REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 settembre 2007, n. 1319

Esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle cooperative sociali di cui alla L.R. 7/94 e successive modificazioni gia' delegate alle Province ai sensi della L.R. 3/99. Abrogazione DGR 62/00

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 recante "Norme per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione sociale" con le modifiche apportate dalla
L.R. 18 marzo 1997, n. 6;
- in particolare l'art. 2, comma 1, istitutivo dell'Albo regionale
delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9, della Legge 8
novembre 1991, n. 381, l'art. 5 e l'art. 22, comma 1, lett. c) della
stessa L.R. 7/94;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 di riforma del sistema regionale e
locale e dell'assetto delle funzioni in armonia con i principi delle
Leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 157 e dei decreti
emanati per la loro attuazione;
- in particolare l'art. 189, comma 1, lett. f) della su richiamata
L.R. 3/99, con cui si definiscono le funzioni che la Regione esercita
in tema di programmazione, coordinamento e indirizzo nelle materie
conferite dal Capo II, Titolo IV del DLgs n. 112 del 1998 e nei
confronti dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 132 del decreto
medesimo;
considerato che con la stessa L.R. 3/99, art. 190, comma 4, sono state
delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo delle
cooperative sociali, di cui alla L.R. 7/94, che risulta pertanto
articolato in Sezioni provinciali, cosi' come indicato dall'art. 193,
della medesima legge regionale;
vista la deliberazione n. 62 del 25/1/2000, con cui si sono
determinate le modalita' per l'iscrizione, la cancellazione e
l'aggiornamento dell'Albo delle cooperative sociali;
tenuto conto, che il DM 23/6/2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del
13/7/2004), in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di
attuazione e transitorie del Codice civile, ha istituito l'Albo delle
societa' cooperative presso il Ministero delle Attivita' produttive,
di cui le modalita' di iscrizione sono state disciplinate con
circolare del 6/12/2004;
considerato che il suddetto Albo, che sostituisce i registri
prefettizi e lo schedario generale della cooperazione, e' gestito con
modalita' informatiche dal Ministero avvalendosi degli Uffici delle
Camere di Commercio e che le cooperative sociali per poter usufruire
dei previsti benefici fiscali devono risultare iscritte nella sezione
"cooperative a mutualita' prevalente" di tale Albo;
considerato che proprio in funzione di quanto disposto dal su
richiamato DM 23/6/2004 e' opportuno rideterminare le modalita' per
l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo regionale
delle cooperative sociali di cui alla deliberazione 62/00;
sentito il parere della Commissione regionale per la Cooperazione
sociale, della Conferenza regionale del Terzo settore e delle
Amministrazioni provinciali;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dott. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e
successive modifiche e della deliberazione della Giunta regionale
450/07;
su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali ed
educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per
l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo, Terzo
settore, Servizio civile, Anna Maria Dapporto;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) le Amministrazioni provinciali della Regione Emilia-Romagna
esercitano le funzioni, gia' delegate con la L.R. 21 aprile 1999, n. 3
e la deliberazione 62/00, concernenti l'iscrizione, la cancellazione e
l'aggiornamento delle Sezioni provinciali dell'Albo regionale delle
cooperative sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, cosi' come
modificata con L.R. 18 marzo 1997, n. 6;
2) di ridefinire le modalita' per l'esercizio delle funzioni di cui al
precedente punto 1), cosi' come contenute nell'Allegato A parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione sostituisce nei suoi
contenuti la precedente deliberazione 62/00;
4) di dare atto che la presente deliberazione sara' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
ALLEGATO A
Esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la
cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo regionale delle cooperative
sociali di cui alla L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 e successive
modificazioni gia' delegate alle Province ai sensi della L.R. 21
aprile 1999, n. 3
1) Soggetti iscrivibili
Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro
consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.
L'Albo si articola nelle seguenti Sezioni:
a) Sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono
servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
b) Sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono
attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi -
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) Sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come
societa' cooperative aventi la base sociale formata in misura non
inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.
Le cooperative sociali di cui alla suddetta lett. b) che abbiano come
scopo ed attivita' prevalente l'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle Sezioni A
e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale
dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi
sociali-assistenziali-sanitari ed educativi. In tal caso la
sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della Legge 381/91 viene
determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore
costituito per l'attivita' rispondente alla Sezione B.
2) Modalita' d'iscrizione all'Albo
I rappresentanti legali delle cooperative sociali e dei loro consorzi
che perseguono gli scopi di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'art. 1 della Legge 11 novembre 1991, n. 381, aventi sede legale
nel territorio della regione Emilia-Romagna, che intendono richiedere
l'iscrizione nelle Sezioni provinciali dell'Albo regionale delle
cooperative sociali, rispettivamente nelle Sezioni A, B e C, devono
presentare domanda all'Amministrazione provinciale competente per
territorio.
Le domande esenti da bollo ai sensi dell'art. 17 del DLgs 4 dicembre
1997, n. 460 devono essere corredate da:
a) certificazione di iscrizione all'Albo delle societa' cooperative,
sezione "cooperative a mutualita' prevalente", istituito con DM
23/6/2004 (G.U. n. 162 del 13/7/2004) presso il Ministero dello
Sviluppo economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di
Commercio competenti per territorio (1);
b) copia autentica dell'atto costitutivo della societa' cooperativa,
corredato del relativo statuto;
c) estratto del libro soci alla data di presentazione della domanda;
d) relazione dettagliata sull'attivita' gia' svolta, o se costituita
da meno di un anno, relazione articolata sull'attivita' che la
cooperativa intende svolgere;
e) elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione per ognuno
delle caratteristiche professionali e della tipologia di contratto;
f) per le cooperative sociali che chiedono l'iscrizione alla Sezione B
dell'Albo, documentazione idonea rilasciata dalla pubblica
Amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4
della Legge 8 novembre 1991, n. 381. Le cooperative costituite da meno
di un anno, o che siano attive da meno di un anno, possono produrre la
suddetta documentazione entro un anno dalla data di iscrizione
nell'Albo. In tal caso, alla richiesta di iscrizione deve essere
allegata autocertificazione del legale rappresentante della
cooperativa interessata attestante le motivazioni della mancata
presentazione della documentazione di cui sopra. Le cooperative
sociali che non si attengano alle suddette disposizioni, dopo formale
diffida, vengono dalle Province cancellate dall'Albo regionale;
g) autocertificazione attestante la regolarita' dei versamenti
previdenziali e del rispetto delle norme contrattuali di settore per
gli addetti;
h) autocertificazione da cui risulti che le cooperative non abbiano in
corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale,
assicurativa e fiscale non conciliabili in via amministrativa, e/o
procedure di fallimento;
i) per le cooperative di tipo B che chiedono la contemporanea
iscrizione anche alla Sezione A ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della
L.R. 7/94, l'elenco dei lavoratori deve essere distinto per tipologia
di attivita' A e B.
La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:
a) certificazione di iscrizione all'Albo delle societa' cooperative,
sezione "cooperative a mutualita' prevalente", istituito con DM
23/6/2004 (G.U. n. 162 del 13/7/2004) presso il Ministero dello
Sviluppo economico e gestito tramite gli uffici delle Camere di
Commercio competenti per territorio;
b) copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio, corredato del
relativo statuto;
c) relazione dell'attivita' svolta;
d) estratto del libro dei soci. Le cooperative sociali facenti parte
del consorzio debbono risultare gia' iscritte all'Albo di cui alla
precedente lett. a), cosi' come disposto dal DM 23/6/2004, nonche'
all'Albo regionale delle cooperative sociali.
L'iscrizione all'Albo e' disposta con atto del Dirigente competente
dell'Amministrazione provinciale entro novanta giorni dalla data di
acquisizione della domanda risultante dal protocollo. E' fatta salva
la sospensione dei termini per il perfezionamento della domanda o per
il reperimento di eventuali pareri e/o documentazioni integrative.
Ai fini dell'iscrizione le Province verificano il possesso da parte
delle cooperative o dei consorzi dei requisiti di legge, sia dal punto
di vista formale, sia per quanto riguarda le attivita' svolte. In
merito, le Province, possono chiedere pareri e dati conoscitivi agli
Enti locali e/o ad altre istituzioni, ovvero promuovere azioni di
controllo diretto, svolte in proprio o avvalendosi di altri uffici
competenti.
Per l'assolvimento delle suddette funzioni di verifica e controllo e
per l'acquisizione di pareri e dati conoscitivi, le Province possono
avvalersi in via prioritaria degli Osservatori provinciali.
Le procedure di verifica generale o a campione del permanere dei
requisiti sono definite e attivate in sinergia con i su richiamati
Osservatori provinciali.
La Regione puo' periodicamente attivare procedure di verifica generale
anche in collaborazione con istituti finalizzati alle rilevazioni
statistiche.
Il provvedimento d'iscrizione o di diniego e' comunicato in copia
conforme all'originale, entro trenta giorni dall'assunzione, alla
cooperativa o consorzio richiedente, alla Regione, alla Camera di
Commercio competente per territorio, all'Agenzia regionale delle
Entrate, all'Istituto nazionale della Previdenza sociale competente
per territorio, al locale Ispettorato del Lavoro, all'Istituto
nazionale contro gli infortuni sul lavoro competente per territorio e
alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni delle cooperative a
livello provinciale e regionale.
La Regione provvede semestralmente alla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale dell'elenco aggiornato delle cooperative sociali iscritte.
3) Obblighi per l'aggiornamento
Le cooperative sociali e i consorzi iscritti alle Sezioni provinciali
dell'Albo regionale delle cooperative sociali, sono tenuti a
comunicare all'Amministrazione provinciale competente:
a) entro dieci giorni, la messa in liquidazione e lo scioglimento;
b) entro trenta giorni:
1) il venir meno del requisito di cui all'art. 4, comma 2 della Legge
8 novembre 1991, n. 381;
2) ogni variazione della composizione della compagine sociale che
comporti l'alterazione dei rapporti cosi' come configurati all'art. 2,
comma 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e per i consorzi cosi'
come configurati all'art. 8 della stessa legge;
3) ogni variazione intervenuta nell'iscrizione nel succitato Albo
delle cooperative come da DM 23 giugno 2004.
Le cooperative sociali iscritte nella Sezione B della Sezione
provinciale dell'Albo regionale devono presentare, inoltre, all'inizio
di ogni anno, la certificazione idonea rilasciata dalla pubblica
Amministrazione relativa alle persone svantaggiate di cui all'art. 4
della Legge 8 novembre 1991, n. 381, ovvero autocertificazione del
legale rappresentante che attesti che non sono intervenute variazioni
rispetto al possesso del requisito del 30% dei soggetti svantaggiati.
I consorzi trasmettono annualmente la documentazione relativa
all'eventuale modificazione della base sociale.
Le Amministrazioni possono comunque promuovere in qualsiasi momento
azioni di controllo diretto, svolte in proprio o avvalendosi di altri
uffici competenti, volte ad accertare il permanere dei requisiti e
delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione nell'Albo
regionale.
Per l'assolvimento delle suddette funzioni le Province possono
avvalersi in via prioritaria degli Osservatori provinciali.
4) Cancellazione
La cancellazione dalle Sezioni provinciali dell'Albo regionale delle
cooperative sociali e dei loro consorzi e' disposta con atto del
Dirigente competente dell'Amministrazione provinciale:
a) su richiesta della cooperativa o del consorzio interessati;
b) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione e quando la
cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro
situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti
richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida;
c) quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino
inattivi da piu' di ventiquattro mesi o cancellati dall'Albo di cui al
DM 23/6/2004, anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del
DLCPS 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non
siano piu' in grado di continuare ad esercitare la loro attivita';
d) quando non sia stato possibile effettuare le ispezioni ordinarie e
straordinarie previste per legge (2);
e) a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti
territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle
cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai
sensi dell'art. 11 del DLCPS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive
modificazioni. In tal caso la cancellazione e' disposta entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della segnalazione dei fatti;
f) quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme
alle finalita' della presente legge;
g) quando le comunicazioni di cui al precedente paragrafo 3) siano
omesse o risultino non veritiere.
Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di
sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non
si provvede alla cancellazione di cui alla precedente lett. b) qualora
il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del
ricevimento della diffida.
Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, entro trenta giorni
dall'assunzione con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla
cooperativa medesima o al consorzio interessato e trasmesso alla
Regione, alla Camera di Commercio competente per territorio,
all'Agenzia regionale delle Entrate, all'Istituto nazionale della
Previdenza sociale competente per territorio, al locale Ispettorato
del Lavoro, all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro
competente per territorio e alle organizzazioni sindacali, alle
organizzazioni delle cooperative a livello provinciale e regionale, ed
e' pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5) Risoluzione della fase transitoria di gestione dell'Albo regionale
Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
regionale della delibera di approvazione delle direttive di cui al
presente Allegato A, le Province verificano che le cooperative sociali
iscritte nell'Albo regionale ai sensi della nota della Regione
Emilia-Romagna, Servizio Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali
e socio-sanitari, prot. n. 21509 del 7/6/2005, avente per oggetto "DM
23/6/2004 - Gestione fase transitoria", siano conformi alle nuove
direttive regionali.
Eventuali situazioni di non conformita' devono essere regolarizzate
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia,
salvo diverse disposizioni previste dalla stessa in ragione di
regolarizzazioni oggettivamente complesse.
Le Province, con proprio atto, provvedono a confermare le iscrizioni,
ovvero, con specifica motivazione, a cancellare dall'Albo le
cooperative che non avessero assolto all'eventuale richiesta di
adeguamento.
(1) L'Albo, di cui le modalita' di iscrizione sono disciplinate con
circolare del 6/12/2004, sostituisce i Registri prefettizi e lo
Schedario generale della cooperazione.
(2) DL CPS 14/12/1947, n. 1577 e successive modificazioni; DLgs
2/8/2002, n. 220

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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