REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2007, n. 1109

Redazione e pubblicazione degli articoli 10 e 17 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20, "Disciplina generale
sulla tutela e l'uso del territorio";
viste:
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338,
recante "Decisione delle osservazioni presentate al Piano territoriale
paesistico regionale di cui all'art. 1-bis della Legge 8 agosto 1985,
n. 431, e approvazione dello stesso", con la quale e' stato approvato
il Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) e le relative norme
tecniche di attuazione;
- la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2002, n. 2567,
recante "Pubblicazione del testo coordinato delle norme del PTPR come
modificato dal PTCP di Forli'-Cesena (deliberazione della Giunta
regionale 1595/01) e dal PTCP di Rimini (deliberazione della Giunta
regionale 2377/01)";
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2003, n. 1321,
recante "Rettifiche alla deliberazione della Giunta regionale 16
dicembre 2002, n. 2567, relativa al Testo coordinato delle norme del
PTPR. Ripubblicazione del testo coordinato delle norme del PTPR";
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 272,
recante "Rettifica errori materiali agli articoli 16, 17 e 19 delle
norme del Piano territoriale paesistico regionale (delibera di Giunta
regionale n. 7 luglio 2003, n. 1321)";
premesso che:
- con la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 1424 del 26
luglio 2006, la Regione ha espresso l'intesa, ai sensi dell'art. 22
della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, in merito alla proposta di modifica
degli articoli 10, 17 e 18 delle norme del PTPR presentata dalla
Provincia di Forli'-Cesena nell'ambito del procedimento di
approvazione del Piano territoriale di Coordinamento provinciale
(PTCP) di cui all'art. 27 della stessa L.R. 20/00;
- a seguito di cio', la Provincia di Forli'-Cesena, con la
deliberazione del Consiglio provinciale prot. n. 68886/146 del 14
settembre 2006, ha approvato il PTCP, ai sensi dell'art. 27 della L.R.
20/00;
preso atto che, a seguito dei predetti atti, sono state apportate
alcune modifiche alla normativa del PTPR, e in particolare:
- l'art. 10 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10
Sistema forestale boschivo
1) Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i
terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di
origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,
nonche' i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione
arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da
altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o
parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle
voci:
a) formazioni boschive del piano basale o submontano;
b) formazioni di conifere adulte;
c) rimboschimenti recenti;
d) castagneti da frutto;
e) formazioni boschive con dominanza del faggio;
f) boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole
contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2) Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli
indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai
successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le
prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono
ter, decimo, decimo bis e decimo ter.
3) Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e
boschivo finalita' prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica
e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di
riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.
Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate
in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno,
atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare
l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti
di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e
boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO2 al fine di
rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli
obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco
rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione
andra' compensata secondo quanto previsto al comma 10-ter.
4) Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunita' Montane
interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al
primo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 4 settembre 1981, n.
30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla
Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta
tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo
comma del presente articolo. Per la definizione delle predette
perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla
formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle
Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno
fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche
di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente
aggiornate con le modalita' sopra indicate assicurandone la pubblica
visione a cura delle Province e delle Comunita' Montane.
5) In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma
dell'articolo 3 del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede
all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di Polizia
forestale, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 4 settembre
1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessita' di
migliorare le modalita' di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto
fusto, anche al fine di assicurare una piu' efficace protezione del
suolo nelle pendici scoscese ed instabili.
6) In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla Legge 18
maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione
relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza e a
specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma
del presente articolo.
7) Le pubbliche autorita' competenti sono tenute ad adeguare i propri
atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi,
ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza
sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.
8) La gestione dei terreni di cui al comma 1, persegue l'obiettivo
della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale
polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:
a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di
interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di
piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio
forestale, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle
predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali
e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al
piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del
DLgs 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia
forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di
cui all'articolo 10 della Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
a bis) gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9-bis;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche'
ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito
ammissibile dalla pianificazione comunale;
c) le normali attivita' selvicolturali, nonche' la raccolta dei
prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi
nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con
particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai
piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
d) le attivita' di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei
limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali
di cui alla precedente lettera a);
e) le attivita' escursionistiche e del tempo libero compatibili con le
finalita' di tutela naturalistica e paesaggistica.
9) Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli
strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1 del
presente articolo, e' ammessa la realizzazione esclusivamente delle
opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e
infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente
previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali,
provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilita' con le
disposizioni del presente Piano, ferma restando la sottoposizione a
valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di
pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare
zone in cui, per la qualita' forestale e ambientale o per la
fragilita' territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.
9 bis) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico
di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9, per la cui
attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria
previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica
o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, e'
subordinata alla espressa verifica di compatibilita'
paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle
ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere
che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
9 ter) Anche nei casi di cui al comma 9-bis, dovra' essere assicurato
il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali
fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la
realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura
tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto
paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei
terreni interessati.
10) Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, devono comunque avere
caratteristiche, dimensioni e densita' tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto
degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali
presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e
impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle
infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici,
interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile,
salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i
boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le
aree umide, i margini boschivi.
Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e
di servizio forestale di cui al comma 8 non devono avere larghezza
superiore a 3,5 metri lineari, ne' comportare l'attraversamento in
qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60%
per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprieta'
assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione
ai sensi della Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di
esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi
agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e
9-bis, devono altresi' essere corredati dalla esauriente dimostrazione
sia della necessita' della realizzazione delle opere stesse, sia
dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali
opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi
derivanti dall'intervento.
10 bis) Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e
infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi
dei commi 9 e 9-bis, deve contemplare, altresi', gli interventi
compensativi dei valori compromessi.
10 ter) Le Province nell'ambito dei PTCP individuano gli ambiti
territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi
di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del
DLgs 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del
medesimo bacino idrografico nel quale e' stato autorizzato
l'intervento di trasformazione.
11) Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia
costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone
di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua,
nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali
nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono
essere osservate le seguenti direttive:
a) nei boschi governati ad alto fusto e' vietato il trattamento a
taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la
contiguita' e' interrotta dal rilascio di una fascia arborata di
larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere
assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni
allorche' siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale
od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi
selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
b) nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di
anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno
minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale,
sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni
del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli
Enti delegati di cui all'articolo 16 della Legge regionale 4 settembre
1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi
in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal
vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del
presente articolo";
- l'art. 17, relativo alle "Zone di tutela dei caratteri ambientali di
laghi, bacini e corsi d'acqua":
- al quinto comma, alla lettera e), dopo le parole "sistemi
tecnologici per" sono state inserite le seguenti parole:
"la produzione di energia idroelettrica e";
- al sesto comma, dopo le parole "sistemi tecnologici per" sono state
inserite le seguenti parole:
"la produzione di energia idroelettrica e";
- infine, pur non introducendo alcuna modifica espressa al vigente
testo dell'art. 18, relativo a "Invasi ed alvei di laghi, bacini e
corsi d'acqua" del PTPR, in virtu' del rinvio effettuato dal comma 2,
lett. a), di tale articolo al quinto comma del precedente articolo 17,
viene di fatto ampliato l'oggetto di tali attivita' ed opere ammesse
all'interno di tali ambiti;
dato atto che:
- le norme del PTPR modificate, di cui all'allegato alla presente
delibera, esplicano la loro efficacia su tutto il territorio
regionale;
- per il territorio della provincia di Forli'-Cesena trova integrale
applicazione la normativa del PTCP approvato dal Consiglio provinciale
prot. n. 68886/146 del 14 settembre 2006, in quanto coordina le
varianti al PTPR con le specificazioni ed integrazioni allo stesso di
competenza del livello provinciale;
ritenuto, quindi, a seguito della conclusione della intesa intercorsa
tra la Regione Emilia-Romagna e la Provincia di Forli'-Cesena di cui
alla citata deliberazione della Assemblea legislativa 26 luglio 2006,
n. 72, e della conseguente approvazione del PTCP da parte del
Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre
2006:
- di approvare la redazione del Testo coordinato delle norme del PTPR
con le sopra indicate modifiche agli articoli 10 e 17;
- di pubblicare, ai fini della certezza del diritto, il testo
integrale dei suddetti articoli 10 e 17 delle norme del PTPR,
riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
- di ritenere non necessaria la pubblicazione del testo dell'art. 18
delle stesse norme del PTPR, in considerazione della assenza di
espressa modifica del testo letterale, pur nella considerazione
dell'effettivo ampliamento delle attivita' e opere ammesse all'interno
degli ambiti di competenza;
dato atto del parere favorevole in merito alla  regolarita'
amministrativa del presente atto espresso dal Direttore generale alla
Programmazione territoriale e negoziata, Intese. Relazioni europee e
internazionali, dott. Bruno Molinari, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. 43/01 e della deliberazione della Giunta regionale
450/07;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Sviluppo
territoriale, Cooperazione col sistema delle autonomie.
Organizzazione
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare la redazione del testo coordinato degli articoli 10 e
17 delle Norme del PTPR cosi' come modificati a seguito della
conclusione della intesa intercorsa tra la Regione Emilia-Romagna e
della Provincia di Forli'-Cesena di cui alla deliberazione della
Assemblea legislativa 26 luglio 2006, n. 72, e della conseguente
approvazione del PTCP di Forli'-Cesena da parte del Consiglio
provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
2) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
il testo coordinato degli articoli 10 e 17 delle Norme del PTPR, cosi'
come riportato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione.
ALLEGATO A
Testo coordinato degli articoli 10, 17 delle Norme del Piano
territoriale paesistico regionale
Art. 10
Sistema forestale boschivo (modificato dalla variante al PTCP di
Forli'-Cesena approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale
del 14 settembre 2006, n. 68886/146, previa intesa con la Regione
Emilia-Romagna espressa con la deliberazione della Assemblea
legislativa del 26 febbraio 2006, n. 1424)
1) Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i
terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di
origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,
nonche' i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione
arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da
altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o
parzialmente distruttivi ed in ogni caso i terreni corrispondenti alle
voci:
a) formazioni boschive del piano basale o submontano;
b) formazioni di conifere adulte;
c) rimboschimenti recenti;
d) castagneti da frutto;
e) formazioni boschive con dominanza del faggio;
f) boschi misti governati a ceduo, della legenda delle tavole
contrassegnate dal numero 2 del presente Piano.
2) Relativamente ai terreni di cui al primo comma valgono gli
indirizzi di cui al successivo terzo comma, le direttive di cui ai
successivi commi quarto, quinto, sesto, settimo e undicesimo e le
prescrizioni di cui ai successivi commi ottavo, nono, nono bis, nono
ter, decimo, decimo bis e decimo ter.
3) Gli strumenti di pianificazione conferiscono al sistema forestale e
boschivo finalita' prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica
e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di
riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva.
Tali strumenti dovranno definire direttive e normative, differenziate
in funzione delle diverse formazioni boschive di cui al comma uno,
atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare
l'equilibrio delle specie autoctone esistenti. Inoltre gli strumenti
di pianificazione possono prevedere l'aumento delle aree forestali e
boschive, anche per accrescere l'assorbimento della CO2 al fine di
rispettare gli obiettivi regionali e provinciali in attuazione degli
obiettivi di Kyoto. In ogni caso l'espansione naturale del bosco
rientra in questi obiettivi e la sua parziale o totale eliminazione
andra' compensata secondo quanto previsto al comma 10-ter.
4) Le Province, in collaborazione con i Comuni e le Comunita' montane
interessate, provvedono, anche in relazione agli elaborati di cui al
primo comma dell'articolo 2 della Legge regionale 4 settembre 1981, n.
30, e con l'osservanza delle specifiche direttive fornite dalla
Regione, a perimetrare sulle sezioni in scala 1:10.000 della carta
tecnica regionale i terreni aventi le caratteristiche di cui al primo
comma del presente articolo. Per la definizione delle predette
perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla
formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle
Province. Dalla data di entrata in vigore, tali perimetrazioni fanno
fede dell'esatta delimitazione dei terreni aventi le caratteristiche
di cui al primo comma ai fini dell'applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo. Le perimetrazioni sono periodicamente
aggiornate con le modalita' sopra indicate assicurandone la pubblica
visione a cura delle Province e delle Comunita' montane.
5) In relazione al piano regionale forestale di cui al primo comma
dell'articolo 3 del DLgs 18 maggio 2001, n. 227, la Regione provvede
all'aggiornamento delle prescrizioni di massima e di Polizia
forestale, ai sensi dell'articolo 13 della Legge regionale 4 settembre
1981, n. 30, tenendo in particolare considerazione la necessita' di
migliorare le modalita' di utilizzazione dei boschi cedui e d'alto
fusto, anche al fine di assicurare una piu' efficace protezione del
suolo nelle pendici scoscese ed instabili.
6) In sede di redazione dei piani di bacino di cui alla Legge 18
maggio 1989, n. 183, deve esservi inclusa una specifica sezione
relativa alla programmazione forestale, con l'osservanza e a
specificazione del piano e delle prescrizioni di cui al quinto comma
del presente articolo.
7) Le pubbliche autorita' competenti sono tenute ad adeguare i propri
atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi
i sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed
interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, e'
consentito solamente per i mezzi necessari alle attivita' agricole,
zootecniche e forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio,
l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di
pubblica utilita', di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture
per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non
siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per
l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi,
ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza
sanitaria e veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.
8) La gestione dei terreni di cui al comma 1 persegue l'obiettivo
della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale
polifunzionale, e pertanto sono ammessi esclusivamente:
a) la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di
interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di
piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio
forestale, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle
predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali
e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al
piano regionale forestale di cui al primo comma dell'articolo 3 del
DLgs 18 maggio 2001, n. 227, alle prescrizioni di massima e di polizia
forestale ed ai piani economici e piani di coltura e conservazione di
cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30;
a bis) gli interventi di cui ai successivi commi 9 e 9-bis;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche'
ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito
ammissibile dalla pianificazione comunale;
c) le normali attivita' selvicolturali, nonche' la raccolta dei
prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi
nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con
particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai
piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a);
d) le attivita' di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei
limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali
di cui alla precedente lettera a);
e) le attivita' escursionistiche e del tempo libero compatibili con le
finalita' di tutela naturalistica e paesaggistica.
9) Nelle formazioni forestali e boschive come individuate dagli
strumenti di pianificazione provinciale ai sensi del comma 1, del
presente articolo, e' ammessa la realizzazione esclusivamente delle
opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e
infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente
previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali,
provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilita' con le
disposizioni del presente piano, ferma restando la sottoposizione a
valutazione di impatto ambientale per le quali essa sia richiesta da
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali. Gli strumenti di
pianificazione comunale, provinciale e regionale possono delimitare
zone in cui, per la qualita' forestale e ambientale o per la
fragilita' territoriale, sono esclusi gli interventi di cui sopra.
9 bis) La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico
di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9, per la cui
attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria
previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica
o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, e'
subordinata alla espressa verifica di compatibilita'
paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle
ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere
che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.
9 ter) Anche nei casi di cui al comma 9-bis, dovra' essere assicurato
il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali
fissati dalle Province all'interno dei PTCP, al fine di evitare che la
realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura
tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto
paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei
terreni interessati.
10) Gli interventi di cui ai commi 8, 9 e 9-bis devono comunque avere
caratteristiche, dimensioni e densita' tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto
degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali
presenti;
- essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e
impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle
infrastrutture di servizio;
- essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici,
interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile,
salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i
boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le
aree umide, i margini boschivi.
Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e
di servizio forestale di cui al comma 8, non devono avere larghezza
superiore a 3,5 metri lineari ne' comportare l'attraversamento in
qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60%
per tratti superiori a 150 metri. Qualora interessino proprieta'
assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione
ai sensi della Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di
esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove
previste in tali piani regolarmente approvati. I progetti relativi
agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 9 e 9bis,
devono altresi' essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia
della necessita' della realizzazione delle opere stesse, sia
dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali
opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi
derivanti dall'intervento.
10-bis) Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e
infrastrutturale da realizzare in area forestale o boschiva ai sensi
dei commi 9 e 9 bis, deve contemplare, altresi', gli interventi
compensativi dei valori compromessi.
10-ter) Le Province nell'ambito dei PTCP individuano gli ambiti
territoriali idonei alla realizzazione dei rimboschimenti compensativi
di cui al comma precedente secondo quanto previsto dall'art. 4 del
DLgs 18 maggio 2001, n. 227, che dovranno ricadere all'interno del
medesimo bacino idrografico nel quale e' stato autorizzato
l'intervento di trasformazione.
11) Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia
costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone
di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua,
nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali
nelle tavole contrassegnate dal numero 1 del presente Piano, devono
essere osservate le seguenti direttive:
a) nei boschi governati ad alto fusto e' vietato il trattamento a
taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la
contiguita' e' interrotta dal rilascio di una fascia arborata di
larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere
assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni
allorche' siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale
od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi
selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
b)  nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di
anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno
minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale,
sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni
del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli
Enti delegati di cui all'articolo 16 della Legge regionale 4 settembre
1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi
in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal
vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna e dal comma 6 del
presente articolo.
Art. 17
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi
d'acqua (modificato, da ultimo, dalla variante al P.T.C.P. di
Forli'-Cesena approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale
del 14 settembre 2006, n 68886/146, previa intesa con la Regione
Emilia-Romagna espressa con la deliberazione della Assemblea
legislativa del 26 febbraio 2006, n. 1424)
1) Le disposizioni di cui al presente articolo valgono:
a) per le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d'acqua individuate e perimetrate come tali nelle tavole
contrassegnate dal numero 1 del presente Piano;
b) relativamente alle aste principali dei corsi d'acqua lungo i quali
tali zone sono indicate nelle predette tavole, nei tratti dove le
medesime zone non sono perimetrate, compresi tra la sorgente del corso
d'acqua interessato e l'inizio delle perimetrazioni delle predette
zone, per una larghezza di 150 metri lineari dai limiti degli invasi
ed alvei di piena ordinaria; qualora tali fasce laterali interessino
altre zone individuate, delimitate e disciplinate dal presente Piano,
valgono comunque le prescrizioni maggiormente limitative delle
trasformazioni e delle utilizzazioni.
2) Gli strumenti di pianificazione subregionale di cui all'art. 12
della Legge regionale 5 settembre 1988, n. 36, provvedono ad
articolare le zone di cui alla precedente lettera a), nonche' a
definire cartograficamente le zone di tutela per i tratti di cui alla
lettera b), fermo restando che qualora le relative perimetrazioni
vengano ad interessare altre zone individuate, delimitate e
disciplinate dal presente Piano, valgono comunque le prescrizioni
maggiormente limitative delle trasformazioni e delle utilizzazioni.
3) Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui ai successivi
commi del presente articolo, ancorche' ricadenti nelle zone di cui
alla lettera a), ovvero nelle fasce laterali di cui alla lettera b),
del primo comma, le previsioni dei PRG vigenti alla data di adozione
del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:
a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale
perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13
della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47; i Comuni, ove non siano
dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria
deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi
quinto e seguenti dell'articolo 14 della Legge regionale 7 dicembre
1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali in zone di
completamento, nonche' in zone aventi le caratteristiche proprie delle
Zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge
regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o ai sensi dell'articolo 2 del
Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, che siano ricomprese in
programmi pluriennali di attuazione alla data di adozione del presente
Piano;
c) le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, vigenti alla
data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche
proprie delle Zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13
della Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e/o in Zone F ai sensi
dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
d) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa
pubblica, o in piani per l'edilizia economica e popolare, o in piani
delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, o in piani di
recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla data di adozione del
presente Piano;
e) le aree ricadenti in piani di recupero di iniziativa privata,
vigenti alla data di adozione del presente Piano;
f) le aree ricadenti in piani particolareggiati di iniziativa privata
ai sensi dell'articolo 25 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.
47, e/o in piani di lottizzazione ai sensi della Legge 6 agosto 1967,
n. 765, e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula
delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente a quella
di adozione del presente Piano.
4) per le aree ricadenti nelle zone di cui alla lettera a), ovvero
nelle fasce laterali di cui alla lettera b), del primo comma, diverse
da quelle di cui al terzo comma, trovano applicazione le prescrizioni
di cui ai successivi commi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono,
decimo, undicesimo e quattordicesimo e le direttive di cui ai
successivi commi dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo.
5) Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo
metropolitano ed idroviaria;
b) impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di
collegamento nonche' impianti a rete e puntuali per le
telecomunicazioni;
c) invasi ad usi plurimi;
d) impianti per l'approvvigionamento idrico nonche' quelli a rete per
lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque
ad usi irrigui;
e) sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il
trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
f) approdi e porti per la navigazione interna;
g) aree attrezzabili per la balneazione;
h) opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che
abbiano carattere geognostico;
sono ammesse nelle aree di cui al quarto comma qualora siano previste
in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I
progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilita'
tecnica ed economica, la compatibilita' rispetto alle caratteristiche
ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o
indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto
significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in
rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno essere
sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta
da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6) La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti
di pianificazione di cui al quinto comma non si applica alle strade,
agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le
telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui,
ai sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il
trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in
quanto al servizio della popolazione di non piu' di un comune ovvero
di parti della popolazione di due comuni confinanti. Nella definizione
dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle
infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si
deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi
d'acqua. Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di
impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da
disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
7) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni
e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del
presente Piano, puo' localizzare nelle aree di cui al quarto comma:
a) parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con
l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
b) percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non
motorizzati;
c) corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attivita'
di tempo libero;
d) chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la balneazione
nonche' depositi di materiali e di attrezzi necessari per la
manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui
alla lettera g) del quinto comma del presente articolo;
e) infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al
precedente sesto comma.
8) Nelle aree di cui al quarto comma, fermo restando quanto
specificato ai commi quinto, sesto e settimo, sono comunque
consentiti:
a) qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora
definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformita' alla
legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
b) gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente
esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi
richiesti;
c) il completamento delle opere pubbliche in corso, purche'
interamente approvate alla data di adozione del presente Piano;
d) l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita' di
allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva
qualora di nuovo impianto, nonche' la realizzazione di strade poderali
ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di
annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture
strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze
abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a
titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di
dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari;
e) la realizzazione di infrastrutture tecniche di bonifica montana e
di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e
simili, nonche' le attivita' di esercizio e di manutenzione delle
stesse;
f) la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di
pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili,
di modeste piste di esbosco e di servizio forestale, di larghezza non
superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessita'
di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati,
di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonche'
le attivita' di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
9) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonche' le strade poderali ed
interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in
ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per cui la
loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli
ambiti territoriali interessati. In particolare le piste di esbosco e
di servizio forestale, qualora interessino proprieta' assoggettate a
piani economici ed a piani di coltura e conservazione, ai sensi della
Legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, possono essere realizzate
soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.
10) Nelle aree esondabili e comunque per una fascia di 10 metri
lineari dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi,
bacini e corsi d'acqua naturali e' vietata la nuova edificazione dei
manufatti edilizi di cui alle lettere d) ed f) dell'ottavo comma,
l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo
produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, al fine di
favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione
di corridoi ecologici, nonche' di consentire gli accessi tecnici di
vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica,
irrigazione e difesa del suolo.
11) Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove
i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al
quarto comma, e fossero gia' insediati in data antecedente al 29
giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di
ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici
programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una
dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli
interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi
compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di
tutela dell'ambiente, nonche' i conseguenti adeguamenti di natura
urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli
impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio
comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facolta' di rilasciare
i relativi provvedimenti abilitativi in conformita' alla disciplina
urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi
suddetti programmi.
12) Nelle zone di cui al presente articolo, gli strumenti di
pianificazione dei Comuni possono, previo parere favorevole della
Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti
limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri
l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e
l'assenza di rischio idraulico, purche' le nuove previsioni non
compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino
organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.
13) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel
rispetto delle eventuali indicazioni degli strumenti di pianificazione
infraregionale individuano:
a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui
al primo comma del presente articolo, che devono essere trasferiti in
aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su
aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;
b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici
all'aperto di cui alla precedente lettera a) potendosi, se del caso,
procedere ai sensi dell'articolo 24 della Legge regionale 7 dicembre
1978, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni;
c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui
al primo comma del presente articolo, che, in conseguenza
dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono
permanere contro le predette zone di cui al primo comma,
subordinatamente ad interventi di riassetto;
d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione
dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c)
con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere
in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o
dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi,
e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi;
l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli
elementi di naturalita', anche relitti, eventualmente esistenti; il
divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti
che non abbiano il carattere della precarieta', e/o che comportino
l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente
stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od
ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle
aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia
dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi
delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto
ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di
trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle
indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un
ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione
all'entita' di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei
complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla
relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte
del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione,
della Provincia o del Comune;
sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite
specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni
comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei
complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui
sopra.
14) Dalla data di entrata in vigore del presente Piano a quella di
entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente
comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di
cui al primo comma del presente articolo sono consentiti
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, nonche' quelli
volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori
richiesti dalla relativa disciplina.
15) Relativamente alle aree di cui al quarto comma, le pubbliche
autorita' competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti
Amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:
a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i
sentieri e le mulattiere, nonche' le strade poderali ed interpoderali
e le piste di esbosco e di servizio forestale, e' consentito solamente
per i mezzi necessari alle attivita' agricole, zootecniche e
forestali, nonche' per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento
e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilita', di
rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi
rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti
raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle
funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di
protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e
veterinaria;
b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei
sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali,
nelle piste di esbosco e di servizio forestale, e' reso noto al
pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
c) le pubbliche autorita' competenti possono altresi' disporre
l'installazione di apposite chiudende, purche' venga garantito il
passaggio ai soggetti aventi diritto.

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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