REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 luglio 2007, n. 1207

Legge 82/06, art. 9 - Campagna vendemmiale 2007/2008 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGT e DOC, nonche' delle partite (cuvees) atte a diventare vini spumanti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
Visto il Reg. (CE) n. 1493/99 del Consiglio relativo alla
Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, ed in particolare gli
Allegati V e VI;
visti dei predetti allegati:
- la lettera C dell'Allegato V:
- che prevede, al punto 1, che - qualora le condizioni climatiche lo
richiedano - gli Stati membri possano autorizzare l'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino
nuovo ancora in fermentazione, del vino atto a diventare vino da
tavola e del vino da tavola (punto 1);
- che indica, al punto 2, il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo per i prodotti di cui al punto 1;
- che consente, al punto 3, per le zone viticole C, l'aumento del
titolo alcolometrico volumico naturale minimo ad un massimo di 2%
vol.;
- la lettera D del predetto Allegato V che fissa le modalita' per le
operazioni di arricchimento;
- la lettera H del medesimo Allegato V che stabilisce, al punto 4, che
ogni Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le varieta' per
le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
- la lettera F dell'Allegato VI che prevede, al punto 2, che - qualora
le condizioni climatiche lo richiedano - gli Stati membri possano
autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
(effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del
mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino, atti a diventare V.Q.P.R.D.;
visti, inoltre:
- il Reg. (CE) n. 1622/2000 della Commissione, che fissa talune
modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99 ed, in particolare,
istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti
enologici;
- la Legge 10 febbraio 1992, n. 164 recante la nuova disciplina delle
denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 19, comma
1, che prevede compiti consultivi dei Consorzi volontari di tutela nei
riguardi della Regione;
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 "Disposizioni di attuazione della
normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino";
- il decreto 4 agosto 2006 del Ministero delle Politiche agricole
alimentari e forestale, pubblicato nella GU n. 184 del 9/8/2006,
recante "Disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale ed all'acidificazione dei prodotti
della vendemmia";
preso atto:
- che l'articolo 9, comma 2, della citata Legge 82/06 dispone che le
Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio
provvedimento, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
dei prodotti destinati a divenire vini da tavola, vini a Indicazione
geografica tipica (IGT), Vini di qualita' prodotti in regioni
determinate (VQPRD), nonche' delle partite dei vini spumanti, ivi
compresi i Vini spumanti di qualita' (VSQ), i Vini spumanti di
qualita' prodotti in regioni determinate (VSQPRD) anche del tipo
aromatico;
- che il citato DM 4/8/2006 prevede che - dalla campagna 2006/2007 -
le Regioni e Province autonome autorizzino, previo accertamento della
sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il
ricorso, l'arricchimento dei prodotti della vendemmia e trasmettano
copia del provvedimento adottato al Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali;
considerato che le condizioni climatiche e produttive in ambito
regionale hanno compromesso l'equilibrata maturazione delle uve, e
rendono tecnicamente opportuno il ricorso all'arricchimento per mosti,
vini per base spumante, vini da tavola, vini da tavola a IGT e vini a
Denominazione di origine controllata (DOC) ottenuti dalla vendemmia
2007, come si evince anche dalla relazione tecnica del Centro ricerche
produzioni vegetali (CRPV), conservata agli atti del Servizio
Produzioni vegetali;
atteso che l'esigenza di ricorrere all'arricchimento e' stata
manifestata anche dalle centrali cooperative della regione per i vini
da tavola, vini base spumante e vini IGT e dai Consorzi di tutela
relativamente ai vini V.Q.P.R.D.;
ritenuto pertanto opportuno consentire, per la campagna vitivinicola
2007/2008, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per i
mosti, vini per base spumante, vini da tavola, vini da tavola a IGT e
vini a Denominazione di origine controllata (DOC);
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
successive modifiche, ed in particolare  art. 37, comma 4;
- la propria deliberazione n. 450 in data 3 aprile 2007 recante
"Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06. Modifiche
agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Valtiero Mazzotti, ai sensi
della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 450/07;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
e relativamente alla campagna vitivinicola 2007/2008:
1) di consentire l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale,
di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 (di seguito denominato
arricchimento), per un massimo di 2% vol., secondo le modalita'
previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia,
delle uve, mosti e vini ottenuti dalle uve delle varieta' idonee alla
coltivazione in regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a
diventare:
- vini da tavola;
- vini a Indicazione geografica tipica;
- vini a Denominazione di origine controllata di seguito indicate -
fatte salve le misure piu' restrittive previste dagli specifici
disciplinari di produzione - per tutte le tipologie, sottozone e
menzioni geografiche aggiuntive:
Bosco Eliceo
Cagnina di Romagna
Colli Bolognesi
Colli Bolognesi Classico Pignoletto
Colli di Parma
Colli di Rimini
Colli di Scandiano e Canossa
Colli Piacentini
Lambrusco di Sorbara
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro
Lambrusco Salamino di Santa Croce
Pagadebit di Romagna
Reggiano
Reno
Trebbiano di Romagna;
2) di consentire l'arricchimento per un massimo di 1% vol. per i DOC
Sangiovese di Romagna (tutte le tipologie) e DOC Colli d'Imola (tutte
le tipologie);
3) di consentire l'arricchimento della partita (cuve'e) dei prodotti
atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualita' e vini
spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate a condizione
che:
- mosti e vini siano ottenuti da una o piu' varieta' di uve idonee
alla coltivazione nel territorio della regione Emilia-Romagna ed ivi
raccolti;
- le operazioni di arricchimento siano effettuate nel luogo di
elaborazione dei vini spumanti;
- l'arricchimento sia effettuato secondo le modalita' previste dalla
vigente normativa comunitaria e nazionale in materia e l'incremento
del titolo alcolometrico totale non superi il 2% vol.;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle
Politiche agricole, alimentari e forestali, ad AGEA, ad AGREA,
all'Ispettorato Repressione frodi di Bologna, alle Amministrazioni
provinciali, alle Organizzazioni professionali regionali e ai Consorzi
di tutela vini;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e di diffonderla sul sito Internet della
Regione all'indirizzo: http://www.ermesagricoltura.it/.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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