PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Deliberazione relativa alla conclusione della procedura di verifica (screening) (L.R. 9/99) del progetto di adeguamento dell'impianto di depurazione di S. Martino in Rio da realizzarsi nel comune di S. Martino in Rio (RE), in Via S. Biagio, proponente Eni'a SpA

La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della
L.R. 9/99, comunica la deliberazione della conclusione della procedura
di verifica (screening) (L.R. 9/99) del progetto di "Adeguamento
dell'impianto di depurazione di S. Martino in Rio".
Il progetto interessa il territorio del comune di S. Martino in Rio,
in provincia di Reggio Emilia.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni la Provincia di Reggio Emilia, in qualita'
di Autorita' competente, con atto della Giunta provinciale n. 234 del
20/11/2007, ha deliberato: di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma
1 della L.R. 9/99, e successive modifiche d integrazioni, il progetto
che prevede "l'adeguamento dell'impianto di depurazione di S. Martino
in Rio" in comune di S. Martino in Rio (RE) in via S. Biagio,
presentato dalla ditta Eni'a SpA, dalla ulteriore procedura di VIA, di
cui al Titolo III della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni, in quanto l'intervento previsto, nel complesso, risulta
ambientalmente compatibile, con le seguenti prescrizioni:
 1) l'adeguamento, con riferimento a realizzazione, gestione e
monitoraggio, dovra' essere realizzato secondo quanto previsto nel
progetto e negli elaborati presentati ai fini della procedura di
verifica (screening);
 2) con riferimento alla fase di cantiere, dovra' essere rispettato
quanto previsto dalla delibera della Regione Emilia-Romagna n. 45 del
21/1/2002, inerente i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per
particolari attivita' ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9
maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento
acustico" e dagli eventuali relativi Regolamenti comunali;
 3) per limitare in fase di cantiere le emissioni diffuse e puntuali
di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali e dal transito
dei mezzi sulle piste di cantiere, e' necessario prevedere:
- periodiche bagnature delle vie di transito all'interno del
cantiere;
- un sistema di copertura con teloni dei cassoni utilizzati per il
trasporto degli inerti;
 4) considerata la soggiacenza caratteristica dell'area e le quote di
scavo di progetto, al fine di minimizzare le potenziali interferenze
con la falda dovranno essere adottati gli accorgimenti e le
precauzioni necessarie;
 5) con riferimento a rischi di incidenti, in fase di progettazione
definitiva/esecutiva dovra' essere elaborato il documento relativo
alle misure di sicurezza di cui a pag. 44 della "Relazione relativa
alla individuazione e valutazione degli impatti ambientali del
progetto";
 6) dovra' essere fornita comunicazione di fine lavori dando
informazioni sui tempi previsti per l'avvio dell'impianto ampliato, il
cui scarico dovra' avvenire comunque previa autorizzazione;
 7)
una volta attivato l'impianto modificato, Eni'a SpA entro 3 mesi
dovra' effettuare una campagna di monitoraggio acustico presso punti
rappresentativi, da concordarsi preventivamente con ARPA. Sulla base
dei risultati ottenuti, da inviare, tramite raccomandata a/r, alla
Provincia di Reggio Emilia ed all'ARPA, il proponente dovra'
eventualmente assumere i provvedimenti che si rendessero necessari ai
fini del rispetto dei limiti vigenti in materia di rumore, nei tempi e
secondo le eventuali prescrizioni che potranno essere impartite da
ARPA;
 8) con riferimento al monitoraggio di potenziali emissioni di odori
si richiede che venga condotta annualmente la valutazione
olfattometrica svolta in situazioni rappresentative delle condizioni
meteoclimatiche maggiormente sfavorevoli, inviando alla Provincia e
ARPA, qualora si riscontrino situazioni critiche o peggioramenti, una
relazione illustrativa contenente anche le eventuali misure correttive
necessarie;
 9) entro un anno dal rilascio del presente atto dovra' essere
presentata una relazione illustrativa delle principali immissioni di
"acque parassite" nella rete fognaria adducente l'impianto, contenente
anche le possibili soluzioni tecniche volte ad una progressiva
riduzione di tali immissioni. Copia di tale relazione dovra' essere
trasmessa alla Provincia, all'Agenzia d'Ambito di Reggio Emilia e ad
ARPA;
10) al fine della mitigazione visiva-paesaggistica del depuratore,
contestualmente ai lavori di adeguamento dell'impianto, dovra' essere
messa a dimora lungo il perimetro dell'impianto, qualora non
attualmente presente, una siepe arborea/arbustiva (pianta arborea di
prima grandezza ogni 5-6 metri e nello spazio intermedio almeno 3
arbusti), realizzata con specie autoctone tipiche della zona;
11) resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in
progetto dovranno essere acquisite presso le Autorita' competenti
tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
12) ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni e del punto 3.4 della DGR 1238/02, il proponente e'
tenuto a corrispondere alla Provincia, quale Autorita' competente, le
spese istruttorie; tali spese, calcolate sulla base del costo di
realizzazione del progetto, ammontano a Euro 100,00 e dovranno essere
corrisposte entro 30 giorni dalla data di deliberazione del presente
atto tramite versamento sul c.c. postale n. 10912426 intestato alla
Provincia di RE-Servizio Tesoreria, indicando come causale "spese
istruttorie VIA".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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