Legge regionale 13
maggio 1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -
ERVET SpA e' il seguente:
"Art. 3 - Oggetto
(omissis)
2. La Societa' puo' promuovere e partecipare, anche in collaborazione
con altri soggetti operanti nell'economia regionale, ad iniziative di
fondi di investimento destinate a progetti di qualificazione
territoriale. La Regione puo' promuovere altresi' la partecipazione,
per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 4, comma 2,
della Legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema
regionale delle attivita' di ricerca industriale, innovazione e
trasferimento tecnologico), a societa' di gestione del risparmio
aventi le caratteristiche di cui al provvedimento della Banca d'Italia
del 18 luglio 2001 (Capitale minimo delle societa' di gestione del
risparmio) e ai relativi fondi chiusi d'investimento. Nei casi
indicati la partecipazione si realizzera', ai fini della necessaria
distinzione rispetto alle attivita' di cui al comma 1, mediante
specifiche operazioni di scorporo o scissione.
3. ERVET SpA puo' acquisire o rilevare quote in societa' partecipate
dalla Regione.".
4) Il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge regionale
13 maggio 1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -
ERVET SpA e' il seguente:
"Art. 4 - Modalita' di intervento
1. La Societa', in conformita' agli obiettivi e per la realizzazione
degli scopi di cui all'articolo 3, svolge la propria attivita':
a) attraverso la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri
enti pubblici della regione;
(omissis)".
5) Il testo dell'articolo 5, comma 1, della Legge regionale 13 maggio
1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente
regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA
e' il seguente:
"Art. 5 - Bilancio della Societa'
1. Il bilancio dell'esercizio della Societa', corredato dalle
relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e
dal verbale di approvazione dell' assemblea dei soci, e in allegato
dai bilanci delle societa' partecipate, dovra' essere inviato, non
appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla
Giunta regionale.
(omissis)".
6) Il testo dell'articolo 6, comma 1, lettera c) della Legge regionale
13 maggio 1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione
dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio -
ERVET SpA e' il seguente:
"Art. 6 - Attivita' della Societa'
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
stipula un'apposita convenzione, di norma triennale, con ERVET SpA.
Nella convenzione e' indicato il programma delle attivita' affidate
dalla Regione alla Societa'. La convenzione disciplina:
a) le modalita' e le procedure di conferimento alla Societa' dei
finanziamenti connessi alle attivita' di cui al presente articolo,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie autorizzate dal bilancio
regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle
attivita' svolte;
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a
consuntivo.
(omissis)".
7) Il testo dell'articolo 6, comma 2, della Legge regionale 13 maggio
1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente
regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA
e' il seguente:
"Art. 6 - Attivita' della Societa'
(omissis)
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attivita' che
la Societa' presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo
piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1 e
comprensivo di tutte le iniziative della Societa'.
(omissis)".
8) Il testo dell'articolo 9 della Legge regionale 13 maggio 1993, n.
25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per
la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA e' il
seguente:
"Art. 9 - Organi sociali
1. Gli organi della Societa' sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio sindacale.
2. La Regione provvede a nominare propri rappresentanti, in
proporzione alla partecipazione azionaria, nel consiglio di
amministrazione e nel collegio sindacale, a norma dell'art. 2458 del
codice civile.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da non piu' di sette
componenti, tra cui il presidente, che e' nominato direttamente
dall'assemblea dei soci. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare
ad un suo componente parte dei propri poteri con esclusione delle
attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del
codice civile. Il Consiglio di amministrazione puo' determinare la
nomina di un direttore della Societa'.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 11, comma 1 della Legge regionale 4 marzo
1998, n. 7 che concerne Organizzazione turistica regionale -
Interventi per la promozione e commercializzazione turistica -
Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio
1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R.
9 agosto 1993, n. 28 e' il seguente:
"Art. 11 - L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a promuovere e
partecipare alla costituzione di una societa' a responsabilita'
limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e
lo statuto della societa' prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in
materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la
specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati
internazionali;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse
turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei
prodotti tipici dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in
materia di turismo;
4) l'attivita' di validazione di progetti turistici, da realizzarsi
sui mercati internazionali;
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle
attivita' di realizzazione di programmi e iniziative in materia di
turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici
dell'agricoltura;
6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto
all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1%
del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della societa' e di un
componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata
all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di
promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i
soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale
detenute.
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 3 della Legge regionale 4 maggio 1999, n. 7
che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa'
a responsabilita' limitata "Reggio Children - Centro internazionale
per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialita' di
tutti i bambini" e' il seguente:
"Art. 3 - Rappresentanza nel Consiglio di amministrazione
1. L'autorizzazione alla partecipazione alla Societa' a
responsabilita' limitata "Reggio Children - Centro internazionale per
la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialita' di tutti i
bambini" e' subordinata alla condizione che sia prevista una
rappresentanza della Regione nel Consiglio di amministrazione della
medesima.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 4, comma 1 della Legge regionale 4 maggio
1999, n. 7 che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
alla Societa' a responsabilita' limitata "Reggio Children - Centro
internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle
potenzialita' di tutti i bambini" e' il seguente:
"Art. 4 - Diritti societari
1. I diritti conseguenti alle quote di proprieta' della Regione
Emilia-Romagna e la rappresentanza della Regione stessa nel Consiglio
di amministrazione della Societa' a responsabilita' limitata "Reggio
Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei
diritti e delle potenzialita' di tutti i bambini" sono esercitati dal
Presidente della Giunta o da un suo delegato.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 28 dicembre
2000, n. 39 che concerne Acquisizione da parte della Regione
Emilia-Romagna delle quote della societa' Ferrovie Emilia-Romagna
Societa' a responsabilita' limitata e' il seguente:
"Art. 2 - Trasformazione della Societa' e ingresso di nuovi soci
(omissis)
2. Le modalita' per l'attuazione di quanto previsto alla lettera b)
del comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto,
previo parere della Commissione consiliare competente.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37, comma 4 della Legge regionale 22
dicembre 2003, n. 28 che concerne Legge finanziaria regionale adottata
a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 e'
il seguente:
"Articolo 37 - Partecipazione alla societa' "CUP 2000 SpA"
(omissis)
4. La partecipazione della Regione e' subordinata alla condizione che
lo statuto della societa' preveda una adeguata rappresentanza della
Regione nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2458
del codice civile.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10, comma 3 della Legge regionale 24 maggio
2004, n. 11 che concerne Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione e' il seguente:
"Articolo 10 - Gestione della rete regionale
(omissis)
3. Il Presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta
regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n.
259 del 2003 , e' autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di
legge, ad una societa' per azioni per la fornitura della rete. La
Regione conferisce nella societa' o trasferisce ad essa beni o
complessi od universalita' di beni, sia mobili che immobili, di cui la
Regione stessa sia proprietaria.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 6, comma 2 della Legge regionale 27 luglio
2007, n. 20 che concerne Riordino di partecipazioni societarie
regionali. Partecipazione alle Societa' Cermet societa' cons. a r.l. e
Nuovaquasco societa' cons. a r.l. e' il seguente:
"Articolo 6 - Organi sociali
(omissis)
2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero il presidente e la
maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, qualora
questo sia previsto dallo statuto, e il revisore unico dei conti o la
maggioranza del collegio di revisione contabile. Il consiglio di
amministrazione, ove previsto, deve essere composto da non piu' di tre
componenti, compreso il presidente. Il consiglio di amministrazione
puo' delegare ad un suo componente parte dei propri poteri, con
esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446
e 2447 del codice civile.
(omissis)"
NOTE ALL'ART. 12
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 13 maggio
1993, n. 25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente
regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA
e' il seguente:
"Art. 2 - Denominazione e soci
(omissis)
2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti pubblici, le
societa' con partecipazione pubblica, le aziende di credito, le
universita', le compagnie di assicurazione, le associazioni di
categoria, i consorzi fra gli enti e le associazioni predette nonche'
altri soggetti privati con personalita' giuridica.".
2) Il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 13 maggio 1993, n.
25 che concerne Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per
la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA e' il
seguente:
"Art. 5 - Bilancio della Societa'
1. Il bilancio dell'esercizio della Societa', corredato dalle
relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale e
dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, e in allegato dai
bilanci delle societa' partecipate, dovra' essere inviato, non appena
pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta
regionale.
2. La Societa' provvede a sottoporre il proprio bilancio alla
certificazione di una societa' di revisione.".
3) Il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
che concerne Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,
nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione
fiscale e' il seguente:
"Art. 13 - Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici
regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e
del mercato e di assicurare la parita' degli operatori, le societa', a
capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle
amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni
e servizi strumentali all'attivita' di tali enti in funzione della
loro attivita', con esclusione dei servizi pubblici locali, nonche',
nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di
funzioni amministrative di loro competenza, devono operare
esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti,
non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o
privati, ne' in affidamento diretto ne' con gara, e non possono
partecipare ad altre societa' o enti. Le societa' che svolgono
l'attivita' di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di
cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono escluse dal
divieto di partecipazione ad altre societa' o enti.
2. Le societa' di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e
non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l'effettivita' delle precedenti disposizioni,
le societa' di cui al comma 1 cessano entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto le attivita' non
consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure
ad evidenza pubblica, le attivita' non consentite a terzi ovvero
scorporarle, anche costituendo una separata societa'. I contratti
relativi alle attivita' non cedute o scorporate ai sensi del periodo
precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel
primo periodo del presente comma.
4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2
sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al
comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite
prima della predetta data.".

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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