REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTE ALL'ART. 11
Comma 2
1) Il testo dell'art. 5, comma 1 lettera c) della legge regionale 24
giugno 2002, n. 12 che concerne Interventi regionali per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di
transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una
cultura di pace e' il seguente:
"Art. 5 - Ambiti di intervento
1) omissis
c) iniziative di educazione e sensibilizzazione della comunita'
regionale ai temi della solidarieta' internazionale,
dell'interculturalita' e della pace, iniziative culturali, di ricerca
ed informazione sui temi della pace e della tutela dei diritti umani,
volte a prevenire e combattere la discriminazione fondata in
particolare sulla razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni
politiche o le condizioni personali e sociali;
omissis"
2) Il testo dell'art. 8, della legge regionale 24 giugno 2002, n. 12
che concerne Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarieta'
internazionale e la promozione di una cultura di pace e' il seguente:
"Art. 8 - Iniziative di educazione allo sviluppo, culturali, di
ricerca e di sensibilizzazione ai principi della pace e
dell'interculturalita'
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 5, comma 1,
lettera c), opera per rendere effettivi i principi costituzionali che
sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla
liberta' degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Regione
Emilia-Romagna puo' realizzare iniziative culturali, di ricerca, di
educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che
tendano a sensibilizzare la comunita' regionale, e in particolare i
giovani, ai valori della pace, dell'interculturalita', della
solidarieta' fra i popoli e della tutela dei diritti umani, volte a
prevenire e combattere la discriminazione fondata in particolare sulla
razza e l'origine etnica, la religione, le opinioni politiche o le
condizioni personali e sociali, in collaborazione con i soggetti di
cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
3. La Regione assume iniziative volte a favorire la nascita e lo
sviluppo di una cultura di pace nella scuola, valorizzando il ruolo
delle Scuole di pace presenti sul territorio regionale.
4.  La Regione, d'intesa con le Autorita' competenti, assume
iniziative volte a favorire altresi' attivita' di aggiornamento degli
insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, in materia di
pedagogia e di didattica della pace, di gestione e risoluzione non
violenta dei conflitti.
Comma 3
3) Il testo dell'articolo 66, lettera d) del DPR 24/7/1977, n. 616 che
concerne Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382 e' il seguente:
"Art. 66. - Agricoltura e foreste
(omissis)
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico
delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la
gestione dei centri di fecondazione artificiale.
(omissis)"
Comma 4
4) Il testo dell'articolo 1,  comma 34 e 34 bis della Legge 27
dicembre 1996, n. 662 che concerne Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica e' il seguente:
Art. 1 - Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione,
finanza regionale e locale, previdenza e assistenza
(omissis)
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della
Sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione
residente, frequenza dei consumi sanitari per eta' e per sesso, tassi
di mortalita' della popolazione, indicatori relativi a particolari
situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni
sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il
CIPE, su proposta del Ministro della Sanita', d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, puo' vincolare quote del
Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi
del Piano Sanitario nazionale, con priorita' per i progetti sulla
tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della
salute degli anziani nonche' per quelli finalizzati alla prevenzione,
e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie.
Nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia
le Regioni, nell'ambito delle loro disponibilita' finanziarie, devono
concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie
quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius
influenza e tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con
prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini
extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario
e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le
Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e
parametri fissati dal piano stesso. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta del Ministro della Sanita', individua i
progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine
vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. Si
applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
(omissis)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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