REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 23 aprile 2007, n. 5048

Istituzione zone tampone. Anno 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica";
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente
"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunita'" e successive modificazioni ed
integrazioni;
- la direttiva 2001/32/CE della Commissione, dell'8 maggio 2001
relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari
rischi in campo fitosanitario nella Comunita' e che abroga la
direttiva 92/76/CEE e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 8, comma 1, lett. l), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini
della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva
2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e
la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali";
- la direttiva 2006/35/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che
modifica gli Allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del
Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
e contro la loro diffusione nella Comunita';
- la direttiva 2006/36/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che
modifica la direttiva 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella
Comunita' e che abroga la direttiva 92/76/CEE;
- la propria determinazione del 20 aprile 2006, n. 5607, relativa 
all'istituzione  di zone tampone per l'anno 2006;
considerato:
- che nell'allegato della direttiva 2001/32/CE della Commissione,
lettera b), punto 2, cosi' come modificato da provvedimenti normativi
successivi, in particolare la direttiva 2006/36/CE, i territori delle
province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e parte
dei territori delle province di Forli'-Cesena e Rimini non risultano
fra quelli definiti "zone protette" nei confronti del batterio Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
- che l'introduzione e la circolazione nelle "zone protette" nei
confronti del batterio Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. delle
specie ospiti del patogeno elencate nell'Allegato V, parte A, sezione
II del DLgs 214/05 possono avvenire solo qualora siano soddisfatte le
disposizioni particolari previste nell'Allegato IV, parte B, punto 21,
del medesimo decreto;
- che l'Allegato IV, parte B, punto 21 del DLgs 214/05 prevede fra
l'altro che per poter circolare nelle zone protette i vegetali ospiti
di Erwinia amylovora debbono essere originari delle "zone protette"
espressamente elencate, oppure debbono essere "ottenuti o, nel caso
siano stati introdotti in una "zona tampone", debbono essere stati
conservati per almeno sette mesi comprendenti il periodo dall'1 aprile
al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo
situato ad almeno 1 km all'interno del confine di una "zona tampone"
delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 kmq, dove le
piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente
approvato e controllato, stabilito al piu' tardi prima dell'inizio del
ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo
completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi
coltivati";
- che e' opportuno delimitare le "zone tampone" nei territori della
regione attualmente non considerate "zone protette", al fine di
consentire la produzione di piante ospiti di Erwinia amylovora idonee
ad essere commercializzate con passaporto "ZP";
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e
in particolare l'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 2007,
recante "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006,
avente per oggetto "Prima fase di riordino delle strutture
organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle
modalita' di integrazione interdirezionale e di gestione delle
funzioni trasversali";
richiamata la determinazione del Direttore generale Agricoltura n.
10743 del 26 luglio 2006, recante "Istituzione ed allocazione delle
posizioni dirigenziali Professional e conferimento degli incarichi di
livello dirigenziale in scadenza il 31/7/2006 per la Direzione
generale Agricoltura", alla quale la Giunta regionale ha conferito
efficacia giuridica con deliberazione n. 1150 del 31/7/2006;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 450/07;
determina:
1) di istituire ufficialmente nei territori delle province di Bologna,
Ferrara, Forli'-Cesena, Ravenna e Rimini "Zone tampone" con
un'estensione di almeno 50 Kmq, al fine di consentire la produzione di
piante ospiti di Erwinia amylovora idonee ad essere commercializzate
con passaporto "ZP", cosi' come delimitate nella mappa allegata alla
presente determinazione (consultabile a vari ingrandimenti sul sito
internet di questo Servizio Fitosanitario attraverso il seguente
percorso: www.ermesagricoltura.it, link "Servizio Fitosanitario
Emilia-Romagna", link "Cartografia", infine link "Zone tampone
E.a.");
2) di attuare nelle "zone tampone" di cui al punto precedente i
controlli e le prescrizioni previsti nell'Allegato IV, parte B, punto
21, lettere cc) e dd) del DLgs 214/05 e quelle contenute nel DM 10
settembre 1999, n. 356;
3) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lett. c) della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi
segue allegato fotografato)

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina