REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 1778

Valutazione di impatto ambientale (VIA) progetto per l'impianto generazione energia elettrica a biomassa, Conselice (RA). Presentato da Unigra' SpA presa d'atto determinazioni Conferenza di Servizi (L.R. 9/99). Autorizzazione costruzione ed esercizio. (L.R. 26/04)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) 	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni e l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lett. j) della L.R. 26/04, sul progetto
per la realizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto
per la generazione di energia elettrica alimentato a biomassa nel
comune di Conselice (Ravenna) presentato dalla Societa' Unigra',
poiche' il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita
Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 28 novembre 2006, e'
realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni,
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1, di seguito
sinteticamente riportate:
1) al fine di verificare il rispetto dell'art. 20 del PSAI per quanto
riguarda le opere idrauliche eseguite, il proponente dovra' comunicare
la data di fine lavori al Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale in modo tale da porre il personale alle dipendenze
dell'Ufficio Consorziale nelle condizioni di effettuare il sopralluogo
di riscontro per quanto di competenza;
2) la nuova zona "D3" produttiva di espansione non e' ritenuta
ammissibile in quanto non direttamente interessata dalle opere per la
realizzazione della centrale a biomassa;
3) l'impianto dovra' essere alimentato con le modalita' proposte dal
progetto Unigra' oggetto di questa procedura di VIA, fermo restando
che e' ammissibile per l'utilizzo di materie prime qualsiasi aumento
che derivi da quote di frazionamento degli oli vegetali lavorati
all'interno dello stabilimento Unigra' adiacente e da oli derivanti da
produzioni agricole locali e/o regionali; ogni variazione in aumento
annua della quantita' di approvvigionamento di oli importati
dall'estero dichiarata come necessaria al funzionamento della centrale
per l'utilizzo tal quale in centrale (38.000 t.) dovesse risultare
maggiore del 20%, Unigra' dovra' comunicarlo alla Provincia di
Ravenna, all' ARPA e al Comune di Conselice ai sensi dell'art. 11,
comma 3 della L.R. 21/04 "Disciplina della prevenzione e riduzione
integrate ambientali" ; tali Enti verificheranno in accordo con
Unigra' le necessarie azioni conseguenti;
4) per quanto riguarda la fase di progettazione e realizzazione della
linea di trasporto al DeNOx della soluzione ammoniacale e della linea
di trasporto del gasolio per l'avviamento dei motori dovranno essere
adottati criteri progettuali atti a minimizzare e prevenire potenziali
emissioni fuggitive prevedendo l'utilizzo di componentistica con
specifiche tecniche opportune allo scopo;
5) per quanto riguarda la valutazione del Piano di adeguamento
dell'opera, nella considerazione che l'impianto di cui trattasi e'
nuovo, tutti gli interventi tecnologici e gestionali individuati nelle
MTD dovranno essere applicati sin dalla prima attivazione; fino alla
realizzazione dell'impianto e sua messa a regime dovra' essere
trasmessa alla Provincia di Ravenna, ad ARPA e al Comune una relazione
con cadenza semestrale in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
inoltre, vi sono alcuni aspetti per i quali si ritengono opportune le
seguenti prescrizioni:
- dovranno essere attivate tutte le azioni necessarie per
l'implementazione di un Sistema di gestione ambientale conforme alla
norma UNI EN ISO 14001/2004 e a tal proposito si chiede di presentare
alla Provincia di Ravenna entro il 31 ottobre 2007 un riscontro
rispetto all'inoltro della relativa richiesta oppure dello stato di
avanzamento della pratica e dei tempi previsti per il suo
completamento;
- fino all'ottenimento della certificazione di cui al punto
precedente, l'impianto dovra' essere gestito secondo le procedure
gestionali da implementare sulla base del documento preliminare
"Manuale di gestione" datato 13 luglio 2006 e da concordare con la
Provincia di Ravenna; dovra' essere fornito un riscontro tramite
adeguata relazione da presentarsi entro e non oltre il 31 ottobre
2007. Dovranno altresi' essere previste procedure che tengano conto di
incidenti con possibili ricadute di carattere ambientale;
- nel caso in cui la Ditta intende accantonare fin da ora
sottoprodotti provenienti dai processi di lavorazione svolti
nell'esistente stabilimento Unigra', al fine di utilizzarli in futuro
come frazione costituente al miscela di oli e grassi destinata alla
combustione nella nuova centrale, gli stessi dovranno essere
sottoposti ai criteri di accettazione ed alle procedure di omologa
successivamente descritte per il combustibile di origine esterna.
Qualora si verifichi tale evenienza, i dati dovranno essere comunicati
alla Provincia di Ravenna prima dell'avvio degli impianti;
- dovra' essere fornita continuita' alla richiesta di allaccio
all'acquedotto industriale di HERA tramite la presentazione di
adeguato progetto e la indicazione dei tempi necessari per
l'esecuzione dell'opera. La progettazione dovra' essere rivolta anche
ad un approvvigionamento che soddisfi almeno in parte l'attuale
fabbisogno idrico dell'esistente stabilimento alimentare per il quale
si ricorre ad acque sotterranee. Si indica nel 31 ottobre 2007 il
termine ultimo entro il quale dovra' essere data evidenza della
realizzazione o dell'avvio dei lavori;
- entro il 31 ottobre 2007 dovra' essere stato presentato dall'Unigra'
alla Provincia di Ravenna e al Comune di Conselice il progetto
defintivo per la realizzazione del collegamento ferroviario e il
relativo scalo merci; tale collegamento dovra' essere realizzato entro
24 mesi dalla presentazione del progetto;
6) per quanto riguarda il transitorio tra la fase di costruzione/messa
in esercizio e la messa in marcia commerciale dell'impianto si
prescrive di predisporre un documento che renda conto dello Stato
avanzamento lavori (SAL) da presentare alla Provincia di Ravenna. In
tale documento dovranno essere almeno presenti ed oggetto di
comunicazione:
- data installazione di ciascun motore;
- data inizio prove di avviamento per ciascun motore;
- durata presunta delle prove per ciascun motore;
- data installazione sistema abbattimento catalitico e relativo
service per il dosaggio ammoniaca per ciascun motore;
- data installazione caldaia a recupero ciclo Rankine;
- data installazione sistema raffreddamento ad aria;
- data installazione sull'emissione E1 della postazione di prelievo al
camino con montacarichi fisso;
- inizio e termine istallazione sistema di monitoraggio in continuo
delle emissioni (SMCE);
- taratura e start up operativo SMCE;
- data di messa in esercizio dell'impianto con carico superiore al
minimo tecnico;
- ogni altra comunicazione che si ritiene utile al fine di documentare
la messa in esercizio dell'impianto.
Il documento contenente lo SAL dovra' essere preventivamente valutato
e approvato dalla Provincia con il supporto tecnico di ARPA. Ogni
variazione maggiore di 15 giorni lavorativi delle date previste da
tale documento dovranno essere comunicate alla Provincia di Ravenna.
La Provincia di Ravenna si riserva comunque di stabilire per tale
periodo prescrizioni in corso d'opera al fine di minimizzare l'impatto
ambientale nella costruzione e avviamento della centrale.
Per quanto riguarda la fase di esercizio, secondo quanto riportato nel
Piano di monitoraggio dell'AIA, Unigra' dovra' provvedere a verifiche
periodiche come ivi indicato;
7) gli oli vegetali utilizzati come combustibile dovranno possedere le
caratteristiche di seguito riportate, che faranno parte del capitolato
di acquisto che la Societa' predisporra' all'interno di un Sistema di
gestione ambientale:
- rispetto delle specifiche richieste dal costruttore dei motori, al
fine di garantire un ottimale processo di combustione. Tali specifiche
costituiscono un vincolo tecnologico, che si traduce anche in
vantaggio di tipo ambientale e riguardano parametri quali viscosita',
densita', contenuto di zolfo (max 0,05% in peso), di materiale
particellare (max 0,05% in peso), di acqua (max 0,20% in peso), di
residuo carbonioso (max 0,30% in peso) di ceneri (max 0,02% in peso),
di fosforo, silicio, calcio, sodio e potassio; inoltre deve essere
attentamente controllata anche l'acidita';
- conformita' al Regolamento 466/2001/CE e successive modifiche ed
integrazioni per i parametri IPA (Benzo(a)pirene benzo(a)antracene,
benzo(b)-fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene,
benzo(g,h,i)perilene, crisene, ciclopenta(c,d)pirene,
dibenz(a,h)antracene, dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene,
dibenzo(a,i)pirene, dibenzo(a,l)pirene, l'indeno (1,2,3-cd)pirene e il
5-metilcrisene), metalli pesanti (Pb), PCB diossina-simili e PCDD/PCDF
come TCDD ITeQ;
- conformita' al protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Point), che la Ditta gia' adotta per gli oli vegetali
destinati ad uso alimentare, per i metalli pesanti (As, Cu, Cd, Cr,
Hg, Ni, V);
- assenza, nei limiti di rilevabilita' delle metodiche analitiche, di
CLoRO totale, prodotti fitosanitari e metalli pesanti (Sb, Se, Te, Tl,
Sn, Mn);
8) per quanto riguarda il permesso di costruire la validita' dello
stesso e' subordinata alle seguenti prescrizioni e condizioni:
a) alla prestazione, a garanzia dell'esecuzione delle opere di
urbanizzazione, di fidejussione bancaria/assicurativa dell'importo di
Euro 150.863,46 determinata sulla base del computo metrico estimativo
oltre IVA 10%;
b) alla corresponsione del contributo di costruzione di cui all'art.27
della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 cosi' determinato:
Euro 64.635,70 per oneri di urbanizzazione primaria (U1);
Euro  10.133,92 per oneri di urbanizzazione secondaria (U2);
Euro 38.321,55 per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi (S).
Contributo da versarsi in unica soluzione al ritiro del permesso di
costruire oppure rateizzato, previa prestazione di fidejussione
dell'importo di Euro 79.163,83 (comprensivo delle eventuali sanzioni
per tardivo o mancato pagamento delle 2 rate successive ai sensi
dell'art. 20 della Legge 21 ottobre 2004 n. 23 e successive modifiche
ed integrazioni) da escutere a semplice richiesta, come  di seguito
riportato:
- 50% dell'ammontare contestualmente al ritiro dell'atto;
- 50% in due rate successive uguali e senza interessi, una entro un
anno dal rilascio dell'atto e l'altra entro 3 anni dal rilascio
dell'atto e comunque entro 60 giorni dalla fine dei lavori. In caso di
ritardo dei pagamenti delle singole rate, trovano applicazione le
sanzioni di cui all'art. 20 della Legge 21 ottobre 2004, n. 23 e
successive modifiche ed integrazioni.
Sia il contributo di costruzione (rateizzato o per l'intero importo),
sia la fideiussione delle opere di urbanizzazione, sia infine la
fideiussione dell'eventuale rateizzazione del contributo di
costruzione, devono essere versati e garantiti entro 60 giorni dalla
data di decorrenza del permesso, come sopra indicato. Se entro tale
termine i pagamenti e/o le fidejussioni non sono effettuati il
permesso decade;
c) la Giunta della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle
determinazioni assunte dalla specifica conferenza di servizi, approvi
favorevolmente la valutazione di impatto ambientale, comprensivo delle
variante specifica PRG;
d) il Consiglio comunale ratifichi, nei 30 giorni successivi dall'atto
della Giunta regionale, la variante specifica PRG, da tale data
decorre il presente permesso;
e) il permesso, per quanto riguarda le opere edili, e' inoltre
condizionato alla contestuale realizzazione delle opere di
urbanizzazione sotto indicate:
- parcheggio pubblico
- verde pubblico con relativa rete di irrigazione
- fognature acque bianche
- pubblica illuminazione.
Tali opere dovranno essere cedute al Comune con oneri e spese a carico
  della ditta attuatrice, anche notarili, per il trasferimento della
proprieta' al Comune di Conselice delle aree pubbliche, frazionamenti
inclusi.
Restera' a carico della ditta attuatrice la gestione e la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione
sopraspecificate (verde, parcheggio, sottostrutture, sovrastrutture,
segnaletica, ecc.) che restera' a tutti gli effetti giuridici di
proprieta' e di uso pubblici.
Le opere e i manufatti sono soggetti a collaudo finale da eseguirsi
direttamente dal Comune o da parte di tecnico nominato dal Comune con
oneri e spese a carico della ditta attuatrice.
La realizzazione delle opere di urbanizzazione avverra' sotto il
controllo dell'Ufficio Tecnico del Comune il quale si riserva di
apportare, in sede esecutiva, quelle varianti non sostanziali che
riterra' opportune. In caso di mancata o cattiva esecuzione, il Comune
potra' escutere, a semplice richiesta, la fidejussione;
f) l'inizio dei lavori non avvenga oltre anni 1 dalla data di ratifica
del Consiglio comunale della variante specifica PRG;
g) il termine di ultimazione lavori non avvenga oltre anni 3 dalla
data di ratifica del Consiglio comunale della variante specifica PRG;
h) alla scadenza dei suddetti termini si formera' la decadenza
dell'atto a meno di proroga motivata per fatti estranei alla volonta'
del titolare, da richiedersi prima della loro scadenza;
i) l'agibilita' del complesso e' subordinata al collaudo e alla
cessione al Comune delle opere di urbanizzazione sopradescritte,
nonche' all'accettazione da parte della ditta attuatrice dell'onere
per la gestione e manutenzione delle opere di urbanizzazione;
j) modifiche progettuali non sostanziali intervenute dopo l'inizio dei
lavori e variazioni minori in corso d'opera non modificano i termini
di validita' e di decorrenza previsti dal permesso di costruire, a
condizione che non riguardino le sopracitate condizioni e non
modifichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche
sulla struttura;
k) il permesso di costruire e' trasferibile insieme all'immobile ai
successori o aventi causa del titolare e non incide sulla titolarita'
della proprieta' o di altri diritti reali a seguito del suo rilascio e
non comporta limitazione dei diritti di terzi. Il trasferimento della
titolarita' dovra' essere comunicato allo Sportello Unico per
l'edilizia;
l) eventuali variazioni sostanziali eseguite anche in parziale
difformita' dal permesso di costruire daranno luogo all'applicazione
delle sanzioni previste al Titolo I della L.R. n. 23 del 21/10/2004;
m) l'inizio lavori di opere a carattere strutturale compreso quello
delle varianti che modificano sostanzialmente le azioni sismiche, e'
subordinato al deposito presso lo Sportello Unico per l'edilizia, del
progetto esecutivo e dei suoi allegati secondo le modalita' ed i
contenuti precisati dall'art. 3 della L.R. 19/6/1984, n. 35 e
successivi;
n) opere ricadenti nell'ambito di applicazione della ex Legge
5/11/1971, n. 1086 devono essere denunciate prima della loro
esecuzione allo Sportello Unico per l'edilizia;
o) prima di dare inizio ai lavori, e' necessario, ai sensi della Legge
9/1/1991, n. 10 depositare in duplice copia il progetto dell'impianto
di climatizzazione e la documentazione inerente l'isolamento termico
allo Sportello Unico per l'edilizia, il quale ne rilascera' ricevuta;
p) la data di inizio lavori dovra' essere comunicata mediante invio di
apposito modulo sottoscritto dal titolare del presente atto, dalla\e
Ditta\e esecutrice\i dei lavori e dal Direttore dei lavori. Il mancato
o ritardato invio della comunicazione di inizio oltre i termini
indicati comporta la decadenza dell'atto;
q) in tutti gli interventi edilizi per i quali e' richiesto un tecnico
progettista abilitato, e' obbligo che la direzione lavori sia svolta
da un tecnico abilitato;
r) nel caso di sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore
dei lavori, il titolare del permesso dovra' darne immediata notizia;
s) nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una
tabella recante gli estremi del permesso, le generalita' del titolare,
di tutte le ditte appaltatrici dei lavori ivi compreso gli impianti,
dei progettisti di ciascuna singola opera ed impianto, del direttore
dei lavori, e conservata copia del permesso e del progetto approvato,
da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo;
t) nelle manomissioni di suolo, infrastrutture ed opere pubbliche, che
devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si
dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni possibile danno
agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si
dovra' immediatamente darne avviso all'Ufficio competente. Il
ripristino delle opere ed infrastrutture pubbliche deve avvenire, a
cura e spese del titolare del permesso, entro il termine fissato per
l'ultimazione lavori ed eseguito a perfetta regola d'arte. Per
interventi su immobili esistenti e' a carico del titolare la rimozione
e rimessa in pristino di qualsiasi impianto di servizi pubblici
secondo modalita' dettate dagli Enti o aziende che ne sono titolari;
u) non e' consentito occupare vie e spazi pubblici, occorrendone
l'occupazione deve essere richiesta l'apposita autorizzazione al
Comando Vigili Urbani. Le aree cosi' occupate devono essere restituite
nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima qualora i lavori
venissero abbandonati o sospesi per piu' di un mese. Tale occupazione
temporanea e' subordinata al rispetto delle condizioni espresse
dall'atto, tenendo comunque sollevata l'Amministrazione comunale da
ogni danno diretto o indiretto che possa essere generato da predetta
occupazione;
v) il luogo di lavoro deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti
vie e spazi pubblici, con assito o idonea protezione di aspetto
decoroso, di altezza non inferiore a m. 2,50 , munito di rifrangenti.
Ogni angolo sporgente dovra' essere provvisto di lanterna, conforme
alle norme vigenti, che dovra' restare accesa dall'ora corrispondente
al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole;
w) il titolare del permesso di costruire, l'esecutore dei lavori e il
direttore dei medesimi, ciascuno per le proprie competenze, sono
responsabili di ogni inosservanza della norme di legge, dei
regolamenti, delle prescrizioni stabilite dal presente permesso.
L'inosservanza del permesso di costruire e relativi allegati,
comportera' l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente
legislazione in materia urbanistica. I lavori, per quanto non
esplicitamente espresso, dovranno avvenire nel rispetto delle norme
contenute nel P.R.G. nonche' dei regolamenti comunali: (edilizio, di
igiene, di occupazione suolo pubblico, di fognatura, ecc.);
x) dovranno essere osservate le disposizioni di cui alla Legge
9/1/1989, n. 13 e relative regole tecniche inerenti il superamento
delle barriere architettoniche. L'inosservanza delle norme
sopraindicate comportera' l'applicazione delle sanzioni delle
rispettive normative;
y) gli impianti tecnologici dovranno essere realizzati in conformita'
alla Legge 5/3/1990, n. 46;
z) qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il
titolare dovra' ottenere nuovo titolo abilitativo per la parte non
ultimata, il quale dovra' rispettare la normativa vigente al momento
del rilascio;
aa) il titolare del permesso di costruire, suoi successori o aventi
causa, sono tenuti a richiedere il certificato di conformita' edilizia
e agibilita', comunque subordinato a quanto precedentemente
specificato, prima dell'uso dell'edificio entro 15 giorni dalla
comunicazione di fine lavori corredata dalla scheda tecnica
descrittiva e suoi allegati nonche' dalla documentazione di
accatastamento dell'immobile. Il ritardato o la mancata presentazione
della domanda di certificato di conformita' edilizia comporta le
sanzioni di cui al comma 4, art. 21 della L.R. 31/02;
9) le strutture portanti della sala lavorazione oli vegetali devono
possedere una resistenza al fuoco non inferiore a R60;
10) la sala motori deve costituire compartimento antincendio, con
resistenza al fuoco non inferiore a R/REI 60, ed essere realizzata con
materiali di classe 0 di reazione al fuoco;
11) la parete di operazione della sala di controllo con la sala motori
deve possedere resistenza al fuoco non inferiore a REI 60;
12) a lavori ultimati la Societa' Unigra' dovra' richiedere il
certificato di prevenzione incendi con le procedure di cui alla Legge
966/65, DPR 37/98 e DM 4/5/1998, allegando alla documentazione tecnica
prevista dal predetto DM 4/5/1998;
13) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni citate nel parere
dell'Agenzia delle Dogane di Ravenna e relative al deposito di oli
minerali ai sensi della Legge 239/04, DPR 420/94 e L.R. 26/04;
14) a lavori ultimati la Societa' Unigra' dovra' richiedere, alla
Provincia di Ravenna, il collaudo del deposito di oli minerali ai
sensi della Legge 239/04, DPR 420/94, L.R. 26/04 ed eventualmente
l'esercizio provvisorio previsto dagli artt. 9 e 10 del DPR 420/94;
15) devono essere rispettate tutte le considerazioni di legge in
materia di realizzazione di linee elettriche;
16) tutte le opere ed interventi previsti dal progetto dovranno essere
realizzate in conformita' alla documentazione progettuale presentata
all'interno della presente procedura di VIA (progetto definitivo e
SIA);
17) la Societa' Unigra' dovra' ottemperare quanto previsto dall'art.
19 della L.R. 26/04 e cioe' "omissis . . . le autorizzazioni per la
realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o
dagli Enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il
titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato
inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento
in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.
Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e
documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata
in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non
imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con
l'amministrazione competente un nuovo termine. Ai soggetti titolari
delle autorizzazioni di cui al comma 1 e' applicata dagli enti
competenti, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale), una sanzione amministrativa pecuniaria mensile,
pari allo 0,02 per cento dell'investimento dichiarato, per un massimo
di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in
esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel
provvedimento autorizzativo, come eventualmente modificato in base
alle disposizioni di cui al comma 2";
18) la Societa' Unigra' dovra' ottemperare quanto previsto dall'art.
20 della L.R. 26/04 e cioe' "Impianti di generazione di energia
elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in
stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari
dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori
servizio secondo termini e modalita' autorizzati dall'amministrazione
competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), e
dell'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo quanto disposto
dell'articolo 1 quinquies della Legge 27 ottobre 2003, n. 290; gli
esercenti di impianti di produzione elettrica localizzati nel
territorio regionale, di potenza nominale maggiore di 3 MVA collegati
alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica hanno
l'obbligo di informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno,
dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli impianti
che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonche'
della definitiva messa fuori servizio dei medesimi; l'elenco dei dati
di esercizio e le modalita' di trasmissione degli stessi dovranno
essere concordati con la Regione Emilia-Romagna - Servizio Politiche
energetiche; la mancata, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati
ed informazioni di cui al comma 2 comportera' l'irrogazione, da parte
della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare
potra' variare da un minimo di 500,00 Euro ad un massimo di 5.000,00
Euro";
19) la Ditta Unigra' e' tenuta a integrare il proprio Piano di
monitoraggio con il Piano di controllo stabilito dall'Autorita' di
controllo (ARPA); in particolare per quanto riguarda i cicli
produttivi e le procedure gestionali, sono stabiliti controlli con
spese a carico del proponente (sopralluoghi e eventuali campionamenti
del combustibile) con periodicita' almeno annuale dell'avvenuta
attivita' di verifica di quanto indicato nel Piano di monitoraggio
dell'Azienda e dell'avvenuta adozione delle procedure previste nel
Piano di adeguamento dell'AIA;
20) per quanto riguarda le caratteristiche dell'olio vegetale
utilizzato come combustibile vengono di seguito riportate le
prescrizioni alle quali la Societa' dovra' attenersi:
a) le caratteristiche della materia prima dovranno far parte del
capitolato d'acquisto che la Societa' Unigra' sottoscrivera' con i
fornitori, in accordo con le procedure di certificazione ambientale e
secondo quanto dichiarato al punto 8) della relazione "Integrazioni
alla richiesta della Regione Emilia-Romagna" datata maggio 2006;
b) per ogni fornitore dovra' essere effettuata una procedura di
omologa preventiva del combustibile. L'omologa consiste nella
caratterizzazione, da parte del fornitore, di un campione
rappresentativo di combustibile che comprovi il rispetto delle
specifiche fornite da Unigra' e nella successiva accettazione di tale
caratterizzazione da parte di Unigra' stessa. L'omologa viene ripetuta
ogni anno ovvero ogni volta si modificano le condizioni di produzione
del combustibile;
c) presso ogni fornitore e per ogni sito di provenienza dovra' inoltre
essere acquisita adeguata certificazione di rispetto del capitolato
tecnico;
d) per ogni conferimento che verra' effettuato dovranno essere messe
in atto le modalita' di campionamento che dovranno essere condotte
come di seguito riportato:
- all'arrivo della nave in porto, personale tecnico di Unigra' e
rappresentante del venditore, unitamente al Comandante e/o Primo
Ufficiale della nave, procedono ad una prima ispezione con esame
visivo ed olfattivo della merce contenuta in tutte le tanche e
verificata l'insussistenza di vizi grossolani, gli stessi tecnici
procedono al campionamento della merce a bordo effettuando prelievi da
ognuna delle tanche;
- il campionamento verra' eseguito con l'ausilio di apposita sonda
prelevando aliquote dal fondo, medio e superficie della tanca: le tre
aliquote prelevate da ogni singola tanca vengono quindi riunite in
un'unica massa rappresentante pertanto il campione medio della tanca
esaminata;
- da detta massa vengono quindi formati diversi campioni che, previa
apposizione di etichetta riportante i dati identificativi (nome della
nave, numero della tanca, data, luogo di provenienza, ecc.)
debitamente firmata dai tecnici prelevatori e riportante sul retro il
timbro del vettore marittimo e firma del Comandante nave, vengono
sigillati con sigilli Unigra' e del rappresentante del venditore ed
eventualmente della Sanita' Marittima: parte di detti campioni vengono
quindi utilizzati presso laboratorio esterno certificato FOSFA per le
analisi di rito concernenti il controllo dei limiti o caratteristiche
contrattuali fissati con il fornitore;
- una aliquota dei campioni viene mantenuta a disposizione per almeno
6 mesi presso lo stabilimento Unigra';
- dalla massa di cui sopra, costituente il campione medio della tanca,
viene inoltre prelevata una aliquota che, unita alle analoghe aliquote
costituenti il campione medio di tutte le altre tanche, va a formare
la massa costituente il campione medio dell'intera partita;
- anche da detta massa costituente il campione medio dell'intera
partita, vengono formati diversi campioni che seguono la stessa
procedura gia' descritta per la formazione del campione medio delle
tanche: parte di detti campioni vengono quindi utilizzati per le
analisi di rito ed in parte mantenuti a disposizione per almeno 6 mesi
presso lo stabilimento Unigra';
e) le caratteristiche analitiche della materia prima dovranno essere
rispettose delle specifiche indicate dal produttore del motore (Vedi
"Integrazione Volontarie allo Studio di Impatto Ambientale - Liquid
Biofuel Specification Wartsila DAAB426575" con data 13 luglio 2006);
inoltre la materia prima dovra' risultare:
- conforme al Regolamento 466/2001/CE e successive modifiche ed
integrazioni per i parametri idrocarburi policiclici aromatici
(Benzo(a)pirene benzo(a)antracene, benzo(b)-fluorantene,
benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i)perilene,
crisene, ciclopenta(c,d)pirene, dibenz(a,h)antracene,
dibenzo(a,e)pirene, dibenzo(a,h)pirene, dibenzo(a,i)pirene,
dibenzo(a,l)pirene, l'indeno(1,2,3-cd)pirene e il 5-metilcrisene),
metalli pesanti (Pb), PCB diossina-simili e PCDD/PCDF come TCDD ITeQ;
- conforme al protocollo HACCP (Hazard Analysis and Critical Control
Point), che la Ditta gia' adotta per gli oli vegetali destinati ad uso
alimentare, per i metalli pesanti (As, Cu , Cd, Cr, Hg, Ni, V);
- assente, nei limiti di rilevabilita' dei metodi analitici, per i
parametri cloro totale, prodotti fitosanitari e metalli pesanti (Sb,
Se, Te, Tl, Sn, Mn).
Per quanto riguarda i metalli pesanti, nel primo anno di esercizio
commerciale della centrale in progetto il loro contenuto dovra' essere
monitorato ad ogni carico navale; alla luce degli esiti presentati,
verra' stabilito il Piano di monitoraggio per gli anni seguenti;
21) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, al fine di
minimizzare gli impatti sulla componente atmosfera durante l'attivita'
di cantiere, come indicato anche dal Proponente nel SIA, si
prescrivono le seguenti azioni di mitigazione per limitare le
emissioni di polveri durante le operazioni di scavo e di trasporto di
materiale:
a) realizzare le pavimentazioni delle piste per automezzi nelle aree
interessate dalla costruzione;
b) mantenere bagnate le strade e le ruote degli automezzi, nonche'
mantenere umidificati i cumuli di inerti;
c) nelle aree interessate dalla costruzione i mezzi pesanti dovranno
circolare a bassa velocita';
d) provvedere alla copertura con teloni del materiale trasportato;
e) dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a evitare
sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo;
f) l'area temporaneamente occupata dal cantiere dovra' essere ripulita
da ogni tipo di materiale residuo eventualmente rimasto sul terreno al
termine della fase di costruzione;
22) per quanto riguarda le emissioni in atmosfera relativamente alla
fase di esercizio, dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni
relative ai valori limite di emissione e relativi monitoraggi:
a) i punti di emissione presenti nell'attuale stabilimento produttivo
Unigra' identificati con le sigle E18 (Cogenerazione) ed E21
(Cogenerazione) devono essere attrezzati con un sistema di
abbattimento degli NOx, costituito da SCR tale da garantire, per tale
categoria di inquinanti, il rispetto del limite di 30 mg/Nm3 (espresso
come media giornaliera); ai sensi delle vigenti disposizioni, per tali
emissioni, per le quali viene indicato il 31 Ottobre 2007 come termine
ultimo per la messa a regime e comunque prima della messa in marcia
commerciale della centrale elettrica in progetto, dovra' essere messa
in atto la seguente procedura:
- terminati i lavori di installazione, l'impresa, almeno 15 giorni
prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da'
comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Amministrazione
provinciale, al Sindaco del Comune di Conselice e all'ARPA;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo l'impresa procede alla
messa a regime effettuando almeno 3 controlli delle emissioni dei
nuovi impianti a partire dalla data di messa a regime degli stessi in
un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno l'ultimo
ed uno in un giorno intermedio scelto dalla Societa';
- entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nuovo o
modificato l'impresa e' tenuta a trasmettere, tramite raccomandata AR,
indirizzata all'Amministrazione provinciale, al Comune di competenza
ed all'ARPA, i dati rilevati;
b) i punti di emissione presenti nell'attuale stabilimento produttivo
Unigra' identificati con le sigle E11 (Sfiato farine) ed E12 (Sfiato
oleine) devono essere attrezzati con un sistema di abbattimento delle
polveri, costituito da filtro a tessuto tale da garantire, per tale
categoria di inquinanti, il rispetto del limite di 2 mg/Nm3 (espresso
come media giornaliera); ai sensi delle vigenti disposizioni, per tali
emissioni, per le quali viene indicato il 31 ottobre 2007 come termine
ultimo per la messa a regime e comunque prima della messa in marcia
commerciale della centrale elettrica in progetto, dovra' essere messa
in atto la seguente procedura:
- terminati i lavori di installazione, l'impresa, almeno 15 giorni
prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da'
comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Amministrazione
provinciale, al Sindaco del Comune di competenza e all'ARPA;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo l'impresa procede alla
messa a regime effettuando almeno 3 controlli delle emissioni dei
nuovi impianti a partire dalla data di messa a regime degli stessi in
un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo giorno, uno l'ultimo
ed uno in un giorno intermedio scelto dalla Societa';
- entro 15 giorni dalla data di messa a regime dell'impianto nuovo o
modificato l'impresa e' tenuta a trasmettere, tramite raccomandata AR,
indirizzata all'Amministrazione provinciale, al Comune di competenza
ed all'ARPA, i dati rilevati;
c) il punto di emissione presente nell'attuale stabilimento produttivo
Unigra' identificato con la sigla E20 (Generatore di vapore a metano)
deve essere dismesso; a tal fine si indica la data del 31 ottobre 2007
e comunque prima della messa in marcia commerciale della centrale
elettrica in progetto, per effettuare l'intervento e comunicarlo alla
Provincia di Ravenna
d) per quanto riguarda il nuovo punto di emissione E1, i valori limite
di emissione e le prescrizioni che la Societa' e' tenuta a rispettare,
di seguito riportati, sono individuati sulla base dei criteri per
l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in
atmosfera approvati dal CRIAER, delle migliori tecniche disponibili e
delle specifiche tecniche indicate dalla Societa' in merito al
processo di combustione e alla efficienza dei sistemi di
abbattimento;
- in condizione di "normale funzionamento" dell'impianto, cosi' come
definito nel DLgs 152/06 (art. 268 definizioni bb) cc) dd) ee)): "il
numero delle ore in cui l'impianto e' in funzione, con l'esclusione
dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi di guasto, salvo
diversamente stabilito dalle normative adottate ai sensi dell'art.
271, comma 3, o della autorizzazione (art. 271 comma 14 e art. 273
comma 8 DLgs 152/06), limiti risultano i seguenti:
Emissione E1 - Impianto Cogenerazione Motori
	Portata volumetrica secca [Nm3./h]	217.000
	Altezza minima [m.]	55
	Temperatura aeriforme [°C]	> 120
	Durata [h/g]	24
	Inquinamenti	Media giornaliera	Media oraria	Media di 8 ore
	Polveri totali (mg/Nm3)	2	4
	NOx (mg/Nm3)	60	120
	CO (mg/Nm3)	50	100
	NH3 (mg/Nm3)	1	2
	COT (mg/Nm3)	5	10
	Metalli pesanti (mg/Nm3) (**)		0,5
	IPA (mg/Nm3) (*)			0,01
(*) come somma di: Benzo[a]antracene, Dibenzo[a,h]antracene,
Benzo[b]fluorantene, Benzo[j]fluorantene, Benzo[k]fluorantene,
Benzo[a]pirene, Dibenzo[a,e]pirene, Dibenzo[a,h]pirene,
Dibenzo[a,i]pirene, Dibenzo[a,l]pirene, Indeno [1,2,3 - cd]pirene.
(**) come somma di: Sb+As+Cd+Cr+Cu+Pb+ Hg+Ni+Se+Te+Tl+Sn+V+Mn
Tale limite e' fissato in via cautelativa, in riferimento a quanto
indicato gia' al punto precedente in relazione alla caratterizzazione
degli oli vegetali utilizzati come combustibile. Nel corso del primo
anno di esercizio commerciale del nuovo impianto dovranno essere
effettuati autocontrolli con cadenza trimestrale, al fine di
identificare i limiti prestazionali dell'impianto stesso.
I limiti sopraindicati relativi ai parametri monitorati in continuo,
quali polveri totali, ossidi di azoto, monossido di carbonio,
ammoniaca, COT (paragr. 5.3 Allegato II alla Parte V del DLgs 152/06)
si considerano rispettati se, nelle ore di normale funzionamento
dell'impianto, durante un anno civile, nessun valore medio giornaliero
valido supera i pertinenti valori limite di emissione e al massimo il
5% di tutti valori medi orari convalidati nell'arco dell'anno supera
il 200% dei valori limite di emissione giornalieri sopraindicati;
- ai sensi dell'art. 269, comma 5 del DLgs 152/06 per tale emissione,
per la quale viene indicato il 31 marzo 2008 come termine ultimo per
la messa a regime, dovra' essere messa in atto la seguente procedura:
- terminati i lavori di installazione, l'impresa, almeno 15 giorni
prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne da'
comunicazione a mezzo lettera raccomandata all'Amministrazione
provinciale, al Sindaco del Comune di competenza e all'ARPA;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo la Societa' Unigra'
procede alla messa a regime effettuando almeno tre controlli delle
emissioni dei nuovi impianti a partire dalla data di messa a regime
degli stessi in un periodo di 10 giorni, dei quali uno il primo
giorno, uno l'ultimo ed uno in un giorno intermedio scelto dalla
Societa';
- entro quindici giorni dalla data di messa a regime dell'impianto
nuovo o modificato la Societa' Unigra' e' tenuta a trasmettere,
tramite raccomandata AR, indirizzata all'Amministrazione provinciale,
al Comune di competenza ed all'ARPA, i dati rilevati;
- nel caso in cui la data ultima fissata per la messa a regime non sia
rispettata, la Societa' Unigra' deve darne comunicazione preventiva, a
mezzo lettera raccomandata AR, all'Amministrazione Provinciale, al
Comune di competenza e all'ARPA, indicando le motivazioni e la data
stimata;
- per quanto riguarda le specifiche relative al punto di prelievo:
- l'emissione dovra' essere dotata di punti di prelievo posizionati
secondo la norma tecnica UNI 10169, e comunque da concordare nei
dettagli realizzativi, con ARPA;
- almeno una presa campione deve avere un d.i. pari a 5 pollici;
- i punti di prelievo per i controlli manuali non devono provocare
interferenze fluodinamiche e/o interferire con i rilievi delle
sonde/dispositivi dedicate/i al sistema di monitoraggio in continuo
della emissione e devono essere collocati a valle del SMCE;
- l'accesso ai punti di prelievo deve essere progettato in sicurezza
ai sensi del DLgs 626/94 e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
- il punto di prelievo deve essere dotato di un montacarichi fisso da
terra per il trasporto in altezza delle attrezzature e delle persone
necessarie ai prelievi alle emissioni (portata almeno 280 kg);
- il punto di prelievo deve essere dotato di un quadro elettrico con
prese a 220 V e almeno una a 24 V (bassa tensione);
- il punto di prelievo deve risultare protetto dagli agenti
atmosferici con struttura fissa in grado di permettere il prelievo in
ogni condizione di tempo;
- deve essere presente al punto di prelievo un contatto telefonico via
interfono con la sala quadri di comando della centrale;
- le emissioni devono essere univocamente definite e la loro
numerazione deve essere presente scritta in maniera indelebile nel
punto di prelievo o alla base del camino (by-pass compresi);
- il camino principale E1 dovra' essere dotato di un Sistema di
monitoraggio in continuo delle emissioni (di seguito SMCE) in grado di
monitorare:
- Polveri totali
- Ossidi di azoto (NOx)
- Monossido di carbonio
- Ammoniaca (slip)
- Carbonio organico totale
Il sistema dovra' poi essere in grado di monitorare in continuo i
seguenti parametri fisici e tecnologici:
- Portata volumetrica secca
- Portata volumetrica umida
- Ossigeno (secco)
- Umidita'
- Pressione dei fumi
- Temperatura
- Carico dell'impianto come definito al punto dd) art. 269 DLgs
152/06
Il SMCE dovra' essere conforme a quanto previsto nell'allegato VI del
DLgs 152/06 scegliendo fra sistemi di misura estrattivi e/o non
estrattivi o analizzatori in situ path o situ point.
In particolare gli analizzatori scelti per gli inquinanti dovranno
essere conformi a quanto previsto nel parag. 3 dell'Allegato VI alla
Parte V del DLgg 152/06 e sottoposti a tarature e verifiche
implementando un sistema di gestione dello SMCE con requisiti conformi
alla norma tecnica UNI EN 14181.
Gli strumenti di misura di NOx, e Polveri dovranno avere
caratteristiche prestazionali minime conformi all'Allegato II alla
Parte V sezione 8 del DLgs 152/06.
Per il monitor del CO il valore dell' intervallo di fiducia al P95% di
una singola misura non può superare del 10% il valore limite, per il
monitor del COT il valore dell' intervallo di fiducia al P95% di una
singola misura non può superare del 30% il valore limite.
Il SMCE deve garantire la trasmissione on line dei dati validati
(medie orarie, giornaliere, mensili) a ARPA.
Il SMCE dovra' inoltre essere predisposto per l'invio ai Comuni che ne
facciano richiesta dei dati SMCE elaborati con modalita' grafiche
comprensibili alla lettura da parte dei cittadini (istogrammi);
e) per quanto riguarda i nuovi camini di by-pass E2/a, E2/b, E2/c, le
prescrizioni che la Societa' Unigra' e' tenuta a rispettare, sono di
seguito riportate:
- per tali emissioni relative a condizioni di "non normale
funzionamento dell'impianto", non si indicano limiti specifici.
Emissione E2a E2b E2c - Camini by-pass motori
Portata volumetrica secca [Nm3/h]	71.630 ognuna
Altezza minima [m]	22
Temperatura aeriforme [°C]	>300
- deve essere posto su ogni camino di by-pass una registrazione in
continuo della temperatura della emissione e devono essere registrate
per ogni emissione le ore di funzionamento per anno indicando le
circostanze del loro utilizzo:
- avviamento;
- fermata;
- manutenzione ordinaria ciclo Rankine;
- manutenzione straordinaria ciclo Rankine;
- guasto sistemi monte by-pass;
- altro.
La registrazione della temperatura dei camini di by-pass deve essere
trasmessa on line insieme ai dati SMCE all'ARPA;
- la Provincia, al termine del primo anno di marcia commerciale si
riserva di impartire ulteriori prescrizioni, anche gestionali, sulle
fasi di marcia dell'impianto in condizioni di "non normale
funzionamento" che provocano l'apertura del by-pass sulle emissioni
E2a, E2b, E2c;
- la Societa' Unigra' dovra' inoltre fornire stime annuali delle
emissioni dai camini E2a, E2b, E2c derivate da misure puntuali e/o da
dati desunti da algoritmi di calcolo e correlazioni carico
prodotto/sostanze emesse (Polveri, NOx, COT, ecc.);
- a valle dei letti catalitici DeNOx dovranno essere controllati in
continuo il valore degli ossidi di azoto e dello slip della ammoniaca.
Il controllo di questi due parametri deve essere utilizzato per
gestire al meglio il rendimento del sistema DeNOx ottimizzando i
consumi di ammoniaca;
f) relativamente ai controlli periodici con autocontrolli e registro,
si prescrive:
- durante il primo anno di marcia commerciale della centrale, dopo
l'effettuazione delle procedure previste per i controlli relativi alla
messa a regime, in aggiunta ai controlli previsti dal sistema SMCE
dell'emissione E1, dovranno essere eseguite le seguenti indagini
periodiche finalizzate alla verifica del rispetto del limite alla
emissione:
- Metalli pesanti: controllo trimestrale;
- IPA: controllo trimestrale.
Inoltre, nel primo anno di marcia commerciale dell'impianto, dovranno
essere condotte le seguenti indagini conoscitive al camino E1:
- PCCD/PCDF: controllo trimestrale;
- Polveri PM10 e PM2,5: controllo trimestrale;
- gli esiti di tali controlli ed indagini conoscitive dovranno essere
inviati nel minimo tempo tecnico possibile all'ARPA e alla Provincia
di Ravenna e al Comune di Conselice;
- gli esiti degli autocontrolli dovranno essere archiviati sul
registro degli autocontrolli bollato e vidimato dalla ARPA Distretto
della Bassa Romagna;
g) relativamente alle modalita' operative di gestione dei risultati
dei controlli, si prescrive:
- per la verifica dei limiti, fatte salve le future determinazioni del
Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 271 comma 17 del DLgs
152/06, dovranno essere utilizzati dei format specifici di ritorno
delle informazioni, oltre ai risultati degli autocontrolli; in
particolare possono essere considerate ottimali le informazioni
previste ed indicate dal Rapporto ISTISAN 91/41, punto 7 ovvero:
- ditta, impianto, fase di processo, condizioni di marcia e
caratteristiche della emissione;
- data del controllo;
- area della sezione di campionamento, temperatura, umidita' e
velocita' dell'effluente;
- portata volumetrica e percentuale di ossigeno misurata;
- metodo di campionamento ed analisi, durata del campionamento;
- risultati della misura: sostanza determinata, concentrazione e
unita' di misura;
- condizioni di normalizzazione dei risultati della misura;
- autovalutazione di conformita'/non conformita' al valore limite;
- tali informazioni possono essere anche riportate in documenti quali
verbali di prelievo, schede di misura e campionamento alle emissioni,
ecc. che vengono allegati ai rapporti di prova o ai rapporti tecnici;
- i risultati dei controlli e la relativa relazione tecnica, previsti
dal Piano di autocontrollo, devono essere tenuti a disposizione degli
Enti di controllo (ARPA, Provincia di Ravenna, ecc.);
- la relazione tecnica dovra' contenere le valutazioni in merito al
rispetto o meno dei valori limite autorizzati con particolare
riferimento agli interventi eseguiti a seguito dell'applicazione delle
BAT;
h) per quanto riguarda la verifica di conformita' ed il rispetto dei
limiti, si indicano le seguenti prescrizioni:
- per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento
effettuata alle emissioni in atmosfera sia in maniera continua che
periodica deve essere reso noto dal laboratorio/sistema di misura
l'incertezza della misura con un coefficiente di copertura almeno pari
a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato;
- per la verifica delle caratteristiche delle emissioni autorizzate
possono essere utilizzati:
- metodi UNI/Unichim/UNI EN;
- metodi normati;
- metodi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su
autorevoli riviste scientifiche;
- i metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi
ufficiali devono avere un limite di rilevabilita' complessivo che non
ecceda il 10% del valore limite stabilito. In casi particolari
l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al 10% del limite
devono essere preventivamente concordati con la Provincia di Ravenna
ed ARPA;
- qualora non fosse indicata l'incertezza della misura eseguita si
prendera' in considerazione il valore assoluto della misura per il
confronto con il limite stabilito;
- i rapporti di prova relativi agli autocontrolli devono riportare
insieme al valore del parametro analitico il metodo utilizzato e la
relativa incertezza estesa (P95%) conformi devono riportare oltre
all'esito analitico anche le condizioni di assetto dell'impianto
durante l'esecuzione del rilievo se pertinenti;
- per quanto concerne i metodi analitici utilizzati dal laboratorio di
riferimento nel Piano di monitoraggio proposto dalla Societa', si
ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova
relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovra' essere data
evidenza dell'incertezza estesa associata al dato analitico. Si
rammenta altresi' che l'incertezza estesa deve essere compatibile con
i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilita' indicati nei metodi
ufficiali;
i) per quanto riguarda l'accessibilita' dei punti di prelievo e le
loro caratteristiche, si riportano le seguenti prescrizioni:
- i camini in cui si devono eseguire i controlli manuali e/o
automatici devono essere dotati di prese di misura posizionate in
accordo a quanto specificato nei metodi di riferimento e dimensionate
in accordo a quanto indicato dall'ARPA;
- per quanto riguarda l'accessibilita', per l'esecuzione dei controlli
alle emissioni autorizzate, la Societa' e' tenuta a renderle
accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme
tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza
(DLgs 626/94 e sue modificazioni e integrazioni);
- per quanto riguarda i lavori da eseguire per svolgere i controlli
alle emissioni, la loro numerazione delle emissioni (in modo
indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese
di misura, nonche' l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza,
il trasporto di materiali e/o persone alla quota del punto di
prelievo, tali compiti possono essere verificati e prescritti da ARPA,
che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione;
- nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi
richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili;
j) la ditta Unigra' e' tenuta a integrare il proprio Piano di
monitoraggio con il Piano di controllo stabilito dall'Autorita' di
controllo (ARPA); in particolare per quanto riguarda le emissioni in
atmosfera sono stabilite con spese a carico del proponente le seguenti
attivita':
- verifica (sopralluogo) con periodicita' almeno annuale per
controllare e verificare quanto previsto dal piano di autocontrolli
predisposto dall'Azienda;
- verifica delle operazioni aziendali di calibrazione in campo di
taratura del sistema di monitoraggio in continuo della emissione ai
sensi della norma tecnica UNI EN 14181 (Qual2 e AST) (rif. Manuale
gestione SMCE);
- prelievo annuale durante il primo anno di marcia commerciale dei
microinquinanti organici ed inorganici (Metalli e IPA);
- verifica di conformita' alle emissioni sull'anno civile ai sensi
dell'Allegato II alla Parte V, parag. 5.3 e 5.4 del DLgs 152/06;
- verifica annuale dei registri relativi agli interventi di controllo
e manutenzione realizzati sugli impianti di abbattimento;
23) per quanto riguarda il rumore generato dalle attivita' di
cantiere, dovranno essere rispettate le disposizioni della delibera
della Giunta regionale 45/02 recante disposizioni in materia di
inquinamento acustico in attuazione dell'art.11, comma 1, della L.R. 9
maggio 2001, n. 15 ovvero:
a) le macchine in uso dovranno operare in conformita' alle direttive
CEE in materia di emissione acustica ambientale cosi' come recepite
dalla legislazione italiana;
b) all'interno del cantiere dovranno essere utilizzati tutti gli
accorgimenti tecnici e gestionali, sia con l'impiego delle piu' idonee
attrezzature, sia tramite idonea organizzazione dell'attivita', al
fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
c) gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non
sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
d) l'attivita' del cantiere dovra' essere svolta nei giorni feriali
dalle ore 7 alle ore 20;
e) l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (es. escavazioni e
demolizioni) e l'impiego di macchinari rumorosi (es. martelli
demolitori, flessibili, seghe circolari, ecc.) dovra' essere
effettuata dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 evitando
concomitanza di lavorazioni rispettando il limite LAeq (livello
continuo equivalente ponderato A) di 70 dBA con tempo di misura TM di
10 minuti, rilevato in facciata ad edifici residenziali;
f) per l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di
macchinari rumorosi dove non sara' possibile rispettare i limiti del
punto precedente, andra' richiesta all'Amministrazione comunale
autorizzazione in deroga previa dimostrazione che si sono messi in
atto tutti gli accorgimenti tecnici per il contenimento delle
emissioni sonore;
g) il valore di immissione differenziale non viene applicato;
h) nel rimanente orario di attivita' dovranno essere rispettati i
limiti di immissione assoluti e differenziali previsti dal DPCM
14/11/1997;
i) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente
disturbate dalla rumorosita' del cantiere su tempi e modi di
esercizio, su data di inizio e fine lavori;
24) per quanto riguarda il rumore in fase di esercizio, al fine di
minimizzare l'impatto acustico derivante dall'esercizio della centrale
elettrica in esame e garantire il rispetto dei previsti limiti
normativi, dovranno essere attuati i seguenti interventi e controlli:
a) per quanto riguarda i singoli elementi tecnici, come indicato anche
dal proponente nel SIA, dovranno essere attuate in sede di
realizzazione dell'opera i seguenti interventi di mitigazione:
- locale motori e locale turbina - posa di una doppia parete per i
muri perimetrali e la copertura;
- installazione silenziatori aperture di aerazione, di aspirazione e
di ventilazione motori lato Nord;
- installazione silenziatore a monte della canalizzazione fumi SCR;
- installazione silenziatori sui radiatori motori e sfiato
degasatore;
- installazione di silenziatore sulla sommita' del camino caldaia;
- posa di barriere acustiche fonoisolanti e fonoassorbenti lato Ovest
(h = 5 m; l = 20 m) potenziamento dell'isolamento acustico zona
caldaia;
- posa di barriere acustiche fonoisolanti e fonoassorbenti lato Nord,
Ovest e Sud (h = 5 m; l = 55 m) potenziamento dell'isolamento acustico
zona aerocondensatore;
- installazione di setti fonoisolanti e fonoassorbenti tra i
ventilatori dell'aerocondensatore;
- posa di barriere acustiche fonoisolanti e fonoassorbenti tra
l'edificio motori e l'edificio turbina (h = 5 m; l = 25 m)
potenziamento dell'isolamento acustico zona condotti aerei da SCR,
impianto SCR, caldaia, ventilatori e ventilazione locale motori;
- installazione di silenziatore nella torre evaporativi;
b) dovra' essere data evidenza del raggiungimento del rispetto del
limite di immissione differenziale ovvero il progetto non dovra'
essere responsabile di livelli sonori superiori al valore limite di
applicabilita' (40 dBA all'interno della abitazione a finestra aperta)
presso il ricettore denominato Galvani;
c) ad attivita' in esercizio dovra' essere effettuata la verifica
acustica sperimentale tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite,
compresa la verifica delle componenti tonali e impulsive, in coerenza
con le stime previsionali prodotte e nel caso di verifica di mancato
rispetto, prevedere che vengano adottati ulteriori interventi di
mitigazione;
d) ad attivita' a regime dovra' essere previsto:
- nell'ambito delle attivita' di manutenzione interventi rivolti a
tutte le strutture che comportano emissioni acustiche significative,
affinche' mantengano inalterata la massima efficienza;
- verifica dei limiti di emissione sonora, compreso il criterio
differenziale sia diurno che notturno, almeno una volta all'anno. Le
modalita' di rilevamento e misurazione da adottare sono quelle
previste dal DPR 16/3/1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione
dell'inquinamento acustico". Dovra' essere data comunicazione ad ARPA
almeno 15 giorni prima dell'inizio di ogni misurazione, per
ottemperare quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e art. 11 del DLgs
59/05. Gli esiti delle misurazioni/elaborazioni effettuate dovranno
essere comunicati, fornendo copia conforme della documentazione,
all'Autorita' provinciale, all'ARPA e al Comune di riferimento;
e) contestualmente alla presentazione del progetto definitivo della
nuova tratta ferroviaria di collegamento con lo stabilimento Unigra'
dovra' essere presentata una valutazione preliminare di impatto
acustico cosi' come previsto dalla DGR  673/04;
f) la ditta Unigra' e' tenuta a integrare il proprio Piano di
monitoraggio con il Piano di controllo stabilito dall'Autorita' di
controllo (ARPA); in particolare per quanto riguarda le emissioni
sonore sono stabilite con spese a carico del proponente le verifiche
annuali del piano di intervento e di controllo prescritto
all'Azienda;
25) per quanto riguarda le emissioni in acqua, si prescrive che:
a) nel punto di scarico delle acque meteoriche "di seconda pioggia",
contrassegnato dalla sigla S1 nella planimetria apposita, dovra'
essere installato un sistema di intercettazione dello scarico che
permetta di confinare all'interno dell'insediamento tutti i reflui;
tale sistema dovra' essere attivato qualora si verifichino condizioni
eccezionali e/o imprevedibili tali per cui si possano produrre acque
reflue diverse da quelle di prima o seconda pioggia. Le modalita'
delle suddette operazioni dovranno essere previste all'interno del
Piano di emergenza;
b) al fine di garantire la qualita' delle suddette acque occorrera'
che la vasca di prima pioggia sia svuotata e manutenzionata
adeguatamente entro 48 ore successive all'ultimo evento piovoso; le
attivita' dovranno essere annotate in apposito registro;
c) la ditta Unigra' e' tenuta a integrare il proprio Piano di
monitoraggio con il Piano di controllo stabilito dall'Autorita' di
controllo (ARPA); in particolare per quanto riguarda gli scarichi
idrici sono stabilite con spese a carico del proponente le verifiche
(sopralluoghi) con periodicita' almeno annuale per controllare le
modalita' con cui viene effettuato lo scarico ricorrendo eventualmente
anche ad un prelievo;
26) per quanto riguarda i consumi delle risorse idriche, si prescrive
che:
a) a partire dalla data di attivazione del collegamento con
l'acquedotto ad uso industriale, gli approvvigionamenti idrici,
compatibilmente con la potenzialita' della fornitura, dovranno
avvenire tramite lo stesso e dovranno essere attentamente registrati i
consumi al fine anche di individuare eventuali criticita' e ricorrere
ad elementi di miglioramento;
b) in merito alla realizzazione dell'allaccio con l'acquedotto
industriale, dovra' essere installato un idoneo misuratore delle acque
prelevate e di quelle utilizzate; per queste ultime i contatori
dovranno essere posizionati in corrispondenza delle principali utenze
che necessitano di tali apporti idrici;
c) si dovra' provvedere a verifiche periodiche attraverso letture che
dovranno essere annotate su appositi registri con una frequenza
mensile;
27) per quanto riguarda i rifiuti, questi dovranno essere gestiti
secondo le buone tecniche enunciate nella relazione tecnica
presentata, in particolare il loro stoccaggio non dovra' generare in
nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque in conformita' a
quanto previsto nelle procedure gestionali previste dalla MTD. La loro
classificazione e la loro gestione dovra' avvenire secondo i criteri
del DLgs 152/06, anche attraverso l'utilizzo di determinazioni di
carattere analitico;
28) per quanto riguarda le variabili di processo, si prescrive che:
a) dovranno essere monitorati e registrati in continuo i seguenti
parametri tecnologici legati al funzionamento dei motori, della
caldaia a ciclo Rankine completa di post-combustore e agli impianti di
abbattimento dei fumi. Alla luce dei sistemi di controllo WOIS e di
elaborazione WISE i parametri di controllo indiretto della prestazione
complessiva dell'impianto sono:
Gruppo motogeneratore
Per ciascun motore dovranno essere misurati in continuo i seguenti
parametri:
- carico del motore, espresso in base alla misura della potenza
elettrica erogata;
- temperatura combustibile all'ingresso del sistema di alimentazione
del motore;
- viscosita' combustibile all'ingresso del sistema di alimentazione
del motore.
Sistema catalitico
Per ciascun reattore catalitico dovranno essere misurati i seguenti
parametri:
- temperatura fumi in ingresso al catalizzatore del sistema SCR;
- temperatura fumi in uscita dal catalizzatore del sistema SCR;
- portata fumi a valle del reattore catalitico calcolata sulla base
del carico del motore al quale e' direttamente proporzionale;
- pressione differenziale sul reattore catalitico;
- ossigeno nei fumi a valle del reattore catalitico;
- tenore di NOx a valle del reattore catalitico misurato in continuo
mediante analizzatore estrattivo in tecnica NDIR;
- slip di NH3 a valle del reattore catalitico misurato in correlazione
con il dato a camino;
- consumo orario di NH3 (kg/h) al sistema DeNOx considerandone il
titolo della soluzione.
Post-Combustore
- temperatura camera combustione;
- consumo orario di metano (Sm3/h) al combustore;
b) gli andamenti devono essere conservati per un periodo almeno di un
anno civile coincidente per il primo anno alla marcia commerciale
dell'impianto. Gli allarmi devono essere stampati sulla stampante
dedicata non appena si verificano. Deve essere possibile documentare
uno storico almeno trimestrale degli allarmi e degli eventi per
successive analisi;
c) la Provincia di Ravenna si riserva comunque di concerto con ARPA di
rivedere tali prescrizioni al termine del primo anno di marcia
commerciale della centrale;
29) per quanto attiene agli indicatori di prestazione ambientale
dell'impianto, si prescrive che la Societa' formuli una proposta che
tenga conto di relazioni fra i seguenti parametri:
- consumo olio palma;
- consumo oleine e stearine di palma e cocco;
- produzione elettrica al netto degli autoconsumi;
- rendimento termico ed elettrico dell'impianto;
- percentuale di energia da fonte fossile (metano);
- consumo di metano;
- ore marcia "normale" impianto;
- ore di funzionamento impianto;
- consumo di risorsa idrica;
- consumo di ammoniaca al DeNOx.
La proposta degli indicatori dovra' essere approvata dalla Provincia
di Ravenna di concerto con ARPA e, una volta formalizzata dovra'
divenire parte integrante del Piano di monitoraggio aziendale. Si
rammenta che gli indicatori devono essere: semplici; desumibili da
dati di processo diretti monitorati e registrati e verificabili dalla
Provincia di Ravenna e dall'ARPA nonche' definiti da algoritmi di
calcolo noti e depositati.
La ditta Unigra' e' tenuta altresi' ad integrare il proprio Piano di
monitoraggio con il Piano di controllo stabilito dall'Autorita' di
controllo (ARPA); in particolare sono stabilite, con spese a carico
del proponente, le verifiche a regime degli indicatori di prestazione
ambientale dell'impianto;
30) relativamente al monitoraggio dei consumi, la Societa' dovra'
provvedere alla registrazione con frequenza mensile dei consumi,
espressi come media mensile, dei seguenti parametri:
- acqua demi;
- acqua servizi da acquedotto;
- energia termica;
- energia elettrica;
- combustibile ai motori diviso fra sottoprodotti di lavorazione e
olio di palma;
- metano al post-combustore;
- gasolio per avviamento motori;
- soluzione di ammoniaca per DeNOx.
Tali dati, annotati in appositi tabulati tenuti a disposizione delle
autorita' di controllo, dovranno essere archiviati e conservati per
almeno cinque anni dalla data di messa in marcia commerciale
dell'impianto;
31) relativamente al monitoraggio dei livelli di emissione, la
Societa' dovra' provvedere alla registrazione con frequenza
giornaliera dei flussi di massa al camino E1, desunti dai dati resi
disponibili dal SMCE, dei seguenti inquinanti:
- NOx;
- CO;
- NH3;
- Polveri.
Tali dati, annotati in appositi tabulati tenuti a disposizione delle
autorita' di controllo, dovranno essere archiviati e conservati per
almeno cinque anni dalla data di messa in marcia commerciale
dell'impianto;
32) per quanto riguarda la gestione delle emergenze, si prescrive
quanto di seguito riportato:
- con riferimento al Sistema di gestione ambientale di cui alla
certificazione ambientale, tutte le emergenze dovranno essere gestite
secondo le procedure che saranno individuate nel suddetto Sistema,
compresa la preparazione del personale conducendo verfiche che di
norma sono semestrali; inoltre, con cadenza annuale andra' aggiornato
il SGA;
- entro la data di messa in esercizio dell'impianto deve altresi'
essere definito il Piano di emergenza della centrale in cui sono
individuati e analizzati i principali eventi da gestire (sversamenti,
anomalie, incendi, ecc.) e sono indicate le misure di prevenzione
ovvero di gestione di tali situazioni;
- nel caso in cui si verifichino delle particolari circostanze quali
emissioni accidentali da punti non esplicitamente richiamati dall'AIA,
malfunzionamenti, incidenti ambientali ed igienico sanitari, oltre a
mettere in atto le procedure che saranno previste dal piano di
emergenza, occorrera' avvertire la Provincia di Ravenna, l'AUSL,
l'ARPA territorialmente competente e il Comune di riferimento nel piu'
breve tempo possibile anche rivolgendosi ai servizi di pubblica
emergenza (al di fuori degli orari di ufficio) e per le vie brevi con
contatto telefonico diretto;
33) per quello che riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici,
nei locali uso ufficio e sala controllo, ove sono previste postazioni
di lavoro configurate, la ditta, al fine di minimizzare la esposizione
dei lavoratori, dovra' perseguire l'obiettivo di 0,5 mT, cosi' come
previsto nella documentazione fornita, adottando le opportune tecniche
di attenuazione dell'induzione magnetica;
34) Unigra' dovra' provvedere alla realizzazione, in accordo con gli
enti competenti, di un'infrastruttura idonea ad assicurare la svolta
obbligatoria a destra per i mezzi pesanti in uscita dallo stabilimento
e permettere nel contempo alle autovetture la svolta sia a destra sia
a sinistra;
35) relativamente al sistema di monitoraggio in continuo delle
emissioni in atmosfera si richiede la predisposizione di "una
modalita' di visualizzazione" degli esiti di tali monitoraggi per la
popolazione attraverso l'invio ai Comuni che ne facciano richiesta dei
dati SMCE elaborati con modalita' grafiche comprensibili alla lettura
da parte dei cittadini; la frequenza e le modalita' di invio dovranno
essere concordate con i Comuni interessati;
36) Unigra' dovra' presentare e realizzare un progetto sperimentale a
breve termine, d'intesa con gli Enti locali e le Associazioni di
categoria, per testimoniare la disponibilita' e valutare la
progressiva sostituzione dell'olio di palma con biomasse di produzione
locale;
37) Unigra' dovra' provvedere d'intesa con gli enti interessati, a
realizzare gli eventuali interventi, per le parti di competenza, atti
a mitigare il rumore derivante dal passaggio di treni merci destinati
allo stabilimento Unigra' sui recettori sensibili presenti;
38) alla luce dell'eventuale futura costituzione di un "forum
permanente con i cittadini" da parte dei Comuni interessati si ravvisa
l'esigenza di coinvolgere l'Azienda Unigra' nella gestione delle
esternalita' sull'ambiente e sulla salute pubblica;
39) a impianto realizzato dovra' essere presentato alla Provincia di
Ravenna, al Comune di Conselice e ai Comuni limitrofi un piano di
inserimento paesaggistico dell'opera che verra' approvato con gli enti
interessati;
40) dovranno essere forniti e posati, chiavi in mano, con la sola
esclusione delle opere edili, n. 4 impianti fotovoltaici su edifici
pubblici del Comune di Conselice e n. 2 impianti fotovoltaici su
edifici pubblici del Comune di Lugo (frazione Giovecca), delle potenza
di 12,648 kW ciascuno tipo UNISOLAR PVL 136 o similare completi di
inverter tipo SUNWAY MXR 4300 o similare ed allaccio alla rete;
41) Unigra' dovra' contribuire con una quota di 25.000 Euro alle spese
di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della Variante
Lavezzola della S.R. 610 Selice, da Ponte Rosso a nuovo innesto della
S.S. 16 Adriatica;
42) Unigra' dovra', a semplice richiesta, cedere gratuitamente al
Comune di Conselice per iniziative pubbliche al Comune di Conselice
dai propri circuiti di raffreddamento dei motori, fatte salve le
modifiche impiantistiche e le spese gestionali da riconoscere a
Unigra', una quota significativa di energia termica che potra' essere
sfruttata per soddisfare parte del fabbisogno energetico territoriale,
quale teleriscaldamento e/o serre; inoltre Unigra' dovra' impegnarsi a
studiare e quindi realizzare forme di riutilizzo interno allo
stabilimento del calore disperso per raffreddamento;
43) Unigra' e' tenuta ad integrare il Piano di monitoraggio e
controllo dell'AIA con attivita' di monitoraggio dei principali
impatti esterni potenzialmente derivanti dall'esercizio dell'impianto.
A tale riguardo sono da prevedere rilievi per il rumore presso i
recettori esterni (come gia' prescritto) e campagne periodiche di
monitoraggio della qualita' dell'aria e delle ricadute al suolo degli
inquinanti per un periodo significativo al termine del quale si
valuteranno i risultati e si decidera' il continuum di tale
monitoraggio. In tale senso deve essere presentata una proposta
operativa entro un anno dalla conclusione del presente procedimento di
VIA, che individui le postazioni di monitoraggio nei territori
limitrofi, nonche' le modalita' di lavoro. La proposta sara' valutata
di concerto fra Province, ARPA e Comuni di competenza anche ai fini di
eventuali integrazioni con le attivita' di monitoraggio ambientale
gia' in essere;
b) di dare atto che al rapporto ambientale, che costituisce l'Allegato
1 della presente delibera, sono stati allegati i seguenti documenti,
che rappresentano parte integrante e sostanziale del rapporto
ambientale:
- Allegato A: sintesi delle osservazioni relative al progetto per la
realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica
alimentato a biomassa nel comune di Conselice (Ravenna) presentato
dalla Societa' Unigra';
- Allegato B: controdeduzioni del proponente sulle osservazioni
relative al progetto per la realizzazione di un impianto per la
generazione di energia elettrica alimentato a biomassa nel comune di
Conselice (Ravenna) presentato dalla Societa' Unigra';
- Allegato C: risposta alle osservazioni relative al progetto per la
realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica
alimentato a biomassa nel comune di Conselice (Ravenna) presentato
dalla Societa' Unigra';
- Allegato D: nota inviata dalla Provincia di Ferrara in merito alla
realizzazione del progetto per la realizzazione di un impianto per la
generazione di energia elettrica alimentato a biomassa nel comune di
Conselice (Ravenna) presentato dalla Societa' Unigra';
- Allegato D bis: integrazione alla nota inviata dalla Provincia di
Ferrara in merito alla realizzazione del progetto per la realizzazione
di un impianto per la generazione di energia elettrica alimentato a
biomassa nel comune di Conselice (Ravenna) presentato dalla Societa'
Unigra';
- Allegato D ter: delibera della Giunta comunale di Argenta n. 206 del
24 novembre 2006 in merito alla realizzazione del progetto per la
realizzazione di un impianto per la generazione di energia elettrica
alimentato a biomassa nel comune di Conselice (Ravenna) presentato
dalla Societa' Unigra';
- Allegato E: dichiarazione di intenti tra RFI e Unigra' firmata in
data 28 settembre 2006;
- Allegato F: convenzione sottoscritta tra l'Azienda Unigra' e il
Comune di Conselice per la realizzazione del raccordo ferroviario
lungo il lato est della linea Faenza - Lavezzola che incrocia Via
Gardizza nel comune di Conselice, a servizio della centrale per la
produzione di energia elettrica alimentata a biomasse e dell'esistente
stabilimento Unigra';
- Allegato G: parere del Servizio Parchi e Risorse forestali della
Regione Emilia-Romagna relativo alle eventuali incidenze del progetto
in oggetto sui siti delle Rete Natura 2000 situati a circa 3-4 km;
- Allegato H dichiarazione della Societa' HERA Imola - Faenza relativa
all'allacciamento all'acquedotto industriale;
- Allegato J: parere AUSL in merito alla realizzazione di un impianto
per la generazione di energia elettrica alimentato a biomassa nel
comune di Conselice (Ravenna) presentato dalla Societa' Unigra';
- Allegato K: controdeduzioni inviate dal proponente Unigra' in merito
alla bozza di rapporto inviatagli dall'autorita' competente come
previsto dal citato art. 18, comma 3 della L.R. 9/99;
- Allegato L: deliberazione della Giunta provinciale di Ravenna n. 434
del 15/11/2006 con cui l'Organo provinciale, competente in materia, ha
espresso proprie considerazioni in merito alle variazioni urbanistiche
proposte dal proponente Unigra';
- Allegato M: parere dell'Associazione Intercomunale della Bassa
Romagna per la realizzazione del progetto di un impianto per la
generazione di energia elettrica alimentato a biomassa nel comune di
Conselice (Ravenna) presentato dalla Societa' Unigra';
c) di dare atto che il Comune di Conselice, il Comune di Lugo e la
Provincia di Ravenna hanno espresso il proprio parere sulla
compatibilita' ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all'interno del
Rapporto ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente
delibera;
d) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato
l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai sensi del DLgs 59/05 e
L.R. 21/04, a firma del dirigente del Settore Ambiente e Suolo dott.
Stenio Naldi, con provvedimento n. 682 del 28 novembre 2006,
classificazione 09-12 2006/43/0, acquisita dalla Regione con prot. n.
2006.1058149 del 30 novembre 2006 e che costituisce l'Allegato n. 2
della presente delibera;
e) di dare atto che il Comune di Conselice ha espresso il proprio
parere ai sensi della L.R. 21/04 sull'AIA all'interno del Rapporto
ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
f) di dare atto che ARPA - Sezione provinciale di Ravenna ha espresso
il proprio parere ai sensi della L.R. 21/04 sull'AIA ed in particolare
sul Piano di monitoraggio all'interno dell'AIA che costituisce
l'Allegato 2 alla presente delibera;
g) di dare atto che il Comune di Conselice e la Provincia di Ravenna
hanno espresso l'intesa sull'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio ai sensi della L.R. 26/04 all'interno del Rapporto
ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
h) di dare atto che negli elaborati depositati per la procedura di VIA
in oggetto sono stati presentati adeguati elaborati al fine della
variante allo strumento urbanistico vigente (PRG) del Comune di
Conselice; su tale variante e' stata assunta la decisione riportata
all'interno del Rapporto ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla
presente delibera; ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 9/99 la
variante dovra' essere ratificata mediante l'assenso della
Amministrazione comunale di Conselice entro 30 giorni dalla data di
approvazione del progetto espressa con delibera di Giunta regionale, a
pena di decadenza;
i) di dare atto che l'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna e l'AUSL
hanno rilasciato il proprio parere in merito alla variante ai sensi
della L.R.  20/00 all'interno del Rapporto ambientale che costituisce
l'Allegato 1 alla presente delibera;
j) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato il proprio
parere in merito alla variante ai sensi della L.R.  20/00 con
deliberazione n. 434 del 15 novembre 2006, che costituisce l'Allegato
M del Rapporto ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente
delibera;
k) di dare atto che il Comune di Conselice ha rilasciato il permesso
di costruire ai sensi della L.R. 31/02 con nota, a firma del
Responsabile Servizio Tecnico, ing. Carlo Argnani, prot. n. 13122 del
29 novembre 2006 acquisita dalla Regione Emilia-Romagna al prot. n.
2006.1058144 del 30 novembre 2006 unitamente, quale parte integrante e
sostanziale, le tavole di progetto  per le opere edilizie (tavole A1,
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15) e per le
opere di urbanizzazione (U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7) in formato A3 e
che costituiscono l'Allegato n. 3 della presente delibera; le tavole
originali sono, inoltre, depositate presso l'Autorita' competente alla
procedura di VIA (Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione
impatto e Promozione sostenibilita' ambientale) e presso la Segreteria
della Giunta regionale;
l) di dare atto che l'ARPA - Sezione provinciale di Ravenna, l'AUSL e
i Vigili del Fuoco hanno rilasciato il proprio parere in merito al
permesso di costruire ai sensi della L.R. 31/02 all'interno del
Rapporto ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente
delibera;
m) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato
l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo deposito di oli
minerali ad uso industriale ai sensi della Legge 239/04 del DPR 420/94
e L.R. 26/04, a firma del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo dott.
Stenio Naldi, con provvedimento n. 683 del 29 novembre 2006,
classificazione 09-10-04 2006/3/0, acquisita dalla Regione con prot.
n. 2006.1058149 del 30 novembre 2006 e che costituisce l'Allegato n. 4
della presente delibera;
n) di dare atto che il Comune di Conselice ha espresso il proprio
parere in merito all'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo
deposito di oli minerali ad uso industriale all'interno del Rapporto
ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
o) di dare atto che i Vigili del Fuoco e l'Agenzia delle Dogane  hanno
espresso il proprio parere ai sensi della L.R. 21/04 in merito
all'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo deposito di oli
minerali ad uso industriale all'interno dell'autorizzazione citata che
costituisce l'Allegato 4 alla presente delibera;
p) di dare atto che la Provincia di Ravenna ha rilasciato
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee elettriche
e di impianti elettrici per l'impianto elettrico 132 kV:
"Allacciamento Conselice - Raffineria Grassi" e del "Punto di Consegna
Raffineria Grassi", a firma del Settore Ambiente e Suolo dott. Stenio
Naldi, con provvedimento n. 684 del 29 novembre 2006, classificazione
09-10-02 2006/60/0, acquisita dalla Regione con prot. n. 2006.1058149
del 30 novembre 2006 e che costituisce l'Allegato n. 5 della presente
delibera;
q) di dare atto che il Comune di Conselice, l'ARPA - Sezione
provinciale di Ravenna, il Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale hanno espresso il proprio parere in merito
all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee
elettriche e di impianti elettrici per l'impianto elettrico 132 kV
all'interno del Rapporto ambientale che costituisce l'Allegato 1 alla
presente delibera;
r) di dare atto che il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale
con parere prot. n. 2174 del 21 giugno 2006, acquisito al prot. n.
60428/VIM del 4 luglio 2006 della Regione Emilia-Romagna, ha espresso
il proprio parere in ordine allo scarico delle acque meteoriche della
nuova urbanizzazione nell'esistente rete di scolo e che costituisce
l'Allegato n. 6 della presente delibera;
s) di dare atto che l'Autorita' di Bacino del Reno ha espresso il
proprio parere in merito alla conformita' al PSAI all'interno del
Rapporto ambientale e che costituisce l'Allegato 1 alla presente
delibera;
t) di dare atto che ENEL ha espresso il proprio parere in merito alla
realizzazione del progetto in oggetto all'interno del Rapporto
ambientale e che costituisce l'Allegato 1 alla presente delibera;
u) di dare atto che il Comando provinciale Vigili del Fuoco, con
proprio parere prot. 11199/16987 del 18 luglio 2006, acquisito al
prot. n. 77178/VIM del 8 settembre 2006 della Regione Emilia-Romagna,
ha espresso il proprio parere in merito alla realizzazione del
progetto in oggetto e che costituisce l'Allegato n. 7 della presente
delibera;
v) di dare atto che il Comando Reclutamento e Forze di Completamento
Regionale "Emilia-Romagna" Sezione Logistica, Lavori pubblici e
Servitu' Militari non ha partecipato alla seduta conclusiva della
Conferenza di Servizi, ma ha espresso il proprio nulla osta con
proprio parere prot. 243 AA.GG.LOG. 10.12.4.3/I1/108-06 del 18 maggio
2006, acquisito al prot. n. 47492/VIM del 19 maggio 2006 della Regione
Emilia-Romagna, e che costituisce l'Allegato n. 8 della presente
delibera;
w) di dare atto che il Comando I^ Regione Area non ha partecipato alla
seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha espresso il
proprio nulla osta, con proprio parere prot. TR1-UCTL/1/587/G15-5 del
6 aprile 2006, acquisito al prot. n. 38714/VIM del 18 aprile 2006
della Regione Emilia-Romagna, e che costituisce l'Allegato n. 9 della
presente delibera;
x) di dare atto che la Marina Militare Comando in Capo del
Dipartimento M.M dell'Adriatico, non ha partecipato alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi, ma ha espresso il proprio
nulla osta con proprio parere prot. n. 5232 del 16 giugno 2006,
acquisito al prot. n. 59222/VIM del 29 giugno 2006 della Regione
Emilia-Romagna e che costituisce l'Allegato n. 10 della presente
delibera;
y) di dare atto che l'ENAV, non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, ma ha espresso il proprio nulla osta con
proprio parere n. AV/AOP/PROC/CQ/ SC4504/105186 del 29 maggio 2006,
acquisito al prot. n. 50570/VIM del 30 maggio 2006 della Regione
Emilia-Romagna e che costituisce l'Allegato n. 11 della presente
delibera;
z) di dare atto che TERNA, non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, ma ha espresso il proprio parere prot. n.
TE/P2006008358 del 13 giugno 2006, acquisito al prot. n. 56153/VIM del
19 giugno 2006 della Regione Emilia-Romagna e che costituisce
l'Allegato n. 12 della presente delibera;
aa) di dare atto che il Ministero delle Comunicazioni Ispettorato
Territoriale, non ha partecipato alla seduta conclusiva della
Conferenza di Servizi, ma ha espresso il proprio parere prot. n.
III/BO/IE/06/05/07269 del 1 agosto 2006, acquisito al prot. n.
84411/VIM del 5 ottobre 2006 della Regione Emilia-Romagna e che
costituisce l'Allegato n. 13 della presente delibera;
bb) di dare atto che HERA, non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, ma ha espresso il proprio parere prot. n.
0057019/06 del 28 novembre 2006, acquisito al prot. n. 84411/VIM del 5
ottobre 2006 della Regione Emilia-Romagna e che costituisce l'Allegato
n. 14 della presente delibera;
cc) di dare atto che SNAM non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, ma dichiara con lettera prot. n.
DI-CEOR/C-RAV/BON prot. n. 040 del 27 febbraio 2006 acquisita al prot.
n. 21158/VIM del 1 marzo 2006 della Regione Emilia-Romagna e che
costituisce l'Allegato n. 15 della presente delibera, che le opere in
progetto non interferiscono con impianti di proprieta' SNAM Rete Gas
SpA Distretto Nord Orientale Padova;
dd) di dare atto che TELECOM non ha partecipato alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi, ma dichiara con lettera prot. n. 12636
del 3 maggio 2006 acquisita al prot. n. 42003/VIM del 3 maggio 2006
della Regione Emilia-Romagna e che costituisce l'Allegato n. 16 della
presente delibera, che le opere in progetto non interferiscono con
impianti di proprieta' TELECOM;
ee) di dare atto che la Soprintendenza per i Beni archeologici
dell'Emilia-Romagna non ha partecipato alla seduta conclusiva della
Conferenza di Servizi, ma ha inviato nota con lettera prot. n. 14990
pos. B/15 del 4 dicembre 2006 acquisita al prot. n. 2006.1062137 del 5
dicembre 2006 della Regione Emilia-Romagna e che costituisce
l'Allegato n. 17 della presente delibera, in cui si fa presente che
"nella zona di Conselice esistono preesistenze di interesse
archeologico sparse in diversi luoghi e a diversa profondita' e che
pertanto, i lavori per l'impianto, in qualunque area esso venga
localizzato, dovranno essere preceduti da sondaggi esplorativi
eseguiti da una ditta specializzata in scavi archeologici sotto la
direzione scientifica della Soprintendenza per i beni Archeologici
dell'Emilia-Romagna";
ff) di dare atto che la Provincia di Ferrara, il Comune di Argenta, la
Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Emilia-Romagna,
l'U.S.T.I.F., Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la
Geotermia, il Comando Logistico Aeronautica Militare - IV Divisione -
III Reparto, l'Aeronautica Militare, l'ENAC, la Direzione generale
Lavori e Demanio - II Reparto - VI Divisione, la Brigata Spazio Aereo
non hanno partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di
Servizi in data 15 novembre 2006 e non hanno firmato il rapporto
ambientale che costituisce l'Allegato 1 della presente delibera; trova
quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
gg) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Societa' Unigra';
hh) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna -
Servizio Politiche energetiche, alla Soprintendenza per i Beni
archeologici dell'Emilia-Romagna, all'Autorita' di Bacino del Reno,
alla Provincia di Ravenna, alla Provincia di Ferrara, al Comune di
Conselice, al Comune di Lugo, al Comune di Argenta, all'Associazione
Intercomunale della Bassa Romagna, all'ARPA - Sez. Prov. Ravenna,
all'AUSL di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna
Occidentale, ai Vigili del Fuoco - Comando provinciale di Ravenna,
all'ENEL, a TERNA, a HERA, a TELECOM, a RFI, all'U.S.T.I.F.,
all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia, al
Comando Logistico Aeronautica Militare - IV Divisione - III Reparto,
all'Aeronautica Militare - Comando I Regione Aerea, al VI Reparto
Infrastrutture, all'ENAC, all' ENAV, al Comando in Capo del
Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Adriatico, alla Direzione
generale Lavori e Demanio - II Reparto - VI Divisione, alla Brigata
Spazio Aereo e al Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato
territoriale Emilia-Romagna;
ii) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
jj) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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