COMUNE DI ZOCCA (Modena)

COMUNICATO

Modifiche agli artt. 22 e 67 dello Statuto comunale

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 27 giugno 2007,
pubblicata all'Albo pretorio in data 7 luglio 2007 e divenuta
esecutiva a norma di legge, sono state apportate modifiche agli
articoli 22 e 67 dello Statuto comunale pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 29 del 27/2/2001.
Le modifiche consistono nella sostituzione del comma 2, dell'art. 22 e
nella soppressione del comma 4 dell'art. 67, con contestuale
reindividuazione dell'ultimo comma con il n. 4.
Le nuove formulazioni degli articoli 22 e 67 dello Statuto comunale di
Zocca sono dunque le seguenti:
"Art. 22
Composizione della Giunta
1. La Giunta comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da
un numero di assessori non superiore a sei.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte
del Consiglio, in un numero massimo non superiore a tre. Oltre ai
requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di
consigliere, gli assessori esterni al Consiglio devono presentare
precise e documentabili competenze. Almeno un componente della Giunta
deve essere un assessore esterno. Non puo' essere nominato assessore
chi abbia gia' ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.".
3. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del
Consiglio e delle commissioni permanenti, senza diritto di voto e
senza concorrere a determinare il quorum per la validita'
dell'adunanza."
"Art. 67
Bilancio finanziario
1. L'ordinamento finanziario e contabile e' riservato alla legge e,
nei limiti ivi previsti, al regolamento di contabilita'.
2. I bilanci annuali e pluriennali sono adottati annualmente in
coerenza con gli obiettivi della programmazione socio-economica del
Comune e sono deliberati contestualmente agli atti della
programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego
delle risorse ed i risultati da perseguire.
3. Le procedure relative alla formazione, esame ed approvazione del
bilancio e delle sue variazioni sono disciplinate con il regolamento
di contabilita'.
4. Sono riservate alla competenza della Giunta le variazioni connesse
ai prelevamenti dai fondi di riserva".
Le modifiche avranno decorrenza decorsi trenta giorni dalla data di
affissione all'Albo pretorio (art. 6 del Dlgs 18/8/2000, n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
Renzo Mattarozzi

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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