REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 2
Comma 1)
1) Il testo dell'articolo 10, commi 3 e 4 della legge regionale 24
maggio 2004, n. 11 che concerne Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione e' il seguente:
"Art. 10 - Gestione della rete regionale
(omissis)
3. Il Programma e' aggiornato, con cadenza almeno triennale e con le
modalita' di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai
Comuni interessati.
4. La Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione annuale
sullo stato di attuazione del Programma.".
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1)
1) Il testo dell'articolo 22, della legge regionale 30 maggio 1997, n.
15 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura: Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 22 - Sistema informativo agricolo regionale
1. Il Sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) costituisce il
supporto su base informatizzata dell'attivita' tecnico-amministrativa
necessaria per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura.
2. Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri
sistemi informativi regionali e nazionale, costituisce uno strumento
unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle
Comunita' montane.
3. Il S.I.A.R. realizza la banca dati degli interventi a favore delle
imprese. La banca dati contiene l'inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte
della pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse
all'esercizio di attivita' agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in
materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.
4. Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si
applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale
(S.I.R.).".
2) Il testo dell'articolo 23, della legge regionale 30 maggio 1997, n.
15 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura: Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 23 - Avviamento e gestione della banca dati
1. La banca dati e' costituita presso la Regione e puo' essere
consultata da parte degli Enti locali.
2. La formazione della base dati e' fondata sullo scambio di
informazioni tra Regione, Province e Comunita' montane mediante
procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.
3. Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati
richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicita' che verra'
stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato,
derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure
informatizzate predisposte dalla Regione.
4. Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia
i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.
5. Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo
polifunzionale integrato, la Regione promuove l'attivazione di
collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.".
3) Il testo dell'articolo 32, della legge regionale 30 maggio 1997, n.
15 che concerne Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura: Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34
e' il seguente:
"Art. 32 - Spese per il Sistema informativo agricolo regionale
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 22 e 23 sono
istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna, appositi capitoli, uno per le spese di natura corrente
ed uno per le spese in conto capitale, denominati rispettivamente
Spese per la realizzazione del Sistema informativo agricolo regionale
e Impianto di un Sistema informativo agricolo regionale, che saranno
dotati della necessaria disponibilita' rispettivamente in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11
della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 ed in sede di approvazione della legge
finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della L.R. n. 31 del
1977.".
NOTA ALL'ART 12
Comma 1)
1) Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 15 luglio 2002, n.
16 che concerne Norme per il recupero degli edifici storico-artistici
e la promozione della qualita' architettonica e paesaggistica del
territorio e' il seguente:
"Art. 12 - Norme transitorie
1. I procedimenti di concessione dei contributi di cui alla L.R. 16
febbraio 1989, n. 6 recante "Provvedimenti per il recupero edilizio,
urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici", che risultano
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge n. 6
del 1989.
2. Ai fini del presente articolo, il procedimento di concessione dei
contributi si intende avviato:
a) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo inclusi
nei programmi di ripartizione dei contributi, deliberati dal Consiglio
regionale in data antecedente all'entrata in vigore della presente
legge;
b) per gli studi di fattibilita' e i piani di recupero, per i quali i
Comuni abbiano deliberato l'affidamento degli incarichi professionali
in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, a
condizione che i suddetti provvedimenti comunali, corredati dalla
documentazione prescritta, pervengano alla Regione entro il termine
perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge.".
NOTE ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo dell'art. 3 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2
che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco e' il seguente:
"Art. 3
1. Con la presente legge viene altresi' istituito un "fondo regionale
per la conservazione della natura", con i seguenti scopi:
a) diffondere, a livello regionale e locale, tra la popolazione una
migliore conoscenza della natura e la sua tutela anche attraverso
iniziative specifiche di educazione naturalistica;
b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una
migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli
equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
c) assicurare i finanziamenti necessari per la pubblicazione,
l'osservanza ed il controllo delle disposizioni previste dalla
presente legge e per ogni altra spesa ritenuta necessaria per la sua
attuazione.
2. La Giunta regionale predispone e approva il programma delle
iniziative cui destinare le disponibilita' del fondo, ad eccezione
degli studi e ricerche effettuati dall'Istituto per i beni artistici,
culturali e naturali di cui al comma 1, lettera b), sentito il parere
del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui
all'articolo 33 della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina
dei parchi regionali e delle riserve naturali).
3. La Regione definisce annualmente ed assegna all'Istituto per i beni
artistici, culturali e naturali, un finanziamento per gli studi e le
ricerche dallo stesso realizzati ai sensi del comma 1, lettera b).".
2) Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 24
gennaio 1977, n. 2 che concerne Provvedimenti per la salvaguardia
della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la
conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti
del sottobosco e' il seguente:
"Art. 3
(omissis)
b) attuare o incentivare, anche in collaborazione con l'Istituto per i
beni artistici, culturali e naturali, studi e ricerche per una
migliore conservazione della natura, delle espressioni e degli
equilibri ambientali di particolare pregio e significato;
(omissis).".
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2
che concerne Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale -
Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura -
Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco e' il seguente:
"Art. 6
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, anche su proposta
dei Comuni, delle Comunita' montane, delle Amministrazioni
provinciali, del Comitato circondariale di Rimini, delle Assemblee di
Comuni di Imola e Cesena, degli Istituti universitari interessati,
delle associazioni naturalistiche, ricreative e del tempo libero,
dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali e dell'Azienda
regionale delle foreste, sono assoggettati a particolare tutela
esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di
notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio
regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per
l'ambiente naturale e della competente Commissione consiliare.
Il decreto e' emanato sulla base di un elenco degli esemplari arborei
individuati annualmente a seguito di istruttoria compiuta
dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che dovra'
contenere gli elementi conoscitivi e le indicazioni di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma successivo.
Il decreto dovra' indicare:
a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con
riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove
insistono;
b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalita' di segnalazione
degli stessi in loco;
c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonche'
i soggetti pubblici o privati cui la tutela viene affidata;
d) il tipo e le modalita' degli interventi necessari ad assicurare la
buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati.
Il decreto regionale e' atto definitivo e deve essere notificato ai
soggetti proprietari degli esemplari arborei assoggettati a tutela
entro sessanta giorni dalla data di esecutivita'.
Sulla base di appositi finanziamenti annuali assegnati dalla Regione,
l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali provvedera' ad
erogare ai soggetti di cui alla lettera c) del terzo comma i fondi
eventualmente necessari per gli interventi conservativi e di
salvaguardia degli esemplari arborei tutelati.".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'art. 114 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
che concerne Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 114 - Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque
1. La Regione si dota di un piano di tutela, uso e risanamento delle
acque finalizzato ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi di
qualita' ambientale dei corpi idrici, nonche' degli obiettivi di
qualita' funzionale in relazione agli usi programmati per corpo idrico
o tratto di esso. Il piano e' elaborato nel rispetto degli indirizzi e
criteri stabiliti nel piano di bacino di cui all'art. 17 della L. 18
maggio 1989, n. 183. Qualora quest'ultimo non sia approvato, la
Regione puo' comunque dotarsi del piano di tutela, uso e risanamento
delle acque.
2. Il piano di cui al comma 1, in particolare:
a) individua gli obiettivi generali di risanamento dei corpi idrici
regionali con riferimento ai piani e alle direttive dell'Autorita' di
bacino nazionale e interregionale;
b) formula indirizzi generali per la determinazione delle destinazioni
d'uso dei corpi idrici e delle prestazioni qualitative conseguenti;
c) definisce la disciplina generale degli scarichi delle pubbliche
fognature, servite o meno da impianti di depurazione, e quelle degli
insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature;
d) valuta a livello dell'intera Regione la disponibilita' di risorse
idriche per gli usi ambientale, civile, agricolo e produttivo in
relazione alle loro caratteristiche qualitative e quantitative;
e) determina per i diversi settori criteri di uso razionale e di
risparmio della risorsa;
f) individua i comprensori deficitari e le azioni necessarie per i
trasferimenti di acqua per i bacini diversi ai sensi dell'art. 17
della L. 5 gennaio 1994, n. 36;
g) prevede gli interventi necessari ad assicurare la qualita' delle
acque costiere.
3. Il piano di cui al comma 1 definisce obiettivi e livelli di
prestazione richiesti alla pianificazione infraregionale delle
Province attuata nel piano territoriale di coordinamento provinciale
di cui all'art. 2 della L.R. n. 6 del 1995.
4. Il piano di cui al comma 1 e' adottato e approvato secondo le
procedure previste dall'art. 4 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36.
5. Per l'attuazione del piano la Regione prevede appositi interventi
con il quadro triennale di cui al comma 5 dell'art. 100.
6. Il piano di cui al comma 1 sostituisce i vigenti strumenti di
pianificazione in materia di acque.".
NOTA ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell'art. 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3
che concerne Riforma del sistema regionale e locale e' il seguente:
"Art. 134 - Interventi di bonifica
1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 9 dell'art. 17 del
DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 la Regione istituisce un apposito fondo.
2. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale previsti al comma 6-bis dell'art. 17
del DLgs n. 22 del 1997 la Regione puo' concedere ai soggetti
obbligati ad eseguire gli interventi ai sensi del medesimo articolo,
contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento del costo della
bonifica secondo modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
3. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad
uso pubblico individuate nel vigente piano regionale delle bonifiche o
nei piani provinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 128, la
Giunta regionale puo' concedere finanziamenti fino al cento per cento
a favore dei soggetti pubblici attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati con le entrate
e sulla base delle disposizioni di cui all'art. 11 della L.R. 6
agosto1996, n. 31.
5. Le garanzie finanziarie previste al comma 4 dell'art. 17 del DLgs
n. 22 del 1997 e al comma 9 dell'art. 10 del DM 25 ottobre 1999, n.
471, per la corretta esecuzione e completamento degli interventi di
bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente dei
siti inquinati, sono prestate a favore del Comune quando gli stessi
interventi riguardano il territorio comunale.".
NOTA ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 2 luglio 1988, n.
27 che concerne Istituzione del Parco regionale del Delta del Po e' il
seguente:
"Art. 13 - Norme finanziarie
1. Alle spese di gestione, di investimento e sviluppo, ai relativi
contributi nonche' al riparto dei finanziamenti regionali si applicano
rispettivamente le norme degli articoli 34, 35 e 36 della L.R. 2
aprile 1988, n. 11.
1-bis. La Regione concede al Consorzio del Parco regionale del Delta
del Po, sulla base di apposita convenzione, finanziamenti volti alla
salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di
Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle
difese di sponda, alla gestione idraulica ed alla vigilanza generale
per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle valli e per il
mantenimento delle specie di flora e di avifauna protette. La
concessione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione, da
parte del Consorzio, di un programma annuale operativo, che elenca le
opere e gli interventi a cui si intende dare attuazione nell'anno di
riferimento. La Giunta regionale con proprio atto definisce le
modalita' di controllo tecnico, di erogazione, di rendicontazione e di
revoca dei finanziamenti.
1-ter. L'articolo 2 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 6 (Interventi per
la liquidazione della Sivalco SpA e per l'avvio dell'attivita' del
Consorzio Azienda Speciale Valli di Comacchio) e' abrogato.".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n.
17 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del Bilancio
pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione e'
il seguente:
"Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa
1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata
della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e
realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa
aventi le seguenti finalita':
a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai
fenomeni di ingressione ed erosione marina;
b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di
naturalita' e ricostruzione delle dune litorali;
d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali
e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle
disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40
(Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della legge regionale 27 marzo 1972, n.
4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i
Comuni quali soggetti attuatori.
3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere
di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul
progetto rilasciato dal Servizio regionale competente per materia sul
territorio. La Regione puo' concorrere al finanziamento di tali
interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei
criteri e con le modalita' che saranno stabiliti dalla Giunta
regionale e nei limiti delle disponibilita' di bilancio.
4. Per l'esercizio 2004 e' autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00
per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap.
39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di
difesa della costa.".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 173, lettera f) e comma 174 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (che concerne Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 2005) e' il seguente:
"173. (omissis)
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire in sede
di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi
sull'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, l'equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che
di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della
coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle Amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorieta'
dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della
gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonche'
l'ipotesi di decadenza del direttore generale.
174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la
Regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora
dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i
predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la
procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la Regione a
provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento. Qualora la Regione non adempia, entro i successivi trenta
giorni il Presidente della Regione, in qualita' di commissario ad
acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi
gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in
funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati
nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora
i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di
gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella Regione interessata, con riferimento agli anni di
imposta 2006 e successivi, si applicano comunque nella misura massima
prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; scaduto il termine del 31
maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad
oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette
imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta
dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima
dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte.".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 che concerne Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e' il
seguente:
"Art. 2 - Competenze regionali
1. Spettano alle Regioni e alle Province autonome, nel rispetto dei
princi'pi stabiliti dalle leggi nazionali, le funzioni legislative ed
amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.
2. Spettano in particolare alle Regioni la determinazione dei
princi'pi sull'organizzazione dei servizi e sull'attivita' destinata
alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle unita'
sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di
indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette
unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di
gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni
sanitarie.
2-bis. La legge regionale istituisce e disciplina la Conferenza
permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
regionale, assicurandone il raccordo o l'inserimento nell'organismo
rappresentativo delle Autonomie locali, ove istituito. Fanno,
comunque, parte della Conferenza: il sindaco del Comune nel caso in
cui l'ambito territoriale dell'Azienda unita' sanitaria locale
coincida con quella del Comune; il presidente della Conferenza dei
sindaci, ovvero il sindaco o i presidenti di circoscrizione nei casi
in cui l'ambito territoriale dell'unita' sanitaria locale sia
rispettivamente superiore o inferiore al territorio del Comune;
rappresentanti delle associazioni regionali delle autonomie locali.
2-ter. Il progetto del Piano sanitario regionale e' sottoposto alla
Conferenza di cui al comma 2-bis, ed e' approvato previo esame delle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza. La Conferenza
partecipa, altresi', nelle forme e con le modalita' stabilite dalla
legge regionale, alla verifica della realizzazione del Piano attuativo
locale, da parte delle aziende ospedaliere di cui all'articolo 4, e
dei piani attuativi metropolitani.
2-quater. Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, definiscono i
criteri e le modalita' anche operative per il coordinamento delle
strutture sanitarie operanti nelle aree metropolitane di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
l'eventuale costituzione di appositi organismi.
2-quinquies. La legge regionale disciplina il rapporto tra
programmazione regionale e programmazione attuativa locale, definendo
in particolare le procedure di proposta, adozione e approvazione del
Piano attuativo locale e le modalita' della partecipazione ad esse
degli Enti locali interessati. Nelle aree metropolitane il piano
attuativo metropolitano e' elaborato dall'organismo di cui al comma
2-quater, ove costituito.
2-sexies. La Regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita' sanitarie
locali, le quali assicurano attraverso servizi direttamente gestiti
l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro,
l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, salvo quanto
previsto dal presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle altre
strutture pubbliche e private accreditate;
b) i princi'pi e criteri per l'adozione dell'atto aziendale di cui
all'articolo 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione delle unita'
sanitarie locali in distretti, da parte dell'atto di cui all'articolo
3, comma 1-bis, tenendo conto delle peculiarita' delle zone montane e
a bassa densita' di popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali, sulla base di una
quota capitaria corretta in relazione alle caratteristiche della
popolazione residente con criteri coerenti con quelli indicati
all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte della Regione
medesima, sulle unita' sanitarie locali, nonche' di valutazione dei
risultati delle stesse, prevedendo in quest'ultimo caso forme e
modalita' di partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di cui
all'articolo 19-bis, comma 3, in raccordo e cooperazione con la
Commissione nazionale di cui al medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la
possibilita' per le unita' sanitarie locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella misura massima di un
dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i
trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di
durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di
investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare
complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a
esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla Regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai
livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai Comuni ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 30 novembre 1998, n.
419.
2-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le Regioni istituiscono
l'elenco delle istituzioni e degli organismi a scopo non lucrativo di
cui all'articolo 1, comma 18.
2-octies. Salvo quanto diversamente disposto, quando la Regione non
adotta i provvedimenti previsti dai commi 2-bis e 2-quinquies, il
Ministro della sanita', sentite la Regione interessata e l'Agenzia per
i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere;
decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere
della medesima Agenzia e previa consultazione della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri
l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un
commissario ad acta. L'intervento adottato dal Governo non preclude
l'esercizio delle funzioni regionali per le quali si e' provveduto in
via sostitutiva ed e' efficace sino a quando i competenti organi
regionali abbiano provveduto.".
NOTA ALL'ART. 30
Comma1
1) Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004
che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del Bilancio
pluriennale 2005-2007 e' il seguente:
"Art. 51 - Fondo regionale per la non autosufficienza
1. La Regione istituisce il fondo regionale per la non
autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi
socio-sanitari definiti dal Piano sociale e sanitario di cui
all'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per
la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali) forniti dai
soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della regione in
condizioni di non autosufficienza. La valutazione della condizione di
non autosufficienza e' svolta secondo i criteri e le modalita'
stabilite dal Piano sociale e sanitario.
2. La Regione garantisce uniformita' dei benefici a parita' di
bisogno, accessibilita' e qualita' delle prestazioni e dei servizi
finanziati dal fondo, nonche' equita' nella eventuale
compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi
omogenei definiti dalla Regione.
3. Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo: risorse
del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, risorse statali
finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla
fiscalita' generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di
altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2
concorrono altresi' risorse proprie appositamente destinate dai Comuni
nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.
4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono
annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri
stabiliti dal Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri
tengono conto delle caratteristiche socio-economiche, geografiche,
demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche
al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto
al fabbisogno.
5. Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al comma 4
ha contabilita' separata e destinazione vincolata nell'ambito del
bilancio delle Aziende USL. Unitamente alle risorse impegnate dai
Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo
distrettuale per la non autosufficienza finanzia le attivita' previste
dal Piano di zona per l'assistenza ai soggetti in condizioni di non
autosufficienza di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Piano
regionale sociale e sanitario. L'Ufficio di piano, costituito
congiuntamente dai Comuni del distretto e dell'Azienda USL, elabora
annualmente, nell'ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano
delle attivita' per la non autosufficienza, approvato d'intesa fra il
comitato di distretto ed il direttore del distretto. L'Ufficio di
piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al
comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell'equilibrio del
fondo. Il comitato di distretto e l'Azienda USL riferiscono
periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.".
NOTE ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n.
27  Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina
e felina e' il seguente:
"Art. 26 - Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 5 comma 3 della legge regionale 7 aprile
2000, n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 5 - Competenze della Regione
(omissis)
2. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione
trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le
risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite
dallo Stato.".
3) Il testo dell'articolo 31 comma 2 della legge regionale 7 aprile
2000, n. 27 Nuove norme per la tutela ed il controllo della
popolazione canina e felina e' il seguente:
"Art. 31 - Norma finanziaria
(omissis)
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero
per cani e gatti, al servizio di piu' comuni, la Giunta regionale e'
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del
cinquanta per cento della spesa sostenuta.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
che concerne Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
e' il seguente:
"Art. 48 - Fondo sociale regionale. Spese di investimento
1. Il Fondo sociale regionale per le spese di investimento e'
finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione ed
acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture
socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi
della pianificazione regionale, mediante la concessione di contributi
in conto capitale.
2. I destinatari dei contributi sono:
a) Comuni singoli o associati e loro forme di gestione dotate di
personalita' giuridica;
b) Aziende unita' sanitarie locali, Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza ed Aziende pubbliche di servizi alla
persona;
c) soggetti privati accreditati o partecipanti al protocollo di
adesione secondo le previsioni dell'articolo 29.
3. Gli interventi ammessi a contributo ricompresi nei Piani di zona,
sono relativi a strutture aventi caratteristiche conformi alle
tipologie ed ai parametri di funzionalita' ed organizzazione previsti
dalle norme statali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle
norme sull'autorizzazione al funzionamento.
4. In caso di richiesta di ammissione a contributo per la
ristrutturazione o la costruzione di immobili, gli edifici da
ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare,
all'atto della concessione del contributo da parte della Regione, in
proprieta', o in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in
concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo.
5. In caso di richiesta di ammissione a contributo per l'acquisto di
immobili, la volonta' di acquisto, da parte dei competenti organi,
deve risultare alla data di presentazione della relativa domanda.
6. Gli immobili per i quali sono concessi i contributi sono vincolati
per la durata di venti anni alla destinazione sociale relativa agli
interventi negli a'mbiti socio-assistenziale, socio-educativo e
socio-sanitario. L'atto costitutivo del vincolo viene trascritto nella
Conservatoria dei Registri immobiliari competente per territorio a
cura e spese del benefi'ciario. Sono nulli gli atti di alienazione
delle strutture di cui al presente comma per tutta la durata del
vincolo.
7. La Giunta regionale puo', su richiesta del benefi'ciario,
autorizzare la rimozione del vincolo prima della sua scadenza, a
condizione che le finalita' per le quali e' stato concesso il
contributo non siano piu' perseguibili o sia piu' opportuna, in
relazione all'interesse pubblico, una destinazione del bene diversa da
quella sociale. La Giunta regionale stabilisce, in relazione alla
residua durata del vincolo ed all'ammontare del contributo concesso,
la quota parte dello stesso che il benefi'ciario deve restituire alla
Regione.
8. Fino alla data di entrata in vigore del Piano regionale i
contributi previsti dal presente articolo sono concessi per le
seguenti finalita':
a) adeguare le strutture esistenti a normative tecniche statali e
regionali;
b) favorire la permanenza al domicilio delle persone di cui
all'articolo 5, comma 4, lettera b);
c) superare definitivamente gli istituti per minori e riconvertirli in
strutture comunitarie di tipo familiare, secondo quanto previsto
all'articolo 22, comma 3 della legge n. 328 del 2000;
d) fornire risposte di accoglienza per persone prive dei necessari
supporti familiari ed in condizione di poverta' estrema e senza fissa
dimora, o minacciate o vittime di violenza ed abuso;
e) fornire risposte di accoglienza e occasioni di socializzazione per
il sollievo ed il sostegno alle famiglie nei compiti di cura di
persone in condizione di non autosufficienza.
9. I soggetti che abbiano ricevuto contributi in conto capitale sono
tenuti a restituirli in caso di mancata concessione o revoca
dell'accreditamento.
10. La Giunta regionale definisce i termini, le modalita' e le
procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai
contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei
contributi stessi, nonche' la percentuale da concedere ai soggetti
benefi'ciari.".
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2003, n.
15 che concerne Legge finanziaria regionale adottata a norma
dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in
coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e del Bilancio
pluriennale 2003-2005. Primo provvedimento generale di variazione e'
il seguente:
"Art. 20 - Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari
1. La Regione e' autorizzata a concedere finanziamenti straordinari in
conto capitale agli Enti locali per l'acquisizione, la
ristrutturazione, la manutenzione straordinaria e il miglioramento
funzionale di opere edilizie da destinare al potenziamento dei poli
didattico-scientifici per nuovi insediamenti universitari. La Giunta
regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalita' e procedure
per la concessione dei finanziamenti straordinari agli Enti locali.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1 e'
disposta, per l'esercizio 2003, un'autorizzazione di spesa di Euro
1.600.000,00 a valere sul Capitolo 73140 afferente alla U.P.B.
1.6.3.3.24510 Edilizia residenziale universitaria.".
NOTA ALL'ART. 38
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 25 giugno
1996, n. 21 che concerne Promozione e coordinamento delle politiche
rivolte ai giovani e' il seguente:
"Art. 4 - Contributi regionali
1. La Regione sostiene iniziative per favorire lo sviluppo ed il
potenziamento delle politiche giovanili tramite la concessione di
contributi per:
a) la promozione, lo sviluppo, la dotazione strumentale e tecnologica
di servizi rivolti ai giovani;
b) la ristrutturazione e l'adeguamento di strutture destinate ad
attivita' rivolte ai giovani.".
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14 bis della legge regionale 26 aprile 2001,
n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e altre
disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14-bis - Esercizio associato intercomunale delle funzioni
catastali
1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in
merito alle modalita' con cui esercitare, dall'1 novembre 2007, le
funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e
dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio
associato di tali funzioni da parte delle forme associative della
presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre,
in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di
studi di fattibilita' imperniati sulle forme associative mediante la
concessione di un finanziamento una tantum.
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto,
disciplina i criteri e le modalita' per la concessione del
finanziamento stesso.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' disposta per
l'esercizio 2007 un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 200.000,00
(Cap. 03201 - Nuova istituzione - U.P.B. 1.2.2.2.2600 - Riordino
territoriale).".
NOTE ALL'ART. 41
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
che concerne Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici. e' il seguente:
"Art. 13 - Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i
consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le societa'
consortili per azioni, a responsabilita' limitata o cooperative, che
svolgono l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per "attivita'
di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione di risorse
provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a
favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri
soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo
grado", i consorzi con attivita' esterna, le societa' cooperative, le
societa' consortili per azioni, a responsabilita' limitata o
cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per "piccole
e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle
piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro
delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e
forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per
"elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico
bancario; per "riforma delle societa'", il decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono
esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi
a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attivita'
previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati
contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche'
utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita' indicata nel comma
2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese
consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico delle parole          , 
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito con la
medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico
bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali,
commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole,
come definite dalla disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni
rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione Europea ai
fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli
investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della totalita'
delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni
che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenerne l'attivita' attraverso contributi e garanzie non
finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci ne' fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalita'
stabilite dagli statuti, purche' la nomina della maggioranza dei
componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non puo'
essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le societa'
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la
societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non puo' essere
superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale,
ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi
indisponibili, non puo' essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e'
costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di
gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si
considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie
prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio,
risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre un terzo al di
sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori
sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro
l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si e'
ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale
sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i
consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi
indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un
terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del
capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito
dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata restano
applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in
materia di riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si
applicano il primo e il secondo comma dell' articolo 2525 del codice
civile, come modificato dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa' cooperativa non si
applicano il secondo comma dell' articolo 2545-quater del codice
civile introdotto dalla riforma delle societa' e gli articoli 11 e 20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59 . L'obbligo di devoluzione previsto
dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende riferito al Fondo
di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in
mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila
imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro
associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che
riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da societa'
consortili per azioni o a responsabilita' limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attivita',
ovvero dalle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all' articolo
2602 del codice civile le societa' consortili possono essere
costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano
annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del
bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle
garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un
contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille
delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati,
entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e
delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle
entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al fondo di
garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 . I confidi, operanti nel settore agricolo, la
cui base associativa e' per almeno il 50 per cento composta da
imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile,
versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio
1975, n. 153 , e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a
decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi
dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662 , non concorrono alla formazione del reddito
delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme
versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito
dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di
competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale
SpA ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una societa' per azioni, avente
per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale
dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Il capitale sociale iniziale della societa' per azioni e'
determinato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali. La societa' per azioni
assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in
tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a
favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro
validita' in capo alla societa' per azioni, senza necessita' di alcuna
formalita' o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli
amministratori la facolta' di aumentare il capitale sociale a norma
dell' articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni
ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di
rappresentanza, alle societa' indicate nel comma 21, alle Regioni,
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle
banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine
del loro conferimento nella societa' per azioni e agli ulteriori
soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto
della societa'. Lo statuto fissa altresi' un limite massimo di
possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino
altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del
capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri Enti
pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del
capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla societa'
per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello
Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.
26. L'intervento della societa' per azioni di cui al comma 25 e'
rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio
esclusivo o prevalente dell'attivita' di rilascio delle garanzie dai
propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle
associazioni socie. L'intervento e' rivolto in via prioritaria alle
garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate "a prima richiesta".
27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le
caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma
100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e' riservato
alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i
medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili
per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di
recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme
recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa
percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di societa'
cooperativa a responsabilita' limitata e' consentito, ai sensi
dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in
base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva
dei fidi" o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28
del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico
bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30,
tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche
di cui al comma 29.
32. (omissis)
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e
32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
Regioni e di altri Enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono,
salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa
parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo
consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli
elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto
una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito
alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio
d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle societa' per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni
dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione
sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito,
e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli
la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la
ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei
consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in
cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per
atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo
amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a
cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai
consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel
presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di
ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a)
puo' altresi' essere esaminato dai creditori che intendano far valere
la responsabilita' verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi
dell' articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere,
prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e
bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio.
37. (omissis)
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi
indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e
31 anche qualora siano costituiti sotto forma di societa' cooperativa
a mutualita' prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o
privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri confidi comunque
costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche societa',
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi
dai confidi purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al
Libro V, Titolo V, Capo X, Sezione II, del codice civile; a far data
dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla
fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di
partecipazione, non e' necessario redigere la relazione degli esperti
prevista dall' articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato
dalla riforma delle societa'. Il progetto di fusione determina il
rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma
delle societa', le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono
adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41
non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine
pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi sotto un
diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5 , della legge 31 gennaio
1992, n. 59 , a condizione che nello statuto del confidi risultante
dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione
del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale
successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefi'ci previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si
considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal
presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti,
si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi
costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione
del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato
per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o
dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto del conto
economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti
all'applicazione dei criteri indicati nel Titolo I, Capo VI, e nel
Titolo II, Capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ,
e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive i
confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della
produzione netta secondo le modalita' contenute nell'articolo 10,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera
effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri
contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma
10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per
cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni eventuale
ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni
effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43
non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,
salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del
presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della
quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti
nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalita' regionale di
cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la
parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti
dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad
almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma
14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore
del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro
partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto
gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a
gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale
termine i confidi possono prestare garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione
dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di
bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre
leggi in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita' finanziaria pari o
superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede
all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti
di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico
bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32.
Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione
dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi
iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le
sole attivita' indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo
unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma
4-ter, del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72
, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , e' abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1 , del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 , sono soppresse le seguenti parole:                     
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                      .
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108 , le
parole:                                                               
                                                                      
                            sono sostituite dalle seguenti: .
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153 , e successive modificazioni, puo' essere concessa alle banche e
agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, ivi
comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di
minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da
banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia e' estesa, nella forma di controgaranzia, a
quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno
come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori
agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la
concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle
sue risorse, nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di
determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli
organi sociali della societa' di cui al comma 25, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e
cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , al fine
di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea
recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.".
2) Il testo dell'articolo 107 del decreto legislativo 30 settembre
1993 n. 269 che concerne Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia e' il seguente:
"Art. 107 - Elenco speciale
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento
e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni
aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche'
l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita'
la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti
esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei
requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e
nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni
altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di
richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle
attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano
iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6
e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento
ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un
ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni
previste nel Titolo IV, Capo I, Sezioni I e III, nonche' all'articolo
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7,
e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che
esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.".
2) Il testo dell'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385 che concerne Testo unico delle leggi in materia bancaria
e' il seguente:
"Art. 107 - Elenco speciale
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca
d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento
e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni
aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni, nonche'
l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita'
la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano
utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti
esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei
requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e
nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni
altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di
richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto di
intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle
attivita', nonche' vietare la distribuzione di utili o di altri
elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano
iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6
e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando
siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento
ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un
ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni
previste nel Titolo IV, Capo I, Sezioni I e III, nonche' all'articolo
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7,
e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che
esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47.".
3) Il testo dell'articolo 13, commi 29,30,31,32, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 che concerne Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e'
gia' citato alla nota 1) del presente articolo.
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 13, commi 18 e 33 del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 che concerne Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici e'
il seguente:
"Art. 13 - Disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
(omissis)
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni
genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie,
neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o
della societa' consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o
morte del consorziato o del socio.
(omissis)
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e
32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni
previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo
consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o
riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
Regioni e di altri Enti pubblici senza che cio' comporti violazione
dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono,
salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa
parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o nel fondo
consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 42
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7
che concerne Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la
promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la
nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli e' il
seguente:
"Art. 9 - Comunicazione unica per la nascita dell'impresa
1. Ai fini dell'avvio dell'attivita' d'impresa, l'interessato presenta
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su
supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti di
cui al presente articolo.
2. La comunicazione unica vale quale assolvimento di tutti gli
adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle
imprese ed ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini
previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto di
cui al comma 7, secondo periodo, nonche' per l'ottenimento del codice
fiscale e della partita IVA.
3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la
ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attivita'
imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e da' notizia
alle Amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della
comunicazione unica.
4. Le Amministrazioni competenti comunicano all'interessato e
all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica,
immediatamente il codice fiscale e la partita IVA ed entro i
successivi sette giorni gli ulteriori dati definitivi relativi alle
posizioni registrate.
5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche in caso
di modifiche o cessazione dell'attivita' d'impresa.
6. La comunicazione, la ricevuta e gli atti amministrativi di cui al
presente articolo sono adottati in formato elettronico e trasmessi per
via telematica. A tale fine le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con
le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai
soggetti privati interessati.
7. Con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia
e delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
individuato il modello di comunicazione unica di cui al presente
articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
dell'economia e delle finanze, e del lavoro e della previdenza
sociale, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le regole tecniche per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, le modalita' di
presentazione da parte degli interessati e quelle per l'immediato
trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate,
anche ai fini dei necessari controlli.
8. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 7, primo periodo.
9. A decorrere dalla data di cui al comma 8, sono abrogati l'articolo
14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni, e l'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, ferma
restando la facolta' degli interessati, per i primi sei mesi di
applicazione della nuova disciplina, di presentare alle
Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al presente
articolo secondo la normativa previgente.
10. Al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo telematico da parte
delle imprese individuali, relativamente agli atti di cui al presente
articolo, la misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo 1, comma
1-ter, della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze 20 agosto 1992, e successive modificazioni, e'
rideterminata, garantendo comunque l'invarianza del gettito, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.".
NOTE ALL'ART. 44
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 14 bis, comma 1 della legge regionale 26
aprile 2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14-bis - Esercizio associato intercomunale delle funzioni
catastali
1. Al fine di favorire le scelte che i Comuni dovranno compiere in
merito alle modalita' con cui esercitare, dall'1 novembre 2007, le
funzioni catastali assegnate a norma dei commi da 194 a 200 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007) e
dei relativi provvedimenti attuativi, e per incentivare l'esercizio
associato di tali funzioni da parte delle forme associative della
presente legge e del Nuovo Circondario Imolese, la Regione concorre,
in convenzione con l'ANCI regionale, alle spese per l'elaborazione di
studi di fattibilita' imperniati sulle forme associative mediante la
concessione di un finanziamento una tantum.
(omissis).".
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 14 bis, comma 2 della legge regionale 26
aprile 2001, n. 11 che concerne Disciplina delle forme associative e
altre disposizioni in materia di enti locali e' il seguente:
"Art. 14-bis - Esercizio associato intercomunale delle funzioni
catastali
(omissis)
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, con proprio atto,
disciplina i criteri e le modalita' per la concessione del
finanziamento stesso.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 45
Il testo dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 8 luglio 1996,
n. 23 che concerne Norme per l'esercizio del turismo in mare a
finalita' ittiche e' il seguente:
"Art. 3
1. L'attivita' di cui all'art. 1 e' finalizzata alla cattura dello
sgombro e puo' essere effettuata esclusivamente ad unita' ferma, con
l'impiego dell'attrezzo denominato canna da pesca e nei limiti
stabiliti dall'art. 142 del DPR 2 ottobre 1968, n. 1639 concernente la
disciplina della pesca marittima.".
NOTA ALL'ART. 46
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 1, comma 2 della legge regionale 27 luglio
2007, n. 19 che concerne Partecipazione della Regione Emilia-Romagna
all'Associazione dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche -
AERRS e' il seguente:
"Art. 1
(omissis)
2. Al fine di tutelare e valorizzare il proprio patrimonio
storico-culturale, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a
partecipare, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, all'Associazione
dell'Emilia-Romagna delle rievocazioni storiche (AERRS), d'ora in
avanti denominata Associazione.
(omissis).".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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