REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (che concerne Codice in materia di protezione dei
dati personali ) e' il seguente:
«Art. 19
(omissis)
2.?La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti
pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di
regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e' ammessa
quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all’articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3.?La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.».
2) Il testo dell’articolo 12 della Legge regionale 24 maggio 2004, n.
11( che concerne Sviluppo regionale della  societa' dell’informazione)
e' il seguente:
«Art. 12 – Patrimonio informativo pubblico
1.?Per “patrimonio informativo pubblico” si intende l’insieme dei dati
personali diversi da quelli sensibili e giudiziari oggetto di scambio
e comunicazione nell’esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la
realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa, ai sensi
dell’articolo 14 della presente legge regionale, che faciliti, sotto
il profilo tecnico, l’interconnessione fra banche dati, indipendenti
ed autonome.
2.?Il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati di cui al
comma 1 e' effettuato nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
delle forme di segreto, incluso il segreto d’ufficio, nel rispetto dei
principi costituzionali di efficienza e di tutela del trattamento dei
dati personali.
3.?Secondo le modalita' deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi
dell’articolo 26, il patrimonio informativo pubblico e' utilizzato da
parte dei soggetti pubblici per le finalita' istituzionali cui essi
sono preordinati nonche' da parte dei soggetti privati che operano in
ambito regionale per lo svolgimento di attivita' di pubblico interesse
nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003 e segnatamente nel rispetto
dell’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo stesso.
4.?La Regione, i soggetti pubblici ed i soggetti privati che operano
in ambito regionale per lo svolgimento di attivita' di pubblico
interesse trattano i dati personali di cui al comma 1 nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 196 del
2003.
5.?La Regione, conformemente alle disposizioni contenute negli
articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003, anche
attraverso l’adozione di un regolamento, disciplina la comunicazione
dei dati personali di cui al comma 1 e delle informazioni acquisite o
prodotte nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali a soggetti
pubblici, a soggetti privati o ad enti pubblici economici.
6.?In attuazione del principio di leale collaborazione e allo scopo di
assicurare l’efficienza delle attivita' delle pubbliche
Amministrazioni, il potenziamento delle capacita' operative e
l’economicita' di gestione di cui all’articolo 3, lettera b), i
soggetti pubblici comunicano ad altri soggetti pubblici i dati
personali di cui al comma 1, con esclusione dei dati sensibili e
giudiziari, contenuti nei propri sistemi informativi, nel rispetto dei
limiti previsti dall’articolo 18, comma 2, e dall’articolo 19, comma
2, del decreto legislativo n. 196 del 2003, per il trattamento dei
dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilita' per le rispettive
attivita' istituzionali. Al fine di consentire o agevolare la
comunicazione dei dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono
tenuti al rispetto della disciplina in materia di informativa di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003. In
particolare, ai fini sopraindicati, tali soggetti:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente o
indirettamente gestite per lo svolgimento delle attivita' a cui essi
sono preordinati;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati
accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalita', dati
riservati esclusivamente ai titolari di diritto di accesso e di
partecipazione, ovvero dati segreti, perche' coperti da segreto
d’ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilita' delle proprie
basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da
garantire l’integrita' e l’autonoma gestione di ogni singolo ente e la
produzione di rapporti con finalita' statistiche ed informative;
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del
processo del trattamento dei dati personali diversi da quelli
sensibili e giudiziari cosi' da effettuare costanti verifiche per
quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Cio' si
ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed
utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche
Amministrazioni).
7.?La Regione promuove e agevola la comunicazione da parte dei
soggetti privati che operano in ambito regionale per lo svolgimento di
attivita' di interesse pubblico alla Regione e agli altri soggetti
pubblici che operano in ambito regionale dei dati personali di cui al
comma 1, con esclusione di quelli sensibili e giudiziari, contenuti
nei propri sistemi informativi, nel rispetto delle disposizioni in
materia di consenso di cui all’articolo 23 del decreto legislativo n.
196 del 2003. Al fine di consentire o agevolare la comunicazione dei
dati personali di cui al comma 1, tali soggetti sono tenuti a
prevedere espressamente nell’informativa e nell’eventuale richiesta di
consenso l’autorizzazione alla comunicazione dei dati alla Regione. La
comunicazione dei dati deve altresi' essere prevista nell’ambito dei
contratti di servizio pubblico stipulati con i soggetti gestori o
erogatori.».
NOTE ALL'ART. 3
Comma1
1) Il testo dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 (che concerne Codice in materia di protezione dei dati personali)
e' il seguente:
«Art. 3
1.?I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati
riducendo al minimo l’utilizzazione di dati personali e di dati
identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di
necessita'.».
2) Il testo dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 ( che concerne Codice in materia di protezione dei dati
personali) e' il seguente:
«Art. 11
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini
compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita' per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2.?I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante
in materia di trattamento dei dati personali non possono essere
utilizzati.».
Comma 3
3) Il testo dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 ( che
concerne Codice in materia di protezione dei dati personali) e' il
seguente:
«Art. 13
1.?L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualita' di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e
del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e'
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in
modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato
designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, e' indicato tale
responsabile.
2.?L’informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l’espletamento, da parte
di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte
per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
3.?Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita'
semplificate per l’informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4.?Se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato,
l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, e' data al medesimo interessato all’atto della registrazione
dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la
prima comunicazione.
5.?La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da
un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7/12/2000, n. 397, o, comunque, per far
valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati
siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l’informativa all’interessato comporta un impiego di mezzi che il
Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.».
Comma 4
4) Il testo dell’articolo 10 della Legge regionale 20 ottobre 1992, n.
39 (che concerne Norme per l’attivita' di comunicazione della Regione
e per il sostegno del sistema dell’informazione operante in Emilia) e'
il seguente:
«Art. 10 – Comunicazioni di pubblica utilita'
1.?E' considerata comunicazione di pubblica utilita' qualsiasi atto di
comunicazione istituzionale destinato a diffondere un messaggio di
interesse pubblico e diretto all’esterno dell’Amministrazione,
utilizzando le tecniche promozionali di informazione o comunque ogni
azione afferente il campo della pubblicita'.
2.?Le iniziative di comunicazione di pubblica utilita' sono dirette:
a) a far conoscere l’attivita' legislativa, amministrativa e di
programmazione della Regione ed in particolare l’applicazione da parte
della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei
programmi e dei piani di sviluppo, nonche' delle direttive comunitarie
e degli altri atti della CEE;
b) a promuovere l’immagine dell’Emilia-Romagna;
c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito
regionale e delle modalita' di accesso ai medesimi;
d) a realizzare nell’ambito delle competenze regionali azioni di
comunicazione sociale dirette alla crescita civile della societa';
e) ad educare alla difesa della salute, dell’ambiente, del patrimonio
culturale ed artistico e dei beni pubblici.
3.?L’attivita' amministrativa, i servizi ed in generale le iniziative
che sono effettuate dalle Province, dai Comuni e dagli Enti locali, in
materie delegate dalla Regione, possono essere oggetto della
comunicazione della Regione.».
NOTE ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 27 della Legge regionale 26 novembre 1993,
n. 32 (che concerne Norme per la disciplina del procedimento
amministrativo e del diritto di accesso) e' il seguente:
«Art. 27 – Procedimenti relativi a incentivi e sovvenzioni
1.?La promozione da parte della Regione di attivita' economiche e
sociali di interesse regionale mediante concessioni di ausili
finanziari e' attuata dalla Giunta regionale in conformita' ai
principi di trasparenza, pubblicita' ed imparzialita' e secondo le
disposizioni dettate dallo Statuto.
2.?La legge regionale regola i procedimenti di attuazione dei regimi
di ausilio finanziario.
3.?I provvedimenti di concessione di contributi a qualsiasi titolo
erogati dalla Regione o da Enti da questa delegati sono pubblicati per
estratto nel Bollettino Ufficiale.».
NOTE ALL'ART. 17
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 22 della Legge regionale 30 maggio 1997,
n.15 (che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34)
e' il seguente:
«Art. 22 – Sistema informativo agricolo regionale
1.?Il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) costituisce il
supporto su base informatizzata dell’attivita' tecnico-amministrativa
necessaria per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
agricoltura.
2.?Il Sistema informativo agricolo regionale, correlato con gli altri
sistemi informativi regionali e nazionali, costituisce uno strumento
unitario, omogeneo e coordinato della Regione, delle Province e delle
Comunita' Montane.
3.?Il SIAR realizza la banca dati degli interventi a favore delle
imprese. La banca dati contiene l’inventario:
a) dei beneficiari o richiedenti provvidenze o autorizzazioni da parte
della pubblica Amministrazione in materia di agricoltura;
b) di coloro che usufruiscono di agevolazioni fiscali connesse
all’esercizio di attivita' agricole;
c) delle provvidenze, autorizzazioni, agevolazioni fiscali concesse in
materia di agricoltura dalla pubblica Amministrazione.
4.?Per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge, si
applica la legislazione concernente il Sistema informativo regionale
(SIR).».
2) Il testo dell’articolo 23 della Legge regionale 30 maggio 1997, n.
15 (che concerne Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34)
e' il seguente:
«Art. 23 – Avviamento e gestione della banca dati
1.?La banca dati e' costituita presso la Regione e puo' essere
consultata da parte degli Enti locali.
2.?La formazione della base dati e' fondata sullo scambio di
informazioni tra Regione, Province e Comunita' Montane mediante
procedure determinate dalla Regione, sentiti gli enti medesimi.
3.?Gli enti di cui al comma 2 sono tenuti a fornire tutti i dati
richiesti dalla Regione nel formato e con la periodicita' che verra'
stabilita di volta in volta per le varie tipologie di dato,
derivandoli dal proprio sistema informativo o utilizzando procedure
informatizzate predisposte dalla Regione.
4.?Per la costituzione della banca dati la Regione promuove e finanzia
i necessari collegamenti telematici con gli enti di cui al comma 2.
5.?Al fine di favorire la creazione di un sistema informativo
polifunzionale integrato, la Regione promuove l’attivazione di
collegamenti telematici con altri enti ed organismi interessati.».
3) Il testo dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n. 173( che concerne Disposizioni in materia di contenimento dei costi
di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese
agricole, a norma dell’articolo 55, commi 14 e 15, delle Legge 27
dicembre 1997, n.449) e' il seguente:
«Art.15 – Servizi di interesse pubblico
1.?Il SIAN, quale strumento per l’esercizio delle funzioni di cui al
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie
ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di
interoperabilita' e delle architetture di cooperazione previste dal
progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il
Ministero delle Politiche agricole e forestali e gli enti e le agenzie
dallo stesso vigilati, le Regioni e gli Enti locali, nonche' le altre
Amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto
agricolo e agroalimentare, hanno l’obbligo di avvalersi dei servizi
messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse
pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti
dall’esercizio delle competenze regionali e degli Enti locali nelle
materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
interconnesso, in particolare, con l’Anagrafe tributaria del Ministero
delle Finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di
finanza e dell’Arma dei Carabinieri, l’Istituto nazionale della
previdenza sociale, le Camere di Commercio, Industria ed Artigianato,
secondo quanto definito dal comma 4.
2.?Il SIAN, istituito con Legge 4 giugno 1984, n. 194, e' unificato
con i sistemi informativi di cui all’articolo 24, comma 3, della Legge
31 gennaio 1994, n. 97, e all’articolo 1 della Legge 28 marzo 1997, n.
81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso e'
trasferito l’insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di
cui all’articolo 1 della Legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri
amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN
assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni,
nonche' l’uniformita' su base nazionale dei controlli obbligatori, i
servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e
delle Regioni e degli Enti locali, degli adempimenti derivanti dalla
politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di
intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la
gestione e l’aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
3.?Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, al fine di fornire
all’Ufficio del Registro delle imprese, di cui all’articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli
elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del
Repertorio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti,
di cui all’articolo 14, comma 3, sono altresi' definite le modalita'
di fornitura al SIAN da parte delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, delle informazioni relative alle imprese
del comparto agroalimentare.
4.?Con apposita convenzione le Amministrazioni di cui ai commi
precedenti definiscono i termini e le modalita' tecniche per lo
scambio dei dati, attraverso l’adozione di un protocollo di
interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati e'
attuato secondo modalita' in grado di assicurare la salvaguardia dei
dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo
altresi' il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei soggetti
coinvolti.
5.?Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente
articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali
nelle pubbliche Amministrazioni interessate, non costituisce
violazione del segreto d’ufficio.
6.?All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si fara'
fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all’uopo recate da
appositi provvedimenti legislativi.».
NOTE ALL'ART. 19
Comma 2
1) Il testo dell’articolo 6 della legge regionale 1 febbraio 2000, n.
4 (che concerne Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di
accompagnamento) e' il seguente:
«Art. 6 – Elenchi provinciali, diplomi di abilitazione e tesserini di
riconoscimento
1.?La Provincia istituisce appositi elenchi con riferimento alle
diverse professioni turistiche, nei quali sono inseriti coloro che
hanno superato il relativo esame di abilitazione.
2.?La Provincia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino Ufficiale
della Regione dei nominativi di coloro che si dichiarano disponibili,
entro il 31 ottobre di ciascun anno, all’effettivo esercizio della
professione per la quale sono stati abilitati e indicano anche le
lingue straniere per le quali e' stato superato l’esame. L’elenco
delle guide turistiche indica altresi' gli ambiti territoriali per i
quali sussiste l’abilitazione.
3.?La Provincia rilascia agli abilitati un diploma di abilitazione ed
un tesserino personale di riconoscimento, il quale deve essere
visibile durante l’attivita' professionale. Il tesserino personale
deve essere rinnovato ogni tre anni, previa presentazione del
certificato di idoneita' psico-fisica di cui alla lettera c) del comma
1 dell’art. 3.
4.?L’attestato di abilitazione deve specificare i dati anagrafici, la
professione alla quale si riferisce, le lingue straniere conosciute e,
per le guide turistiche, gli ambiti nei quali la professione puo'
essere esercitata.».
NOTE ALL’ART. 20
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (che concerne Riordino della disciplina in materia sanitaria ,
a norma 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
«Art. 14 – Diritti dei cittadini
1.?Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e
delle  prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti del
Servizio Sanitario  nazionale il Ministro della Sanita' definisce con
proprio decreto, d’intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le  Province autonome, i contenuti e le
modalita' di utilizzo degli indicatori di  qualita' dei servizi e
delle prestazioni sanitarie relativamente alla  personalizzazione ed
umanizzazione dell’assistenza, al diritto  all’informazione, alle
prestazioni alberghiere, nonche' dell’andamento delle attivita' di
prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della Sanita',
d’intesa con il Ministro dell’Universita' e Ricerca scientifica e
tecnologica e  con il Ministro degli affari sociali, puo' avvalersi
anche della collaborazione  delle universita', del Consiglio nazionale
delle ricerche, delle  organizzazioni rappresentative degli utenti e
degli operatori del Servizio Sanitario nazionale, nonche' delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
2.?Le Regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la
verifica, anche  sotto il profilo sociologico, dello stato di
attuazione dei diritti dei cittadini, per la programmazione regionale,
per la definizione degli investimenti di risorse umane, tecniche e
finanziarie. Le Regioni promuovono inoltre consultazioni con i
cittadini e le loro organizzazioni anche sindacali ed in particolare
con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti al fine di
fornire e raccogliere informazioni sull’organizzazione dei servizi.
Tali soggetti dovranno comunque essere sentiti nelle fasi
dell’impostazione della programmazione e verifica dei risultati
conseguiti e ogniqualvolta  siano in discussione provvedimenti su tali
materie.
Per le finalita' del presente articolo, le Regioni prevedono forme di 
partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato 
impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attivita'
relative alla  programmazione, al controllo e alla valutazione dei
Servizi Sanitari a livello  regionale, aziendale e distrettuale. Le
Regioni determinano altresi' le  modalita' della presenza nelle
strutture degli organismi di volontariato e di  tutela dei diritti,
anche attraverso la previsione di organismi di consultazione degli
stessi presso le Unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere.
3.?Il Ministro della Sanita', in sede di presentazione della relazione
sullo stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla tutela dei
diritti dei cittadini con  riferimento all’attuazione degli indicatori
di qualita'.
4.?Al fine di favorire l’orientamento dei cittadini nel Servizio
Sanitario  nazionale, le unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere provvedono ad  attivare un efficace sistema di
informazione sulle prestazioni erogate, sulle tariffe, sulle modalita'
di accesso ai servizi. Le aziende individuano inoltre  modalita' di
raccolta ed analisi dei segnali di disservizio, in collaborazione  con
le organizzazioni rappresentative dei cittadini, con le organizzazioni
di  volontariato e di tutela dei diritti.
Il Direttore generale dell’Unita' sanitaria locale ed il Direttore
generale  dell’Azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l’anno,
apposita  conferenza dei servizi quale strumento per verificare
l’andamento dei  servizi anche in relazione all’attuazione degli
indicatori di qualita' di cui al primo comma, e per individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento  delle prestazioni. Qualora
il Direttore generale non provveda, la  conferenza viene convocata
dalla Regione.
5.?Il Direttore sanitario e il Dirigente sanitario del Servizio, a
richiesta degli  assistiti, adottano le misure necessarie per
rimuovere i disservizi che  incidono sulla qualita' della assistenza.
Al fine di garantire la tutela del  cittadino avverso gli atti o
comportamenti con i quali si nega o si limita la fruibilita' delle
prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni,
opposizioni, denunce o reclami in via amministrativa, redatti in carta
semplice, da presentarsi entro quindici giorni dal momento in cui
l’interessato abbia avuto conoscenza dell'atto o comportamento contro
cui intende osservare od opporsi, da parte della interessato, dei suoi
parenti o affini, degli organismi di volontariato o di tutela dei
diritti accreditati presso la Regione competente, al Direttore
generale della Unita' sanitaria. La presentazione delle anzidette
osservazioni ed opposizioni non impedisce ne preclude la proposizione
di impugnative in via giurisdizionale.
6.?Al fine di favorire l’esercizio del diritto di libera scelta del
medico e del Presidio di cura, il Ministero della Sanita' cura la
pubblicazione dell’elenco di tutte le istituzioni pubbliche e private
che erogano prestazioni di alta specialita', con l’indicazione delle
apparecchiature di alta tecnologia in dotazione, nonche' delle tariffe
praticate per le prestazioni piu' rilevanti. La prima pubblicazione e'
effettuata entro il 31 dicembre 1993.
7.?E' favorita la presenza e l’attivita', all’interno delle strutture
sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A
tal fine le Unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere stipulano
con tali organismi, senza oneri a carico del Fondo sanitario
regionale, accordi o protocolli che stabiliscano gli ambiti e le
modalita' della collaborazione, fermo restando il diritto alla
riservatezza comunque garantito al cittadino e la non interferenza
nelle scelte professionali degli operatori sanitari; le aziende e gli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi
comuni per favorire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni
sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti tra aziende ed
organismi di volontariato che esplicano funzioni di servizio e di
assistenza gratuita all’interno delle strutture sono regolati sulla
base di quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle
leggi regionali attuative.
8.?Le Regioni, le Unita' sanitarie locali e le Aziende ospedaliere
promuovono iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la tutela dei
diritti dei cittadini, da realizzare anche con il concorso e la
collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.».
NOTE ALL’ART. 23
Comma 2
1) Il testo dell’articolo 14 della legge regionale del 7 febbraio
2005, n. 1 (che concerne Norme in materia di Protezione civile e
volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione civile)
e' il seguente:
«Art. 14 – Strutture operative
1.?Allo svolgimento delle attivita' e dei servizi connessi
all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di protezione
civile previste dalla presente legge, di competenza della Regione,
provvedono l’Agenzia regionale e le strutture organizzative regionali
competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema
ospedaliero, emergenza sanitaria e sanita' pubblica con la
collaborazione delle strutture con competenze in materie di interesse
comunque della Protezione civile, nonche' il Centro funzionale
regionale come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 15 dicembre 1998 (Approvazione del programma di potenziamento
delle reti di monitoraggio meteo-idropluviometrico).
2.?L’Agenzia regionale, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla
presente legge, si avvale altresi', anche previa stipula di apposite
convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza
tecnica delle strutture operative di cui all’articolo 11, comma 1,
lettere e) ed f) della Legge n. 225 del 1992 e delle seguenti
strutture operanti nel territorio regionale:
a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) Corpo forestale dello Stato;
c) Corpo delle Capitanerie di porto;
d) Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente;
e) Organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale di
cui all’articolo 17, comma 7;
f) Croce Rossa Italiana;
g) Corpo nazionale soccorso alpino;
h) Consorzi di bonifica;
i) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di
interesse della Protezione civile.
3.?L’Agenzia regionale organizza e implementa la colonna mobile
regionale di protezione civile di cui all’articolo 17, comma 4,
favorendone l’integrazione, in relazione alla tipologia di rischio,
con le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base di intese e
mediante convenzioni alle quali partecipano anche le Province.».
NOTE ALL’ART. 25
Comma 1
1) Il testo dell’articolo 2 della Legge regionale 10 aprile 1995, n.
29 (che concerne Riordinamento dell’Istituto dei beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) e' il seguente:
«Art. 2 – Attribuzioni
1.?L’Istituto promuove e svolge attivita' conoscitiva ed operativa, di
indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del
patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la
conservazione dei centri storici, nonche' per lo svolgimento di ogni
funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando
in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali.
In particolare, l’Istituto:
a) provvede alla costituzione dell’inventario regionale dei beni
artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e
metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il
materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e
dei Comuni;
b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni,
a Province, Comunita' Montane e Comuni, a soggetti pubblici e
privati;
c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di
attivita' dell’Istituto;
d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi
e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli Enti locali, alla
definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti
della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della
pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il
patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in
relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della
regione;
e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di
beni culturali, artistici, librari, storico-documentari,
architettonici ed ambientali di proprieta' degli Enti locali e di Enti
convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di
intesa con gli Istituti nazionali di restauro;
f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico
la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e
multimediale nonche' la consultazione delle banche dati relative ai
beni culturali e ambientali.
2.?L’Istituto esercita altresi', nell’ambito della legge della
programmazione e degli atti di indirizzo, le funzioni istruttorie di
competenza regionale relative alla materia biblioteche, archivi
storici, musei e beni culturali.
3.?La funzione di indirizzo dell’attivita' dell’Istituto e' svolta
dalla Regione, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto
generale del Consiglio ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, mediante
deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento agli
obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al coordinamento
con le attivita' esercitate dallo Stato o alle esigenze di
collaborazione con lo stesso, agli impegni derivanti alla Regione
dagli obblighi comunitari e statali e dalle leggi, alle attivita'
promozionali all’estero, alle esigenze di coordinamento delle funzioni
della Regione, dell’Istituto e degli Enti locali, alle attivita'
formative, nonche' all’esercizio delle funzioni amministrative
attribuite all’Istituto.».
2) Il testo dell’articolo 3 della Legge regionale 10 aprile 1995, n.
29 (che concerne Riordinamento dell’istituto dei beni artistici,
culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) e' il seguente:
«Art. 3 – Statuto e regolamento
1.?L’Istituto adotta uno statuto che stabilisce le norme fondamentali
per l’attivita' e l’organizzazione dell’Ente, con particolare
attenzione alle attribuzioni degli organi e all’ordinamento dei
servizi.
2.?Lo statuto puo' prevedere la costituzione di Commissioni, su base
regionale e provinciale, che, attraverso la partecipazione degli Enti
locali, delle Universita', degli organi periferici dei Ministeri
interessati, delle istituzioni culturali, di organismi pubblici e
privati operanti nel settore, esprimano orientamenti e pareri sulle
linee e sui programmi generali dell’Istituto.
3.?Lo statuto e il regolamento amministrativo-contabile dell’Istituto
sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio
direttivo dell’Istituto che delibera a maggioranza assoluta dei propri
membri.».

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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