REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 novembre 2007, n. 1732

Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione - per il tramite dell'Agenzia regionale di Protezione civile - e l'Universita' degli Studi di Bologna per la collaborazione in materia di protezione civile. Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di
Protocollo d'intesa, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale, fra la Regione e l'Universita' degli Studi di Bologna,
finalizzato a proseguire e confermare la proficua attivita' di
collaborazione in materia di protezione civile, da attuare mediante
convenzioni pluriennali tra l'Agenzia regionale di Protezione civile e
le strutture di ricerca dell'Universita';
2) di autorizzare la sottoscrizione del Protocollo d'intesa di cui al
punto 1);
3) di dare atto che con propri successivi atti saranno approvati gli
schemi tipo di convenzione pluriennale tra l'Agenzia regionale di
Protezione civile e le strutture di ricerca dell'Universita' degli
Studi di Bologna di volta in volta interessate negli specifici ambiti
di ricerca ed attivita';
4) di dare atto che alla sottoscrizione delle convenzioni pluriennali
provvedera' il Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile e
che all'attuazione delle stesse l'Agenzia procedera' tramite programmi
operativi annuali;
5) di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
PROTOCOLLO D'INTESA
tra la Regione Emilia-Romagna
rappresentata dal suo Presidente, dott. Vasco Errani, residente per la
carica in . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna (c.f. 80007010376 -
p.IVA 01131710376), rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Pier
Ugo Calzolari, residente per la carica in Via Zamboni n. 33 - 40126
Bologna ("Universita'")
Viste:
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile" e successive modifiche ed
integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli
Enti locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59",
e, in particolare, l'art. 108 relativo alle funzioni ed ai compiti
trasferiti alle Regioni e agli Enti locali in materia di protezione
civile;
- la Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante "Norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di Protezione civile";
premesso:
- che l'Agenzia regionale di Protezione civile della Regione
Emilia-Romagna, nell'ambito degli ambiti operativi e di attivita'
delineati dalle richiamate disposizioni normative statali e regionali,
deve provvedere allo svolgimento di attivita' di previsione e
prevenzione dei rischi, al soccorso ed al superamento delle emergenze,
mediante la predisposizione di programmi di previsione e prevenzione
dei rischi presenti sul territorio regionale, di piani per il concorso
alla gestione delle emergenze di rilievo nazionale, la formulazione di
indirizzi agli Enti locali per la pianificazione d'emergenza di
rispettiva competenza, e deve, inoltre, favorire la realizzazione di
strutture comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile,
curare la formazione di tecnici delle pubbliche Amministrazioni e di
volontari nonche' assicurare l'opportuna informazione ai cittadini;
- che l'analisi dei rischi presenti sul territorio e' premessa
indispensabile per lo sviluppo delle strategie regionali di
mitigazione degli effetti distruttivi dei fenomeni calamitosi e di
salvaguardia delle vite e dei beni, oltre che per l'attuazione delle
altre summenzionate attivita' regionali in materia di protezione
civile;
considerato:
- che, al fine di perseguire in modo ottimale gli obiettivi sopra
descritti, in data 14 settembre 1999 e' stato sottoscritto tra la
Regione Emilia-Romagna e l'Universita' un protocollo d'intesa per le
attivita' di protezione civile, approvato con propria deliberazione n.
1285 del 20 luglio 1999;
- che in attuazione del richiamato Protocollo d'intesa la Regione ha
proceduto alla stipula di specifiche convenzioni con diversi
Dipartimenti dell'Universita', conseguendo importanti risultati
nell'ambito dei suindicati obiettivi e destinando a tal fine risorse
finanziarie consistenti;
- che i risultati conseguiti in attuazione delle summenzionate
convenzioni di settore hanno contribuito in misura fondamentale alla
crescita qualitativa, professionale e operativa dell'intero sistema
regionale di protezione civile;
- che l'apporto che l'Universita', nella sua articolazione
territoriale e delle proprie strutture di ricerca, puo' continuare a
offrire mediante le strumentazioni, tecnologie e competenze
tecnico-scientifiche di cui dispone per supportare la Regione nello
svolgimento delle attivita' di protezione civile continua ad essere di
massimo interesse nel perseguimento degli obiettivi di crescita di
efficacia ed efficienza dell'azione regionale in materia;
ritenuto, pertanto, opportuno confermare il quadro generale di
collaborazione ed integrazione mediante la sottoscrizione di un nuovo
Protocollo d'intesa con l'Universita', di durata quinquennale per
attivita' di protezione civile, confermando l'esigenza di sviluppare
ulteriormente la collaborazione nelle seguenti direzioni:
- individuazione delle metodologie piu' avanzate per lo studio dei
rischi presenti nel territorio regionale;
- realizzazione studi e ricerche sulle aree a rischio, finalizzate
alle proposte di azioni previsionali e di mitigazione ai fini di
protezione civile di competenza della Regione e del sistema delle
autonomie locali;
- realizzazione di studi e ricerche in materia di protezione civile,
anche per quanto riguarda gli aspetti legislativi e giuridici,
organizzativi, economico-finanziari;
- fornitura del necessario supporto scientifico alle decisioni delle
autorita' regionali di protezione civile in fase preventiva ed al
verificarsi o nell'imminenza di situazioni di emergenza;
- realizzazione di studi e fornitura del necessario supporto
scientifico per la realizzazione di efficaci campagne di informazione
e di comunicazione ai cittadini nelle aree a rischio;
- collaborazione nella progettazione e realizzazione di percorsi per
la formazione di esperti in materia di protezione civile, anche
rivolti al personale delle pubbliche Amministrazioni e delle
associazioni di volontariato;
- analisi degli interventi e delle iniziative pubbliche attuate nel
settore della protezione civile;
dato atto che l'Universita'  conferma l'interesse al proseguimento
delle attivita' di collaborazione istituzionale, nel campo della
protezione civile, con la Regione, ed ha verificato la conferma della
disponibilita' di numerosi Dipartimenti a fornire alla iniziativa un
supporto scientifico qualificato;
considerato che nell'ambito del Protocollo la Regione intende
confermare l'impegno a fornire all'Universita', per il tramite
dell'Agenzia regionale di Protezione civile, i dati e le informazioni
necessarie a favorire la realizzazione delle attivita' concordate ed a
consentire lo svolgimento di tirocini formativi di laureandi e
ricercatori presso le proprie strutture;
si conviene quanto segue
Articolo 1
La Regione e l'Universita' si impegnano a sviluppare una
collaborazione per lo svolgimento di attivita' di protezione civile ed
in particolare per:
- l'individuazione delle metodologie piu' avanzate per lo studio dei
rischi presenti nel territorio regionale;
- la realizzazione studi e ricerche sulle aree a rischio, finalizzate
alle proposte di azioni previsionali e di mitigazione ai fini di
protezione civile di competenza della Regione e del sistema delle
autonomie locali;
- la realizzazione di studi e ricerche in materia di protezione
civile, anche per quanto riguarda gli aspetti legislativi e giuridici,
organizzativi, economico-finanziari;
- la fornitura del necessario supporto scientifico alle decisioni
delle autorita' regionali di protezione civile in fase preventiva ed
al verificarsi o nell'imminenza di situazioni di emergenza;
- la realizzazione di studi e fornitura del necessario supporto
scientifico per la realizzazione di efficaci campagne di informazione
e di comunicazione ai cittadini nelle aree a rischio;
- la collaborazione nella progettazione e realizzazione di percorsi
per la formazione di esperti in materia di protezione civile, anche
rivolti al personale delle pubbliche Amministrazioni e delle
associazioni di volontariato;
- l'analisi degli interventi e delle iniziative pubbliche attuate nel
settore della protezione civile.
In particolare la Regione si impegna a fornire, per il tramite
dell'Agenzia regionale di Protezione civile, all'Universita' i dati e
le informazioni necessarie per la realizzazione delle attivita'
concordate ed a consentire lo svolgimento di tirocini formativi di
laureandi e ricercatori presso le proprie strutture.
L'Universita' si impegna a collaborare con propri esperti ed a
concordare l'impiego dei dati, delle informazioni, delle metodologie,
delle procedure informatiche e della modellistica previsionale per lo
svolgimento delle attivita' indicate, nonche' a favorire la formazione
di professionalita' inerenti le materie connesse alla protezione
civile.
Articolo 2
Per l'attuazione del presente accordo l'Agenzia regionale di
Protezione civile, in attuazione di quanto previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale 652/07, procedera' alla
sottoscrizione di specifiche convenzioni di durata pluriennale con le
diverse strutture scientifiche dell'Universita' di volta in volta
interessate degli specifici ambiti di ricerca ed attivita'
successivamente alla sottoscrizione di questo Protocollo d'intesa.
Per l'attuazione delle predette convenzioni l'Agenzia regionale di
Protezione civile procedera' mediante approvazione e sottoscrizione di
programmi operativi annuali di attivita', facendo fronte agli oneri da
essi derivanti nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine
assegnatele specificamente dalla Regione ed iscritte nel bilancio
dell'Agenzia medesima.
Articolo 3
Il presente Protocollo entra in vigore alla data della
sottoscrizione.
Il Protocollo ha durata quinquennale ed e' tacitamente rinnovato per
un ulteriore periodo di cinque anni salvo diverso avviso delle parti,
espresso almeno tre mesi prima della scadenza dei termini.
Articolo 4
Il personale della Regione, o altro da esso delegato, che si rechi
presso l'Universita' per assistere ai lavori relativi al presente
Protocollo, e' tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di
sicurezza in vigore nei laboratori e locali dell'Universita'.
Parimenti il personale dell'Universita', o altro da essa delegato, che
si rechi presso la Regione  per assistere ai lavori relativi al
presente Protocollo, e' tenuto ad uniformarsi ai regolamenti
disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della
Regione.
Articolo 5
Ciascuna delle parti provvedera' alla copertura assicurativa
obbligatoria ed alla sorveglianza medica del proprio personale che
verra' chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attivita'
secondo il presente Protocollo.
Articolo 6
L'Universita' potra' affidare l'esecuzione di parte delle attivita'
concordate in applicazione del presente Protocollo a strutture
specializzate o conferire incarichi di consulenza a terzi nell'ambito
delle convenzioni attuative del presente Protocollo, cosi' come potra'
avvalersi, per esigenze specifiche, di altre strutture, Centri di
ricerca o laboratori.
Articolo 7
I risultati scientifici eventualmente brevettabili e le invenzioni
industriali ottenuti in virtu' degli studi e delle ricerche oggetto
del presente Protocollo saranno di proprieta' congiunta delle parti
sottoscrittrici del Protocollo medesimo. Le parti si impegnano a
stipulare appositi accordi per l'equa regolamentazione della
contitolarita', sulla base dell'apporto inventivo nonche' delle
risorse umane e materiali investite da ciascuna.
In ogni caso, ciascuna parte restera' unica titolare dei diritti di
proprieta' industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio "background", ossia quanto realizzato o sviluppato
autonomamente da ciascuna delle parti antecedentemente alla stipula
del presente Accordo;
- al proprio "sideground", ossia le conoscenze sviluppate durante lo
svolgimento delle attivita' oggetto del presente Accordo, ma al di
fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al
medesimo campo scientifico.
Qualsiasi diritto di accesso gratuito al background necessario o utile
al perfezionamento della collaborazione, si intende garantito dalle
parti in via non esclusiva, senza diritto di sub-licenza e nella
misura e limitatamente al tempo necessari alla realizzazione degli
obiettivi della presente collaborazione.
Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della
ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto delle parti.
Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che
siano di rilevanza strategica per le parti in considerazione del ruolo
istituzionale spettante ad ognuna.
Articolo 8
Le parti provvedono al trattamento e alla gestione dei dati personali
secondo le normative vigenti in materia (decreto legislativo 30 giugno
2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
successive modifiche ed integrazioni) e si impegnano a trattare i dati
personali dell'altra parte unicamente per le finalita' connesse
all'esecuzione del Protocollo e delle conseguenti convenzioni
attuative.
Articolo 9
L'esecuzione della collaborazione implica che ciascuna parte fornisca
all'altra informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o
riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati,
informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute
("Informazioni"). A tal riguardo, le parti riconoscono che le
informazioni sono e restano di proprieta' esclusiva della parte che le
ha fornite, e si impegna per se' e per il proprio personale a:
- a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione della
collaborazione;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni;
- restituire immediatamente le informazioni all'altra parte, su
richiesta della medesima;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni,
limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al
personale direttamente coinvolto nelle attivita' di cui all'esecuzione
della collaborazione. Tali soggetti dovranno essere previamente
informati del carattere riservato delle informazioni e dovranno
impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui
previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in
qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le informazioni, salvo che
nella misura strettamente necessaria ai fini della collaborazione.
L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono, sara'
per le parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine del
contratto senza alcun limite di tempo, fintantoche' le informazioni
diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle parti.
Articolo 10
Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna parte e' sollevata da
ogni responsabilita' per qualsiasi evento che possa accadere al
personale dell'altra parte durante la permanenza nei locali della
prima.
Ciascuna delle parti esonera comunque e tiene indenne l'altra da
qualsiasi richiesta, pretesa e/o obbligazione o azione di
responsabilita', diretta o indiretta che, a qualunque titolo, possa
derivare alla prima dal proprio personale, dipendente o collaboratore,
o da  terzi durante l'esecuzione delle attivita' inerenti al presente
Protocollo. Ciascuna delle parti si assume l'esclusiva responsabilita'
degli eventuali danni, diretti o indiretti, a qualunque titolo
derivanti dalle proprie attivita' nell'ambito del presente
protocollo.
Articolo 11
Il presente Protocollo e le convenzioni attuative sono regolati dalla
legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere nella
gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo, le
parti eleggono come Foro esclusivo competente quello di Bologna, con
cio' intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.
Articolo 12
Ai fini del presente Protocollo, e fatte salve eventuali successive
variazioni da comunicarsi all'altra parte con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno anticipata via fax, le parti stabiliscono che
comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno anticipata via fax, in via
riservata alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili
sotto elencati: se diretta all'Universita': (da indicare a cura
dell'Universita' di Bologna); se diretta alla Regione: dott. ing.
Demetrio Egidi, Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione civile,
Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna, fax n. 051/558545.
Articolo 13
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Protocollo.
Articolo 14
Il presente Protocollo sara' registrato in caso d'uso ai sensi della
normativa vigente.
Tutte le spese relative all'eventuale registrazione del presente
Protocollo sono a carico della parte che ne richiede la registrazione
stessa.
Il presente Protocollo e' assoggettato all'imposta di bollo ai sensi
del DPR 642/72. Le spese di bollo sono equamente divise tra le parti.
Per quanto riguarda l'onere a carico della Regione vi provvedera'
l'Agenzia regionale di Protezione civile a carico del proprio
bilancio.
IL PRESIDENTE	IL RETTORE
DELLA REGIONE	DELLA UNIVERSITÁ
EMILIA-ROMAGNA	DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Vasco Errani	Pier Ugo Calzolari
data . . . . . . . . . . . . . .	data . . . . . . . . . . . . . . .

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina