REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 maggio 2007, n. 577

Aggiornamento procedure programma 20.000 alloggi in affitto e programma terremoto 1996/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la propria deliberazione n. 925 del 26 maggio 2003 "Legge 21/01 e DM
27 dicembre 2001, n. 2523. Approvazione del bando per la selezione
delle proposte di intervento da inserire nel Piano operativo regionale
del programma sperimentale di edilizia residenziale denominato 20000
abitazioni in affitto";
- la propria deliberazione n. 1970 del 7 ottobre 2003 "Approvazione
del Piano operativo regionale del programma sperimentale di edilizia
residenziale denominato 20.000 abitazioni in affitto";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Programmazione e
Sviluppo dell'attivita' edilizia n. 13511 del 20 ottobre 2003 "DGR
1970/03. Correzione di meri errori materiali";
- la propria deliberazione n. 1534 del 30 luglio 2004 "Riapprovazione
graduatoria programma sperimentale 20.000 abitazioni in affitto a
seguito dei controlli di cui ai punti 5 e 6 della delibera 1970/03";
- la propria deliberazione n. 2030 dell'11 ottobre 2004 "Rimodulazione
programma sperimentale di edilizia residenziale pubblica denominato
'20.000 abitazioni in affitto' e localizzazione dei finanziamenti -
Approvazione procedure";
- la propria deliberazione n. 142 del 31 gennaio 2005 "Programma
sperimentale di edilizia residenziale pubblica denominato '20.000
abitazioni in affitto' - Attivazione del secondo stralcio";
preso atto che la predetta deliberazione 925/03, all'Allegato "A"
punto 5.5, stabilisce il termine di sei mesi dalla data di ultimazione
lavori per l'assegnazione e la locazione degli alloggi, pena la
decadenza dal contributo;
considerato:
- che relativamente agli interventi finanziati nell'ambito del
programma 20.000 alloggi in qualche caso e' risultato difficoltoso
rispettare il termine suddetto di sei mesi;
- che l'art. 18 della Legge 457/78 stabilisce un termine di due anni
dalla data di fine lavori per l'assegnazione degli alloggi oggetto di
contributi pubblici;
- che nei precedenti programmi e' stato assegnato un periodo di due
anni dall'ultimazione lavori per l'assegnazione e la locazione degli
alloggi;
- che si tratta di un programma sperimentale finalizzato ad
incrementare l'offerta di alloggi da concedere in locazione a canone
convenzionato  in modo da rispondere alle esigenze di categorie
sociali individuate al punto 5.1 della citata delibera 925/03 che
hanno difficolta' a reperire alloggi a canoni accessibili;
- che si rende opportuno uniformare i termini per la locazione o
assegnazione in godimento a termine o permanente degli alloggi
realizzati ai sensi della citata delibera 925/03 a quanto previsto
dall'art. 18 della Legge 457/78;
Ritenuto pertanto di determinare in due anni dall'ultimazione dei
lavori  il periodo di assegnazione e locazione degli alloggi
realizzati nell'ambito del programma 20.000 abitazioni in affitto,
pena la decadenza dal contributo;
ritenuto inoltre di stabilire:
- che nella locazione o assegnazione in godimento a termine o
permanente degli alloggi realizzati con il suddetto programma da Onlus
o altri soggetti che perseguono per statuto finalita' di assistenza e
accoglienza di categorie di soggetti deboli o svantaggiati si possa
prescindere dal possesso dei requisiti non inerenti  la condizione
reddituale dei soggetti interessati;
- che tali categorie devono essere individuate dal Comune in cui e'
localizzato l'intervento ed i servizi sociali del Comune stesso devono
certificare, motivatamente, che il singolo soggetto per il quale si
chiede di prescindere dal possesso di parte dei requisiti soggettivi
rientra in una di tali categorie;
vista la propria deliberazione n. 1283 del 20 luglio 1999 "Legge
457/78, art. 3, lett. q). Edilizia residenziale pubblica 1996/1998.
Programma di interventi straordinari nelle zone colpite dal sisma del
15/16 ottobre 1996" che all'ultimo comma dell'Allegato B prevede che
"le eventuali economie risultanti dall'esecuzione del programma
saranno reimpiegate, negli stessi comuni dove si sono verificate, per
opere di ammodernamento, ristrutturazione, manutenzione o
realizzazione di urbanizzazioni al servizio degli alloggi recuperati o
realizzati";
considerato che e' stata segnalata dai Comuni interessati l'esigenza
di utilizzare le economie suddette anche per il completamento di
interventi di nuova costruzione;
ritenuto opportuno, ai fini di una maggiore efficacia degli interventi
sul territorio, di consentire a quanto richiesto modificando l'ultimo
comma dell'Allegato B della suddetta deliberazione, cosi' come di
seguito indicato: "Le eventuali economie risultanti dall'esecuzione
del programma saranno reimpiegate, per opere che si rendessero
necessarie al completamento del programma";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e negoziata,
Intese. Relazioni europee e internazionali, dott. Bruno Molinari, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle Autonomie,
Organizzazione, Luigi Gilli;
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di stabilire, per i motivi espressi in premessa, che costituisce
parte integrante alla presente deliberazione che l'assegnazione in
locazione degli alloggi realizzati nell'ambito del Programma di 20.000
abitazioni in affitto deve aver luogo entro due anni dalla data di
fine lavori, pena la decadenza dal contributo;
b) di stabilire che nella locazione o assegnazione in godimento a
termine o permanente degli alloggi realizzati con il suddetto
programma da Onlus o altri soggetti che perseguono per statuto
finalita' di assistenza e accoglienza di categorie  di soggetti deboli
o svantaggiati si possa prescindere dal possesso dei requisiti non
inerenti  la condizione reddituale dei soggetti interessati;
c) di stabilire inoltre che tali categorie devono essere individuate
dal Comune in cui e' localizzato l'intervento ed i servizi sociali del
Comune stesso devono certificare, motivatamente, che il singolo
soggetto per il quale si chiede di prescindere dal possesso di parte
dei requisiti soggettivi rientra in una di tali categorie;
d) di modificare la propria deliberazione n. 1283 del 20 luglio 1999
sostituendo l'ultimo comma dell'Allegato B con il seguente: "Le
eventuali economie risultanti dall'esecuzione del programma saranno
reimpiegate, per opere che si rendessero necessarie al completamento
del programma";
e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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