REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2007, n. 551

Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle ARDSU per l'anno accadamico 2007/2008

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina per il diritto allo
studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e
della L.R. 19 luglio 1991, n. 20" e successive modificazioni, ed in
particolare l'art. 5 che istituisce le Aziende regionali per il
diritto allo studio universitario (ARDSU) quali organismi di gestione
degli interventi per il diritto allo studio universitario sul
territorio della regione Emilia-Romagna;
- la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di
arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche,
dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione";
- la L.R. 24 maggio 2004, n. 11 "Sviluppo regionale della societa'
dell'informazione", in particolare gli artt. 19 e 21;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 81 del 24
ottobre 2006 avente per oggetto "Approvazione, ai sensi della L.R.
50/96, del programma regionale per il diritto allo studio
universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e
2008-2009 (proposta della Giunta regionale in data 11 settembre 2006,
n. 1238)";
richiamato l'art. 4 della citata L.R. n. 50 del 1996 e successive
modificazioni, che prevede che la Giunta regionale impartisca agli
organismi di gestione direttive relativamente, in particolare, alla
emanazione dei bandi di concorso per l'attribuzione dei benefici del
diritto allo studio universitario (DSU);
richiamate le proprie deliberazioni n. 930 del 3 giugno 2002, n. 888
del 20 maggio 2003, n. 1034 del 31 maggio 2004, n. 1397 del 12 luglio
2004, n. 809 del 30 maggio 2005 e n. 739 del 29 maggio 2006, relative
alle direttive in materia di interventi per il DSU alle ARDSU per gli
anni accademici dal 2002/2003 al 2006/2007;
ritenuto pertanto necessario provvedere all'emanazione delle direttive
alle ARDSU per l'anno accademico 2007/2008, al fine di consentire lo
svolgimento delle procedure relative alla realizzazione degli
interventi per il DSU in tempo utile per assicurarne la conoscenza e
l'accesso da parte degli studenti interessati agli interventi previsti
dalla legge;
tenuto conto che, in attuazione di quanto contenuto nel Programma
regionale per il DSU di cui alla delibera dell'A.L. n. 81/06
sopracitata, e' stata avviata, con il coinvolgimento anche delle
ARDSU, la fase di ricognizione e riflessione mirata ad individuare, in
base alla rilevazione degli esiti delle previsioni della L.R. 50/96,
delle innovazioni normative e delle mutate esigenze della societa'
regionale, gli assetti e le modalita' piu' adeguati ad innovare e
migliorare la politica regionale di sostegno agli studi superiori,
anche in termini di efficacia e di efficienza;
valutato in tale fase, nelle more dell'applicazione della citata Legge
costituzionale 3 del 2001, relativamente alla determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni inerenti l'ambito del DSU,
prevalente interesse assicurare certezza e continuita' nella fruizione
dei benefici e servizi del DSU da parte degli studenti universitari su
tutto il territorio regionale;
ritenuto a tal fine opportuno confermare quanto contenuto nelle
proprie sopraccitate deliberazioni inerenti le direttive alle ARDSU,
le quali dovranno pertanto riproporre per l'a.a. 2007/2008 i
contenuti, i criteri e le condizioni gia' previsti nei bandi di
concorso emanati per l'a.a. 2006/2007, fatti salvi i necessari
adeguamenti temporali;
dato atto che i bandi di concorso delle ARDSU si ispirano a principi
di omogeneita', equita' e coerenza a favore degli studenti iscritti
alle varie sedi universitarie del territorio regionale;
ribadito che le ARDSU:
- devono operare in direzione di una progressiva concentrazione delle
risorse a sostegno dei capaci, meritevoli e privi di mezzi, nonche'
svolgere le azioni necessarie ad assicurare il diritto allo studio
agli studenti universitari in situazione di handicap;
- devono osservare le indicazioni contenute nel paragrafo 5.3
"Trasparenza, diritto di accesso e controlli" dell'Allegato 1
"Programma regionale per il diritto allo studio universitario", parte
integrante della sopraccitata deliberazione dell'A.L. n. 81/06;
- devono perseguire gli obiettivi di contenimento dei costi di
gestione e di razionalizzazione della spesa, attenendosi alle
disposizioni contenute nella L.R. 11/04, in particolare agli artt. 19
e 21;
richiamata la propria deliberazione n. 450 del 3 aprile 2007, avente
ad oggetto "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/06 e 1663/06.
Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/03 e successive
modifiche";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale "Cultura, Formazione e Lavoro", dott.ssa Cristina
Balboni, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. 43/01 e della
deliberazione della Giunta regionale 450/07;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
1) di confermare quanto contenuto nelle proprie sopraccitate
deliberazioni inerenti le direttive alle ARDSU, le quali dovranno
pertanto riproporre per l'a.a. 2007/2008 i contenuti, i criteri e le
condizioni gia' previsti nei bandi di concorso emanati per l'a.a.
2006/2007, fatti salvi i necessari adeguamenti temporali;
2) di ribadire che le ARDSU:
- devono operare in direzione di una progressiva concentrazione delle
risorse a sostegno dei capaci, meritevoli e privi di mezzi, nonche'
svolgere le azioni necessarie ad assicurare il diritto allo studio
agli studenti universitari in situazione di handicap;
- devono osservare le indicazioni contenute nel paragrafo 5.3
"Trasparenza, diritto di accesso e controlli" dell'Allegato 1
"Programma regionale per il diritto allo studio universitario", parte
integrante della sopraccitata deliberazione dell'A.L. n. 81/06;
- devono perseguire gli obiettivi di contenimento dei costi di
gestione e di razionalizzazione della spesa, attenendosi alle
disposizioni contenute nella L.R. 11/04, in particolare agli artt. 19
e 21;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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