REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 31 marzo 2005, n.
13 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il
seguente:
"Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria
1. La Consulta di garanzia statutaria, organo autonomo e indipendente
della Regione:
a) prende atto degli eventi che causano l'anticipata cessazione dalla
carica degli organi elettivi e dichiara la modalita' di
amministrazione ordinaria della Regione fino all'elezione dei nuovi
organi elettivi, secondo le norme dello Statuto;
b) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri di propria competenza
previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare
e di referendum;
c) esprime pareri di conformita' allo Statuto delle leggi e dei
regolamenti regionali. Il parere di conformita' allo Statuto e'
richiesto nei casi, nei modi e nelle forme previste dal regolamento
dell'Assemblea legislativa;
d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei
componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della
Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli
organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo
istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale
collaborazione;
e) esercita le altre funzioni che sono ad essa attribuite dalla
legge.
2. I pareri della Consulta, salvi gli effetti espressamente previsti
da disposizioni di legge o di regolamento, non determinano alcun
obbligo, salvo quello di motivare in caso di dissenso rispetto al
parere espresso.
3. La Consulta e' composta di cinque componenti, di cui tre nominati
dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La
legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta,
individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti
universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che
abbiano maturato significativa esperienza nel settore
giuridico-amministrativo. La Consulta e' nominata nel corso di ogni
legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi
dall'insediamento dell'Assemblea.
4. L'Ufficio di componente la Consulta e' incompatibile con quello di
componente dei Consigli e delle Giunte regionali, provinciali e
comunali, di Parlamentare nazionale o europeo.
5. La legge regionale assicura alla Consulta autonomia regolamentare,
organizzativa e detta le ulteriori disposizioni relative alla sua
costituzione.
6. La Consulta adotta a maggioranza assoluta dei componenti il proprio
regolamento che disciplina, tra l'altro, la partecipazione alle
sedute, le modalita' di convocazione e funzionamento, nonche' la
propria organizzazione interna.
7. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente, che rimane
in carica per trenta mesi."
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
Il testo dell'articolo 33, comma 4) della legge regionale 31 marzo
2005 ( che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il
seguente:
"Art. 33 - L'Ufficio di Presidenza
(omissis).
4.  Il Presidente e' eletto a maggioranza dei quattro quinti
dell'Assemblea. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la
maggioranza richiesta, nella terza votazione, da tenersi di diritto il
giorno successivo, e' sufficiente la maggioranza dei voti dei
componenti l'Assemblea. Dopo tale votazione, e' richiesta la presenza
della maggioranza dei Consiglieri ed e' eletto chi ha ottenuto il
maggior numero di voti o, in caso di parita', il piu' anziano di
eta'.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 2
1) Il testo dell'articolo 52, comma 1) della legge regionale 31 marzo
2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il
seguente:
"Art. 52 - Promulgazione delle leggi
1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro dieci
giorni dall'approvazione. La formula della promulgazione e' la
seguente: "L'Assemblea legislativa regionale ha approvato. Il
Presidente della Regione promulga"; ad essa segue il testo della legge
e a questo segue la formula "La presente legge sara' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Emilia-Romagna".
(omissis)".
Comma 5
2) Il testo dell'articolo 55, della legge regionale 31 marzo 2005 (
che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il seguente:
"Art. 55 - Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi
1. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione
entro cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi
stesse stabiliscano un termine diverso".
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 69, della legge regionale 31 marzo 2005 (che
concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' gia' citato nella
nota 1) dell'articolo 1.
Comma 2
2) Il testo dell'articolo 18, comma 3) della legge regionale 31 marzo
2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il
seguente:
"Art. 18 - Iniziativa legislativa popolare
(omissis)
3. Lo Statuto e la legge regionale disciplinano le forme e le
modalita' di presentazione del progetto di legge popolare. La Consulta
di garanzia statutaria verifica la sussistenza del quorum richiesto e
dichiara l'ammissibilita' dell'iniziativa legislativa. I soggetti di
cui al comma 2 possono farsi assistere dagli uffici della Regione per
la stesura dei progetti nonche' richiedere dati ed informazioni.
(omissis)".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 20, commi 4 e 6 della legge regionale 31
marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il
seguente:
"Art. 20 - Referendum abrogativo
(omissis)
4. Dopo la presentazione della richiesta di referendum, sono
ammissibili solo interventi diretti a modificare, in conformita' alla
richiesta stessa, la disciplina preesistente. Qualora intervengano
tali provvedimenti di modifica, la Consulta di garanzia statutaria
verifica se l'intervento medesimo risponda appieno al quesito
referendario, rendendo quindi superfluo l'espletamento del referendum,
oppure, dando atto della parzialita' dell'intervento, riformula i
quesiti referendari.
(omissis)
6. La legge regionale regola il giudizio sull'ammissibilita' del
referendum abrogativo, che e' espresso dalla Consulta di garanzia
statutaria, tenendo conto dei limiti di cui al comma 2 e stabilendo i
criteri di omogeneita' e univocita' del quesito".
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 31 marzo
2005 ( che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il
seguente:
"Art. 21 - Referendum consultivo
(omissis)
2. Possono essere proposti referendum consultivi su materie o leggi di
competenza regionale non escluse dalle procedure del referendum
abrogativo ai sensi dell'articolo 20. Inoltre non possono essere
sottoposti a referendum consultivo oggetti gia' sottoposti a
referendum abrogativo nel corso della stessa legislatura e comunque
entro i due anni precedenti. La Consulta di garanzia statutaria si
esprime sull'ammissibilita' del quesito secondo criteri di omogeneita'
e univocita' dello stesso, regolati dalla legge regionale.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 69, comma1), lettera d) della legge
regionale 31 marzo 2005 (che concerne "Statuto della Regione
Emilia-Romagna") e' il seguente:
"Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria
 (omissis)
1. (omissis)
d) a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri regionali o dei
componenti del Consiglio delle Autonomie locali o su richiesta della
Giunta regionale esprime parere su conflitti di competenza tra gli
organi previsti dal presente Statuto anche in relazione all'obbligo
istituzionale di tenere comportamenti ispirati al principio di leale
collaborazione;
(omissis)".
NOTE ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005 ( che
concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il seguente:
"Art. 32 - Sfiducia, dimissioni, impedimento o morte del Presidente
della Giunta regionale
1. L'Assemblea legislativa puo' esprimere la sfiducia nei confronti
del Presidente della Regione, mediante mozione motivata sottoscritta
da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata, per appello
nominale, a maggioranza assoluta. La mozione non puo' essere messa in
discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, eletto a suffragio universale e diretto,
comporta lo scioglimento dell'Assemblea e la decadenza della Giunta
regionale.
3. I medesimi effetti previsti dal comma 2 conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti l'Assemblea,
all'annullamento dell'elezione dell'Assemblea o del Presidente della
Regione, nonche' in caso di rimozione, impedimento permanente, morte o
dimissioni volontarie del Presidente".
2) Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 31 marzo 2005 (che
concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il seguente:
"Art. 48 - Prorogatio
1. La Giunta regionale, nei casi di annullamento dell'elezione
dell'Assemblea legislativa o di scioglimento della stessa per
dimissioni contestuali della maggioranza dei suoi componenti, provvede
all'ordinaria amministrazione di propria competenza e agli atti
improrogabili, da sottoporre a ratifica della nuova Assemblea".
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 31 marzo 2005 (che
concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' gia' citato nel
presente articolo alla nota 2)
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 69, comma 3) della legge regionale 31 marzo
2005 (che concerne "Statuto della Regione Emilia-Romagna") e' il
seguente:
"Art. 69 - Consulta di garanzia statutaria
(omissis)
3.  La Consulta e' composta di cinque componenti, di cui tre nominati
dall'Assemblea legislativa e due dal Consiglio delle Autonomie. La
legge stabilisce i requisiti per la scelta dei componenti la Consulta,
individuati tra magistrati in quiescenza o fuori ruolo, docenti
universitari in materie giuridico-amministrative e tra figure che
abbiano maturato significativa esperienza nel settore
giuridico-amministrativo. La Consulta e' nominata nel corso di ogni
legislatura non prima di dodici mesi e non dopo diciotto mesi
dall'insediamento dell'Assemblea.
(omissis)".

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina