REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE 20 agosto 2007, n. 10523

Proroga dello stato di pericolosita' per gli incendi boschivi - Anno 2007

IL DIRETTORE
(omissis)	determina:
1) di prorogare la fase di preallarme e lo stato di pericolosita' per
gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al 2
settembre 2007;
2) di disporre, presso il Centro operativo regionale, la continuita'
funzionale della Sala operativa unificata permanente presidiata nel
modo seguente:
- tutti i giorni, dalle 8 alle 20 dal personale dell'Agenzia regionale
Protezione civile, unitamente al personale dei Vigili del fuoco, del
Corpo forestale dello Stato e da un rappresentante delle Associazioni
di volontariato di protezione civile;
- dalle ore 8 alle ore 20 della domenica da personale dei Vigili del
Fuoco, del Corpo forestale dello Stato e da un rappresentante delle
Associazioni di volontariato di protezione civile, nonche' dai
funzionari dell'Agenzia regionale Protezione civile in turno di
reperibilita', attivabili in caso di necessita';
3) di dare atto che durante il periodo a rischio di incendio boschivo,
il personale del Corpo forestale dello Stato e tutti gli agenti di
polizia giudiziaria sono incaricati di far rispettare oltre le norme
di cui al RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 e relative norme
regolamentari, anche i divieti di cui agli articoli dal 33 al 38 delle
"Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate, su
proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio
ragionale 2354/95, fatto salvo quanto previsto, limitatamente alle
feste paesane, al Capitolo 6, del Piano indicato in premessa ed
approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna 114/07;
4) di dare atto che la violazione dei divieti previsti nelle citate
"Prescrizioni di massima, e di polizia forestale" con riferimento
espresso al periodo a rischio di incendio boschivo per il quale viene,
con il presente atto, prorogato lo stato di pericolosita', comporta
l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 6 e 7
dell'art. 10 della citata Legge 353/00;
5) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino
Ufficiale delia Regione Emilia-Romagna.
per IL DIRETTORE
Maurizio Mainetti

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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