COMUNE DI CERVIA (Ravenna)

COMUNICATO

Titolo III - Procedura di VIA decisione concernente il progetto di attivita' estrattiva - Cava Adriatica in localita' Savio di Cervia

L'Autorita' competente: Regione Emilia-Romagna, Provincia di Ravenna,
Comune di Cervia - Servizio Politiche Ambientali, Via Caduti per la
Liberta' n. 15, comunica la deliberazione relativa alla procedura di
VIA concernente il
- progetto: di attivita' estrattiva - Cava Adriatica - in localita'
Savio di Cervia;
- presentato da: Societa' EMS Srl, con sede legale in Via Berlinguer
n. 14, Ravenna;
- localizzato: nel Comune di Cervia in localita' Savio di Cervia.
Il progetto interessa il territorio del comune di Cervia e della
provincia di Ravenna.
Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente
Comune di Cervia - Servizio Politiche ambientali - Via Caduti per la
Liberta' n. 15 con atto di Giunta comunale n. 356 del 28/12/2006 ha
assunto la seguente decisione:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni sul
"Progetto di coltivazione e sistemazione cava di argilla denominata
Cava Adriatica", presentato dalla Societa' EMS Srl, con sede legale in
Via Berlinguer n. 14 - Ravenna, poiche' le attivita' in previsione
sono, secondo gli esiti della Conferenza di Servizi conclusasi il
21/12/2006, nel complesso ambientalmente compatibili;
b) di ritenere quindi possibile effettuare le attivita' di cui al
precedente punto a), a condizione siano rispettate le prescrizioni
riportate al punto 4 - Conclusioni - del "Rapporto sull'impatto
ambientale del progetto di coltivazione e sistemazione cava di argilla
denominata Cava Adriatica" allegato quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione e di seguito trascritte:
1) Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico, sara' cura della
proprieta' della cava avere una perfetta manutenzione delle
attrezzature e di verificarne il reale stato d'uso mediante periodici
controlli per verificare che la rumorosita' e l'emissione degli
inquinanti, siano minimi. Dovranno essere controllate tutte le parti
che con l'usura possono avere delle rotture con conseguente
inquinamento.
2) Per quanto riguarda l'inquinamento idrico: dovra' essere garantita
dall'azienda una perfetta manutenzione delle attrezzature, in
particolar modo di quelle a diretto contatto con l'acqua, per evitare
perdite di oli e combustibili che potrebbero causare contaminazioni
delle acque. E' necessario a tal fine che siano realizzate delle
cisterne a doppia parete o con bacino di contenimento e area protetta
per il deposito degli oli sia nuovi che esausti nonche' per il
carburante (gasolio, etc.).
3) Per quanto riguarda le polveri sara' necessario bagnare le strade
sterrate di cantiere per limitare al minimo l'alzarsi della polvere al
passaggio dei mezzi, ed applicare gli interventi di mitigazione
previsti nel documento di SIA presentato dalla ditta.
4) In base a quanto dichiarato dal proponente, le acque di processo
generate dall'attivita' estrattiva vengono reimmesse all'interno del
bacino di cava, pertanto non risulta necessaria una concessione allo
scarico da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale. Nel
caso in cui nel corso dei 5 anni previsti di attivita' della cava,
dovesse rendersi necessario il recapito nella rete consorziale di
acque provenienti dalla cava, dovra' essere richiesta concessione al
Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.
5) Per quanto riguarda la tutela del suolo: nel momento del
rifornimento dei mezzi, dovra' essere prestata attenzione per non fare
uscire carburante dal serbatoio evitando la contaminazione di acqua e
sedimenti; nel caso di sospettata fonte d'inquinamento dovra' essere
effettuato un adeguato monitoraggio e l'eventuale bonifica. Sara' cura
del cavatore di eseguire con cura l'opera di scavo delle scarpate che
dovranno avere idonea pendenza come da normativa.
6) Per quanto riguarda l'impatto sul paesaggio: si ritiene che il
fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi piu' aridi dell'anno,
possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe
alla coltivazione, specie in correlazione con l'andamento delle
correnti atmosferiche, manifestandosi nell'imbiancamento della
vegetazione e delle cose per grandi ambiti visuali. Alla luce di cio'
si evidenzia la necessita', nei periodi aridi, dell'inumidimento delle
pareti interne dell'area estrattiva mediante autobotti e la bagnatura
degli autocarri a carico completato, e dell'applicazione degli
interventi di mitigazione previsti nel SIA. Ai fini del contenimento
visivo dell'impatto sul paesaggio si richiede che durante la fase di
coltivazione, la gestione degli accumuli temporanei della sabbia
stoccata avvenga effettuando una loro sistemazione temporanea secondo
il criterio del minimo impatto visivo, e ponendo una maggior frequenza
nell'invio dei materiali contribuendo all'ulteriore attenuazione del
citato impatto. Non appena la cava avra' raggiunto il livello di
abbandono previsto nel piano, si dara' corso ai lavori di attuazione
della sistemazione paesaggistica.
7) Per quanto concerne la sistemazione finale dell'area: si stralcia
dalla presente autorizzazione la parte relativa al progetto del
fabbricato rimandando la sua realizzazione ad un successivo permesso
di costruire che dovra' ottenere tutti i pareri prescritti per questa
fattispecie di opere (Azienda Unita' sanitaria locale, ARPA, ecc.) e
alle ulteriori seguenti condizioni:
- il fabbricato dovra' essere realizzato dove indicativamente
localizzato nell'elaborato F e comunque in un intorno non superiore a
15 m;
- deve essere eseguito un accurato rilievo della linea elettrica (132
kV) ed il fabbricato deve essere localizzato per tutte le sue parti al
di fuori della fascia di rispetto di 50 m. da ogni lato rispetto la
proiezione dell'interasse;
- la superficie a portico o comunque coperta con brie soleil ed altro
non puo' superare il 20% della superficie totale ammessa;
- le destinazioni d'uso ammesse devono essere legate all'attivita'
sportiva e ricreativa con espressa esclusione della ricettivita'
(camere). Il progetto del fabbricato oggetto di permesso di costruire
deve pertanto prevedere spazi necessari all'attivita' sportiva per
almeno il 40% della superfi'cie totale (come rimessaggi, depositi
materiali o altro nonche' spogliatoi), mentre relativamente agli usi
ricreativi si possono prevedere attivita' di bar e/o ristorante, sala
tv, sala riunioni, ecc., comunque legate alla riqualificazione e al
riutilizzo a fini ambientali della cava.
8) Relativamente all'accesso alle zone parcheggio e ristoro, il
progetto oggetto di autorizzazione dovra' essere subordinato al
possesso della proprieta' dell'area (nel SIA si fa riferimento
all'accesso della Anonima Bitumi), o eventualmente un diritto reale
che ne consente l'utilizzo, fermo restando eventuali nulla-osta che
l'ente gestore della SS 16 potra' richiedere.
9) Le zone a parcheggio dovranno essere filtranti in modo profondo per
non meno del 90%.
10) Le attivita' e le opere dovranno essere realizzate nel rispetto
delle norme e prescrizioni contenute nel Piano stralcio per il rischio
idrogeologico vigente e delle direttive adottate dal Comitato
istituzionale.
11) Relativamente al progetto di recupero, deve essere attentamente
valutata la messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive e la
stessa deve essere concordata in ordine alla qualita' e quantita' con
il Servizio Verde e Pinete del Comune di Cervia.
12) Prima dell'autorizzazione alla coltivazione dovra' essere
acquisito e formalizzato il NO da parte dell'Ente Gestore della SS
16.
13) Si ritengono idonee le proposte di monitoraggio avanzate dal
proponente nel documento Allegato N al SIA, tenendo conto delle
seguenti valutazioni:
- dovra' essere eseguito un monitoraggio in corso d'opera per il
controllo della stabilita' dei fronti di scavo. Nel caso dei cumuli e
del rilevato arginale si dovra' controllare che non vi siano
dilavamenti ne' ostruzione di fossi e canali. Le verifiche di
stabilita' dovranno comprendere calcoli che tengano conto anche delle
azioni sismiche;
- l'esito delle indagini dovra' essere comunicato al Comune di Cervia
ed agli altri enti interessati.
14) L'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attivita' estrattiva
verra' rilasciata successivamente all'esito favorevole della procedura
di VIA.
15) La validita' della valutazione di impatto ambientale positiva,
relativa al progetto presentato dalla Societa' EMS Srl, avra' una
durata temporale di 3 anni, a decorrere dalla data di approvazione
della delibera della Giunta del Comune di Cervia. Nel caso in cui il
proponente non rispetti le tempistiche indicate nel progetto
approvato, dovra' essere presentato da parte del proponente un nuovo
progetto e riavviata una nuova procedura di VIA.
16) Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 9/99: nei casi in cui il progetto
sia realizzato in parziale o totale difformita' dalle prescrizioni
contenute nella valutazione di impatto ambientale (VIA), l'Autorita'
competente, previa eventuale sospensione dei lavori, diffida il
proponente ad adeguare l'impianto, opera o intervento. Il
provvedimento di diffida stabilisce i termini e le modalita' di
adeguamento. Qualora il proponente non si adegui a quanto stabilito
nella diffida, l'autorita' competente revoca la valutazione di impatto
ambientale (VIA) e dispone la sospensione dei lavori nonche' la
riduzione in pristino dello stato dei luoghi e della situazione
ambientale a spese e cura del responsabile, definendone i termini e le
modalita'. In caso di inerzia l'autorita' competente provvede
d'ufficio a spese dell'inadempiente.
c) di dare atto che ai sensi dell'art. 18, comma 8, L.R. 9/99 il
termine ultimo per la chiusura della Conferenza dei Servizi e' stato
prorogato di ulteriori 60 giorni;
d) di dare atto che il parere della Provincia di Ravenna, di ARPA ed
Azienda Unita' sanitaria locale espresso ai sensi dell'art. 5, comma 2
del DPR 12 aprile 1996 e dell'art. 18, comma 6 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e' contenuto
all'interno del sopracitato "Rapporto";
e) di dare atto che alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi
tenuta il 21/12/2006 sono risultati assenti i sottoscritti Enti:
- ARPA - Sezione di Ravenna;
- Azienda Unita' sanitaria locale - Dipartimento di Prevenzione;
per i quali si ritiene acquisito il parere positivo ai sensi dell'art.
14 ter, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
f) di dare atto che il Parco Regionale del Delta del Po, invitato a
partecipare sebbene l'area oggetto di intervento sia situata
esternamente al perimetro del Parco, non e' intervenuto alla seduta
conclusiva della Conferenza di Servizi;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, copia della presente
deliberazione alla proponente Societa' EMS Srl, con sede legale in Via
Berlinguer n. 14 - Ravenna ed allo Sportello Unico del Comune di
Cervia per gli adempimenti di rispettiva competenza;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni per gli adempimenti di rispettiva
competenza copia della presente deliberazione alla Regione
Emilia-Romagna, alla Provincia di Ravenna - Settore Ambiente e Suolo,
all'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna - Dipartimento di
Prevenzione, all'ARPA di Ravenna, al Parco Regionale del Delta del
Po;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, che la validita' della
valutazione di impatto ambientale positiva, relativa al progetto
presentato dalla Societa' EMS Srl, con sede legale in Via Berlinguer
n. 14 - Ravenna avra' una durata temporale di 3 anni, a decorrere
dalla data di approvazione della presente delibera. Nel caso in cui il
proponente non inizi a realizzare il progetto entro il termine
temporale stabilito, o non rispetti le tempistiche indicate nel
progetto approvato, dovra' essere presentato da parte del proponente
un nuovo progetto e riavviata una nuova procedura di VIA;
j) di stabilire, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e della
deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2002, n. 1238, che la
Societa' EMS Srl; con sede legale in Via Berlinguer n. 14 - Ravenna
dovra' corrispondere al Comune di Cervia - Sportello Unico - un
importo di Euro 564,00 a titolo di spese istruttorie, pari allo 0,04%
dell'importo delle opere;
k) di pubblicare, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 9/99 e
successive modifiche ed integrazioni, estratto del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
l) di trasmettere al proponente ed alle Amministrazioni interessate la
presente deliberazione;
m) di dare atto che ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 9/99 il
progetto dovra' conformarsi alle prescrizioni contenute nella
valutazione di impatto ambientale.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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