REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 luglio 2007, n. 1024

Approvazione proposta Protocollo intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli operatori economici che partecipano alla realizzazione degli interventi di edilizia abitativa realizzati con finanziamenti regionali per la definizione dei requisiti di accreditamento degli operatori

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la Legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 "Disciplina generale
dell'intervento pubblico nel settore abitativo";
- l'art. 19 della stessa legge che assegna alla Regione l'obiettivo
della qualificazione degli operatori, con la sola esclusione dei
Comuni, che partecipano alla realizzazione dei programmi di edilizia
residenziale realizzati con il contributo della Regione;
ritenuto:
- di perseguire tale obiettivo anche attraverso la definizione di
requisiti per l'accreditamento degli operatori che si candidano alla
esecuzione dei programmi di edilizia residenziale finanziati dalla
Regione;
- che attraverso l'accreditamento si attesti il possesso da parte
degli operatori dei requisiti di ordine gestionale, professionale,
economico finanziario, nonche' i livelli di efficacia ed efficienza
nell'attivita' precedentemente da essi realizzata, al fine di
costituire adeguate garanzie a tutela dei soggetti coinvolti nelle
diverse fasi del processo edilizio;
considerato:
- che la Regione e le associazioni rappresentative degli operatori che
operano nel settore dell'edilizia residenziale convengono di definire
un'architettura per l'accreditamento delle imprese e delle cooperative
che concorrono alla realizzazione di interventi assistiti da
contributi pubblici;
- che a tal fine tra la Regione e tali associazioni si e' svolto un
intenso confronto tecnico nel corso del quale si e' ritenuto di
redigere, per la successiva sottoscrizione, uno specifico Protocollo
d'intesa sulla materia da sottoscrivere tra la Regione stessa e le
associazioni che hanno partecipato alla sua redazione, nonche' di
eventuali altre organizzazioni di operatori
che operano nel settore e che condividono i suoi contenuti;
visto l'allegato testo di Protocollo d'intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e gli operatori economici che partecipano alla
realizzazione degli interventi di edilizia abitativa realizzati con
finanziamenti regionali per la definizione dei requisiti di
accreditamento degli operatori, che costituisce parte integrante di
questo atto;
considerato che sull'allegato testo del Protocollo e' stata raccolta
l'adesione dei rappresentanti delle associazioni degli operatori
interessati nel corso della riunione del 26/3/2007 del Tavolo di
concertazione, in attuazione ex art. 7 della L.R. 24/01;
ritenuto di approvare, al fine della sua successiva sottoscrizione da
parte dell'assessore regionale competente per materia e dei
rappresentanti delle associazioni degli operatori che hanno concorso
alla sua redazione, l'allegato testo del Protocollo d'intesa;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso da
Direttore generale alla Programmazione territoriale e negoziata,
Intese, Relazioni europee e internazionali, dott. Bruno Molinari, ai
sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della deliberazione
della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie,
Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare, al fine della sua successiva sottoscrizione da parte
dell'assessore regionale competente per materia e dei rappresentanti
delle associazioni degli operatori che hanno concorso alla sua
redazione, l'allegato schema di Protocollo d'intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e gli operatori economici che partecipano alla
realizzazione degli interventi di edilizia abitativa realizzati con
finanziamenti regionali per la definizione dei requisiti di
accreditamento degli operatori, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto;
b) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e gli
operatori economici che partecipano alla realizzazione degli
interventi di edilizia abitativa realizzati con finanziamenti
regionali per la definizione dei requisiti di accreditamento degli
operatori
1) La legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 ha disciplinato
l'intervento pubblico nel settore abitativo. La legge ha riformato la
normativa in materia con l'obiettivo di accrescere l'efficacia e
l'efficienza delle politiche rivolte a contribuire a risolvere il
problema della casa per le famiglie meno abbienti. Per il
raggiungimento di questo obiettivo la legge prevede una pluralita' di
iniziative e l'attivo coinvolgimento di tutti i soggetti, pubblici e
privati, interessati alla realizzazione dei programmi.
Particolare attenzione la nuova normativa ha riservato alla selezione
degli operatori economici da coinvolgere nell'attuazione degli
interventi costruttivi finanziati con le politiche regionali per la
casa. La Legge regionale 24/01 ha disciplinato in un suo specifico
articolo la materia attinente la qualificazione degli operatori.
L'articolo 14 della legge citata ha definito per ogni tipologia di
operatori la categoria di interventi con finanziamento regionale che
essi possono realizzare. L'articolo 19 della stessa legge ha stabilito
che la Regione persegue l'obiettivo della qualificazione di tutti gli
operatori che concorrono a realizzare i programmi regionali delle
politiche abitative, con la sola esclusione dei Comuni, attraverso un
sistema di accreditamento. Questa norma di legge prevede l'istituzione
di un sistema di accreditamento definendone anche gli obiettivi. Con
riferimento alle finalita' dell'accreditamento la norma di legge
stabilisce che esso debba servire ad attestare "il possesso dei
requisiti di ordine gestionale, professionale, economico finanziario,
nonche' i livelli di efficacia ed efficienza nell'attivita'
precedentemente realizzata dagli operatori, al fine di costituire
adeguate garanzie a tutela dei soggetti coinvolti nelle diverse fasi
del processo edilizio".
Fermo restando il perseguimento degli obiettivi che la legge assegna
all'accreditamento, la Regione e le associazioni di rappresentanza
degli operatori economici convengono di far precedere la costruzione
di un complesso sistema di accreditamento dalla sperimentazione di
procedure per la selezione dei soggetti partecipanti ai programmi.
Prendendo a riferimento ed approfondendo l'esperienza in materia fin
qui maturata, si concorda di procedere alla realizzazione di una
architettura di criteri e di parametri da applicare per la
realizzazione dei programmi regionali. Le ipotesi che di seguito
verranno formulate saranno verificate al momento della loro concreta
attuazione con la loro assunzione nei singoli atti emanati dalla
Regione per la selezione degli operatori ai quali attribuire i propri
finanziamenti.
La Regione e le organizzazioni rappresentative degli operatori che
operano nel settore dell'edilizia residenziale auspicano che
l'architettura per l'accreditamento delle imprese e delle cooperative
che concorrono alla realizzazione di interventi assistiti da
contributi pubblici, possano costituire un utile riferimento anche per
le amministrazioni locali e gli altri enti per la selezione dei
soggetti ai quali affidano l'attuazione di interventi da essi promossi
nel settore della casa.
2) La ultra ventennale esperienza di attuazione dei programmi di
edilizia agevolata si e' realizzata attraverso un constante e proficuo
confronto tra i diversi soggetti in essa coinvolti.
Anche precedentemente all'approvazione della Legge regionale 24/01,
che ne enfatizza il ruolo ed i compiti, l'attivita' di programmazione
delle politiche regionali nel settore della casa e' sempre avvenuta
con il coinvolgimento degli Enti locali. Cio' ha permesso una
localizzazione degli interventi territorialmente non squilibrata ed ha
accresciuto le possibilita' di adesione dell'offerta di edilizia
rivolta alle fasce piu' deboli della popolazione alle caratteristiche
del fabbisogno.
Al successo dei programmi promossi dalla Regione hanno concorso anche
tutti gli altri soggetti.
L'insieme delle relazioni tra le istituzioni e gli organismi di
rappresentanza degli interessi economici diffusi, che ha sempre
connotato e continua a connotare in maniera peculiare il nostro
sistema regionale, ha costituito un fondamentale ausilio per la
riduzione dell'insorgere di situazioni problematiche nell'attuazione
delle politiche per la casa promosse dalla Regione. Queste relazioni
hanno assolto un ruolo particolarmente importante negli anni di avvio
delle politiche regionali per la casa, favorendo il processo di
apprendimento delle procedure dell'edilizia residenziale assistita da
contributo pubblico da parte di un numero rilevante di operatori.
L'esigenza di condivisione delle finalita' sociali perseguite con la
realizzazione di alloggi destinati a soddisfare la domanda di
abitazioni da parte delle categorie meno benestanti della popolazione,
nonche' la necessita' di acquisire e rispettare le pratiche
amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, hanno
implicitamente operato uno scrutinio delle cooperative e delle imprese
adeguate e al tempo stesso disponibili a partecipare ai programmi
regionali. La realizzazione di alloggi con adeguate caratteristiche
tecniche, ma dai costi e dai prezzi contenuti, configurano una
qualita' della domanda soddisfacibile solo da operatori affidabili e
tecnicamente competenti.
Di particolare rilievo e' stato il ruolo svolto dagli operatori
economici che operano nel settore della casa. Le cooperative di
abitazioni, le cooperative di costruzione, le imprese di costruzione,
aventi esse caratteristiche industriali o artigianali, hanno tutte
fornito un contributo insostituibile all'efficace realizzazione degli
interventi permettendo un impiego delle risorse pubbliche verso gli
obiettivi posti a base della programmazione pubblica. Sono stati rari
i casi di interventi realizzati con contributo pubblico non portati a
termine o la cui attuazione ha incontrato rilevanti ostacoli o
difficolta'. Se situazioni di questo tipo si sono verificate, esse
hanno riguardato piu' gli interventi di edilizia sovvenzionata - per
la cui realizzazione gli enti pubblici dovevano indire gare di appalto
- che non quelli di edilizia convenzionata, realizzati dalla stessa
impresa di costruzione o cooperativa di costruzione beneficiaria del
finanziamento oppure da cooperative di abitazione che per l'attuazione
dell'intervento finanziato si avvalevano dei servizi di imprese da
esse stesse selezionate.
Anche nelle fasi successive a quella della realizzazione degli
interventi solo sporadicamente si sono verificati contenziosi tra le
imprese o le cooperative ai quali sono stati concessi i finanziamenti
per realizzare gli interventi e le famiglie o le singole persone
beneficiarie finali delle politiche regionali.
Il numero rilevante di soggetti operatori che hanno concorso alla
realizzazione dei programmi nel tempo, ed anche di quelle che hanno
partecipato alla realizzazione dei singoli programmi, evidenzia che la
selezione degli operatori che hanno garantito la realizzazione degli
interventi senza che insorgessero rilevanti punti di sofferenza non e'
avvenuta a discapito della concorrenzialita' tra le imprese. Si puo'
anzi ritenere che la competitivita' tra gli operatori economici, non
affidata unicamente a fattori di costo, e' stata al tempo stesso
fattore di incentivo e di valorizzazione del risultato del processo di
qualificazione degli operatori.
3) Il processo di accreditamento degli operatori e' stato oggetto di
prime importanti fasi di formalizzazione con i bandi per l'attuazione
dei programmi denominati "20.000 alloggi in affitto" e "3.000 case per
l'affitto e la proprieta'".
4) La definizione dell'architettura dell'accreditamento che viene qui
di seguito proposta sviluppa quanto al riguardo e' gia' stato
acquisito dall'esperienza acquisita con la formulazione e l'attuazione
dei bandi con i quali sono stati realizzati i programmi per la casa
promossi in passato.
I parametri, i requisiti ed i criteri che concorrono alla definizione
dell'architettura dell'accreditamento assolvono a due diverse
funzioni.
Dalla positiva verifica del possesso da parte di ogni singolo
operatore delle caratteristiche e degli elementi che ne compongono
l'architettura discende il suo accreditamento. L'accreditamento e'
condizione necessaria per la partecipazione ai bandi per la
realizzazione dei programmi regionali di politica per la casa.
Pertanto, poiche' l'accreditamento e' condizione di ammissibilita' ai
bandi, di seguito vengono individuati i parametri che devono essere
tutti posseduti da ogni singolo soggetto per ottenere
l'accreditamento. Per ogni singolo parametro di carattere quantitativo
vengono anche stabiliti dei valori di riferimento al di sotto o al di
sopra dei quali il parametro stesso non e' piu' considerabile ai fini
dell'accreditamento.
I parametri di accreditamento (o alcuni di essi) attraverso cui si
perviene, in aggiunta ad altri, possono essere anche impiegati per la
formulazione della graduatoria di merito dei progetti ai quali
attribuire i finanziamenti. Sulla base degli obiettivi perseguiti con
i singoli programmi la Regione ed i rappresentanti degli altri
soggetti coinvolti nella loro realizzazione, selezioneranno i
parametri da considerare, nonche' i valori ed i punteggi da attribuire
ad ognuno di essi.
Nel caso in cui i potenziali partecipanti alla realizzazione dei
programmi regionali siano organismi collettivi di natura temporanea
appositamente costituiti da soggetti ammessi singolarmente a
concorrere a tali programmi, fermo restando l'applicazione a tali
organismi collettivi di tutti i parametri considerati per
l'accreditamento, ed anche i valori di ammissione/esclusione previsti
per ognuno di essi, la metodologia per la determinazione di tali
valori sara' definita in occasione dell'assunzione dei singoli
provvedimenti di attuazione dei programmi.
5) L'attuazione dei programmi regionali di politica della casa si
sviluppa in diverse fasi e puo' richiedere anche il coinvolgimento di
due distinte tipologie funzionali di operatori.
Non necessariamente, infatti, il soggetto al quale viene attribuito il
finanziamento e' lo stesso che provvede alla realizzazione materiale
del lavoro.
La coincidenza dei due soggetti puo' verificarsi solo nel caso di
attribuzione del finanziamento ad un'impresa di costruzioni oppure ad
una cooperativa di produzione e lavoro. Nel caso di finanziamenti
attribuiti a cooperative di abitazione o ad altri soggetti di natura
giuridica privata, l'attuazione degli interventi deve essere sempre da
essi affidata ad imprese di costruzione.
Considerate le sue finalita', l'accreditamento deve risultare da una
valutazione positiva di tutte le diverse fasi in cui sono coinvolti i
soggetti che partecipano alla realizzazione dei programmi. Pertanto
quando tali fasi non sono tutte coperte dallo stesso unico soggetto le
condizioni per l'accreditamento devono essere possedute da ogni
soggetto per le, e limitatamente alle, fasi in cui ogni soggetto e'
coinvolto. Di conseguenza, qualora il soggetto al quale viene
attribuito il finanziamento regionale non realizzi direttamente
l'intervento, l'ammissione al finanziamento e' subordinata
all'assunzione, da parte sua, dell'impegno ad affidarne l'esecuzione
ad un soggetto in possesso dei requisiti stabiliti per le imprese
esecutrici.
6) Le condizioni con riferimento alle quali si ritiene di definire
l'architettura di accreditamento degli operatori che partecipano
all'attuazione degli interventi di edilizia residenziale realizzati
con contributi pubblici sono le seguenti. Il mancato possesso anche di
una sola di esse comporta il mancato accreditamento dell'operatore e
la conseguente impossibilita' per esso di partecipare alla
realizzazione dei programmi di politica abitativa.
Rispetto delle regole. Compito fondamentale dell'architettura di
accreditamento delle imprese e' anche quello di contribuire a creare
un mercato competitivo nel quale la concorrenza tra una pluralita' di
operatori assicuri una elevata qualita' dei prodotti e le migliori
condizioni economiche per i beneficiari finali degli interventi.
Il primo di questi obiettivi non puo' essere perseguito in una
situazione in cui anche solo una parte degli operatori non ritenga
doveroso il rispetto di tutte le norme alle quali devono attenersi
nello svolgimento delle loro attivita'.
Anche l'offerta ai beneficiari finali dei beni al prezzo piu' congruo
possibile deve essere il risultato di una competizione tra operatori
nella quale siano censurati fenomeni di concorrenza sleale derivanti
dall'evasione normativa anche in uno solo dei campi in cui l'operatore
e' tenuto al rispetto delle regole dettate dal legislatore o definite
autonomamente dalla negoziazione tra gli organismi di rappresentanza
collettiva dei diversi soggetti sociali ed economici.
Per candidarsi ad ottenere l'accreditamento l'operatore deve essere in
regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale. Inoltre deve
essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro, in
materia di contribuzione previdenziale e con le norme introdotte dalla
contrattazione collettiva di lavoro.
Iscrizioni agli Albi. L'iscrizione degli operatori a registri ed albi
promossi da istituzioni pubbliche, ai quali non si e' tenuti in via
obbligatoria, e' sempre subordinato alla verifica del possesso di
determinate caratteristiche. L'iscrizione a tali albi o elenchi
costituisce quindi un primo momento di accertamento del possesso da
parte degli operatori di alcuni requisiti minimi di consistenza e
rispondono alla necessita' di assicurare la massima trasparenza.
Ai fini dell'accreditamento degli operatori si ritiene quindi che gli
stessi debbano essere iscritti ai seguenti albi a seconda della loro
categoria di appartenenza.
Le imprese di costruzioni, le cooperative di produzione e lavoro ed i
consorzi tra esse costituiti devono essere iscritti al registro delle
imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per l'esercizio di attivita' nel settore delle
costruzioni.
Le cooperative di abitazione devono risultare iscritte all'Albo
nazionale delle Societa' Cooperative Edilizie di Abitazioni e loro
consorzi di cui all'articolo 13 della Legge 59/92 e all'Albo nazionale
delle Societa' Cooperative di cui all'articolo 15 del DLgs 220/02 e
articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e
transitorie del codice civile.
Requisiti finanziari e patrimoniali
L'accreditamento dell'operatore deve garantire il possesso da parte
sua della capacita' finanziaria e patrimoniale di realizzare gli
interventi per i quali si candida ad ottenere il finanziamento. A tale
fine si ritiene che l'operatore debba essere valutato sulla base delle
condizioni e dei parametri economico-finanziari e patrimoniali di
seguito descritti.
Assenza di procedure. Gli operatori che si candidano per l'attuazione
dei programmi pubblici devono presentare condizioni che portano ad
escludere quelle situazioni che, gia' manifeste in partenza, possano
impedire o precludere la conclusione degli interventi, come ad esempio
quella che i finanziamenti pubblici concessi non assolvano le funzioni
per i quali sono stati assegnati o che comunque possano ripercuotersi
negativamente sui beneficiari finali degli interventi finanziati. Ai
fini dell'accreditamento e' pertanto necessario che l'operatore non
presenti condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali
caratterizzate da criticita' conclamate.
Si ritiene pertanto che non possano essere accreditati gli operatori
nei cui confronti risultano in corso procedure di fallimento,
concordato preventivo, amministrazione controllata e liquidazione.
Risultati di esercizio. I risultati di esercizio conseguiti dagli
operatori che si candidano alla realizzazione degli interventi
costituiscono un elemento fondamentale del sistema di accreditamento.
Il ciclo di progettazione-costruzione-commercializzazione
dell'edilizia residenziale si sviluppa in un periodo temporale
superiore all'anno. Si puo' ritenere che la sua durata ordinaria si
collochi tra i due ed i tre anni. Pertanto ai fini dell'accreditamento
non devono essere considerati i risultati di esercizio di un solo anno
di bilancio, bensi' quelli coincidenti con la durata massima
considerata del ciclo di
progettazione-costruzione-commercializzazione, valutata di norma in 3
anni.
In linea di principio, ai fini dell'accreditamento si richiede che
l'operatore attesti, attraverso le risultanze di bilancio, una
capacita' di produzione di ricchezza, e che pertanto il conto dei
costi e dei ricavi sia in attivo. In considerazione di quanto appena
detto sulla durata del ciclo, si considera il dato cumulativo di un
triennio. Pertanto deve risultare positiva (o non negativa) la somma
algebrica dei risultati degli esercizi i cui dati contabili sono
sintetizzati negli ultimi tre bilanci approvati al momento in cui
avanza domanda per ottenimento del finanziamento pubblico.
Si puo' procedere all'accreditamento anche dell'operatore i cui
bilanci nel triennio considerato presentino un deficit di bilancio
cumulato. Quando questa condizione ricorre e' tuttavia necessario che
il rischio connesso all'eventuale prosecuzione della difficolta'
dell'operatore a produrre reddito in futuro, sia bilanciato dalla sua
robustezza patrimoniale. In particolare, nell'ipotesi in cui nel
triennio considerato il valore cumulato degli esercizi di bilancio
risulti negativo, l'accreditamento e' consentito a condizione che esso
non superi del 10% il valore medio del patrimonio netto risultante dai
bilanci relativi al triennio considerato.
Capacita' prospettica di realizzazione. L'architettura di
accreditamento deve fondarsi su parametri che permettano di garantire
che gli operatori che si candidano a realizzare gli interventi abbiano
una dimensione economico finanziaria adeguata alla dimensione
dell'impegno che si apprestano ad assumere. L'obiettivo
dell'accreditamento e' infatti anche quello di disincentivare gli
operatori dal proporsi di realizzare investimenti eccedenti la loro
capacita' di attuazione consolidata. Subordinare l'accreditamento al
rispetto di una adeguata proporzione tra la capacita' realizzativa
raggiunta e l'impegno richiesto per la realizzazione degli
investimenti ai quali l'operatore si candida, non deve costituire un
disincentivo alla crescita quantitativa degli operatori. Non di meno
si ritiene che al fine di creare le condizioni per evitare che errate
valutazioni da parte dell'operatore dell'impegno richiesto da un
investimento eccedente le sue effettive capacita' possano pregiudicare
l'attuazione degli interventi, si ritiene che potenzialita' di
crescita degli operatori non siano pregiudicate rapportando i volumi
degli investimenti assistiti da finanziamenti pubblici alla cui
realizzazione egli puo' candidarsi al trend del volume delle attivita'
da esso realizzato nel passato piu' prossimo al momento in cui procede
alla realizzazione dei programmi pubblici. Ai fini dell'accreditamento
la capacita' di realizzazione dell'operatore si ritiene che essa debba
essere valutata raffrontando l'impegno richiesto dal nuovo
investimento con la forza patrimoniale dell'operatore e con la
capacita' attuativa manifestata in passato. Vengono pertanto definiti
due indici di capacita' prospettica denominati rispettivamente Indice
di copertura dell'attivita' ed Indice di copertura del patrimonio.
L'Indice di copertura dell'attivita' e' ottenuto come rapporto tra il
volume di attivita' realizzato dall'operatore nel triennio precedente
a quello in cui si candida a realizzare gli investimenti pubblici e la
somma complessiva del valore di questi ultimi, determinato sulla base
dei criteri stabiliti di volta in volta nei bandi di selezione degli
operatori. Possono ottenere l'accreditamento gli operatori che
presentano un valore dell'indice almeno pari al livello definito in
occasione dell'impiego dell'architettura di accreditamento. In
occasione del ricorso all'architettura di accreditamento per la
selezione degli operatori ai quali affidare gli interventi dei singoli
programmi di intervento, si provvedera' a stabilire le modalita' per
la determinazione del valore dell'attivita' da considerare. Tale
valore potra' essere incrementato di quote del loro patrimonio netto
e/o di particolari voci delle immobilizzazioni materiali risultanti
dai bilanci o da altra documentazione contabile cui sono tenuti gli
operatori che realizzano esclusivamente alloggi destinati alla
locazione o all'assegnazione in godimento permanente.
L'Indice di copertura del patrimonio e' ottenuto come rapporto tra il
patrimonio netto dell'operatore nel triennio precedente a quello in
cui si candida a realizzare gli investimenti pubblici e la somma
complessiva del valore di questi ultimi, determinato sulla base dei
criteri stabiliti di volta in volta nei bandi di selezione degli
operatori. Possono ottenere l'accreditamento gli operatori che
presentano un valore dell'indice almeno pari al livello definito in
occasione dell'impiego dell'architettura di accreditamento. In
occasione del ricorso all'architettura di accreditamento per la
selezione degli operatori ai quali affidare gli interventi dei singoli
programmi di intervento, il valore del patrimonio netto potra' essere
incrementato da specifiche voci dell'attivo patrimoniale risultante
dai bilanci o da altra documentazione contabile cui sono tenuti gli
operatori che realizzano esclusivamente alloggi destinati alla
locazione o all'assegnazione in godimento permanente.
Impegni connessi alla realizzazione materiale degli interventi
L'accreditamento degli operatori deve essere il risultato
dell'applicazione di criteri che attengano anche il loro
coinvolgimento nella fase di realizzazione degli interventi.
Alla realizzazione degli interventi finanziati con contributo
regionale concorrono una pluralita' di tipologie di operatori. In
alcune di tali tipologie vi e' coincidenza tra il soggetto al quale
viene attribuito il finanziamento e la struttura che provvede
all'esecuzione materiale dell'intervento; altre tipologie di operatori
non hanno tra le loro finalita' quest'ultima funzione e, per
realizzare gli interventi, debbono rivolgersi a strutture terze. Per
essere accreditato il soggetto che realizza materialmente l'intervento
deve essere nelle condizioni di seguito dettagliate. Nel caso in cui
l'operatore beneficiario del finanziamento esegua direttamente
l'intervento, l'esistenza di quelle condizioni vanno verificate in
capo ad esso; nel caso in cui si avvale di terzi per la realizzazione,
l'accreditamento e' condizionato all'assunzione, da parte sua,
dell'impegno ad affidarla ad un soggetto che rispetti le condizioni
richieste. Le condizioni che il soggetto che realizza l'intervento
deve rispettare sono le seguenti:
a) essere in possesso della certificazione Soa richiesta per la
categoria di intervento da realizzare;
b) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia
di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie
professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti
collettivi di lavoro e della normativa relativa alla tutela
dell'ambiente, nonche' certificare l'avvenuta formazione dei
lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro prevista dai contratti
nazionali di lavoro;
c) possedere una situazione di regolarita' contributiva nei pagamenti
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei
confronti dell'INPS, INAIL e Casse edili, rispettare i rapporti tra
valore delle attivita' svolte e congruita' della manodopera denunciata
prevista dalla normativa in materia;
d) non essere incorso in nessuna delle cause di esclusione previste
dall'articolo 75 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive
modifiche ed integrazioni;
e) realizzare direttamente una quota dei lavori almeno pari al 30%
dell'importo previsto per l'esecuzione dei lavori;
f) le eventuali imprese subappaltatrici devono rispettare le
condizioni di cui ai precedenti punti b), c) e d).
7) L'architettura per la qualificazione oltre ad essere uno strumento
di selezione degli operatori si compone anche di criteri e requisiti
ai quali fare ricorso per la graduazione di merito delle proposte
avanzate dagli stessi operatori.
A questo secondo fine vengono qui riportati alcuni indicatori ai
quali, nei bandi indetti per l'attuazione dei programmi di politica
abitativa, ci si puo' riferire per l'attribuzione di punteggi utili ai
fini della formulazione delle graduatorie degli interventi da
ammettere a finanziamento. In occasione dell'emanazione dei singoli
bandi i sottoscrittori di questo protocollo individueranno i requisiti
ai quali di volta in volta fare riferimento, nonche', per quelli di
essi a carattere quantitativo, i criteri di corrispondenza tra la
graduazione dell'adozione di tali requisiti ed i punteggi attribuibili
ad ognuno di essi.
Saper fare. Particolare attenzione dovra' essere riservata alla
valutazione del "saper fare" dell'operatore. Ai fini della corretta
attuazione dei programmi, l'esperienza e le competenze maturate
dall'operatore nel campo dell'edilizia residenziale. A tale fine si
ritiene che i principali requisiti da considerare siano i seguenti.
Data di costituzione dell'operatore. L'anzianita' di costituzione puo'
essere assunta come un indicatore della capacita' dell'operatore di
adattamento ambientale, e quindi della sua capacita' di permanenza sul
mercato dell'edilizia.
L'anzianita' di costituzione viene misurata in anni.
Nell'utilizzazione di questo indicatore al fine dell'attribuzione dei
punteggi ai singoli interventi che concorrono alla realizzazione dei
programmi, si adottera' un criterio di progressivita' decrescente per
scaglioni crescenti di eta'. All'attribuzione del punteggio puo'
essere apposto un tetto massimo.
Esperienza degli operatori con le procedure amministrative
L'esperienza nell'attuazione di interventi di edilizia residenziale
realizzati con contributi pubblici in Emilia-Romagna puo' costituire
un fattore che riduce il rischio di insuccesso nella realizzazione di
iniziative assoggettate all'espletamento di particolari procedure
amministrative.
Il livello di confidenza e' misurato con il numero di alloggi
realizzati con contributo pubblico in Emilia-Romagna (o con il volume
di attivita' relativo a tali alloggi). Il punteggio attribuito a
questo parametro avra' una progressivita' decrescente per scaglioni di
numero di alloggi realizzati, entro un tetto massimo di punti
attribuibili.
Il punteggio puo' essere differenziato tenendo conto dell'omogeneita'
dell'attivita' pregressa con la tipologia dell'intervento per il quale
si concorre alla realizzazione del programma.
Rappresentanza e certificazione. La disponibilita' degli operatori a
sottoporre se stessi e le funzioni da essi svolte ad attivita' di
valutazione e di vaglio da parte di soggetti terzi costituisce un
fattore di affidabilita'. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi per
la formazione delle graduatorie possono essere considerati le seguenti
condizioni.
Adesione ad associazioni nazionali di categoria. Nel settore
dell'edilizia operano nel nostro Paese una pluralita' di associazioni
di rappresentanza degli operatori, la cui funzione e' da un lato
quella di fornire assistenza ai propri iscritti e dall'altro quella di
contribuire a garantire condizioni di competitivita' fondata sul
rispetto di regole e comportamenti propri di un mercato di corretta
concorrenza. L'adesione a tali organismi pur se volontariamente decisa
dall'operatore e' subordinata da parte sua all'accettazione delle
regole di condotta proprie dell'organismo al quale richiede
l'iscrizione.
Le associazioni nazionali di categoria e le loro articolazioni
territoriali per l'iscrizione alle quali e' possibile attribuire un
punteggio devono associare operatori che operano nel campo specifico
dell'edilizia residenziale. Tali associazioni devono essere legalmente
riconosciute nel caso delle cooperative di abitazione e di costruzione
o firmatarie dei contratti nazionali di lavoro di categoria nel caso
delle imprese di costruzione e delle cooperative di costruzione.
Certificazione di qualita'. L'assoggettamento dell'operatore ad un
sistema di gestione di qualita' costituisce un fattore da includere
nell'architettura di accreditamento. Viene pertanto attribuito un
punteggio agli operatori ai quali e' stato certificato un sistema di
gestione della qualita' secondo le norme individuate al momento
dell'applicazione di questo protocollo. L'attribuzione del punteggio
puo' essere graduato sulla base delle diverse fasi del ciclo di vita
dell'intervento edilizio coperto dal sistema di gestione di qualita'
certificato all'operatore.
Bilancio certificato. La verifica della correttezza contabile dei
bilanci degli operatori costituisce un ulteriore fattore da
considerare ai fini della loro qualificazione. Viene quindi attribuito
un punteggio agli operatori che hanno fatto certificare il bilancio da
organismi a cio' preposti, o il cui bilancio e' stato valutato
positivamente dagli organi interni deputati al controllo contabile o
da revisori esterni.
Capacita' patrimoniale e reddituale. Per l'attribuzione dei punteggi
ai singoli progetti di intervento possono essere considerati anche i
valori degli indici di copertura dell'attivita' e di copertura del
patrimonio. Il riconoscimento di questi indici quali parametri che
concorrono alla graduazione di merito delle iniziative ai fini
dell'ammissione ai finanziamenti si puo', ovviamente, ottenere solo
nel caso di superamento dei rispettivi valori di soglia richiesti per
l'accreditamento.
8) In occasione di ogni applicazione del presente protocollo i suoi
sottoscrittori potranno individuare ulteriori variabili e indicatori
ritenuti di volta in volta piu' utili ai fini di accrescere
l'efficacia dell'architettura di qualificazione nella selezione dei
soggetti operatori che concorrono alla realizzazione degli interventi
promossi con le politiche regionali per la casa.
Alle singole variabili ed indicatori di volta in volta considerati
dovra' essere attribuito un "peso" relativo rilevanza relativa, tale
da determinare un accettabile equilibrio tra le diverse tipologie e
categorie di parametri.
per LA REGIONE	per  LE ASSOCIAZIONI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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