COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA (Bologna)

COMUNICATO

Modifica delo Statuto comunale Comune di Anzola dell'Emilia relativamente ai referendum consultivi - Delibera di Consiglio comunale n. 81 del 25/10/2007

Art. 50 - Referendum consultivo
1. E' ammesso il referendum consultivo in ordine a materie di
esclusiva competenza del Consiglio Comunale.
2. Il referendum consultivo e' un istituto con il quale tutti i
cittadini sono chiamati a pronunciarsi in merito a questioni di
rilevanza generale, interessanti l'intera collettivita' locale, al
fine di sollecitare manifestazioni di volonta' che devono trovare
sintesi nell'azione amministrativa; il referendum consultivo e'
importante per conoscere l'orientamento prevalente della comunita'.
3. Il referendum non puo' tenersi in coincidenza con operazioni
elettorali, siano esse politiche, amministrative o relative a
referendum nazionali e regionali.
4. Ogni richiesta di referendum va inoltrata al Sindaco, il quale la
sottopone al giudizio di ammissibilita' di un Comitato di garanti
nominato dal Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno i 2/3
dei Consiglieri assegnati e composto in modo che ne sia garantita la
preparazione giuridico-amministrativa.
5. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini
residenti nel comune ed iscritti alle liste elettorali, nonche' i
sedicenni, gli apolidi e gli stranieri in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento.
6. La proposta di indizione del referendum popolare consultivo puo'
essere avanzata dal Consiglio comunale o per iniziativa popolare, e
deve contenere indicazioni precise dell'oggetto ed essere formulata in
modo chiaro, semplice ed univoco.
7. Se la proposta e' avanzata dal Consiglio comunale deve avere il
voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati, mentre se e'
di iniziativa popolare deve raccogliere le firme di almeno il 9% degli
iscritti alle liste elettorali del Comune, che comprendono anche i
sedicenni, gli apolidi e gli stranieri in possesso dei requisiti
previsti dal regolamento raccolte con i criteri previsti dalle leggi
nazionali che disciplinano la materia.
8. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite, se
quantificabili, le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal
provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalita'
di copertura di tali oneri.
9. La proposta sottoposta a referendum e' valida se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la
maggioranza dei voti validamente espressi.
10. Qualora il referendum consultivo sia stato indetto, il Consiglio
comunale sospende l'attivita' deliberativa sul medesimo oggetto salvo
che, con delibera adottata a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri
assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare interesse
dichiarando decaduto il referendum.
11. Il referendum consultivo decade altresi' in caso di scioglimento
degli organi elettivi che lo hanno proposto; se ne puo' disporre il
posticipo, anche in presenza dello scioglimento degli organi elettivi,
qualora sia stato richiesto per iniziativa popolare.
12. Il risultato del referendum consultivo non e' vincolante rispetto
all'autonomia del Consiglio comunale; la delibera di non accoglimento
del risultato del referendum deve essere approvata da almeno i 2/3 dei
Consiglieri assegnati, ed ampiamente pubblicizzata presso i
cittadini.
13. Non potranno essere oggetto di referendum consultivo le seguenti
materie:
a) tributi locali, tariffe ed altre imposizioni;
b) Statuto e regolamenti comunali relativi all'organizzazione degli
organi;
c) designazione e nomina di rappresentanti del Comune presso enti,
aziende o istituzioni;
d) bilancio preventivo e consuntivo ed ogni altro adempimento di
natura finanziaria e contabile;
e) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui ed emissioni di
prestiti;
f) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni
vigenti emanate da altri enti;
g) atti e deliberazioni produttivi di effetti in tema di diritti ed
interessi legittimi di altri cittadini, con conseguente possibilita'
di azioni risarcitorie in danno dell'Amministrazione comunale;
h) atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
i) oggetti che siano gia' stati sottoposti a consultazione
referendaria nell'ambito dello stesso mandato amministrativo;
j) atti approvati di costituzione di societa' per azioni e societa' a
responsabilita' limitata;
k) atti adottati di pianificazione urbanistica e territoriale;
l) varianti agli atti di pianificazione urbanistica e territoriale,
piani di attuazione e loro variazioni.
IL DIRIGENTE
Patrizia Saggini

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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