REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 ottobre 2007, n. 1452

Valutazione d'impatto ambientale (VIA) relativa al progetto di miniera per marna da cemento denominata "Ustiano" in comune di Vigolzone (PC) - Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di miniera per marna da cemento denominata
"Ustiano" in comune di Vigolzone (PC), presentato da Cementi G. Rossi
SpA, poiche' le attivita' ivi previste sono, secondo gli esiti
dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 20 settembre
2007, nel complesso ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile procedere al rinnovo trentennale
della concessione mineraria "Ustiano" ed attuare il piano di
coltivazione proposto a condizione siano rispettate le prescrizioni
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:
1) con riferimento alla condotta acquedottistica della Val Nure,
gestita da ENIA SpA e parzialmente interessata dal piano di
coltivazione:
- gli scavi potranno essere spinti ad un limite di m. 5 dalla
tubazione d'acquedotto, come descritto nella documentazione depositata
("Quadro di riferimento progettuale" ed All. n. 23);
- in prossimita' dell'area interessata dalla coltivazione, dovra'
essere sempre garantito il libero accesso alla tubazione del personale
e dei mezzi necessari per la sorveglianza, manutenzione, esercizio ed
eventuali ampliamenti e/o rimozioni, assicurando la permanenza di una
superficie libera e scoperta di larghezza non inferiore a m. 5 per
parte rispetto all'asse della traiettoria seguita dalla tubazione;
- ogni parte di impianto sotterraneo eventualmente manomesso durante i
lavori di scavo, dovra' essere segnalato tempestivamente ad ENIA SpA,
affinche' solo tramite personale della stessa ENIA SpA, si possa
provvedere alla riparazione da eseguirsi a spese della Cementi G.
Rossi SpA;
2) il sistema di smaltimento dei reflui provenienti dai locali servizi
sociali ed uffici dovra' essere modificato in modo tale da evitare la
dispersione sul suolo o nel sottosuolo delle acque di scarico
specificatamente vietata nei terreni sottoposti a vincolo
idrogeologico in base alla delibera del Comitato interministeriale per
la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 (punto 2.4
dell'Allegato 5);
3) al fine di evitare qualsiasi forma di accumulo o ristagno di acqua,
dovranno essere verificate e mantenute efficienti tramite idonea
pulizia, le cunette di deflusso delle acque lungo le strade interne e
le piste di arroccamento;
4) dovra' essere effettuata periodica manutenzione della rete di
smaltimento delle acque di ruscellamento con i tempi e le modalita'
previste al punto 4.27 del "Quadro di riferimento ambientale" della
relazione tecnica del SIA;
5) le azioni previste nel piano di monitoraggio proposto nella
documentazione depositata, dovranno essere sinteticamente riportate
nel "Piano annuale dei lavori"che la societa' proponente e' tenuta ad
inviare alla Provincia entro il mese di settembre di ogni anno (art.
43 del DPR 9 aprile 1959, n. 128);
6) con riferimento al monitoraggio acustico, i punti di misura e le
modalita' di realizzazione delle campagne previste, dovranno essere
concordati preventivamente con ARPA territorialmente competente;
7) considerate le indubbie manomissioni dell'assetto geomorfologico,
idrogeologico e paesaggistico dei siti interessati dalle attivita' di
coltivazione in esame, e l'impatto atmosferico indotto dai transiti
sulla viabilita' pubblica, la realizzazione del progetto e'
subordinata all'attuazione di misure compensative, anche esterne
all'area direttamente interessata dalla concessione mineraria, che
dovranno essere individuate in accordo con la Provincia di Piacenza ed
il Comune di Vigolzone nell'ambito di una convenzione da
sottoscriversi prima dell'approvazione del programma di coltivazione
di competenza del Comune di Vigolzone;
c) di dare atto che il parere della Provincia di Piacenza e del Comune
di Vigolzone, espresso ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile
1996 e dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e
successive modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del
Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che l'autorizzazione ambientale ex art. 159 del DLgs
22 gennaio 2004, n 42, rilasciata dal Comune di Vigolzone con atto
prot. n. 7642 del 25 settembre 2007, costituisce l'Allegato B, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
e) di dare atto che con lettera anticipata tramite e-mail ed acquisita
al protocollo regionale con n. 238244 del 24 settembre 2007, la
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna ha precisato il parere formulato in sede di
Conferenza di Servizi conclusiva in data 20 settembre 2007,
subordinando l'apertura dei nuovi fronti di cava in aree non ancora
intaccate dai lavori a controlli cosi' articolati:
- indagini preventive da eseguirsi mediante ricognizioni sul terreno;
- controllo in corso d'opera in fase di apertura dei nuovi fronti di
cava: questi andranno aperti con mezzo meccanico e per stralci
progressivi fino al raggiungimento dei livelli sterili;
tali controlli andranno eseguiti da parte di personale specializzato
(archeologi), con oneri a carico  della societa' proponente; in caso
di rinvenimento di resti archeologici si dovra' procedere a regolare
scavo stratigrafico e scientifico;
f) di dare atto che per quanto riportato al punto precedente, il
nulla-osta ai sensi dell'art. 159 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42 ed
il nulla-osta archeologico ai sensi DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, di
cui alla lettera della Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna, acquisita al protocollo regionale
con n. 238244 del 24 settembre 2007, costituiscono l'Allegato C, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
g) di dare atto che l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, rilasciata ai sensi del
RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e della
delibera di Giunta regionale 1117/00, con determina dirigenziale n.
1853 del 27 settembre 2007 dalla Provincia di Piacenza, costituisce
l'Allegato D, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
h) di dare atto che la Conferenza di Servizi, vista la delibera di
Giunta regionale 1860/06 (punto 4.3 - lettera B), non ha ritenuto
necessario rilasciare l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in
corpo idrico superficiale ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152;
i) di dare atto che il nulla-osta ai fini idraulici, rilasciato con
lettera prot. n. 19024 del 24 settembre 2007 dal Servizio Tecnico
Bacini Trebbia e Taro, ai sensi degli artt. 57, 97, 98 del RD 25
Luglio 1904, n. 523 come integrato dal RD 19 novembre 1921, n. 1688,
costituisce l'Allegato E, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
j) di dare atto che la deroga dalle distanze degli orli di scavo,
rilasciata dalla Provincia di Piacenza ai sensi dell'art. 104 del DPR
9 aprile 1959, n. 128, con determina dirigenziale n. 1852 del 27
settembre 2007, costituisce l'Allegato F, parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
k) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Cementi G. Rossi SpA;
l) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione alla Provincia di Piacenza; al
Comune di Vigolzone; alla Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna; al Servizio Tecnico Bacini Trebbia
e Taro; alla Soprintendenza per i Beni architettonici e per il
paesaggio per le Province di Parma e Piacenza; alla Soprintendenza
Archeologica per l'Emilia-Romagna; ad ARPA Sez. prov. di Piacenza; ad
AUSL di Piacenza; ad ENIA SpA;
m) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in 5 anni
l'efficacia temporale della presente Valutazione di impatto
ambientale;
n) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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