REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2007, n. 869

Valutazione di impatto ambientale (VIA) della concessione per l'utilizzo di acque pubbliche sotterranee nel comune di Cesena in provincia di Forli'-Cesena presentato ATO-Forli' (Titolo III L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla richiesta di concessione per l'utilizzo di
acque pubbliche sotterranee nel comune di Cesena, in localita' Torre
del Moro - Pievesistina, in provincia di Forli'-Cesena, presentato da
Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici di Forli'-Cesena (ATO),
poiche' il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita
Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 13 febbraio 2007, e'
ambientalmente compatibile a condizione che siano rispettate le
prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto
conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1,
di seguito sinteticamente riportate;
1) si prescrive che i pozzi, che attualmente captano acquiferi
multistrato, vengano progressivamente sostituiti o ricondotti a
prelievi monofalda o da falde confinate. Questo dovra' avvenire
progressivamente mediante un piano di gestione del campo pozzi, che
preveda anche le opportune modalita' di chiusura dei pozzi
sostituiti;
2) tale piano dovra', inoltre, prevedere la realizzazione di prove di
pompaggio finalizzate alla caratterizzazione dei sistemi acquiferi
captati (raggio di influenza, trasmissivita', coefficiente di
immagazzinamento, curve di efficienza dei pozzi e rapporti
idrodinamici tra le diverse falde). Tale piano dovra' essere
presentato al Servizio Tecnico di Bacino entro 6 mesi dalla
conclusione del procedimento;
3) si prescrive di assicurare una efficace manutenzione della
recinzione dell'area di tutela assoluta (10 m) in modo tale da evitare
qualsiasi forma di intrusione e di utilizzo improprio dell'area;
4) si prescrive che nelle situazioni di crisi idrica, per le quali si
possa presumere un superamento del valore medio annuo (2.400.000 mc)
di dare tempestiva comunicazione alla Azienda Unita' sanitaria locale
di Cesena, affinche' provveda agli opportuni controlli in relazione
alla riduzione dei volumi di miscelazione con l'acqua proveniente da
Ridracoli;
5) si prescrive relativamente ai pozzi 1, 9, 10, di escludere la
possibilita' di emungimento delle acque da tali pozzi ad uso consumo
umano, fino a che non siano realizzate le condizioni:
- Pozzo n. 1 (oltre alla presenza dei superamenti ai valori di
parametro dei solfati, nitrati e durezza, dal 2005 si riscontra
saltuariamente il superamento dei limiti del parametro
tetracloroetilene) - Entrata in funzione del previsto impianto di
potabilizzazione ad osmosi inversa o altra tecnologia similare;
- Pozzi n. 9 e 10 (immissione diretta in rete di acqua contenente
ferro manganese oltre i limiti senza i necessari trattamenti).
Realizzazione del collegamento al serbatoio dei cappuccini con
preclusione all'immissione diretta nella rete ed entrata in funzione
del previsto impianto di potabilizzazione ad osmosi inversa o altra
tecnologia similare;
6) l'esclusione di tali pozzi dalla rete comporta una diminuzione di
circa 120.000 mc annui di prelievo, il 5% su un totale di 2.400.000
mc/annui che viene compensata con un maggior prelievo dagli altri
pozzi;
7) nel caso vengano realizzate le condizioni sopra previste, potra'
essere richiesta variante alla concessione rilasciata al fine di
potere utilizzare detti pozzi;
b) di dare atto che il parere espresso dalla Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena, previsto al comma 2 dell'art. 5 del DPR
12 aprile 1996 e' espresso all'interno del Rapporto di cui al punto
3.7;
c) di dare atto che il rappresentante dell'Autorita' dei Bacini
Romagnoli ha partecipato alla Conferenza di Servizi, ma non era
legittimamente delegato ad esprimere il proprio parere, per il
rilascio della concessione alla derivazione e utilizzazione di acque
pubbliche (art. 12 Regolamento regionale 41/01), trova quindi
applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 9, della Legge 7
agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
d) di dare atto che il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, ha
provveduto a far pervenire il provvedimento di propria competenza:
- concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche
(R.R. 41/01), nonche' concessione per l'utilizzo di aree demaniali
(R.D. 523/04) determina n. 004180 del 4/4/2007, che costituisce
l'Allegato n. 2 parte integrante della presente delibera;
e) di dare atto che il parere di competenza espresso da ARPA Sezione
di Forli'-Cesena e' espresso all'interno del Rapporto di cui al punto
3.7;
f) di dare atto che il parere dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Cesena per il rilascio della concessione alla derivazione e
utilizzazione di acque pubbliche (art. 12 Regolamento regionale 41/01)
e' espresso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.7;
g) di dare atto che il Servizio Tutela e Risanamento risorsa acqua
della Regione Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, per esprimersi in merito al parere di
competenza ai sensi dell'art. 12 Regolamento regionale 41/01; trova
quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 9, della Legge
7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
h) di dare atto che l'Amministrazione comunale di Cesena, non ha
partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, per
esprimersi in merito al:
- Parere previsto al comma 2 dell'art. 5 del DPR 12 aprile 1996;
- Parere ai fini della variante urbanistica;
trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 9, della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
i) di dare atto che la conclusione positiva della procedura di VIA, ai
sensi del comma 3, art. 17 della L.R. 9/99, costituira' variante agli
strumenti urbanistici del Comune di Cesena qualora l'assenso
dell'Amministrazione comunale sia ratificata dal Consiglio comunale
entro 30 giorni;
j) di trasmettere, ai sensi del'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Agenzia d'Ambito per i servizi
pubblici di Forli'-Cesena (ATO), con sede in Piazza Morgagni n. 9 -
47100 Forli';
k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena, alla Amministrazione comunale di Cesena, alla Regione
Emilia-Romagna Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli,
all'Autorita' dei Bacini Romagnoli, alla Regione Emilia-Romagna
Servizio Tutela Risanamento risorsa acqua, all'ARPA sez. Forli' e alla
Azienda Unita' sanitaria locale sez. Cesena;
l) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
m) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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