REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 17 febbraio 2005,
n. 9 che concerne Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e
l'adolescenza e' il seguente:
"Art. 10 - Indennita'
1. Al Garante spetta l'indennita' di carica prevista per i consiglieri
regionali dall'articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla
carica di consigliere regionale) e successive modifiche. Spetta
inoltre il rimborso spese previsto dall'articolo 6 della legge
regionale n. 42 del 1995 e successive modifiche.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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