REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 1994

Nuove determinazioni in materia di canoni per le derivazioni di acqua pubblica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
considerato:
- che la L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e
locale" all'art. 152 fissa i canoni per i diversi usi delle acque
pubbliche derivate, stabilendone anche gli importi minimi e dando
facolta' alla Giunta regionale di rideterminare tali canoni anche in
diminuzione con riferimento a specifiche categorie di utenti o
tipologie di utilizzo;
- che gli usi delle acque prelevate ai quali sono riferiti i canoni di
concessione di derivazione, in analogia con la normativa statale di
settore sono: uso irrigazione agricola, uso consumo umano, uso
industriale, uso pescicoltura ed irrigazione di attrezzature sportive
e di aree destinate a verde pubblico, uso idroelettrico ed uso
igienico ed assimilati (comprendente servizi igienici ed antincendio,
impianti di autolavaggio o lavaggio strade e, comunque per tutti gli
usi non previsti nelle precedenti voci);
- che a norma dell'art. 20, comma 6 del R.R. n. 41, sempre in analogia
con la precedente normativa statale, e' disposto che qualora una
concessione di derivazione sia destinata ad usi diversi e sia
esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si
applica il canone piu' elevato quando la risorsa concessa non e'
quantificabile per tipologia d'uso;
valutato:
- che, in virtu' dell'applicazione del sopraccitato comma 6 dell'art.
20, alcune utenze legate al settore agricolo provviste di un'unica
fonte di approvvigionamento idrico destinata ad usi diversi
(irrigazione, abbeveraggio animali, trasformazione dei prodotti) sono
soggette al pagamento di un canone particolarmente elevato rispetto ad
utenze del tutto analoghe ma dotate di distinte fonti di
approvvigionamento;
ritenuto pertanto:
- che sia opportuno avvalersi del disposto di cui al citato art. 152
comma 3, secondo capoverso, della L.R. 3/99, introducendo una nuova
categoria, ovvero l'uso promiscuo-agricolo;
- che sono riconducibili all'uso promiscuo-agricolo i consumi idrici
prelevati da un unico punto di approvvigionamento destinati ai
seguenti usi:
a) irriguo;
b) zootecnico;
c) lavorazione e trasformazione prodotti agricoli;
d) igienico ed assimilati;
riferiti alle:
1) imprese dedite ad attivita' di allevamento che dispongono a
qualsiasi titolo (proprieta', affitto, comodato...ecc) di almeno un
ettaro di terreno agricolo su cui l'utilizzazione agronomica avviene
sulla base dell'art. 112, comma 2 della parte seconda del DLgs 152/06
ed in base alle relative norme regionali di attuazione;
2) imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C. che effettuano
attivita' di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei
prodotti con materia prima lavorata proveniente prevalentemente
dall'attivita' di coltivazione dei fondi;
3) imprese agricole cooperative di cui all'art.1 comma 2 del DLgs
228/01;
- che la sola presenza dell'uso antincendio (ricompreso tra gli usi
igienico ed assimilati) unitamente ad uno degli usi di cui alle lett.
a), b) e c) di cui al capoverso precedente non puo' comportare la
classificazione di uso promiscuo-agricolo;
- che risulta congruo stabilire che il corrispettivo dovuto quale
canone annuo per tale uso sia, per ogni modulo d'acqua assentito, pari
a Euro 1322 per l'anno 2007 e Euro 1343 per l'anno 2008;
- che risulta, inoltre, opportuno stabilire che gli importi dei canoni
dovuti per le derivazioni d'acqua pubblica ad uso agricolo non possano
essere inferiori a Euro 143 per l'anno 2007 e Euro 145,5 per l'anno
2008;
ritenuto, altresi', che per la classificazione dell'uso delle
derivazioni d'acqua come uso promiscuo-agricolo introdotto, sia
opportuno che le imprese interessate presentino apposita richiesta ai
competenti Servizi Tecnici di Bacino allegando copia autenticata della
parte anagrafica dell'iscrizione al registro delle imprese agricole o
la visura camerale attestanti la corrispondenza con la tipologia delle
imprese di cui ai punti precedenti, o in alternativa
l'autocertificazione redatta ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo
2003, concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa dott.ssa
Leopolda Boschetti ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R.
43/01 e della propria deliberazione 447/03;
tutto cio' premesso, dato atto, valutato e ritenuto;
su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo sostenibile
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni sopra esposte, e che si intendono qui integralmente
richiamate,
1) di introdurre per gli usi delle acque pubbliche prelevate, ai sensi
dell'art. 152 comma 3, secondo capoverso, della L.R. 3/99, la
tipologia uso promiscuo-agricolo;
2) di stabilire che l'uso promiscuo-irriguo possa attribuirsi soltanto
ai prelievi idrici effettuati da un unico punto di approvvigionamento
destinati ad almeno due dei seguenti usi:
a) irriguo;
b) zootecnico;
c) lavorazione e trasformazione prodotti agricoli;
d) igienico ed assimilati;
riferiti alle:
- imprese dedite ad attivita' di allevamento che dispongono a
qualsiasi titolo (proprieta', affitto, comodato, ecc.) di almeno un
ettaro di terreno agricolo su cui l'utilizzazione agronomica avviene
sulla base dell'art. 112, comma 2 della parte seconda del DLgs 152/06
ed in base alle relative norme regionali di attuazione;
- imprese agricole di cui all'art. 2135 del C.C. che effettuano
attivita' di trasformazione, lavorazione e commercializzazione dei
prodotti con materia prima lavorata proveniente prevalentemente
dall'attivita' di coltivazione dei fondi;
- imprese agricole cooperative di cui all'art. 1 comma 2 del DLgs
228/01;
3) di stabilire che la sola presenza dell'uso antincendio (ricompreso
tra gli usi igienico ed assimilati) unitamente ad uno degli usi di cui
alle lett. a), b) e c) di cui al punto precedente non comporti la
classificazione come uso promiscuo-agricolo;
4) di stabilire che il corrispettivo dovuto quale canone annuo per
l'uso promiscuo-agricolo sia, per ogni modulo (100 l/s) d'acqua
assentito, pari a:
- Euro 1322 per l'anno 2007 e
- Euro 1343 per l'anno 2008;
5) di stabilire, altresi', che gli importi dei canoni dovuti per le
derivazioni d'acqua pubblica ad uso promiscuo-agricolo non possano
essere inferiori a:
- Euro 143 per l'anno 2007 e
- Euro 145,5 per l'anno 2008;
6) di stabilire che la classificazione come uso promiscuo-agricolo
debba essere richiesta dagli utenti previa presentazione di idoneo
documento attestante l'appartenenza alle categorie di imprese di cui
al precedente punto 2;
7) di stabilire che gli effetti della presente deliberazione
decorreranno dall'1 gennaio 2007;
8) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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