REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 1958

Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai compiti del Comitato di direzione della Giunta regionale - Modifiche ed integrazioni alla delibera 2112/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
- con propria delibera 2112/03 si e' provveduto ad approvare le
"Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai
compiti del Comitato di direzione";
valutato necessario apportare integrazioni alla soprarichiamata
delibera, e precisamente:
- di prevedere, tra i compiti del Comitato di direzione anche quelli
di coordinamento operativo, per ancor meglio svolgere le funzioni di
raccordo e collaborazione fra direzione politica e direzione
amministrativa;
- di prevedere, in capo al Comitato di direzione, compiti e funzioni
di monitoraggio e verifica della governance interna ed esterna, al
fine di rafforzare la partecipazione, la cooperazione
interistituzionale e la concertazione sociale insieme alla
semplificazione delle procedure e della tempestivita' delle
decisioni;
- di prevedere, all'interno del Comitato di direzione, il supporto
tecnico di una direzione operativa per realizzare una maggiore
integrazione tra le strutture regionali;
- di prevedere, infine,  l'istituzione di una Cabina di regia composta
dai responsabili delle singole politiche di programmazione, per
facilitare il coordinamento degli atti di programmazione e in
particolar modo del Piano territoriale regionale (PTR);
richiamate:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la propria delibera 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni
generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e
Telematica, Gaudenzio Garavini, ai sensi dell'art. 37, quarto comma,
della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale 447/03;
su proposta dell'Assessore a "Programmazione e Sviluppo territoriale.
Cooperazione col sistema delle Autonomie. Organizzazione", Luigi
Gilli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di modificare la delibera 2112/03 e di sostituirne integralmente
l'Allegato A) con la disciplina contenuta nell'Allegato A) del
presente atto;
b) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Disposizioni relative alla composizione, al funzionamento e ai compiti
del Comitato di direzione della Giunta regionale
1. Disposizioni generali
1.1) Il Comitato di direzione e' organo ausiliario della Giunta
regionale; ha il compito di assicurare il raccordo tra l'indirizzo
politico e la direzione amministrativa e la gestione finanziaria e
tecnica; assicura inoltre l'integrazione e il coordinamento
dell'attivita' delle direzioni generali e delle relative strutture
organizzative.
1.2) Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e'
Segretario generale del Comitato e ne promuove, dirige e coordina
l'attivita'.
1.3) Il Comitato assume come metodo di lavoro la forma collegiale,
preceduta da una fase istruttoria curata da uno o piu' dei suoi
componenti, su designazione del Segretario generale.
2. Composizione
2.1) Il Comitato di direzione e' composto dal Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale e dai Direttori generali della
Giunta.
2.2) Al Comitato sono invitati i Direttori delle Agenzie regionali
quando sono poste all'ordine del giorno questioni che riguardano tali
strutture.
2.3) In caso di assenza, o di impedimento temporaneo del Segretario
generale le medesime funzioni sono svolte dal Direttore generale
designato dallo stesso Segretario generale, il quale ne informa la
Giunta regionale.
2.4) Il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, per
l'esercizio della funzione di Segretario generale del Comitato di
direzione, si avvale di personale appartenente alla propria struttura
speciale.
3. Organizzazione dei lavori
3.1) Il Segretario generale del Comitato di direzione, anche sulla
base delle indicazioni della Giunta e dei Direttori generali, redige
un programma dei lavori, che sottopone alle valutazioni del Comitato e
che aggiorna periodicamente in connessione con gli obiettivi e con i
progetti della Giunta regionale e del suo Presidente.
3.2) Allo svolgimento dei lavori del Comitato possono partecipare
dirigenti regionali e possono essere invitati rappresentanti di enti
dipendenti, e strumentali della Regione nonche' di societa'
partecipate dalla Regione.
3.3) Nell'ambito del Comitato di direzione, per fini operativi e
istruttori, possono essere costituiti gruppi di lavoro e commissioni,
anche permanenti, per l'esame di specifici progetti e materie o in
vista della trattazione di argomenti di particolare complessita'
tecnica. Dirigenti, funzionari e consulenti dell'Ente possono far
parte dei gruppi di lavoro e/o delle commissioni. Il coordinamento e'
affidato in ogni caso a un componente il Comitato di direzione.
3.4) Per quanto non previsto dal presente atto, il Comitato di
direzione puo' assumere ulteriori decisioni di carattere organizzativo
e funzionale, dandone informazione alla Giunta regionale.
4. Convocazione
4.1) La convocazione del Comitato di direzione avviene a cura del suo
Segretario generale e puo' pervenire, anche per via telematica, a
tutti i componenti di norma almeno cinque giorni prima della
riunione.
4.2) Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno ed
eventuali documenti istruttori ritenuti necessari dal Segretario
generale per la trattazione degli argomenti oggetto della seduta.
4.3) L'ordine del giorno e' predisposto anche sulla base delle
richieste avanzate dai singoli Direttori generali. L'inserimento di un
argomento e' obbligatorio allorche' il Comitato debba valutare
obbligatoriamente una proposta  ai sensi del presente atto.
4.4) Il Comitato di direzione si riunisce, in via ordinaria almeno una
volta al mese. Il Segretario generale ne fissa data, luogo e ora.
4.5) Il Comitato di direzione viene convocato in via d'urgenza, per la
trattazione di argomenti non differibili alla seduta ordinaria sulla
base della valutazione del Segretario generale oppure,
obbligatoriamente, quando ne faccia richiesta anche un solo Direttore
generale, allorche' debba esprimersi obbligatoriamente, ai sensi del
presente atto, per un atto che riveste carattere di necessita' ed
urgenza. La convocazione, in tali casi, puo' essere effettuata anche
nella stessa giornata, senza vincolo di preavviso.
4.6) Il Comitato di direzione puo' riunirsi in seduta straordinaria,
per l'esame di argomenti di particolare interesse che richiedono una
trattazione specifica; la convocazione puo' essere richiesta da un
terzo dei Direttori generali, ovvero da un componente la Giunta,
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, dal Presidente, dal
Vice Presidente.
5. Validita' delle sedute e delle deliberazioni
5.1) Le sedute del Comitato di direzione sono validamente costituite
indipendentemente dalla presenza della maggioranza dei componenti. Le
eventuali assenze devono comunque essere comunicate anticipatamente al
Segretario generale del Comitato.
5.2) La partecipazione dei Direttori generali alle sedute del Comitato
e' obbligatoria. In presenza di tre assenze consecutive non
giustificate da gravi motivi, il Segretario generale del Comitato
segnala il comportamento al Presidente della Giunta.
5.3) Il Segretario generale del Comitato di direzione e' tenuto a
rappresentare le opinioni del Comitato, a svolgere la sintesi della
discussione e, sulla base di questa, far emergere nel verbale le
decisioni assunte che sono vincolanti per l'intero Comitato.
5.4) Ogni componente il Comitato ha il diritto di far risultare a
verbale il proprio diverso avviso, rispetto alla decisione assunta,
sull'oggetto trattato.
6. Verbali e relazioni sull'attivita' del Comitato
6.1) Per ogni riunione viene redatto un verbale, contenente la
sintetica esposizione delle decisioni assunte dal Comitato. Il verbale
e' approvato nella seduta successiva e trasmesso in copia a ciascun
componente.
6.2) Il Segretario generale provvede alla conservazione dei verbali
che devono essere numerati progressivamente per anno solare, e, quando
ritenuto opportuno alla sua trasmissione alla Giunta regionale.
6.3) Il Comitato di direzione presenta annualmente alla Giunta
regionale una relazione sulla propria attivita' con eventuali proposte
di modifica dei propri compiti e delle modalita' del proprio
funzionamento.
7. Funzioni di raccordo con gli organi di direzione politica
7.1) Il Comitato di direzione svolge funzioni di raccordo tra la
Giunta regionale e le Direzioni generali della Giunta regionale
stessa.
7.2) A tal fine, il Comitato svolge compiti di coordinamento
operativo, esprime pareri e puo' formulare proposte alla Giunta
regionale in ordine a:
a) bilancio di previsione, e sua legge di variazione; conto
consuntivo; documento di politica economico-finanziaria;
b) atti di programmazione generale, territoriale nonche' i principali
atti di programmazione settoriale;
c) proposte di leggi e regolamenti, proposte di atti generali, di
direttive e di atti di indirizzo; atti generali afferenti
l'organizzazione e i rapporti di lavoro; il documento di
programmazione del fabbisogno di massima degli incarichi
professionali;
d) proposte di atti di indirizzo generale in materia di relazioni
sindacali e contrattazione collettiva decentrata integrativa;
e) le attivita' inerenti il controllo strategico.
7.3) Al Comitato di direzione sono affidati inoltre compiti e funzioni
di monitoraggio e verifica della governance interna ed esterna e in
questo quadro puo' avanzare proposte di modifica ed innovazione della
governance nella direzione di allargare e rafforzare la
partecipazione, la cooperazione interistituzionale e la concertazione
sociale unitamente alla semplificazione delle procedure e della
tempestivita' delle decisioni.
7.4) Al fine di una valutazione sulla fattibilita' legislativa,
amministrativa, organizzativa e finanziaria nonche' sulla congruenza
amministrativa e procedurale delle proposte di atti normativi e
amministrativi, il Segretario generale, sentito il o i Direttori
interessati, puo' chiedere una istruttoria preventiva ai Direttori
generali competenti.
7.5) Il Presidente della Giunta regionale, il Vicepresidente della
Giunta regionale, la Giunta regionale e singoli Assessori, il
Sottosegretario alla Presidenza, hanno la facolta' di acquisire il
parere non vincolante del Comitato di direzione su questioni
specifiche, compreso l'accertamento dei risultati, oltre che quella di
partecipare alle sedute del Comitato di direzione.
7.6) Il Comitato di direzione elabora, su richiesta del Presidente,
proposte, anche relative a progetti di legge, di regolamento, di
direttive e di atti di indirizzo.
8. Funzioni di coordinamento tra le Direzioni generali
8.1) Il Comitato di direzione costituisce il principale strumento di
integrazione tra le strutture regionali.
8.2) Le proposte di atti dirigenziali generali relativi al personale,
all'organizzazione, alle finanze, al patrimonio, agli impegni
comunitari e al controllo di gestione, vengono iscritte all'ordine del
giorno del Comitato su richiesta del  Direttore generale competente
previa valutazione della loro rilevanza da parte del Segretario
generale del Comitato di direzione.
8.3) Della valutazione del Comitato di direzione e' dato atto nei
relativi atti dirigenziali.
8.4) Ai fini della migliore realizzazione di quanto previsto al comma
8.1, il Comitato di direzione si avvale, come supporto tecnico di una
direzione operativa, composta dallo stesso Segretario generale del
Comitato di direzione, dai Direttori generali delle Direzioni centrali
("Risorse finanziarie e patrimonio", "Organizzazione, Personale,
Sistemi informativi e Telematica", "Affari istituzionali e
legislativi").
8.5) Ai fini del supporto al coordinamento di quanto previsto all'art.
7.2, lettera b) e in particolare del coordinamento del Piano
territoriale regionale (PTR), il Capo di Gabinetto e il Comitato di
direzione, si avvalgono di una Cabina di regia composta dai
responsabili delle singole politiche di programmazione che viene
istituita con determinazione del Capo di Gabinetto, sentito il parere
del Comitato di direzione. Anche su proposta dei singoli Direttori
generali, i piani generali e settoriali, all'avvio della loro
elaborazione saranno iscritti all'ordine del giorno del Comitato di
direzione, che ne seguira' l'evoluzione anche per il tramite della
Cabina di regia. Ai lavori della Cabina di regia possono essere
invitati esperti e collaboratori impegnati nelle singole politiche di
programmazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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