COMUNE DI BAZZANO (Bologna)

COMUNICATO

Modifica degli artt. 34 e 37 dello Statuto comunale

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, si pubblica il nuovo
testo degli artt. 34 e 37 dello Statuto comunale.
Si precisa che detto Statuto e' stato approvato con deliberazione
consiliare n. 105 del 15/12/1998 ed e' stato modificato con
deliberazioni consiliari n. 116 del 20/12/1999, n. 19 del 29/2/2000,
n. 17 del 3/4/2002, n. 93 del 14/11/2002 e n. 104 del 28/12/2006.
"Art. 34
Forme di gestione
ed assunzione dei servizi pubblici locali
1. Il Comune informa la propria attivita' amministrativa ai principi
di democrazia, di trasparenza, di partecipazione e di semplicita'
delle procedure.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla
gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di
beni ed attivita' rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo
sviluppo economico e civile della Comunita' locale.
3. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di sua competenza,
determina l'assunzione di servizi pubblici al fine di assicurare la
regolarita', la continuita', l'economicita' e la qualita'
dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
4. Il Comune, ove non eserciti le funzioni e le attivita' di
competenza direttamente a mezzo dei propri uffici, puo' avvalersi, nei
limiti di legge, di apposite strutture quali aziende, consorzi,
societa' o altri organismi disciplinati dal Codice civile, il cui
oggetto sociale ricomprenda l'espletamento di attivita' strumentali a
quelle dell'Amministrazione comunale, perfezionando i relativi
rapporti con apposite convenzioni.
5. Il Comune individua, tra quelli definiti dalla legge e nel rispetto
delle eventuali limitazioni e finalizzazioni poste dalla stessa, i
modelli/le forme di gestione dei servizi pubblici locali piu'
adeguati/e alle esigenze della popolazione e del territorio, sulla
base di valutazioni di opportunita', di convenienza economica, di
efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da
erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.
6. I servizi pubblici afferenti alla competenza del Comune possono
essere esercitati anche in forma associata con altri Enti locali.
7. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro
iniziativa i principi del contenimento dei costi e della trasparenza
di gestione. L'efficacia delle prestazioni e la qualita'
nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a
standards definiti in Carte dei servizi.
8. Le decisioni relative all'assunzione diretta e alla forma di
gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio
comunale e debbono essere adottate previa acquisizione di un'analisi
di fattibilita', concernente le caratteristiche, i profili
tecnico-gestionali e qualitativi, la rilevanza sociale, gli elementi
dimensionali ed i conseguenti riflessi organizzativi del servizio, la
sua rilevanza economica ed il relativo impatto sul tessuto economico
del territorio.
Art. 35
Aziende speciali e Istituzioni
Nessuna modifica.
Art. 36
Svolgimento coordinato
ed associato di funzioni e servizi
Nessuna modifica.
Art. 37
Partecipazione in societa' di capitali
ed in altri organismi
Il Comune puo' promuovere la costituzione o partecipare a societa' per
la gestione di servizi pubblici locali; puo' partecipare a societa' di
capitali aventi come scopo la promozione ed il sostegno dello sviluppo
economico e sociale della comunita' locale o la gestione di attivita'
strumentali per le quali sia ritenuto opportuno ricercare soluzioni
organizzative di maggiore efficienza.
Il Comune puo' prendere parte, come fondatore o associato, a
fondazioni ed associazioni, nonche' a consorzi istituiti, ai sensi
della normativa vigente.
La partecipazione a societa', per la gestione di servizi pubblici o ad
altri organismi si informa alla distinzione delle responsabilita'
inerenti la funzione di indirizzo e controllo e di gestione nonche'
alla trasparenza delle relazioni finanziarie.
L'indicazione di eventuali criteri per il riparto del potere di nomina
degli amministratori, quali risultano dalle intese intercorse fra gli
enti partecipanti, deve essere riportata nella deliberazione
consiliare di affidamento del servizio.
I candidati alla carica di amministratore all'atto dell'accettazione
della candidatura si impegnano a perseguire gli obiettivi e gli
obblighi previsti dai contratti di servizio regolanti i rapporti con i
soggetti costituiti o partecipati dal Comune.
Art. 37 bis
Contratti di servizio
Al fine di garantire l'autonomia gestionale delle societa' ed il
contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione
comunale, vengono sottoscritti, con le societa' che gestiscono 
servizi di titolarita' del Comune, appositi accordi o contratti di
servizio, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale,
che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra
Comune e societa'.
Art. 37 ter
Nomina di rappresentanti del Comune
in societa' ed altri organismi partecipati o controllati
Per le societa', e gli altri organismi di cui al precedente articolo
37 controllati o partecipati dal Comune, gli Amministratori sono
nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal
Consiglio comunale, tra persone che abbiano una qualificata e
comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attivita',
esercitate presso aziende pubbliche o private.
Il Sindaco ed il Consiglio comunale, per quanto di rispettiva
competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al
precedente comma 1 nel rispetto delle previsioni di legge in ordine
alle incompatibilita' per gli amministratori di organismi controllati
o partecipati dall'Amministrazione comunale.
In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le
nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio
prevede anche modalita' atte a garantire un'adeguata rappresentanza di
amministratori espressi dai Gruppi consiliari di opposizione.
Gli Amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati
dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi
irregolarita' nella gestione o di esplicito contrasto con gli
indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di
documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del
Comune.
Art. 38
Accordi di programma
Nessuna modifica.".
IL VICE SEGRETARIO
Adriana Minghelli

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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