REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 2007, n. 332

Approvazione modalità di attuazione e di finanziamento del Reg. (CE) 4.1998/06 del 15/12/2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità Europea, e
successive modificazioni (Trattato);
- in particolare, l'articolo 94 che prevede che il Consiglio
dell'Unione Europea possa stabilire tutti i regolamenti utili ai fini
dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare, tra gli altri
aspetti, le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo
3, nonche' le categorie di aiuti che sono dispensate da tale
procedura;
- il Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio dell'Unione Europea, del
7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato a
determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;
considerato che:
- il predetto Regolamento (CE) n. 994/98 ha conferito alla Commissione
delle Comunità Europee il potere di fissare, mediante regolamento, una
soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non
corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 92, paragrafo 1,
del Trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica
di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato stesso;
- in attuazione del predetto Regolamento la Commissione delle Comunità
Europee ha adottato il Regolamento (CE) n. 69/01 del 12 gennaio 2001
relativo all'applicazione degli articoli 87 (ex articolo 92) e 88 (ex
articolo 93) del Trattato agli aiuti di importanza minore (de
minimis);
- in ragione della frequenza con la quale e' in genere necessario
procedere ad una revisione della politica in materia di aiuti di
Stato, la Commissione ha ritenuto di limitare il periodo di
applicazione del sopra citato Regolamento (CE) n. 69/01, con la
previsione che alla scadenza del periodo di validità, fissata per il
31 dicembre 2006, le sue disposizioni continuino ad applicarsi per un
periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuti de minimis dallo
stesso disciplinati ed alle stesse condizioni;
considerato altresi' che, sulla base dell'esperienza acquisita
nell'applicazione di detto Regolamento, la Commissione ha adottato il
Regolamento (CE) n. 1998/06 del 15 dicembre 2006, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di
importanza minore (de minimis), stabilendo che lo stesso sia in vigore
dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, ed applicabile fino al 30
giugno 2014 ad aiuti individuali, ovverosia ad aiuti de minimis per
progetti selezionati dall'Autorità pubblica entro tale data;
visti:
- la Legge 19 marzo 1993, n. 236 "Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione" ed in particolare l'art. 9;
- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della
vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione
professionale, anche in integrazione fra loro";
- la L.R. 1 agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro";
- la delibera assembleare 1 marzo 2007, n. 101 "Approvazione del
Programma operativo della Regione Emilia-Romagna - Fondo Sociale
Europeo 2007/2013 - Obiettivo 2 competitività e occupazione. (Proposta
della Giunta regionale in data 12 febbraio 2007, n. 159);
ritenuto di approvare le "Modalità di attuazione e di finanziamento
del Regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione delle Comunità
Europee del 15 dicembre 2006", descritte nell'allegato che della
presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale,
precisando che per l'individuazione delle azioni formative ad esso
assoggettabili si rimanda agli avvisi pubblici di presentazione di
progetti;
dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal
Direttore generale Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina
Balboni, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art. 37,
comma 4 della L.R. 43/01 e della propria deliberazione 447/03 e
successive modificazioni;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le "Modalità di attuazione e di finanziamento del
Regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione delle Comunità Europee
del 15 dicembre 2006", relativo all'applicazione degli articoli 87 e
88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis),
descritte nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, precisando che per l'individuazione delle azioni ad
esso assoggettabili si rimanda agli avvisi pubblici di chiamata dei
progetti e che detto Regolamento e' applicabile agli aiuti de minimis
ad esso conformi, relativi a progetti selezionati dall'Autorità
pubblica entro il 30 giugno 2014;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Modalità di attuazione e di finanziamento del Regolamento (CE) n.
1998/06 della Commissione delle Comunità Europee del 15 dicembre 2006
Ai fini della corretta applicazione delle norme contenute nel
Regolamento CE n. 1998/2006 si precisa quanto segue:
1. Tenendo presenti le azioni previste nel POR ed eventuali altre
azioni/interventi a favore delle imprese a sostegno dell'occupazione,
non sono ammissibili agli aiuti de minimis i casi e i settori indicati
nella nota allegata. Risultano ammissibili gli aiuti concessi a favore
delle imprese agrituristiche.
2. La disciplina prevista nel Regolamento de minimis si applica ai
progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia
dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa
e', in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e
del contributo.
3. La soglia degli aiuti de minimis e' di 200.000 Euro, incluso
l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di "de
minimis" nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in
corso piu' i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del
trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de
minimis" e' di 100.000 Euro.
4. Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta e' tale per
cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento
69/01, in vigore il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel
tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il
mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante
abbraccia la relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno
finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).
5. Diversamente dalla disciplina del Regolamento 69/01, l'impresa non
puo' ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per
notifica) per gli stessi costi ammissibili, sovvenzionati con l'aiuto
de minimis. Questo divieto e' independente dall'aver o meno raggiunto
la soglia dei 200.000 o 100.00 Euro.
6. Al momento della presentazione dei progetti deve essere presentata
un'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000
Euro, o dei 100.000 Euro nel caso di imprese attive nel settore del
trasporto su strada, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di
cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al
progetto presentato).
7. La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi
ricevuti a titolo di "de minimis" nell'arco di tempo dei 3 esercizi
finanziari, quali sopra individuati, dall'impresa che richiede il
contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive
per le quali i contributi sono stati ricevuti.
8. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in
merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de
minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che
richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, e dunque
alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se
nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati -
arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis
ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile
dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della
partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve
partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica e'
intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola de minimis -
quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di
semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il
passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella
compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva
sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non
applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi de minimis
ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi
anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica
intervenuta.
Nota - Ipotesi di aiuto e di settori non ammessi al de minimis -
Classificazione ISTAT ATECO 2002
I seguenti casi risultano inammissibili al regime de minimis di cui al
Regolamento 1998/06:
- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a
dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla
costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al
de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e
quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il
lancio di nuovi prodotti, ovvero per il lancio di prodotti già
esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni
rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese "in crisi", secondo la definizione degli
orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C
n. 244 dell'1/10/2004);
- aiuti per l'acquisto di veicoli destinati alle imprese che operano
nel trasporto di merci su strada per conto terzi;
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e
dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del
21/2/2000);
- aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli (vedi Allegato I del Trattato CE, esclusi i prodotti
della pesca e dell'acquacoltura) se a) l'importo dell'aiuto e' fissato
in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati
da produttori primari (cioe' da imprese agricole registrate con uno
dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese
interessate oppure b) se l'aiuto e' subordinato al fatto di venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- aiuti alle imprese che  sono registrate con uno dei sottoindicati
codici di attività (classificazione ISTAT ATECO 2002)1, rimanendo
ammesse al de minimis le vendite dei prodotti agricoli da parte delle
imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che
la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.
1 L'elenco che segue individua la Sezione (ad esempio: A), la
Divisione (ad esempio: 01), il Gruppo (ad esempio: 01.11) e la Classe
(ad esempio: 0.11.6). Ove, all'interno di un gruppo, vi siano codice
di attività ammesse al de minimis di cui al Regolamento 1998/2006,
queste sono state omesse.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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