PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo III - Decisione relativa alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) concernente il progetto di adeguamento dell'impianto di compostaggio, in localita' Tessello, nel comune di Cesena, con processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la
decisione in merito alla procedura di valutazione di impatto
ambientale - ex artt. 13 e seguenti della L.R. 9/99 - relativa al
progetto di adeguamento dell'impianto di compostaggio, in localita'
Tessello, nel comune di Cesena, con processo di fermentazione
anaerobica e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
- presentato da: Romagna Compost Srl, con sede in Via A. Spinelli n.
60, Cesena (FC);
- il progetto appartiene alla seguente categoria: A.2, punto A.2.3,
"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con
capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di
incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da
D8 a D11, ed Allegato C, lettere da R1 a R9, del DLgs 22/97, ad
esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo DLgs 22/97"
della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 e successive modifiche ed
integrazioni;
- il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della
provincia di Forli'-Cesena.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'autorita' competente:
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale Prot. n.
101564/530 del 27/11/2007, ha assunto la seguente decisione:
"LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto di adeguamento dell'impianto di
compostaggio, in localita' Tessello, nel Comune di Cesena, con
processo di fermentazione anaerobica e con produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, presentato da Romagna Compost Srl,
poiche' il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell'apposita
Conferenza di Servizi conclusasi il 20 novembre 2007, e' nel complesso
ambientalmente compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in
oggetto a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito
sinteticamente riportate ed indicate ai punti 2.C. e 3.C. del
"Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di adeguamento
dell'impianto di compostaggio con processo di fermentazione anaerobica
e con produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
localizzato a Tessello, nel comune di Cesena" che costituisce
l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 1) attesa l'impossibilita' di acquisire nella presente procedura
l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di
collegamento tra l'impianto di produzione e la rete nazionale di
distribuzione di energia, in carenza di una conformata definizione
progettuale di tale elemento infrastrutturale, si determina la
condizione di demandare l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio
dell'elettrodotto ad un successivo e specifico procedimento
autorizzativo. Stante che l'attivita' di produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile (biogas) costituisce elemento fondante
ai fini della positiva pronuncia di compatibilita' ambientale del
progetto di ampliamento e trasformazione dell'impianto di
compostaggio, si precisa che un'attivazione e gestione dell'impianto
che non preveda l'immissione in rete dell'energia prodotta,
costituendo variante sostanziale al progetto, determina la necessita'
di un suo ulteriore assoggettamento alle procedure in materia di
valutazione d'impatto ambientale;
 2) nel periodo transitorio, coincidente con la fase realizzativa
delle opere e degli interventi previsti dal progetto e la messa a
regime dell'impianto, nel modificato assetto impiantistico,
l'attivita' di gestione dei rifiuti per la produzione di compost, sia
quella per il recupero del legno, dovra' essere condotta nel rispetto
delle condizioni e delle prescrizioni gestionali dettate nell'Allegato
1 "Condizioni transitorie di esercizio dell'impianto", parte
integrante del rapporto sull'impatto ambientale del progetto, Allegato
A del presente atto;
 3) l'attivita' di gestione dei rifiuti, sia quella finalizzata alla
produzione di compost, sia quella per il recupero del legno, come
prevista dal progetto presentato, deve rispettare le condizioni e le
prescrizioni individuate nell'Allegato 2 "Condizioni di esercizio
dell'impianto a regime", parte integrante del rapporto sull'impatto
ambientale del progetto, Allegato A del presente atto;
 4) la realizzazione degli interventi e delle opere previste dal
progetto dovranno rispettare le condizioni e le prescrizioni
individuate nell'autorizzazione n. 23/07 P.G. n. 31700 dell'1/8/2007,
rilasciata dal Comune di Cesena in materia di vincolo idrogeologico di
cui all'Allegato 3 del rapporto sull'impatto ambientale del progetto,
Allegato A del presente atto;
 5) la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, nella nota prot. n. 17971 del 29/10/2007, attesta
che "la Soprintendenza Archeologica esprime un parere di massima, da
confermare dopo sondaggi archeologici di controllo, solo dopo che
verranno inviate alla su indicata Soprintendenza documentazione in
cartaceo, comprendenti planimetrie di localizzazione e particolari
degli interventi previsti, comprensivi delle profondita' da
raggiungere negli scavi";
 6) la realizzazione degli interventi e delle opere previste dal
progetto e' subordinata al rispetto degli adempimenti, delle
condizioni e delle prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dal
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sezione Forli'-Cesena, con
nota prot. n. 5342/07/P del 10/7/2007 (prot. prov. n. 70040 del
20/07/2007) di cui all'Allegato 4 del "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto, Allegato A del presente atto;
 7) la realizzazione degli interventi e delle opere previste dal
progetto e' subordinata al rispetto degli adempimenti, delle
condizioni e delle prescrizioni, riportate nel permesso di costruire
n. 69 del 5/11/2007 - prot. gen. n. 22497/02 - pratica STAU 46 - 2007
- rilasciato dal Settore Sviluppo produttivo e residenziale del Comune
di Cesena di cui all'Allegato 8 del rapporto sull'impatto ambientale
del progetto, Allegato A del presente atto;
 8) al fine di effettuare controlli sulla qualita' dei reflui la
progettazione esecutiva della linea trattamento acque (depuratore) e
delle acque reflue dell'impianto di compostaggio dovra' essere
integrata prevedendo i seguenti pozzetti di ispezione e controllo:
i) pozzetti in cui sia possibile il controllo dei reflui di processo
senza che tali reflui siano mescolati alle acque di dilavamento,
ovvero andranno previsti pozzetti in posizione tale che raccolgano
esclusivamente le acque di processo, anche se da linee parziali o
separate;
ii) due pozzetti, uno per la linea delle acque di processo-dilavamento
ed uno per la linea percolato, prima dell'ingresso dei reflui nei
rispettivi impianti di trattamento;
iii) due pozzetti rispettivamente, uno in uscita dalla linea di
trattamento delle acque di processo-dilavamento ed uno in uscita dalla
linea di trattamento del percolato da discarica, ossia andranno
previsti pozzetti prima che le due linee di reflui depurati si
congiungano e pertanto prima che i due reflui si mescolino;
iv) un pozzetto di prelievo prima dell'immissione del refluo nella
fognatura nera;
 9) per escludere una possibile contaminazione delle aree verdi da
parte delle acque dilavanti i piazzali, inviate a trattamento, dovra'
essere realizzato, in luogo del previsto dosso, un muretto di
contenimento di altezza almeno pari a 15/20 centimetri in grado di
confinare efficacemente le superfici pavimentate esterne dalle
adiacenti zone a verde dell'impianto;
10) a tutela dell'inquinamento del suolo e delle acque dovra' essere
verificata mensilmente la regolare tenuta della vasca di accumulo
acque depurate;
11) per prevenire possibili danni ambientali connessi a sversamenti di
reflui accumulati nella vasca di accumulo acque depurate, in caso di
rottura e/o cedimenti di questa provocati da eventi accidentali ed
imprevedibili, dovra' essere prevista la realizzazione di pozzetti a
caditoia nelle immediate vicinanze della vasca stessa. Tali pozzetti
andranno collegati al previsto impianto di trattamento. Degli eventi
di cui sopra dovra' esserne data immediata e tempestiva comunicazione
all'Amministrazione provinciale, all'Amministrazione comunale ed ad
ARPA;
12) il progetto prevede una nuova sistemazione, comprensiva di opere
di arredo verde, della zona afferente la vasca di accumulo delle acque
dopo la depurazione, dove trovano inoltre collocazione la vasca di
accumulo del percolato della discarica di RSU "Tessello 2" e le opere
connesse alla gestione della vasca stessa e del suo contenuto. Cio'
premesso, i previsti interventi di sistemazione su tale area dovranno
preservare la piena funzionalita' ed operativita' di tali strutture
tecniche o prevederne il loro eventuale ripristino e/o idonea modifica
anche in relazione agli interventi richiesti al precedente punto;
13) devono essere inviate la comunicazione di inizio lavori e, a
lavori ultimati, la comunicazione di fine lavori, la documentazione di
collaudo e la comunicazione di messa in esercizio e a regime
dell'impianto all'Ufficio VIA del Servizio Pianificazione territoriale
e all'Ufficio Impianti del Servizio Ambiente e Sicurezza del
territorio dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
all'Amministrazione comunale di Cesena, alla sezione di Forli'-Cesena
di ARPA ed all'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena;
14) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure
di mitigazione e gestione necessarie ad evitare un peggioramento della
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla
movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e dalla
movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si prescrive
quanto segue:
a) per l'eventuale impianto di betonaggio e altri impianti fissi, e'
necessario prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in
corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il
carico, lo scarico e la lavorazione;
b) si dovra' prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei
depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed
inerti;
c) le vie di transito e le aree non asfaltate interne all'area di
cantiere dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;
d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti
con teloni;
e) i camion dovranno mantenere il motore spento durante le fasi di
sosta degli stessi all'interno del cantiere nonche' durante le fasi di
carico;
15) in base a quanto in parte espressamente previsto dallo studio
presentato, dovra' essere effettuato un monitoraggio della qualita'
dell'aria, sia ante operam che in fase di esercizio e a regime
dell'impianto, presso il ricettore R10 secondo i metodi di misura, la
sensibilita' del metodo e i valori limite indicati dalla normativa
vigente. Tale monitoraggio dovra' avere cadenza annuale e dovra'
ricomprendere gli inquinanti previsti dallo studio e precisamente:
- materiale particellare totale PTS e PM10;
- sostanze organiche volatili e idrocarburi non metanici;
- ossidi di azoto e di zolfo e monossido di carbonio;
- metano e acido solfidrico;
- ozono.
Nello specifico:
- dovra' essere effettuata una campagna di rilievi in periodo
antecedente la realizzazione del progetto in esame al fine di
caratterizzare lo stato di fatto;
- i rilievi dovranno essere ripetuti nel medesimo punto a cadenza
annuale per un periodo non inferiore a 2 anni dalla data di messa in
esercizio dell'impianto.
I risultati di tutte le indagini sopra descritte dovranno essere
trasmessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno di campionamento,
sotto forma di relazione tecnica, al Servizio Pianificazione
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
all'Amministrazione comunale di Cesena, ad Azienda Unita' sanitaria
locale e ad ARPA. Tale relazione annuale dovra' valutare i livelli
delle sostanze presenti presso i punti monitorati in termini di
concentrazione e confronto con i limiti vigenti, e alla luce di questi
dovra' essere valutata da parte degli enti preposti e anche da parte
del proponente la necessita' o meno di intraprendere azioni o
interventi di mitigazione.
Per quanto concerne il monitoraggio dei fumi di scarico prodotti dalla
torcia dovra' essere eseguito a cadenza annuale, come espressamente
previsto dallo studio, il campionamento degli inquinanti NOx, CO, PM,
SO2, HC1, HF, secondo i metodi di misura, la sensibilita' del metodo e
i valori limite indicati dalla normativa vigente. Anche i risultati di
tale monitoraggio andranno presentati nell'ambito della sopra
richiamata relazione annuale insieme alla valutazione anche da parte
del proponente della necessita' o meno di intraprendere azioni o
interventi di mitigazione su tale emissione.
Per quanto concerne il monitoraggio a camino dei cogeneratori si
rimanda a quanto disposta dall'Allegato 6 quale parte integrante del
presente documento;
16) nel periodo transitorio, coincidente con la fase realizzativa
delle opere e degli interventi previsti dal progetto e la messa in
esercizio a regime dell'impianto, l'impianto dovra' rispettare le
condizioni e le prescrizioni in materia di limiti alle emissioni in
atmosfera riportate nell'Allegato 5 "Condizioni e limiti alle
emissioni in atmosfera dell'impianto nel periodo transitorio", del
rapporto sull'impatto ambientale del progetto, Allegato A del presente
atto;
17) l'impianto a seguito della sua messa in esercizio dovra'
rispettare le condizioni e le prescrizioni in materia di limiti alle
emissioni in atmosfera riportate nell'Allegato 6 "Condizioni e limiti
alle emissioni in atmosfera in fase di esercizio", di cui all'Allegato
8 del rapporto sull'impatto ambientale del progetto, Allegato A del
presente atto;
18) dovranno essere predisposte e iniziate, con oneri a carico del
proponente, adeguate e periodiche campagne di monitoraggio ambientale
degli odori in punti definiti in prossimita' delle seguenti aree
dell'impianto:
I. sopra la superficie del letto filtrante del biofiltro;
II. esternamente e in punto prossimo alla tettoia adiacente all'area
triturazione/miscelazione (lato lavorazione legno);
III. esternamente e in punto prossimo all'edificio vagliatura -
triturazione/miscelazione (lato scrubber);
IV. esternamente e in punto prossimo all'area ingresso materiali;
I rilievi nei quattro punti sopra citati dovranno avere la seguente
cadenza temporale:
- per quanto concerne il punto sopra il letto filtrante del biofiltro
(denominato emissione El) si veda quanto disposto dalla autorizzazione
alle emissioni in atmosfera (Allegato 6), parte integrante del
presente documento;
- dovra' essere effettuata una campagna di rilievi in periodo
antecedente la realizzazione del progetto in esame al fine di
caratterizzare lo stato di fatto. Tale campagna dovra' essere
realizzata preferibilmente in periodo estivo (da giugno ad agosto)
nell'eventualita' che la realizzazione dell'impianto avvenga in
periodo successivo al periodo estivo suddetto;
- i rilievi dovranno essere ripetuti nei medesimi punti entro i primi
tre mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto;
- i rilievi dovranno essere ripetuti nei medesimi punti a cadenza
annuale in periodo estivo (da giugno ad agosto) per un periodo non
inferiore a 3 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto.
Il monitoraggio dovra' essere effettuato sia mediante metodologia
dell'olfattometria dinamica secondo i criteri definiti dalla norma EN
13725, sia mediante metodi analitici.
In merito alla seconda metodologia di indagine, nell'ambito di
ciascuna campagna di monitoraggio sopra citata e per ciascun punto
monitorato, dovranno essere effettuati campionamenti, analisi e
determinazioni in termini di tipologie e concentrazioni delle
principali sostanze e composti odorigeni mediante metodologie
analitiche ad alta risoluzione (HRGC-HRMS) allo scopo di quantificare
nel dettaglio chimico la tipologia e concentrazione delle singole
sostanze e/o composto nonche' la loro provenienza da specifiche aree
dell'impianto. Le sostanze odorigene monitorate dovranno comprendere
quelle potenzialmente prodotte da un impianto di compostaggio, tra le
quali, a titolo esemplificativo e da valutarsi in modo motivato e
specifico per l'impianto in esame, i composti dello zolfo (idrogeno
solforato, mercaptani specifici, dimetilsolfuro, dimetildisolfuro),
composti dell'azoto (ammoniaca, dimetilammina, metilammina,
trimetilammina, scatolo), gli acidi grassi volatili (formico,
propionico, butirrico, valerianico, isovalerianico), chetoni, altri
composti (benzotiozolo, fenolo, altro).
I risultati di tutte le indagini sopra descritte dovranno essere
trasmessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno di campionamento,
sotto forma di relazione tecnica al Servizio Pianificazione
territoriale dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,
all'Amministrazione comunale di Cesena, ad Azienda Unita' sanitaria
locale e ad ARPA. Tale relazione annuale dovra' valutare i livelli
delle sostanze odorigene presenti presso i punti monitorati sia in
termini di concentrazione di odore e di molestia olfattiva (intensita'
e accettabilita' dell'odore), sia di concentrazione chimica e
tipologia di sostanza rispetto alla soglia di percezione olfattiva, e
alla luce di questi dovra' essere valutata da parte degli enti
preposti e anche da parte del proponente la necessita' o meno di
intraprendere ulteriori azioni o interventi di mitigazione.
19) La gestione della zona "ingresso materiali" dovra' essere esercita
limitando il conferimento rifiuti all'area ad un solo mezzo alla
volta, escludendo, quindi, condizioni di simultanea apertura di piu'
accessi. I portoni di accesso al locale ingresso materiali, da
prevedere motorizzati a scorrimento verticale, dovranno essere dotati
di dispositivi che consentano la regolazione dell'ampiezza
dell'apertura in rapporto all'effettiva altezza degli automezzi di
conferimento, al fine di ridurre al minimo, comunque funzionale al
corretto svolgimento delle operazioni di conferimento, la superficie
del portone durante le operazioni previste;
20) l'aria aspirata dalla zona "ingresso materiali" potra' essere
immessa all'interno della zona "Platea aerata", cosi' come individuata
nella tavola "Layout impianto aria di processo" recante data 6/9/2007,
a condizione che in suddetto locale vengano posizionati dispositivi di
rilevazione del tenore percentuale di ossigeno con avviso alla soglia
di raggiungimento del 20% in volume del tenore di O2 e segnalazione di
allarme al raggiungimento del tenore del 19% in volume del tenore di
O2. In caso di segnalazione del raggiungimento del 19% in volume del
tenore di O2 nell'area suddetta e della conseguente segnalazione di
allarme, il personale presente all'interno dell'area dovra' lasciare
il locale fino al nuovo raggiungimento di un tenore di ossigeno pari o
superiore al 20%;
21) presso la zona dell'impianto definita "ingresso materiali" deve
essere prevista l'installazione di sistemi di entrata d'aria esterna a
piu' bocchette, collocati in prossimita' della pavimentazione lato
porte di ingresso, e sistemi di aspirazione (peraltro gia' previsti)
posizionati tuttavia in alto, sul lato opposto e a parete, generando
un sistema di entrata e uscita aria contrapposto e sfalsato, in modo
tale da determinare la massima movimentazione dei flussi d'aria a
portoni chiusi e prevenire l'instaurarsi di zone di ristagno con
flusso nullo o prossimo allo zero. Il sistema di entrata d'aria
esterna dovra' garantire l'apertura di tali bocchette automaticamente
solo dopo la chiusura dei portoni e la loro chiusura all'apertura del
portone medesimo durante le operazioni di scarico. Il dimensionamento
di tali bocchette e il sistema opposto di aspirazione dovranno
garantire una condizione di messa in depressione del locale;
22) deve essere previsto un sistema di captazione dell'aria e delle
emissioni odorigine generate dai cumuli di materiale presenti nella
"zona di vagliatura, triturazione e miscelazione". I volumi d'aria
aspirati da tale sistema dovranno essere quindi inviati al sistema di
trattamento degli odori (biofiltro e scrubber) adeguatamente
dimensionato. Cio' potra' trovare una possibile traduzione progettuale
destinando una porzione specifica e delimitata della "zona di
vagliatura, triturazione e miscelazione" a box di miscelazione e
triturazione, predisponendo, al di sopra di questo, un sistema di
aspirazione adeguatamente dimensionato, in relazione alle dimensioni
del box, alla tipologia e alla quantita' di rifiuti trattati.
Diversamente potra' essere valutata la realizzazione di un dispositivo
di aspirazione, esteso per l'intera lunghezza del fronte antistante e
opposto alle celle anaerobiche, che, attraverso manichette ad
attivazione autonoma ed indipendente, consenta di posizionare
l'aspirazione sui cumuli di rifiuti. La modalita' tecnica prescelta
per la captazione dell'aria dai cumuli di rifiuti presenti nella "zona
di vagliatura, triturazione e miscelazione", dovra' essere individuata
e realizzata dal proponente entro il periodo di prevista realizzazione
dell'intervento in progetto ed essere pertanto operativa a far data
dalla comunicazione della messa in esercizio dell'impianto nella sua
nuova conformazione;
23) il biofiltro previsto per il trattamento delle emissioni della
vasca percolato e vasca equalizzazione (emissione n. 13) deve essere
mantenuto in efficienza e attivo per tutto il tempo di esistenza
dell'impianto di trattamento delle acque reflue di
dilavamento-processo e di percolato di discarica, effettuando le
necessarie operazioni di manutenzione e/o sostituzione per mantenerlo
in efficienza;
24) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, i seguenti rilievi fonometrici:
a) rilievi atti a determinare il rispetto dei valori limite
differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in prossimita'
dei ricettori presenti e maggiormente prossimi all'impianto (ricettori
R10, R19). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti
abitativi monitorando la differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale (con impianto in progetto in attivita' e a regime) e
il rumore residuo con l'intero impianto non in attivita';
b) rilievi del livello di rumore ambientale in esterno in periodo
diurno e in periodo notturno in prossimita' dei ricettori presenti e
maggiormente prossimi all'impianto (ricettori R10, R19) secondo le
modalita' stabilite dalla normativa vigente, con impianto in progetto
in attivita' e a regime al fine di verificare il rispetto dei valori
limite assoluti di immissione vigenti;
25) in seguito alla messa a regime del nuovo impianto e sulla base dei
risultati della prima campagna del monitoraggio sopra descritto, in
caso di verifica di mancato rispetto dei limiti vigenti dovuto
all'impianto in oggetto, si dispone quanto segue:
a) devono essere monitorate, secondo le modalita' stabilite dalla
normativa vigente, le sorgenti acustiche interne all'impianto
maggiormente rilevanti;
b) devono essere valutati i contributi di ogni singola sorgente sui
livelli di rumorosita' in periodo diurno e notturno nell'ambiente
circostante e nei ricettori presenti;
c) sulla base dell'analisi effettuata (vedi punto a) e dei contributi
individuati (vedi punto b), devono essere identificate le eventuali
sorgenti interne il cui contributo sonoro risulti responsabile del
mancato rispetto dei limiti acustici vigenti nell'ambiente circostante
e nei ricettori presenti rispetto alla situazione ante operarti;
d) nel caso in cui vengano identificate sorgenti di rumore interne
all'impianto il cui contributo sonoro risulti responsabile del mancato
rispetto dei limiti acustici vigenti (punto c), ogni singola sorgente
di rumore identificata come tale deve essere dotata di adeguate misure
di insonorizzazione e/o mitigazione acustica al fine di garantire
quanto segue:
- il rispetto dei valori limite di emissione diurni e notturni
vigenti;
- in prossimita' di tutti i ricettori presenti il rispetto dei valori
limite assoluti di immissione diurni e notturni vigenti;
- in prossimita' di tutti i ricettori esposti alla rumorosita'
dell'impianto (ambienti abitativi) il rispetto dei valori limite
differenziali diurni e notturni vigenti;
e) in seguito devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite
dalla normativa vigente, nuovi rilievi atti a determinare il rispetto
dei valori limite assoluti e differenziali di rumore in periodo diurno
e notturno in prossimita' di tutti i ricettori presenti nell'area nei
medesimi punti monitorati in precedenza al fine di verificare
l'efficienza delle misure di mitigazione;
26) il monitoraggio e le analisi di cui al punto 24. dovranno essere
eseguiti dal proponente a proprio carico, entro 1 mese dalla messa a
regime dell'impianto in progetto, secondo le modalita' e i criteri
definiti dalla normativa vigente e tutti i risultati dovranno essere
trasmessi al Servizio Pianificazione territoriale dell'Amministrazione
provinciale di Forli'-Cesena e ad ARPA entro i primi 10 giorni
successivi al mese suddetto;
27) in caso di verifica del mancato rispetto dei limiti vigenti, i
monitoraggi, gli studi e gli eventuali adeguamenti mitigativi
descritti al punto 25) lettere a), b), c), e d), dovranno essere
tempestivamente effettuati dal proponente a proprio carico e gli studi
effettuati, i risultati e la comunicazione di avvenuta realizzazione
di misure di mitigazione/insonorizzazione acustica dovranno essere
trasmessi ad ARPA Forli'-Cesena e all'Amministrazione provinciale di
Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale entro e non oltre
2 mesi dalla data di trasmissione ai medesimi Enti degli esisti del
monitoraggio di cui al punto precedente;
28) il monitoraggio e le analisi di cui al punto 25. lettera e)
dovranno essere eseguiti dal proponente entro un mese dalla
realizzazione delle ulteriori misure di insonorizzazione e/o
mitigazione acustica eventualmente previste al punto 25) lettera d), e
i risultati dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale
di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e ad ARPA
Forli'-Cesena entro i primi 10 giorni successivi al mese suddetto;
29) la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, con nota prot. n. 17971 del 29/10/2007, riporta
"che l'intervento in progetto possa essere ancora meglio inserito nel
contesto paesaggistico con le seguenti operazioni:
- ulteriore potenziamento delle schermature verdi, con essenze
vegetali diverse, autoctone, disposte in modo non geometrico ma
naturale consentaneo con le ondulazioni del terreno;
- i colori e i materiali degli edifici vengano selezionati sul posto,
sulla base di idonee campionature, al fine di controllarne e
migliorarne l'inserimento nel contesto visivo;
- la prevista "facciata schermante" (pannelli traforati) cosi' come la
"sperimentazione schermante" costituita da elementi lignei, vengano
dotate alla base di aiuole con piante rampicanti (ed impianto di
irrigazione). Cio' consentira' un ulteriore stemperamento dei volumi
nel medio-ampio contesto visivo;
- la nuova viabilita' di accesso e manovra, venga trattata non con
asfalto ma con materiali colorati da definire in loco a mezzo
campionature";
30) la scelta dei colori degli edifici e della nuova viabilita' di
accesso e manovra dovra' essere concordata, sul posto, tra il
proponente e la Soprintendenza per i Beni architettonici ed il
paesaggio. A tal fine il proponente dovra' accordarsi preventivamente
con la Soprintendenza per definire modalita' e tempi per
l'effettuazione dell'incontro nel sito dell'impianto di trattamento di
rifiuti;
31) alla luce di quando emerso dallo studio vegetazionale, al fine di
garantire il totale inserimento dell'opera nel contesto ecologico e
paesaggistico, si prescrive che:
- le operazioni di ripristino vegetazionale vengano eseguite nei
periodi piu' idonei all'attecchimento della vegetazione e siano
supportate da successive cure colturali ripetute fino al completo
allignamento della vegetazione; tali cure andranno effettuate con
frequenze idonee per un periodo di almeno cinque anni dall'ultimazione
degli interventi di impianto;
- lungo la recinzione dell'impianto e sul terrazzo che costeggia il
rio della Busca, la prevista piantumazione deve essere realizzata
impiegando essenze arbustive (di almeno 3-4 anni) ed essenze arboree
(di almeno 4-6 anni). Le essenze arboree dovranno essere costituite da
specie autoctone quali, ad esempio, Quercus pubescens e Ostrya
carpiflolia, quelle arbustive da Corylus avellana, Rosa canina, Prunus
spinosa, Cornus sanguinea e Cornus mas. I sesti di impianto dovranno
rispettare la proporzione tra alberi/arbusti di 1 a 5, con densita',
rispettivamente, pari a 1/4 mq. e 1/2 mq.;
32) affinche' la presenza dei rifiuti non alteri le disponibilita'
trofiche complessive del sistema ambientale indagato (determinando,
conseguentemente, disequilibri ecologici), al fine di evitare lo
sparpagliamento di materiali all'esterno del sito di compostaggio e
scongiurare il rischio di diffusione di malattie veicolate da animali,
dovra' essere mantenuta l'integrita' della recinzione perimetrale;
c) di esprimersi in merito alle controdeduzioni presentate dalla
Romagna Compost Srl pervenute in data 16 novembre 2007, acquisite al
prot. prov. n. 100778 del 21/11/2007, conformemente a quanto valutato
e deciso nei paragrafi 5A e 5B del rapporto sull'impatto ambientale
che costituisce l'Allegato A del presente atto;
d) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente
valutazione di impatto ambientale (VIA) comprende e sostituisce tutte
le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i
nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la
realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, compresa
l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208 del DLgs 3 aprile
2006, n. 152, ed il permesso di costruire;
e) di dare atto in particolare che il Comune di Cesena:
- con atto P.G. n. 22497 del 18/10/2007 ha rilasciato l'Autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 159 del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42
relativa alla realizzazione delle opere previste dal progetto
(Allegato 7 dell'Allegato A del presente atto);
- con atto n. P.G. n. 31700 dell'1/8/2007, a firma del Dirigente del
Settore Sviluppo produttivo e residenziale, arch. Emanuela Antoniacci,
ha rilasciato l'autorizzazione, con prescrizioni, per la realizzazione
degli interventi in progetto ricadenti in area sottoposta a vincolo
idrogeologico (Allegato 3 dell'Allegato A del presente atto);
- con atto Prot. Gen. n. 22497/02 - pratica STAU 46 - 2007, a firma
del responsabile P.O. del Settore Sviluppo produttivo e residenziale,
arch. Cinzia Brighi, ha rilasciato il permesso di costruire n. 69 del
5/11/2007 relativo alla realizzazione delle opere edilizie previste
dal progetto. Copia di tale atto e' stata inviata a questa
Amministrazione provinciale via fax dal Comune di Cesena in data
19/11/2007 (Allegato 8 dell'Allegato A del presente atto);
f) di dare atto che lo Sportello Unico per le imprese del Comune di
Cesena provvedera' a seguito dell'approvazione del presente atto a
perfezionare il rilascio del permesso di costruire alla societa'
proponente mediante la restituzione alla stessa di copia vistata e
timbrata degli elaborati grafici e progettuali relativi al "Progetto
di adeguamento dell'impianto di compostaggio con processo di
fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, localizzato a Tessello, nel Comune di Cesena";
g) di dare atto che l'Azienda Unita' sanitaria locale di Cesena, con
nota prot. n. 0070570 (386428) del 31/10/2007, acquisita al prot.
prov. n. 96186 del 6/11/2007, e con nota prot. n. 0074040, acquisita
al prot. prov. n. 100709 del 21/11/2007 ha espresso il proprio parere
di competenza in merito alla sicurezza del lavoro e l'igiene pubblica
alla realizzazione dell'opera in oggetto nonche' ai fini della
proposta di variante allo strumento urbanistico del Comune di Cesena;
h) di dare atto che il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
sezione Forli'-Cesena, con nota, a firma del Comandante ing. Carlo
Dall'Oppio, prot. n. 5342/07/P del 10/7/2007, acquisita al prot. prov.
n. 70040 del 20/7/2007, ha espresso il proprio parere di conformita'
sul progetto;
i) di dare atto che la Direzione regionale per i Beni culturali e
paesaggistici dell'Emilia-Romagna, con nota protocollo n. 17971 del
29/10/2007, acquisita al prot. prov. n. 95530 del 5/11/2007, ha
espresso il proprio parere di competenza sull'intervento in progetto
ai sensi del DLgs 42/04;
j) di dare atto, infine, che le intese, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi
comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa, elencati in premessa narrativa della
presente deliberazione alle lettere da a) a k), non espressamente
formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza di Servizi
mediante gli atti sopra richiamati, si intendono contenuti all'interno
del sopraccitato "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di
adeguamento dell'impianto di compostaggio con processo di
fermentazione anaerobica e con produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili, localizzato a Tessello, nel comune di Cesena"
costituente l'Allegato A del presente atto;
k) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della LR 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
l) di precisare che l'efficacia temporale degli atti autorizzativi in
materia di gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera relativi
all'impianto di compostaggio e' precisata, ai sensi della normativa
vigente di settore, nei sotto elencati allegati dell'Allegato A del
presente atto:
- Allegato 1 - Gestione rifiuti "Condizioni transitorie di esercizio
dell'impianto";
- Allegato 2 - Gestione rifiuti "Condizioni di esercizio dell'impianto
a regime";
- Allegato 5 - Condizioni e limiti alle emissioni in atmosfera
dell'impianto nel periodo transitorio;
- Allegato 6 - Condizioni e limiti alle emissioni in atmosfera in fase
di esercizio;
m) di dare atto che, poiche' la presente valutazione d'impatto
ambientale positiva comprende e sostituisce l'autorizzazione
all'emissione in atmosfera, si intende revocata, a partire dalla data
di esecutivita' di questo atto, l'autorizzazione all'emissione in
atmosfera rilasciata dall'Ufficio Inquinamento atmosferico, acustico,
energia del Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio
dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena al Comune di Cesena
con atto n. 119 del 23/5/2000 prot. n. 12516/96 ai sensi dell'art. 6
del DPR 203/88;
n) di dare atto che, poiche' la presente valutazione d'impatto
ambientale positiva comprende e sostituisce l'autorizzazione ex art.
208 del DLgs 152/06, si intende revocata a partire dalla data di
esecutivita' del presente atto l'autorizzazione alla gestione rifiuti
ai sensi dell'ex art. 28 del DLgs 22/97 rilasciata dall'Ufficio
Impianti del Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio
dell'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena alla Societa'
Romagna Compost con atto n. 390 del 27/11/2003 prot. n. 84433/03;
o) di dare atto che la presente procedura di VIA non comprende
l'autorizzazione allo scarico in fognatura, ai sensi del DLgs 152/06,
e l'autorizzazione alla costruzione e messa in esercizio
dell'elettrodotto di collegamento alla rete di distribuzione
dell'energia elettrica, ai sensi della L.R. 10/93, come previsti dal
progetto, precisando che tali autorizzazioni dovranno essere richieste
successivamente ai sensi della vigente normativa;
p) di dare altresi' atto che:
- ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, l'esito positivo della valutazione
d'impatto ambientale in oggetto costituisce variante al vigente
strumento urbanistico del Comune di Cesena, a condizione che il
Consiglio comunale ratifichi, entro 30 giorni a pena di decadenza,
l'assenso manifestato dal proprio rappresentante in sede di Conferenza
di Servizi; a seguito della suddetta ratifica consiliare, il Comune
provvedera', in adempimento di quanto previsto dall'art. 15, comma 3,
della L.R. 47/78 e successive modifiche ed integrazioni, a trasmettere
alla Provincia gli elaborati aggiornati del PRG vigente;
- gli elementi di variante introdotti al PRG vigente del Comune di
Cesena attengono alla ridefinizione, con ampliamento, della
perimetrazione della zona di cui all'art. 55 delle norme tecniche di
attuazione "Servizi di interesse pubblico e sovracomunale - Area per
la discarica RSU", come individuata nella "Tavola dei sistemi PS
2.1.16" del vigente PRG, il cui stralcio cartografico e' stato
acquisito agli atti del Servizio Pianificazione territoriale della
Provincia di Forli'-Cesena;
q) di comunicare al Comando militare Esercito Emilia-Romagna, al
Comando VI Reparto Infrastrutture, al Comando I Regione Area -
Direzione Demanio, come richiesto dalla Circolare RER del 20 luglio
1995, n. 2, che la procedura di valutazione d'impatto ambientale in
esame costituisce variante al PRG vigente del Comune di Cesena nei
limiti e nei modi indicati nella documentazione presentata dalla
Romagna Compost Srl;
r) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla societa' proponente Romagna Compost Srl;
s) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Servizio Ambiente e Tutela del
territorio della Provincia di Forli'-Cesena, alla Regione
Emilia-Romagna, al Comune di Cesena, all'ARPA Sezione Provinciale di
Forli'-Cesena, al Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, alla
Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici
dell'Emilia-Romagna, al Comando provinciale VV.F. - Forli'-Cesena,
all'ENEL Distribuzione SpA, all'Autorita' d'Ambito territoriale
ottimale di Forli'-Cesena, alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio di Ravenna e alla Soprintendenza per
i beni archeologici per l'Emilia-Romagna;
t) di quantificare in Euro 2.969,40, pari allo 0,04 % del valore
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive
modifiche ed integrazioni, sono a carico della societa' proponente;
u) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16 , comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione;
v) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
DLgs 18 agosto 2000, n. 267.".

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