COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA (Rimini)

COMUNICATO

Modifiche Statuto comunale

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 3 maggio 2007 e'
stata approvata la modifica agli articoli 50 e 51 dello Statuto
comunale.
Art. 50
I referendum
 1) Con le modalita' previste dal presente Statuto e dall'apposito
regolamento, il Sindaco, su proposta della popolazione indice
referendum di tipo consultivo e abrogativo. Su proposta del Consiglio
comunale, il Sindaco indice referendum di tipo consultivo.
 2) I referendum possono avere ad oggetto materie di esclusiva
competenza locale. I referendum abrogativi dovranno interessare i
provvedimenti amministrativi di interesse generale. In ogni caso i
referendum non possono riguardare le materie indicate dall'art. 51.
 3) Il quesito oggetto del referendum deve essere formulato in modo
chiaro. A tal fine, gli uffici competenti, nei modi e nelle forme
previsti dal regolamento prestano la propria collaborazione ai
soggetti proponenti, fornendogli le informazioni necessarie.
 4) Qualora il referendum sia proposto dalla popolazione, e'
necessario che la richiesta sia accompagnata da un numero di
sottoscrizioni pari al 20% dei cittadini iscritti nelle liste
elettorali del Comune.
 5) Hanno diritto al voto i cittadini iscritti nelle liste elettorali
del Comune.
6) I referendum sono validi se alla votazione ha partecipato la meta'
degli aventi diritto al voto. In ogni caso, le proposte sono approvate
se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi. Il Comune
si conforma al risultato del referendum abrogativo. Entro 90 giorni
dallo svolgimento del referendum, l'organo competente che ha emanato
l'atto adotta i provvedimenti conseguenti. L'effetto abrogativo
decorre dalla proclamazione dell'esito referendario da parte
dell'organo che ha emanato l'atto.
 7) Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, a seconda delle
rispettive competenze inseriscono all'ordine del giorno dei propri
lavori la discussione dell'argomento sottoposto a referendum
consultivo entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla
proclamazione dei risultati.
 8) La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme di cui
al comma 4, e' sottoposta al giudizio di ammissibilita' di un comitato
di garanti eletto dal Consiglio comunale, con il voto favorevole di
due terzi dei componenti. Dopo tre votazioni inutili e' sufficiente la
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il comitato e'
composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne
sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa,
l'imparzialita' e l'indipendenza dagli organi comunali. La commissione
ha anche la facolta' di suggerire ai proponenti le modifiche
necessarie per rendere il quesito intelleggibile.
 9) I referendum possono essere dichiarati inammissibili
esclusivamente per motivi di legittimita'.
10) Al fine di non rendere vano l'esito del procedimento referendario,
il regolamento dovra' prevedere termini e modalita' per la sospensione
del provvedimento oggetto del referendum prima dell'indizione del
Sindaco.
Art. 51
Materie non ammesse alla consultazione popolare e
al referendum
Non e' ammessa la presentazione di proposte nelle seguenti materie:
a) Statuto comunale e regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale;
b) bilancio preventivo e conto consuntivo;
c) provvedimenti concernenti tariffe e tributi;
d) provvedimenti concernenti l'assunzione di mutui e l'emissione di
prestiti;
e) assegnazione, nomine e revoche dai rappresentanti del Comune;
f) atti relativi al personale del Comune;
g) gli atti per i quali e' gia' iniziata la procedura di attuazione o
di esecuzione che danno titolo a interessi qualificati o
differenziati;
h) strumenti di pianificazione territoriale generali o attuativi;
i) atti di mera esecuzione di norme statali e regionali;
j) argomenti gia' oggetto di consultazione referendaria negli ultimi
cinque anni.
IL DIRIGENTE
Ivan Cecchini

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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