REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2007, n. 1150

Criteri relativi alle modalita' di restituzione contributi nel caso di recesso obblighi convenzione o atto unilaterale d'obbligo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante "Disciplina
generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" e successive
modificazioni;
- il DPR n. 380 del 6 giugno 2001, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e
successive modificazioni;
considerato:
- che gli interventi di edilizia residenziale pubblica realizzati con
contributi pubblici sono assoggettati ad una convenzione tra gli
operatori che li realizzano e i Comuni in cui essi sono localizzati,
secondo criteri definiti dalla Regione;
- che tali convenzioni subordinano il finanziamento degli interventi
all'osservanza dei vincoli e delle condizioni nelle stesse contenute,
per tutto il periodo di vigenza delle convenzioni, e che pertanto ad
essi sono assoggettati anche i soggetti che subentrano ai soggetti
attuatori degli interventi;
- cha alcuni Comuni hanno interpellato questa Amministrazione
relativamente alle condizioni per un recesso anticipato dagli obblighi
assunti dagli operatori che hanno realizzato gli interventi con la
sottoscrizione delle convenzioni e degli atti unilaterali d'obbligo;
vista la nota del Servizio Attivita' consultiva giuridica e
coordinamento dell'Avvocatura regionale prot. NP/2007/15332 del 18
luglio 2007, con la quale si specifica:
- che e' facolta' del Comune accogliere le eventuali istanze di
recessione anticipata dagli obblighi convenzionali relativi agli
interventi di edilizia residenziale pubblica;
- che tale facolta' e' subordinata alla restituzione alla Regione del
finanziamento ricevuto;
ritenuto di regolamentare la modalita' di restituzione di tale
contributo al fine di recedere anticipatamente dagli obblighi previsti
dalle citate convenzioni, stabilendo che:
- il soggetto interessato deve fare istanza ai competenti Uffici della
Regione, specificando la propria disponibilita' alla restituzione del
contributo ricevuto incrementato degli interessi legali;
- la stessa istanza deve essere presentata al Comune nel quale e'
localizzato l'alloggio oggetto dell'istanza stessa;
- il Comune deve comunicare alla Regione la propria decisione
relativamente all'istanza in questione;
- in caso di adesione del Comune alla richiesta, con atto del
Dirigente regionale competente si provvede a quantificare la somma che
deve essere restituita alla stessa Regione la quale viene comunicata
all'interessato invitandolo al versamento della stessa;
- ad avvenuto pagamento della somma indicata, la Regione ne da'
comunicazione al Comune per l'adozione dei provvedimenti di
competenza;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Programmazione territoriale e negoziata,
Intese. Relazioni europee e internazionali, dott. Bruno Molinari, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie,
Organizzazione, Luigi Gilli
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di definire, per le motivazioni indicate nella premessa che
costituisce parte integrante alla presente deliberazione, le seguenti
modalita' di restituzione del contributo al fine di recedere
anticipatamente dagli obblighi previsti nelle convenzioni o atti
unilaterali d'obbligo:
- il soggetto interessato deve fare istanza ai competenti Uffici della
Regione, specificando la propria disponibilita' alla restituzione del
contributo ricevuto incrementato degli interessi legali;
- la stessa istanza deve essere presentata al Comune nel quale e'
localizzato l'alloggio oggetto dell'istanza stessa;
- il Comune deve comunicare alla Regione la propria decisione
relativamente all'istanza in questione;
- in caso di adesione del Comune alla richiesta, con atto del
Dirigente regionale competente si provvede a quantificare la somma che
deve essere restituita alla stessa Regione la quale viene comunicata
all'interessato invitandolo al versamento della stessa;
- ad avvenuto pagamento della somma indicata, la Regione ne da'
comunicazione al Comune per l'adozione dei provvedimenti di
competenza;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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