REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2007, n. 883

L.R. 17/91, art. 26 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e della cave di cui al DPR 128/59 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DPR 9 aprile 1959, n. 159, "Norme di polizia delle miniere e
delle cave" e successive modifiche ed integrazioni;
- il DLgs 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva
92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle
industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive a cielo aperto o sotterranee";
- la L.R. 18 luglio 1991, n. 17, di "Disciplina delle attivita'
estrattive" e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3, di "Riforma del sistema regionale e
locale" e successive modifiche ed integrazioni;
premesso:
- che la L.R. 3/99, ha completato il quadro delle deleghe agli Enti
locali nel settore estrattivo e minerario, conferendo alle Province le
funzioni e i compiti in materia di polizia mineraria di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 17/91, quelli relativi alle miniere
di cui al comma 2 dell'art. 34 del DLgs 112/98, nonche' i
provvedimenti e gli adempimenti relativi alle acque minerali di cui
alla L.R. 32/88;
- che, dopo alcuni anni di esercizio di tali deleghe, si e' ravvisata
l'esigenza, sollecitata da piu' Province, di affrontare e risolvere in
modo congiunto alcune problematiche riguardanti il settore della
polizia mineraria, anche alla luce delle modifiche normative in merito
succedutesi e della necessita' di rivedere circolari regionali in
materia, ormai obsolete;
- che a tale esigenza si e' deciso di rispondere attraverso un
coordinamento regionale, alla luce delle funzioni di raccordo e
indirizzo in materia di attivita' estrattive che competono alla
Regione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/91;
- che con determinazioni del Direttore generale Ambiente e Difesa del
suolo e della costa n. 9427 del 29 giugno 2006 e n. 11330 del 22
agosto 2006, e' stato quindi costituito un gruppo di lavoro temporaneo
incaricato di ricercare e valutare gli orientamenti comuni e condivisi
da assumere in materia di polizia mineraria ed acque minerali,
propedeutici all'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento di
valenza regionale;
dato atto:
- che la L.R. 17/91, art. 21 commi 1, 2 e 3, aveva assegnato le
funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle
cave di cui al DPR 128/59 agli allora Servizi Provinciali Difesa del
suolo, Risorse idriche e Forestali (oggi Servizi Tecnici di Bacino),
mentre aveva assegnato le funzioni di tutela della salute dei
lavoratori nelle cave, comprese quelle di vigilanza in materia di
prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro di cui
al DPR 128/59 ai Servizi e Presidi delle Unita' sanitarie locali,
cosi' come disciplinati dalla L.R. 22 ottobre 1979, n. 33 e dalla L.R.
7 settembre 1981, n. 33;
- che non sempre si presentava agevole l'individuazione della
ripartizione dei compiti di vigilanza tra i Servizi e i Presidi
interessati, per cui si era ritenuto opportuno analizzare le singole
disposizioni contenute nel DPR 128/59 e suddividere le competenze tra
Servizi Provinciali Difesa del suolo, Risorse idriche e Forestali e
Unita' sanitarie locali, in base alle finalita' perseguite da ciascuna
norma, attraverso la Circolare regionale n. 1 del 16 dicembre 1991;
- che, comunque, non si era ritenuto di dover ripartire in modo netto
tutte le funzioni, dato che all'epoca di emanazione della citata
circolare i Servizi Provinciali Difesa del suolo, Risorse idriche e
Forestali e le Unita' sanitarie locali, erano emanazioni dello stesso
Ente regionale e pertanto il compito della vigilanza circa il rispetto
o l'applicazione di alcuni articoli del DPR 128/59 era stato assegnato
dalla citata circolare ad entrambe le strutture sopra citate;
constatato:
- che le Province, nello svolgere i compiti e le funzioni di polizia
mineraria di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 21 della L.R. 17/91, loro
delegati dall'art. 147 della L.R. 3/99, hanno riscontrato alcune
difficolta' operative ed interpretative, in relazione ai contenuti
della sopra citata Circolare 1/91 ed anche alla luce delle modifiche
normative nel frattempo intervenute, specialmente per quanto riguarda
le seguenti problematiche:
- la titolarita' del ruolo dell'ingegnere capo di cui all'art. 4 del
DPR 128/59, in quanto la L.R. 3/99 non ha effettuato specificatamente
la delega di tale ruolo e delle responsabilita' ad esso connesse, per
cui ogni Provincia ha provveduto ad assegnare in modo autonomo tale
incombenza;
- la figura dell'agente accertatore in materia di polizia mineraria e
il suo ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 5
del DPR 128/59;
- le figure e i ruoli del direttore responsabile, del titolare/datore
di lavoro e del sorvegliante, alla luce delle modifiche apportate dal
DLgs 624/96;
- la durata della denuncia d'esercizio di cui all'art. 28 del DPR
128/59 e la procedura di sospensione dell'attivita' estrattiva di cui
all'art. 18 della L.R. 17/91;
considerato:
- che tali problematiche sono state sottoposte all'esame del gruppo di
lavoro il quale, dopo un lungo e proficuo confronto, ha prodotto un
documento nel quale le problematiche sopra citate hanno trovato una
soluzione condivisa;
- che tale documento e' stato predisposto anche con il contributo
dell'Assessorato Politiche per la salute ed in particolare del
Servizio Prevenzione e Sicurezza ambienti di lavoro, per quanto
riguarda il punto 1 dello stesso, relativo alle competenze degli Enti
interessati all'applicazione dei disposti del DPR 128/59;
- che si ritiene di condividere le soluzioni e le interpretazioni
individuate dal citato gruppo di lavoro nel documento predisposto e di
farlo proprio, assumendolo come atto di indirizzo e coordinamento,
giusto quanto previsto dall'art. 26 della L.R. 17/91 e svolgendo in
tal modo anche il compito di coordinamento assegnato alla Regione
dallo stesso articolo;
- che l'atto di indirizzo e coordinamento, allegato alla presente
delibera, viene emanato come strumento di riferimento e supporto per
la soluzione di problematiche ricorrenti, al fine di indirizzare
l'attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria svolta dalle
Province e per orientare in modo omogeneo le modalita' di attuazione
di tale attivita' sul territorio regionale, ferma restando la completa
autonomia delle Province nello svolgimento delle funzioni e dei
compiti ad esse delegati;
visto quindi l'Allegato 1, recante l'"Atto di indirizzo e
coordinamento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza
sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di
cui al DPR 128/59 e successive modificazioni ed integrazioni";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale all'Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dott.
Giuseppe Bortone ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. 43/01 e
della deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del
suolo e della costa. Protezione civile,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamate, l'"Atto di indirizzo e
coordinamento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza
sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di
cui al DPR 128/59 e successive modifiche ed integrazioni", di cui
all'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
3) di disporre che sia data comunicazione dei contenuti della
deliberazione agli Enti interessati.
ALLEGATO 1
Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle miniere e
delle cave di cui al DPR 128/59 e successive modifiche ed
integrazioni
Premessa
Il DLgs 25 novembre 1996, n. 624 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa
alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee" ha modificato il DPR 9 aprile 1959, n.
128, "Norme di polizia delle miniere e delle cave", cassando gli
articoli legati all'igiene ed alla sicurezza del lavoro, in quanto
fatti rientrare nel proprio corpus normativo, e aggiornandone altri,
in relazione a leggi in materia nel contempo intervenute.
Nella Regione Emilia-Romagna, gia' prima dell'entrata in vigore del
sopra citato DLgs 624/96, la L. R. 18 luglio 1991, n. 17 "Disciplina
delle attivita' estrattive" aveva stabilito (art. 21, comma 4) che i
"Servizi e Presidi delle Unita' sanitarie locali" esercitassero "le
funzioni di tutela della salute dei lavoratori nelle cave comprese
quelle di vigilanza in materia di prevenzione infortuni ed igiene e
sicurezza del lavoro", disciplinate per il settore estrattivo dai DPR
27 aprile 1955, n. 547, 19 marzo 1956, n. 302 e n. 303, nonche' dal
DPR 128/59, come specificato dal medesimo articolo.
Allo scopo di agevolare l'applicazione di tale norma, in data 16
dicembre 1991, la Regione aveva emanato una circolare "Sull'esercizio
delle funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia
delle miniere e delle cave di cui al DPR 9 aprile 1959, n. 128", la
quale, oltre a fornire alcune indicazioni applicative e procedurali,
suddivideva le funzioni di vigilanza dei singoli articoli del DPR
128/59 tra gli allora competenti Servizi Provinciali Difesa del suolo,
Risorse idriche e Forestali e le Unita' sanitarie locali
territorialmente interessate.
Dato l'intreccio di due settori, minerario e della sicurezza e salute
dei lavoratori, che nel DPR 128/59 venivano trattati congiuntamente, e
soprattutto dato che all'epoca i Servizi Provinciali Difesa del suolo,
Risorse idriche e forestali e le Unita' sanitarie locali erano
emanazioni dello stesso Ente regionale, non si era ritenuto di dover
ripartire in modo netto tutte le funzioni e pertanto il compito della
vigilanza circa il rispetto o l'applicazione di alcuni articoli era
stato assegnato ad entrambe le strutture sopra citate.
La circolare inoltre poteva legittimamente disporre che, laddove le
norme del DPR fossero state rivolte sia a tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori e di terzi sia l'uso del territorio, le funzioni
di vigilanza avrebbero dovuto essere esercitate sia dal Servizio
Provinciale Difesa del suolo sia dall'Unita' sanitarie locali,
ciascuno curando l'applicazione degli aspetti di propria competenza ed
assicurando il coordinamento delle rispettive attivita'.
Tale situazione, che sembra non aver creato troppi problemi
applicativi anche dopo l'emanazione del DLgs 624/96, si e' protratta
fino all'entrata in vigore della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, "Riforma
del Sistema regionale e locale", con la quale (art. 147, comma 1,
lettera b) l'attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria e'
stata delegata alle Province.
Le Province, a seguito dell'assolvimento delle funzioni e dei compiti
loro assegnati in materia di polizia mineraria dal citato art. 147
della L.R. 3/99, hanno evidenziato alcune problematiche alle quali si
vuole dare risposta con il presente atto.
1) Competenza di applicazione del DPR 9 aprile 1959, n. 128
Le deleghe alle Province effettuate dalla L.R. 3/99 in materia di
polizia mineraria riguardano esclusivamente il DPR 128/59, cosi' come
modificato dal DLgs 624/1996; pertanto, stante la sua attuale
formulazione nonche' quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 21 della
L.R. 17/91, il controllo circa l'applicazione e l'osservanza delle sue
disposizioni spetta alle Province per gli aspetti propriamente tecnici
e minerari, mentre le funzioni di tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori nelle cave e miniere spettano tuttora alle
Aziende Unita' sanitarie locali, come per altro gia' affermato dalla
Circolare 1/91, del 16 dicembre 1991, e secondo le procedure ivi
previste.
Tale integrazione di competenze era gia' prevista dall'art. 4 del DPR
128/1959, che dispone appunto che l'Autorita' di vigilanza competente
provveda alle incombenze di carattere igienico-sanitario e di
sicurezza, riferendosi oggi al Dipartimento di Sanita' pubblica (in
particolare allo SPSAL) delle Aziende Unita' sanitarie locali
competenti per territorio provinciale.
Al fine di evitare sovrapposizione in merito alle competenze degli
enti interessati in relazione alla verifica dell'applicazione
dell'articolato del citato DPR 128/59, si ritiene opportuno, anche in
nome del principio di collaborazione e cooperazione tra gli enti, che
le Province e le Aziene Unita' sanitarie locali territorialmente
competenti trovino modalita' d'azione coordinate sul territorio.
Si ritiene altresi' opportuno precisare che le funzioni di vigilanza
igienico-sanitaria e di sicurezza dei lavoratori legate ai
frantoi/impianti di prima lavorazione di cui al DLgs 624/96, siano
essi all'interno di perimetri di cava oppure esterni, rientrano tra
quelle svolte dalle Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente
competenti.
2) La titolarita' del ruolo dell'Ingegnere capo
Il DPR 128/59 (art 4) individua nell'Ingegnere capo dell'allora
competente Distretto minerario il responsabile di ogni procedimento
che trova le sue origini dall'applicazione del decreto stesso; la
Regione Emilia-Romagna, a sua volta, con la L.R. 17/91 (art. 21),
aveva assegnato tali funzioni al responsabile del Servizio Provinciale
Difesa del suolo, Risorse idriche e Forestali, che era la struttura di
vigilanza preposta. Nella L.R. 3/99, con la quale e' stata delegata
l'attivita' di vigilanza in materia di polizia mineraria alle
Province, non e' stato espressamente individuato il titolare di tale
ruolo, stante anche la differente statuizione degli Enti destinatari
delle deleghe. Tuttavia si ritiene che il ruolo dell' ingegnere capo
sia da attribuire univocamente alla figura titolare della struttura
cui e' stata assegnata l'attivita' di vigilanza in materia di polizia
mineraria, secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti
provinciali.
Al fine di una maggiore trasparenza, si ritiene opportuno che l'atto
della Provincia di allocazione delle competenze faccia anche questa
precisazione.
Circa l'utilizzo della Polizia provinciale nelle funzioni e nei
compiti di polizia mineraria, e' opportuno distinguere due casistiche:
si possono affidare ad essa solo funzioni di accertamento ed in questo
caso la titolarita' delle funzioni rimane al Servizio o Struttura cui
e' stata assegnata l'attivita' di vigilanza in materia di polizia
mineraria, oppure si possono affidare tutte le mansioni relative
all'attivita' di polizia mineraria ed in questo caso il corpo di
Polizia provinciale avra' la piena titolarita' ed il Capo della
polizia rivestira' il ruolo di ingegnere capo.
3) Agente accertatore in materia di polizia mineraria
Il ruolo di agente accertatore in materia di polizia mineraria deve
essere assegnato con specifico atto e documentabile con apposito
tesserino; per chi avesse gia' un ruolo di agente accertatore in
materia diversa, la materia polizia mineraria deve essere
espressamente aggiunta.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR 128/59 gli agenti accertatori,
nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni
ad esso conferite, sono qualificati come ufficiali di Polizia
Giudiziaria.
Il citato art. 5 comma 2, fa riferimento alla figura del "perito";
oggi tale termine non va intesa come individuazione di una qualifica
professionale precisa o come una figura dell'organigramma gerarchico
dell'allora competente distretto minerario, oggi soppresso, ma va
intesa come figura di funzionario appartenente alla struttura deputata
allo svolgimento delle funzioni di polizia mineraria che presenta i
requisiti tecnici e professionali per esercitare tali compiti.
Considerato che l'agente accertatore svolge anche il ruolo di
ufficiale di Polizia giudiziaria, sarebbe opportuno che l'atto di
investitura precisasse anche questo ruolo secondo le modalita'
previste dagli statuti provinciali.
4) Titolare/datore di lavoro
La figura del titolare viene definita dall'art. 2 del DLgs 624/96,
come "l'imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di
prospezione o di ricerca o di concessione di coltivazione o di
autorizzazione di cava".
La figura del datore di lavoro viene invece definita dall'art. 2 del
DLgs 626/94 come "il soggetto titolare di rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
dell'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa
stessa ovvero dell'Unita' produttiva (omissis) in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa".
I citati DLgs assegnano obblighi e adempimenti di tipo amministrativo
a carico sia del titolare sia del datore di lavoro.
E' importante rilevare che quando queste due figure coincidono,
laddove il titolare esegua i lavori estrattivi con lavoratori da lui
direttamente dipendenti, le responsabilita' di entrambe le figure
vanno in capo ad un unico soggetto, non esistendo quindi distinzione
tra titolare e datore del lavoro.
Nel caso in cui, nell'esecuzione dei lavori estrattivi, operino invece
piu' imprese appaltatrici, la sicurezza e salute dei lavoratori sono a
carico dei rispettivi datori di lavoro.
Gli obblighi del datore di lavoro sono principalmente quelli definiti
dall'art. 4 del DLgs 626/94 e dagli artt. 6, 7, 9 e 52 del DLgs
624/96.
Gli obblighi ed i compiti del titolare sono quelli attribuiti
all'imprenditore dal DPR 128/59, come integrati ed aggiornati del DLgs
624/96 e in particolare dagli artt. 9, 20 e 25.
5) Sorvegliante
La figura di sorvegliante viene definita dall'art. 2 del DLgs 624/96
come "persona, in possesso delle capacita' e delle competenze
necessarie, designato dal titolare per la sorveglianza sul luogo di
lavoro occupato da lavoratori".
Tale figura, introdotta dal DLgs 624/96, riassume in se' quei compiti
di sorveglianza gia' attribuiti alle figure di "capo servizio" e
"preposto" dal DPR 128/59.
Tale figura dovrebbe essere unica per turno e per luogo di lavoro, al
fine di individuare univocamente le responsabilita'; tuttavia, in caso
di cantieri complessi o molto vasti, sarebbe consigliabile la presenza
di piu' sorveglianti per uno stesso luogo di lavoro, i cui compiti e
le cui responsabilita' dovranno essere pero' precisamente e
formalmente individuate nel Documento di Sicurezza e Salute (DSS) di
cui agli artt. 6 e 9 del DLgs 624/96.
Si ritiene altresi' opportuna l'istituzione di un sistema di
registrazione per le presenze dei sorveglianti nei vari turni di
lavoro.
I compiti e gli obblighi del sorvegliante sono principalmente quelli
individuati dall'art. 20 del DLgs 624/96.
6) Direttore Responsabile
Il Direttore responsabile, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR
128/59, come sostituito dall'art. 20, comma 1 del DLgs 624/96, e' la
persona "in possesso della capacita' e delle competenze necessarie,
sotto la cui responsabilita' ricadono costantemente i luoghi di
lavoro".
L'art. 27 del DPR 128/59, stabilisce inoltre che il Direttore
responsabile, per tutte le tipologie di attivita' estrattive, debba
essere laureato in ingegneria o geologia e abilitato all'esercizio
della professione; solo per i luoghi di lavoro che impiegano
complessivamente fino a 15 addetti nel turno piu' numeroso, il
direttore puo' essere un diplomato universitario in ingegneria
ambiente-risorse o geologia o un perito minerario industriale o
equipollente.
Per chiarire definitivamente l'equipollenza dei vari diplomi
universitari di cui devono essere in possesso i Direttori
responsabili, di seguito si specificano le tipologie abilitate, cosi'
come da nota del Ministero della Pubblica Istruzione n. 849 del 15
maggio 1997, e da parere del Consiglio Universitario Nazionale,
espresso nell'adunanza del 1 aprile 1998, ed alla luce delle modifiche
normative introdotte dalla Legge 388/00.
- Ingegneria Ambiente - Risorse;
- Ingegneria Chimica; Ingegneria delle Infrastrutture; Ingegneria
Elettrica; Ingegneria Energetica; Ingegneria Meccanica
ritenuti equipollenti al diploma universitario in Ingegneria Ambiente
- Risorse dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 1
aprile 1998;
- diploma di Perito Minerario Industriale
non esistono equipollenze, come comunicato dal Ministero della
Pubblica Istruzione - Direzione generale per l'Istruzione tecnica -
Div. VI con nota 849 del 15 maggio 1997;
- Scienze Geologiche
ai sensi del comma 5 dell'art. 14 della Legge 388/00; non esistono
equipollenze.
L'art. 100 del citato DLgs 624/96 ha disposto infine che chi
esercitava, all'atto dell'entrata in vigore del decreto stesso, le
funzioni di Direttore responsabile da almeno due anni potesse
continuare ad esercitare tali funzioni nella stessa unita' produttiva
o in attivita' similari.
Il DPR 5 giugno 2001, n. 328, "Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti", individua al Capo VIII la
professione del geologo e l'art. 40, sezioni e titoli professioni,
stabilisce che "nell'Albo professionale dell'Ordine dei geologi sono
istituite la Sezione A e la Sezione B"; il medesimo articolo
stabilisce altresi' che agli iscritti nella Sezione A spetta il titolo
professionale di geologo mentre agli iscritti nella Sezione B quello
di geologo junior (ottenuto attraverso la laurea triennale). L'art.
41, che definisce le attivita' professionali (secondo comma, lettera
m), stabilisce inoltre che gli iscritti nella Sezione B possono
esercitare la funzione di Direttore responsabile nelle attivita'
estrattive con ridotto numero di addetti, definizione da intendersi
come riferita al numero di addetti citato all'art. 27 del DPR 128/59.
Al Direttore responsabile spetta "l'obbligo di osservare e far
osservare le disposizioni normative e regolamentari in materia di
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori", come
specificato dall'art. 6, comma 2 del DPR 128/59, come sostituito
dall'art. 20, comma 1 del DLgs 624/96, nonche' di attuare il DSS o il
DSS coordinato.
Al Direttore responsabile non e' richiesta una presenza costante sul
luogo di lavoro, ma solamente una reperibilita'; si fa presente che
l'eventuale designazione di un vice-direttore non implica comunque
alcun trasferimento di responsabilita'.
I principali obblighi del Direttore responsabile sono quelli indicati
dall'art. 20 del DLgs 624/96.
7) Denuncia d'esercizio
La lettera a) dell'art. 24 del DPR 128/59, stabilisce che la denuncia
di esercizio deve contenere "gli estremi del titolo minerario o
dell'autorizzazione di cava": cio' fa ritenere che la stessa sia
strettamente correlata all'autorizzazione e quindi la sua durata sia
pari a quella dell'autorizzazione, ivi compresa l'eventuale proroga
prevista dalla L.R. 17/91; ogni mutamento dell'autorizzazione comporta
quindi necessariamente anche la presentazione di una nuova denuncia
d'esercizio.
La denuncia d'esercizio deve essere inviata al Comune, in quanto Ente
competente al rilascio dell'autorizzazione della cava e del rilascio
della concessione mineraria e alla verifica del rispetto dei contenuti
dell'autorizzazione/concessione stessa e di eventuali prescrizioni in
essa contenute; la stessa denuncia d'esercizio deve essere inviata sia
alla Provincia, per le incombenze legate ai controlli di polizia
mineraria, sia all'Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente
competente, per i controlli relativi alla sicurezza e all'igiene e dei
lavoratori.
8) Sospensione dell'attivita' estrattiva ex art. 18, L.R. 17/91
L'art. 18 della L.R. 17/91, regolamenta la procedura di sospensione
dell'attivita' estrattiva, legandola esclusivamente a temporanee
condizioni di pericolo per l'incolumita' e la salute pubblica o per
altri motivi di interesse pubblico, ostativi alla prosecuzione
dell'attivita' estrattiva; la sospensione, come la revoca, deve essere
disposta con provvedimento motivato del responsabile del procedimento.
Si coglie l'occasione per rimarcare l'opportunita' di trasmettere
copia del provvedimento per conoscenza alla Provincia e all'Azienda
Unita' sanitaria locale territorialmente competenti.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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