REGIONE EMILIA-ROMAGNA

NOTE

Note all'articolato

NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 1 - Finalita' (modificato comma 1 e aggiunta lett. e) al comma 2
da art. 1 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
(omissis)
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:
a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat
naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica
viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta
regionale delle vocazioni faunistiche;
b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione
della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto
di altre leggi;
c) coordina la programmazione delle attivita' di gestione della fauna
selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti
territoriali in cui e' consentito l'esercizio venatorio;
d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o
di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree
urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di
caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per
consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 2 - Attivita' di ricerca e promozione della conoscenza della
fauna e degli habitat
(omissis)
3. L'attivita' di censimento delle popolazioni di fauna selvatica
stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle
popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio e'
coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in
collaborazione con i Comitati di gestione degli ambiti territoriali di
caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.".
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo del comma 1 lettera e) dell'articolo 3 della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
"Art. 3 - Strumenti di pianificazione e programmazione
faunistico-venatoria (aggiunta lett. e) al comma 1 e modificato comma
2 da art. 2 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione
faunistico-venatoria:
(omissis)
e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle
aree protette di cui alla L.R. 11/88.".
NOTA ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 6 - Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione
degli interventi faunistico-venatori (modificata lett. c) del comma 3
da art. 4 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
(omissis)
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei
contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al
comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi
di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attivita' di
censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale
esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.".
NOTA ALL'ART. 5
Comma 1
1) Il testo del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 7 - Piani faunistico-venatori provinciali (sostituito comma 3 da
art. 5 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
(omissis)
2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale,
sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i
contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e
dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria.".
NOTA ALL'ART. 6
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 8 - Densita' venatoria (modificata lett. b) del comma 1 da art.
6 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito
il parere delle Province e dell'INFS, che devono esprimersi entro
trenta giorni, determina:
a) l'indice di densita' venatoria programmata;
b) l'indice massimo delle presenze compatibili per la caccia nei
terreni umidi e nelle localita' interessate al passo delle principali
specie migratorie;
c) l'indice massimo delle presenze extraregionali.".
NOTA ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 12 - Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
(modificata lett. f) del comma 2 da art. 9 L.R. 16 febbraio 2000 n.
6)
1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano
faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica
agricola comunitaria(PAC) con particolare riferimento ai programmi
zonali agro-ambientali ed ai programmi forestali previsti
rispettivamente al Reg. CEE 2078/92 e al Reg. CEE 2080/92, promuove
l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla
creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli
habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna
selvatica.".
NOTA ALL'ART. 8
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 14 - Tutela delle attivita' agricole (modificato comma 1 da art.
11 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole
e sentiti i Comitati direttivi degli ATC, individua le tipologie di
colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7
dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto
dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione
intensiva o specializzata. In detti terreni puo' effettuarsi
esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso
del proprietario o del conduttore.".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 16 - Controllo delle specie di fauna selvatica (aggiunti commi 6
bis e 6 ter da art. 12 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti
devono avvenire in conformita' al regolamento del parco sotto la
diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente parco, sentito
l'INFS, ed essere attuati dal personale del parco o da persone
all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso, come
previsto dal comma 6 dell'art. 22 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394,
e dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, come
sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 novembre 1992, n. 40.
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti
devono avvenire sotto la diretta responsabilita' della Provincia ed
essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della
legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla
Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla
gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di
vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la
Provincia puo' attivare piani di controllo. A tal fine individua le
specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei
prelievi tecnici consentiti nonche' le modalita' di autorizzazione ed
effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2
dell'art. 19 della legge statale.
5. Agli addetti cui e' affidato lo svolgimento delle operazioni di
controllo e' consentito, nell'eventualita' di dover ricorrere ad
abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate
nell'autorizzazione.
6. Per finalita' di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di
gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere
dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4
della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie
selvatiche.
6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica
autorizzazione per l'attivita' di cattura temporanea ed inanellamento
di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della
legge statale.
6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province
predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione,
avvalendosi di operatori autorizzati.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la
Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.".
NOTA ALL'ART. 10
Comma 1
1) Il testo del comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 17 della Legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
"Art. 17 - Danni alle attivita' agricole (sostituito da art. 14 L.R.
16 febbraio 2000 n. 6)
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a
pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:
a) degli ambiti territoriali di caccia qualora si siano verificati nei
fondi ivi ricompresi;
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di
cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora
si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei
rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle
rispettive strutture.
(omissis)".
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 23 - Gestione delle zone di protezione
1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione
previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da
essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di
protezione ambientale, tramite apposite convenzioni.".
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 26 - Controllo sanitario della fauna selvatica (modificato comma
2 e aggiunto comma 6 bis da art. 19; modificato comma 1 e abrogato
comma 3 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente
assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli
veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie
contagiose o non siano portatori di germi patogeni.".
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'articolo 27 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 27 - Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica  a
scopo di ripopolamento (modificata rubrica da art. 49 L.R. 16 febbraio
2000 n. 6)
(omissis)
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da
allevamenti, possono essere compiute dal Comitato direttivo dell'ATC,
ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare
dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda
agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con
esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano
faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi
annuali approvati dalla Provincia.".
NOTA ALL'ART. 14
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 30 - Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)
(sostituito da art. 21 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art.
10, definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui
all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie
di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio
provinciale.
2. Ogni ATC e' denominato con riferimento alla collocazione
geografica. La perimetrazione degli ATC e' soggetta a conferma o a
revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani
faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione
degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta
perimetrazione puo' essere modificata anche nel corso del quinquennio
per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unita'
delle zone umide e delle altre realta' ambientali di dimensione
interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu' province sono
perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province
contigue.
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione
deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle
opportunita' venatorie del territorio provinciale.
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le
presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono
individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e
degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di
colore arancione, collocate nei punti di discontinuita' delle opere,
quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li
delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC e' effettuato a cura del Comitato
direttivo dell'ATC stesso ed e' controllato dalla Provincia.".
NOTA ALL'ART. 15
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 31 - Ambiti Territoriali di Caccia (sostituito da art. 22 L.R.
16 febbraio 2000 n. 6)
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui e'
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel
territorio di competenza.
2. Le attivita' di interesse pubblico di cui al comma 1 sono svolte
sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni
amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.
3. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive
emanate dalla Regione:
a) la composizione del Comitato direttivo;
b) le modalita' di rappresentanza dei componenti l'assemblea;
c) la durata in carica, non superiore ad anni cinque, del Comitato
direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti;
d) le modalita' per la elezione degli organi;
e) le attribuzioni e modalita' di funzionamento degli organi;
f) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonche'
le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che
incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
g) le cause di incompatibilita' del Presidente e dei componenti del
Comitato direttivo.
4. L'assemblea dell'ATC, entro sessanta giorni dall'emanazione delle
direttive di cui al comma 3, approva lo statuto o provvede al suo
adeguamento. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto o
dal suo adeguamento si procede, se necessario, all'elezione del nuovo
Comitato direttivo. In tal caso il Comitato direttivo in essere resta
in carica fino alla elezione del nuovo.
5. Qualora gli adempimenti di cui al comma 4, non vengano espletati
nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente
competente, ai sensi del comma 6.
6. In caso di gravi violazioni delle prescrizioni di legge o di
inadempienza ai compiti di cui al comma 1, o alla disciplina regionale
di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'art. 35,
accertate nell'attivita' degli organi dell'ATC, il Presidente della
Provincia prevalente per territorio nomina un Commissario per
l'espletamento dei compiti affidatigli. Il Commissario, inoltre, entro
sessanta giorni dal suo insediamento, da' corso alle procedure per il
rinnovo degli organi dell'ATC. Il Presidente ed i componenti del
Comitato direttivo responsabile delle violazioni non sono
ridesignabili.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e
dallo statuto dell'ATC, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I,
titolo II, capo III del Codice Civile, ove applicabili.".
NOTA ALL'ART. 16
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 32 - Organi dell'ATC (sostituito da art. 23 L.R. 16 febbraio
2000 n. 6)
1. Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi
agricoli inclusi nell'ATC e degli iscritti alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge
n. 349/1986, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti. Il Presidente del collegio dei
revisori dei conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori
contabili.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC e' composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti
in forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e
presenti in forma organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente
interessata.
3. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e
della Provincia devono risiedere in un Comune compreso nell'ATC. I
rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono
risiedere nella provincia in cui e' compreso l'ATC. Per garantire
l'effettiva rappresentanza delle componenti di cui al comma
precedente, gli statuti degli ATC stabiliscono che i rappresentanti
delle associazioni di protezione ambientale non siano in possesso del
tesserino di cui all'art. 49, fatta salva l'esigenza di completare la
composizione del Comitato direttivo.
4. In caso di modifica della perimetrazione dell'ATC, la Provincia
nomina entro trenta giorni un Comitato direttivo provvisorio su
designazione dei soggetti di cui al comma 2.".
NOTA ALL'ART. 19
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 33 - Compiti dell'ATC (sostituito da art. 24 L.R. 16 febbraio
2000 n. 6)
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attivita' che contemplano in
particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze
faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) la difesa delle colture;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo
venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non e' consentito
immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31
agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di
cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del
periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversita'
atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalita' delle
immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il 31
gennaio di ogni anno alla Provincia che ne controlla la conformita' al
Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformita', la
Provincia puo' richiederne la revisione.
3. I Comitati direttivi organizzano gli interventi per il
miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attivita' di
cui al comma 11 dell'art. 14 della legge statale, e provvedono
all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi
rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalita'
previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Comitati direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di
competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli
indirizzi della Regione formulati ai sensi del comma 1 dell'art. 35.
5. I Comitati direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per
la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Comitato direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei
cacciatori alla gestione degli ATC ed i riconoscimenti dovuti a
compenso delle prestazioni.
7. La Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, fissa la misura massima del contributo che ciascun
cacciatore e' tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneita'
ed accessibilita' sociale. La Regione puo' periodicamente aggiornare
detto importo. Il Comitato direttivo stabilisce l'entita' del
contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve
versare per essere iscritto. Il versamento deve essere effettuato,
entro il termine stabilito nello statuto, sul conto corrente intestato
al Comitato direttivo dell'ATC. L'ATC non puo' imporre al cacciatore
contributi economici che non siano espressamente previsti e
disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC, per l'espletamento di attivita' di servizio, possono
dotarsi di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo, anche
comuni.
9. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni
ambientali, il Comitato direttivo dell'ATC, entro quindici giorni
dall'emanazione del calendario venatorio regionale, puo' proporre alla
Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio
concernenti:
a) le modalita' di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
10. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite
nel calendario venatorio provinciale di cui al comma 2 dell'art.
50.".
NOTA ALL'ART. 21
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 35 legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 35 - Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC
(sostituito da art. 25 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. La Regione disciplina quantita', tempi e modi di accesso dei
cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente
articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.
2. Il Comitato direttivo dell'ATC e' tenuto a soddisfare le richieste
di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilita' indicato
dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento.
3. Il cacciatore ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la
residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente
iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-2000 e 1999-2000.
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato
le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono
assegnati dal Comitato direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti,
secondo le seguenti priorita':
a) residenti nella provincia;
b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con piu' alta densita'
venatoria;
c) residenti nella regione;
d) residenti in altre regioni;
e) italiani residenti all'estero e stranieri.".
NOTA ALL'ART. 22
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 36 - Modalita' di iscrizione (gia' sostituiti commi 1, 2 e 3 da
art. 1 L.R. 19 agosto 1994 n. 34; poi sostituito da art. 26 L.R. 16
febbraio 2000 n. 6)
1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35,
presenta la domanda di iscrizione al Comitato direttivo dell'ATC.
L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci
entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma
1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di
residenza, presenta domanda al Comitato direttivo dell'ATC prescelto.
Il Comitato direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi
diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti
disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione
all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle
priorita' previste all'art. 35, comma 4.
2. L'elenco dei cacciatori iscritti viene trasmesso annualmente alla
Provincia e al Comune di residenza che annota l'ATC assegnato al
cacciatore e l'opzione della forma di caccia prescelta sul tesserino
regionale di caccia all'atto del rilascio.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto
della domanda e comunicarlo all'interessato che puo' presentare
ricorso alla Provincia, il cui giudizio e' definitivo.".
NOTA ALL'ART. 23
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 37 - Interscambi di cacciatori (sostituito da art. 28 L.R. 16
febbraio 2000 n. 6)
1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica
la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la
Regione promuove scambi infraregionali ed interregionali, riservandosi
annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere od
ammettere.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni e' tenuto a fare
apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del
proprio Comune di residenza.
3. Il Comitato direttivo dell'ATC, sulla base di modalita' da esso
stesso determinate e comunicate alla Provincia, puo' riconoscere ai
cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza
per ospitare mediante interscambio e senza finalita' di lucro un altro
cacciatore, anche se residente in altra Regione.
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di
associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia,
puo' autorizzare cacciatori che non hanno la possibilita' di farlo
nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal
periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.".
NOTA ALL'ART. 24
Comma 1
1) Il testo del comma 1 lettera b) dell'articolo 39 della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
"Art. 39 - Doveri del cacciatore
1. Il cacciatore ha il dovere di:
(omissis)
b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'annata
venatoria, compilato secondo le modalita' stabilite con il calendario
venatorio regionale.".
NOTA ALL'ART. 25
Comma 1
1) Il testo del comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 43 - Aziende venatorie (sostituiti commi 1 e 3 e modificati
commi 4, 7 e 8 da art. 32 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
(omissis)
4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere
nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato
possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari
o dei conduttori, la Provincia puo' disporne l'inclusione coattiva,
stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalita' di
pagamento della indennita' dovuta a proprietari o conduttori
dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non
puo' superare il dieci per cento della superficie dell'azienda
medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni
demaniali deve essere corredata dal nulla osta dell'ente competente.
Trascorsi sessanta giorni senza risposta il nulla osta si intende
accordato.".
NOTA ALL'ART. 26
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 45 - Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare
dei cani (sostituito da art. 34 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o
cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati,
previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi
territorialmente interessati, in attuazione del piano
faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano
la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono
permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma,
da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento
e l'allenamento dei cani;
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per
l'addestramento e l'allenamento dei cani;
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree
delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei
campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da
seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di
cinghiali, regolamentandone altresi' le modalita' di detenzione e
sostituzione.".
NOTA ALL'ART. 27
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 49 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 49 - Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai
cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa
di porto di fucile anche per uso caccia;
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per
l'esercizio venatorio;
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al
comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio
venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale
ed il suo rilascio e' subordinato alla riconsegna di quello usato dal
richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e
non contraffatto.
3. I Comitati direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati
relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio
venatorio per la stagione successiva.
4. Oltre alla forma di caccia di cui al comma 5 dell'art. 12 della
legge statale e agli ATC regionale ed extraregionale prescelti, i
Comuni di residenza devono assicurare che sul tesserino siano
riportati i seguenti dati: numerazione regionale, data di rilascio,
licenza di caccia, cognome e nome del titolare, data e luogo di
nascita, codice fiscale, indirizzo, professione, tipo di arma
utilizzata.
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere
il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza,
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita
all'autorita' di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella
stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge
statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia
gia' effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla
denuncia all'autorita' di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante
l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti
alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani
residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro
presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio
venatorio nel Paese di provenienza e a norma del D.M. 5 giugno 1978
"Modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto
all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e
determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa
l'importazione temporanea".".
NOTA ALL'ART. 28
Comma 1
1) Il testo del comma 2 lettera c) dell'articolo 50 della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
"Art. 50 - Calendario venatorio (sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 16
febbraio 2000 n. 6; poi abrogata lett. d) del comma 2 da art. 23 L.R.
26 luglio 2003 n. 15)
(omissis)
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario
venatorio provinciale, con il quale:
(omissis)
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Comitati direttivi
degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture
in atto;
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 29
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 52 - Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle
autorizzazioni (sostituiti commi 4 e 11 e aggiunto comma 13 da art. 39
L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in
muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali
simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso
per l'intera stagione venatoria.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti,
tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e
specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonche' ai margini degli
stessi.
3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti
approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con
armi proprie e' consentito unicamente a coloro che hanno optato per la
forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della
legge statale, per i quali non sono obbligatorie ne' la residenza ne'
l'iscrizione all'ATC sul quale insiste l'appostamento. In tali
impianti e' consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4
dell'art. 4 della legge statale.
4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza
l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono
rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di
caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a
quello relativo all'annata venatoria 1989-1990.
5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del
proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve
riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende
richiedere la delimitazione della zona di rispetto.
6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal
cacciatore entro il 1° novembre per la stagione venatoria successiva e
conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso
venatorio della localita' dove l'appostamento e' situato e la facolta'
di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di
rispetto.
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi
puo' essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata
venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b)
del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se
ne realizzi la disponibilita', puo' autorizzare nuovi appostamenti
fissi dando priorita' alle richieste avanzate dai cacciatori di eta'
superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap,
nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni
comprensorio omogeneo.
8. In caso di cessazione dell'attivita' da parte del titolare,
l'autorizzazione e' rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.
9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano
faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle
rotte di migrazione dell'avifauna, dove e' comunque vietato
l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Al mancato
adempimento la Regione provvede con specifiche prescrizioni contenute
nel calendario venatorio regionale.
10. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento
fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni
ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione
delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione
straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla
Provincia.
11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3,
predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della
legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali,
non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e
5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del
comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali
strutture deve far parte del programma di gestione
faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e
l'attivita' in essi svolta ne costituisce parte integrante.
12. Ciascun cacciatore puo' essere titolare di una sola autorizzazione
di appostamento fisso nel territorio regionale.
13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo e'
consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,
elettromeccanico ed elettromagnetico. E' inoltre consentito l'uso di
giostre fornite di stampi nonche' di soli stampi, posti a terra o
sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna
sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.".
NOTA ALL'ART. 30
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 53 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 53 - Esercizio venatorio da appostamento temporaneo (modificato
comma 5 da art. 40, modificato comma 7 da art. 49 L.R. 16 febbraio
2000 n. 6)
1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che
per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale
questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili
prefabbricati.
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare
contemporaneamente piu' di due cacciatori.
3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed
uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve
richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed
ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati
dall'esercizio venatorio al termine dell'attivita'.
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio
usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.
5. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno
di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione delle
aziende faunistico-venatorie e delle zone addestramento cani, dagli
immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi
struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione
ferroviarie, nonche' da strade carrozzabili e da piste ciclabili
regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o
interpoderali.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e
temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle localita' in cui il
cacciatore non e' autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il
fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal
cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E' ammesso
l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri
dall'appostamento anche quando non e' consentita la caccia vagante.".
NOTA ALL'ART. 31
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell' articolo 54 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 54 - Cattura di uccelli a fini di richiamo (sostituito da art.
41 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. La Provincia, su parere dell'INFS, istituisce impianti per la
cattura e la marcatura delle specie selvatiche ad uso di richiamo, in
rapporto al fabbisogno previsto.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 32
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 55 - Detenzione e uso dei richiami vivi (aggiunto comma 1 bis e
modificato comma 6 da art. 42 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono
consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per
l'esercizio dell'attivita' venatoria di richiami allevati appartenenti
alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma
della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.
1 bis. E' consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici
del germano reale e del piccione selvatico provenienti da
allevamento.
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle
specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni
cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi della lett. b)
del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di
dieci unita' per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta
unita'; per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da
appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad
un massimo di dieci unita'.
3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante
marcatura inamovibile, numerata secondo le indicazioni fornite
dall'INFS.
4. I cacciatori che siano in possesso di specie non piu' utilizzabili
ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3
dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di
residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
5. La Provincia, in relazione all'opzione venatoria compiuta da ogni
cacciatore e previa marcatura, autorizza la detenzione e l'uso dei
richiami vivi nei limiti di cui ai commi 1 e 2.
6. Gli esemplari di specie di cui non e' consentito l'uso quali
richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se
inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero
previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza
entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle
variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.
7. Gli esemplari di specie di cui e' consentito l'uso quali richiami
vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere
posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro
cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere
lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati
devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono
essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote
assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati,
entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.
9. Il cacciatore che cessa l'attivita', previa segnalazione alla
Provincia, puo' consegnare i richiami di cui dispone ad altro
cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne
notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio e' avvenuto il
ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.".
NOTA ALL'ART. 33
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 57 - Custodia dei cani
1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura
secondo le modalita' stabilite dalla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5,
concernente norme per il controllo della popolazione canina.
2. Durante i periodi in cui e' necessario l'impiego venatorio del cane
si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e,
comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del
proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.
3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale
incaricato segnala al Comitato direttivo dell'ATC nel quale sia stato
eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.".
NOTA ALL'ART. 34
Comma 1
1) Il testo del comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 58 - Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
(omissis)
3. La Provincia puo' richiedere all'autorita' di pubblica sicurezza la
qualifica di guardia giurata per cittadini che, avendo i requisiti di
legge, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano
disposti ad offrire la loro opera volontariamente e gratuitamente per
conto del suddetto ente per le funzioni di cui agli artt. 99 e 100 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oppure per servizi di vigilanza
integrativa di quella d'istituto. La Provincia puo' altresi'
avvalersi, ai sensi dell'art. 27 della legge statale, dei
raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie attraverso le
convenzioni di cui all'art. 9 della L.R. 3 luglio 1989, n. 23,
concernente la disciplina del Servizio volontario di vigilanza
ecologica.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 59 - Coordinamento dei Servizi di vigilanza (aggiunto comma 3 da
art. 44 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. La Provincia e i Comitati direttivi degli ambiti territoriali per
la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per
assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle
attivita' esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attivita' di vigilanza faunistico-venatoria
e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione
con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali
agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche,
dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonche' delle aziende
forestali al fine di ottenere il piu' razionale ed economico impiego
degli addetti.
3. La Regione, con apposito regolamento, fissa criteri organizzativi
omogenei sull'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne
l'espletamento dei relativi compiti.".
NOTA ALL'ART. 36
Comma 1
1) Il testo del comma 1 lettera i) dell'articolo 60 della legge
regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria e' il seguente:
"Art. 60 - Divieti (aggiunte lett. g bis) e m), sostituite lett. i) e
l) al comma 1 da art 45 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. Oltre ai divieti gia' previsti dalla legge statale e dalle altre
norme della presente legge, nel territorio della regione
Emilia-Romagna e' altresi' vietato:
(omissis)
i) sparare a meno di m. 150 dagli stabbi, dagli stazzi e da altri
ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero di effettiva
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive
del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'
stretta.
(omissis).".
NOTA ALL'ART. 37
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 61 - Sanzioni (gia' sostituiti lett. v) del comma 1 e comma 5 da
art. 2 L.R. 19 agosto 1994 n. 34; poi sostituiti commi 1 e 5 e
modificato comma 4 da art. 46 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6; indi
modificati commi 1, 2 e 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.
30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono cosi'
sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle
operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo
della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;
c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte
di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;
d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi
consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalita' tali da
arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalita'
non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;
g) omessa comunicazione all'autorita' della raccolta uova o nuovi nati
di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessita':
da 25 Euro a 154 Euro;
h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza
dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal
programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte;
compilazione non conforme alle modalita'; mancata riconsegna del
tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine
di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) : da 25 Euro a 154 Euro;
m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze
di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario
o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed
annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro;
detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25
Euro a 154 Euro;
o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento
il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause
ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della
Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore
agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonche'
sequestro e confisca dei capi stessi;
q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna
selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione
all'allevamento;
r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche
diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da
103 Euro a 619 Euro;
s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della
fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non
e' consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del
titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154
Euro;
z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero
di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli
appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non
consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103
Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresi' il sequestro e la
confisca dei capi abbattuti;
bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a
619 Euro;
cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del
numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari
consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;
dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in
appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro
a 154 Euro;
ee) caccia in piu' di due cacciatori contemporaneamente in
appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento
temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento
temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i
richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento
temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento
temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro
a 619 Euro;
ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri
da zone di protezione, aziende faunistico-venatorie, immobili,
fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura
adibita a posto di lavoro, nonche' da ferrovie, strade carrozzabili e
piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade
poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;
ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri
dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;
mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi,
giornate o localita' in cui il cacciatore non e' autorizzato alla
caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia
e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico:
da 103 Euro a 619 Euro;
nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie
protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonche' sequestro e confisca dei
richiami;
oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di
specie non piu' utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di
nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata
comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del
rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il
dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154
Euro;
qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25
Euro a 154 Euro;
rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e
mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;
ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi
forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;
tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del
bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;
uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove e'
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque
genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio,
di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in
custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
vv) caccia a rastrello in piu' di tre persone o utilizzazione a scopo
venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di
questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con
sequestro e confisca delle reti;
aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad
esclusione delle finalita' di studio, ricerca scientifica e gestione
faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258
Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;
bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a
partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10,
comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza
senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei
terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non
in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresi' il
sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in
violazione dei tempi, delle modalita' e dei limiti quantitativi di
prelievo, nonche' della corrispondenza di sesso rispetto ai capi
assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a
1.859 Euro. Si applicano altresi' il sequestro e la confisca dell'arma
e dei capi abbattuti.
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di
cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla
gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate
si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti
regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei
provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in
materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da
51 Euro a 309 Euro.
4. Per le violazioni di cui alle lettere b), i), n) prima parte, o),
z), bb), ii), ss), tt), eee), fff) e ggg), oltre alla sanzione
pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio da nove
giornate di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente
articolo, e' previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di
ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui
all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la
disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia
designati dal Presidente della Giunta provinciale.
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma
della L.R. n. 21 del 1984.
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata
avviene secondo le modalita' di cui all'art. 28.".
NOTA ALL'ART. 38
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' il seguente:
"Art. 62 - Norme regionali specifiche (sostituito da art. 47 L.R. 16
febbraio 2000 n. 6)
1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di
attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare
per le attivita' o gli adempimenti seguenti:
a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili
e loro uso come richiami;
b) istituzione, rinnovo e revoca, nonche' gestione tecnica, delle
aziende venatorie;
c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento,
alimentare, ornamentale e amatoriale;
d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per
la qualifica di guardia giurata;
e) modalita' di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e
al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;
f) modalita' di istituzione e di gestione delle zone e campi per
l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna
selvatica in difficolta', nonche' altre modalita' di cui all'art. 26,
comma 6 bis.".
NOTA ALL'ART. 39
Comma 1
1) Il testo dell'articolo 62 della legge regionale 15 febbraio 1994,
n. 8 recante Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio dell'attivita' venatoria e' riportato alla nota
dell'art. 38.
NOTA ALL'ART. 40
Comma 1
1) Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12
luglio 2002 n. 15 recante Disciplina dell'esercizio delle deroghe
previste dalla direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivitá venatoria" era il seguente:
"Art. 5 - Disposizioni finali
1. Ai fini della prevenzione dei danni provocati alle colture ed al
patrimonio zootecnico, per il Piccione di citta' (Columba livia) le
Province possono predisporre i piani di controllo di cui all'art. 16
della L.R. n. 8 del 1994.".
2) Il testo del comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 16
febbraio 2000 n. 6 recante Modifiche alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria" era il seguente:
"Art. 49 - Disposizioni transitorie e finali
(omissis)
5. Restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma dei commi
2 e 3 dell'art. 35 della L.R. 8/1994.".

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina