REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 2
Comma 4
1) Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2
recante Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e'
il seguente:
"Art. 11 - Conferenza territoriale sociale e sanitaria
1. La Conferenza sanitaria territoriale, istituita dalla L.R. 12
maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del servizio sanitario
regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517), assume la denominazione di Conferenza
territoriale sociale e sanitaria.
2. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, oltre alle funzioni
gia' esercitate ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 1994,
promuove e coordina la stipula degli accordi in materia di
integrazione socio- sanitaria previsti dai Piani di zona, tenuto conto
delle indicazioni del Piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali ed assicurando l'integrazione e la coerenza con i Piani per la
salute previsti dal Piano sanitario regionale. I Programmi per le
attivita' territoriali, previsti all'articolo 3-quater, comma 2 del
D.Lgs. n. 502 del 1992 assumono, per gli interventi socio-sanitari, le
indicazioni dei Piani di zona.".
NOTE ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584
recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico e' il seguente:
"Art. 7
1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 della presente legge
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da quattromila a lire diecimila.
2. Le persone indicate al terzo comma dell'art. 2, che non ottemperino
alle disposizioni contenute in tale art., sono soggette al pagamento
di una somma da lire ventimila a lire centomila; tale somma viene
aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo
comma, lettera b).
3. L' obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge
non e' trasmissibile agli eredi.".
Comma 4
2) Il testo dei commi 190 e 191 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 concernente Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005 e'
il seguente:
"Art. 1
(omissis)
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al
divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio
dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai
maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma
189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e
di controllo, nonche' per la realizzazione di campagne di informazione
e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo
e delle patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilita' da parte delle
singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi
alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia
locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.
(omissis)".
3) Il testo dell'articolo18, comma 2 della legge regionale n. 21 del
1984 concernente Disciplina dell'applicazione delle sanzioni
amministrative di competenza regionale e' il seguente:
"Art. 18 - Devoluzione dei proventi
(omissis)
I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da
infrazioni a norme igienico-sanitarie spettano alle Unita' sanitarie
locali.".
NOTA ALL'ARTICOLO 8
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001,
n. 40 concernente Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4 e'
il seguente:
"Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a
carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli
obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla
legge di bilancio la determinazione dell'entita' della relativa
spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative
procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli
adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione
di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in
essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata
l'entita' della spesa da eseguire.".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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