REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 1996

Regolamentazione dell'utilizzo del biostabilizzato ottenuto dalla stabilizzazione aerobica delle matrici organiche dei rifiuti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia
ambientale" e in particolare la Parte Quarta "Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
premesso che:
- con propria deliberazione dell'1 marzo 2000, n. 647, e' stato
approvato uno schema di "Contratto di programma per l'utilizzazione
del compost" sottoscritto, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Consorzio
Italiano Compostatori (C.I.C.) e da Aziende ad esso associate, in data
19 dicembre 2000;
- l'Amministrazione regionale intende predisporre una disciplina
tecnica che regolamenti la produzione, la qualita' e gli utilizzi del
rifiuto ottenuto dalla biostabilizzazione delle frazioni organiche dei
rifiuti;
- per la predisposizione della suddetta regolamentazione e' stato
ritenuto necessario un congruo tempo sia per l'elaborazione tecnica,
sia per le consultazioni con le Amministrazioni Provinciali e con le
aziende produttrici;
- conseguentemente con deliberazione di Giunta regionale n. 2181 del
19/12/2005 il contratto di programma e' stato prorogato fino al 19
giugno 2006;
- e' stata quindi condivisa l'esigenza di costituire un gruppo di
lavoro con la  partecipazione delle Amministrazioni provinciali, a cui
compete l'attivita' di autorizzazione e di controllo, delle aziende di
produzione oltre a funzionari della Direzione Ambiente al fine di
definire la metodologia e gli strumenti di valutazione delle
caratteristiche del biostabilizzato, nonche' la disciplina tecnica per
la regolamentazione della produzione, della qualita' e degli utilizzi
del rifiuto ottenuto dalla biostabilizzazione delle matrici organiche
dei rifiuti;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 863 del 19 giugno 2006 e'
stato dato mandato al Direttore in materia di Ambiente di costituire
il sopracitato gruppo di lavoro e conseguentemente il predetto
contratto di programma e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006;
- che con determinazione del Direttore generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa n. 17012 del 27 novembre 2006 e' stato costituito
il gruppo di lavoro di cui sopra;
considerato:
- che nel territorio della regione Emilia-Romagna sono in esercizio e
regolarmente autorizzati alcuni impianti di trattamento dei rifiuti
che, attraverso un processo di biostabilizzazione delle matrici
organiche dai rifiuti, producono un rifiuto speciale non pericoloso
che, ai fini del presente atto, viene definito "biostabilizzato";
- che e' necessario regolamentare uniformemente su tutto il territorio
regionale il processo di produzione, la qualita' e gli utilizzi
possibili di tale biostabilizzato;
ritenuto che il biostabilizzato, nel rispetto dei principi generali di
tutela ambientale, qualora abbia le caratteristiche idonee, possa
essere utilizzato quale materiale di ingegneria da impiegare nella
copertura giornaliera e finale dei rifiuti in discarica, nel rispetto
di precise tecniche gestionali e che in tale situazione sia esentato
dal pagamento del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi
in discarica;
considerato altresi' che e' necessario predisporre una
regolamentazione per l'introduzione della disciplina di cui al
presente atto che tenga conto dei tempi necessari per gli adeguamenti
strutturali dei processi di produzione, nonche' permetta alle
Amministrazioni provinciali di adeguare le autorizzazioni all'utilizzo
gia' rilasciate e ai gestori delle discariche di adeguare i Piani di
gestione degli impianti qualora intendano prevedere l'utilizzo del
suddetto biostabilizzato per le coperture giornaliere e finali;
dato atto che in considerazione della notevole variabilita' dei
processi tecnologici che portano alla produzione di biostabilizzato,
nonche' all'evoluzione delle tecniche di laboratorio per la verifica
dei parametri analitici che caratterizzano il biostabilizzato e ne
consentono un uso idoneo, verra' avviata nel breve termine, in
collaborazione con le aziende pubbliche e private che producono il
biostabilizzato e con il Consorzio Italiano Compostatori, una
sperimentazione dalla quale sara' possibile ricavare ulteriori dati
sulle caratteristiche dei materiali prodotti da cui ne potra' derivare
una integrazione alla presente regolamentazione;
dato atto, ai sensi dell'articolo 37, quarto comma della L.R. 43/01 e
della propria deliberazione 447/03 e successive modifiche ed
integrazioni, del parere favorevole espresso dal Direttore generale
Ambiente e Difesa del suolo e della costa, dott.ssa Leopolda
Boschetti, in merito alla regolarita' amministrativa del presente
atto;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate, la regolamentazione della
produzione, della qualita' e degli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla
stabilizzazione aerobica delle matrici organiche dei rifiuti di cui
all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2) di stabilire che:
- la presente direttiva entra in vigore a partire dalla data dell'1
marzo 2007;
- gli utilizzi del biostabilizzato individuati dal predetto Allegato
A, sono gli unici ammessi sul territorio della regione Emilia-Romagna,
fatto salvo quanto gia' disposto dalla normativa nazionale;
- gli impianti che non sono dotati di sezione di vagliatura finale a
50 mm, cosi' come previsto dall'Allegato A, devono adeguarsi entro l'1
marzo 2008;
- l'utilizzo del biostabilizzato proveniente da impianti non dotati di
sezione di  vagliatura finale a 50 mm, e' consentito solo per
copertura giornaliera in discarica  qualora rispetti l'indice di
respirazione dinamico e la percentuale di umidita' indicati nella
tabella 1 dell'Allegato A e le frazioni di rifiuti destinate a
biostabilizzazione abbiano subito una vagliatura preventiva idonea a
garantire una granulometria non superiore a 80 mm.;
- l'utilizzo del biostabilizzato come materiale di ingegneria per la
copertura giornaliera e finale in discarica si configura come
attivita' di recupero e nelle quantita' massime previste dall'Allegato
A e' esentato dal pagamento del tributo speciale per il deposito dei
rifiuti solidi in discarica;
- le Province, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
atto, provvedano alla revisione e all'adeguamento delle vigenti
autorizzazioni per la gestione delle discariche in conformita' con il
presente atto;
- a seguito della sperimentazione citata in premessa e quando saranno
disponibili sufficienti dati tecnici, si provvedera' a definire
ulteriori indirizzi per l'utilizzazione del biostabilizzato;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Regolamentazione dell'utilizzo del biostabilizzato ottenuto dalla
stabilizzazione aerobica delle matrici organiche dei rifiuti
Il presente regolamento definisce le condizioni per l'utilizzazione,
come materiale di ingegneria, del "biostabilizzato" rifiuto speciale
non pericoloso (CER 19/5/2003), ottenuto mediante biostabilizzazione
aerobica della frazione prevalentemente umida dei rifiuti urbani
indifferenziati separata meccanicamente, nonche' della frazione umida
dei rifiuti provenienti da raccolta separata.
Di seguito definite le condizioni minime che deve rispettare il
processo di biostabilizzazione, le caratteristiche che deve avere il
prodotto in funzione dell'uso, i controlli che devono essere
effettuati per verificarne la qualita'.
1) Il processo di biostabilizzazione
L'obiettivo del processo  e' quello della stabilizzazione biologica
della matrice organica dei rifiuti trattati nonche' quello
dell'igienizzazione della biomassa stessa, pertanto il processo deve
essere condotto in modo da assicurare:
- il controllo delle caratteristiche chimico fisiche delle matrici
organiche di partenza;
- il controllo della temperatura di processo;
- un apporto di ossigeno sufficiente a mantenere le condizioni
aerobiche della massa in tutte le fasi.
Le condizioni minime che deve rispettare il processo di produzione
affinche' il biostabilizzato possa essere utilizzato, sono contenute
nei successivi punti A),B),C):
A) la temperatura dei rifiuti nella fase accelerata deve essere
mantenuta per almeno tre giorni oltre i 55 °C;
B) la durata della stabilizzazione (costituita da bioossidazione e
maturazione), intendendo come tale il periodo intercorso fra
l'ingresso delle matrici organiche nel processo e l'uscita della
biomassa stabilizzata al termine della fase di stabilizzazione, deve
essere pari ad almeno 21 giorni. Non deve pertanto essere conteggiato,
al fine del rispetto del predetto periodo di 21 giorni, il periodo di
tempo in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono
depositate in attesa di essere avviate a processo. Presso l'impianto
di biostabilizzazione, deve essere tenuta idonea registrazione, dei
tempi di avvio delle matrici a processo e delle relative quantita',
per la verifica della durata del suddetto periodo di stabilizzazione;
C) l' impianto di biostabilizzazione deve essere dotato di una sezione
di vagliatura finale a 50 mm.
E' inoltre opportuno che le Amministrazioni provinciali in sede di
rilascio delle autorizzazioni agli impianti di produzione di
biostabilizzato valutino l'esigenza di prescrivere quanto segue:
- ai fini del contenimento di polveri e di odori, gli impianti siano 
strutturati in modo che le fasi di stoccaggio e di bio-ossidazione
avvengano in ambiente confinato e siano assunte idonee misure e
sistemi di abbattimento;
- ai fini di evitare altre forme di inquinamento, le fasi di
stoccaggio dei rifiuti da trattare, di biostabilizzazione e stoccaggio
del biostabilizzato avvengano su superfici impermeabilizzate, dotate
di sistemi di drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo
da avviare a depurazione o da riutilizzare nel processo stesso.
2) Utilizzazione ammesse per il biostabilizzato
Fatto salvo quanto disciplinato dalla legislazione statale, l'utilizzo
del biostabilizzato derivante da processi che rispettino le condizioni
minime, e' ammesso unicamente nelle situazioni di seguito descritte,
qualora possieda le caratteristiche di cui alle successive tabelle 1 o
2 a seconda che si tratti di copertura giornaliera o copertura
finale.
Copertura giornaliera dei rifiuti in discarica. (DLgs 36/03 - Allegato
1, punto 2.10 relativo alla "Modalita' e criteri di coltivazione")
L'uso del biostabilizzato come copertura giornaliera e' ammesso
unicamente in discariche per rifiuti non pericolosi e, nel caso di
riclassificazione in sottocategorie ai sensi dell'art. 7 del DM 3
agosto 2005, nelle discariche di cui al predetto art. 7 comma 1, lett.
b) e c).
Le modalita' di utilizzo sono le seguenti:
- il biostabilizzato deve possedere tutte le caratteristiche indicate
nella tabella 1;
- il suo utilizzo, come materiale di ingegneria, deve essere
espressamente previsto nel Piano di gestione operativa della discarica
e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione della discarica
deve essere riportato come operazione di recupero di rifiuti [R11];
- la quantita' impiegata (espressa in tonnellate) non deve essere
superiore al 20% della massa di rifiuti smaltiti in discarica su base
annua;
- nel Piano di gestione operativa della discarica deve essere indicato
il tempo massimo di detenzione del biostabilizzato nell'area della
discarica prima dell'utilizzo, che - di norma - deve avvenire entro
tre giorni dal ricevimento nell'impianto stesso.
Tab. 1 - Caratteristiche del biostabilizzato ai fini dell'utilizzo
come copertura giornaliera (il campione deve essere prelevato secondo
la metodica UNI 10802)
Indice di Respirazione Dinamico (1)
mg O2 x kg SV x h-1 (2)	£1.000 ± 30% (3)
Umidita' (% peso)	£ 50
Granulometria (mm)	£ 50
(1) Metodo DI.PRO.VE. - Universita' di Milano
(2) SV: frazione della sostanza secca volatile a 550 °C
(3) La tolleranza e' riferita al risultato analitico di ogni singolo
campione di biostabilizzato.
Copertura superficiale finale della discarica (DLgs 36/03 - Allegato
1, punti 1.2.3 e 2.4.3)
Considerato che in base a quanto disposto dal punto 2.4.3
dell'Allegato 1 del DLgs 36/03, lo strato superficiale di copertura
deve essere di spessore maggiore o uguale a 1 m con lo scopo di
favorire lo sviluppo delle specie vegetali di copertura ai fini della
realizzazione del piano di ripristino ambientale, di fornire una
protezione adeguata contro l'erosione nonche' di proteggere le
barriere sottostanti dalle escursioni termiche, e' ammesso l'utilizzo
di biostabilizzato come copertura finale, qualora siano rispettate
tutte le seguenti condizioni:
- il biostabilizzato possieda tutte le caratteristiche indicate nella
tabella 2;
- l'utilizzo del biostabilizzato, come materiale di ingegneria, sia
espressamente previsto nel Piano di ripristino ambientale della
discarica e nel provvedimento di autorizzazione alla gestione
post-operativa della discarica sia riportato come operazione di
recupero di rifiuti [R10];
- il biostabilizzato, miscelato a terreno nella proporzione del 50%,
sia utilizzato per un primo spessore che non dovra' superare i 50 cm
di altezza;
- venga posto su questo primo strato un ulteriore  strato di terreno
vegetale di spessore di almeno 50 cm di altezza; lo spessore di questo
secondo strato potra' essere superiore ai 50 cm in considerazione
della destinazione d'uso finale prevista per l'area.
Tab. 2 - Caratteristiche del biostabilizzato ai fini della copertura
superficiale finale (il campione deve essere prelevato secondo la
metodica UNI 10802)
Indice di Respirazione Dinamico (1)
mg O2 x kg SV x h-1 (2)	£ 1.000 ± 30% (3)
Metalli	I limiti previsti dalla Tabella
(mg/kg di sostanza secca)	3.1 della D.C.I. 27 luglio 1984
Inerti (% peso)	£ 15 (4)
Plastica (% peso)	£ 10 (4)
Vetro (% peso)	£ 15 (4)
Umidita' (% peso)	£ 50%
Granulometria (mm)	£ 50
(1) Metodo DI.PRO.VE. - Universita' di Milano
(2) SV: frazione della sostanza secca volatile a 550 °C
(3) La tolleranza e' riferita al risultato analitico di ogni singolo
campione di biostabilizzato
(4) I singoli limiti  sono elevabili fino al 50% del loro valore, ma
contemporaneamente si deve verificare  la riduzione degli altri
componenti in modo che la sommatoria delle % di inerti, plastica e
vetro  non superi il 40% in totale.
3) Controllo delle caratteristiche del biostabilizzato
Ai fini della verifica delle caratteristiche del biostabilizzato deve
essere svolto un  controllo periodico da effettuare presso gli
impianti di produzione e presso la discarica.
A) Presso l'impianto di produzione, in analogia a quanto disposto
dall'art. 2 del DM 3/8/2005, deve essere effettuata almeno una
volta/anno una "caratterizzazione di base" del biostabilizzato; il
campionamento deve essere effettuato con la metodologia UNI 10802 e
deve essere effettuata l'analisi completa dei parametri indicati alle
precedenti tabelle 1 e 2, per un lotto rappresentativo della
produzione, pari ad almeno 500-1.000 t.
Ai fini dell'utilizzazione di cui al presente atto:
- gli impianti di biostabilizzazione esistenti e in attivita' alla
data di entrata in vigore del presente atto, devono effettuare la
prima caratterizzazione di base del biostabilizzato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente direttiva;
- gli impianti nuovi devono effettuare la prima caratterizzazione di
base entro 30 giorni dall'inizio dell'attivita' a regime.
Sempre presso l'impianto di produzione, devono essere eseguite
successive verifiche di conformita' del biostabilizzato da conferire
alle discariche verificando, con cadenza almeno trimestrale e su lotti
rappresentativi di almeno 500 t, il rispetto dei medesimi parametri
contenuti nelle tabelle 1 e 2.
I referti analitici devono essere conservati presso l'impianto di
produzione del biostabilizzato per almeno 5 anni.
B) I conferitori devono mettere a disposizione del gestore della
discarica la certificazione dalla quale risulti che il processo di
produzione rispetta le condizioni minime di cui al precedente punto
1), nonche' le analisi di caratterizzazione relative almeno all'ultimo
trimestre.
Il gestore della discarica e' tenuto a definire, nel Piano di gestione
operativa (nel caso di utilizzo per copertura giornaliera) o nel Piano
di gestione post-operativa (nel caso di utilizzo per copertura finale)
la procedura di verifica del rispetto delle condizioni di cui alla
presente direttiva, al fine dell'accettazione del biostabilizzato come
materiale di ingegneria per la copertura dei rifiuti.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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