REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2006, n. 1853

Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed I.S.E.A. per la gestione dei finanziamenti di cui alla L.R. 3/7/1998, n. 20. Anno 2006

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - I.S.E.A." ed in particolare:
- il comma 1 dell'art. 2, che autorizza la Regione a sostenere
l'attivita' dell'Istituto attraverso la concessione di finanziamenti
per il raggiungimento delle finalita' statutarie da disporsi sulla
base di specifica convenzione;
- il comma 3 del medesimo art. 2, che definisce i contenuti della
predetta convenzione;
richiamate le seguenti deliberazioni, con le quali si e' provveduto
alla concessione dei finanziamenti annualmente stanziati nei bilanci
regionali per le finalita' di cui alla predetta legge:
- n. 2105 del 28/11/2000 riferita all'esercizio 2000 (Euro
51.645,69);
- n. 2457 del 19/11/2001 riferita all'esercizio 2001 (Euro
51.645,69);
- n. 1965 del 28/10/2002 riferito all'esercizio 2002 (Euro
52.000,00);
- n. 2158 del 3/11/2003 riferito all'esercizio  2003 (Euro
52.000,00);
- n. 2045 del 18/10/2004 riferita all'esercizio 2004 (Euro
52.000,00);
- n. 2009 del 05/12/2005 riferito all'esercizio 2005 (Euro
52.000,00);
dato atto che i finanziamenti concessi con le citate deliberazioni
sono stati finalizzati - come risulta dalla singole convenzioni -
all'attuazione da parte di I.S.E.A. di interventi contributivi in
conto interessi, corrisposti in forma attualizzata, su prestiti
richiesti dalle aziende agricole e, per il solo anno 2005, alla
realizzazione di attivita' dirette che prevedono interventi specifici
per lo sviluppo del settore agricolo con particolare riferimento
all'agriturismo;
Viste:
- la L.R. 22 dicembre 2005, n. 21 di approvazione del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008;
- la L.R. n. 14 del 28 luglio 2006 concernente l'assestamento del
bilancio di previsione e pluriennale di cui alla sopra citata LR
21/05;
preso atto che le leggi predette quantificano in Euro 50.000,00
l'entita' del finanziamento concedibile ad I.S.E.A. per l'esercizio
2006 a valere sul pertinente Capitolo 18063 "Contributi per il
finanziamento dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)", compreso nell'UPB
1.3.1.2.5530 "Contributi all'Istituto per lo Sviluppo economico
dell'Appennino centro settentrionale" del Bilancio per l'esercizio
2006;
rilevato che le rendicontazioni trasmesse dall'Istituto circa
l'utilizzazione dei finanziamenti 2000, 2001 e 2002 (quest'ultima
oggetto di presa d'atto della Regione effettuata con determinazione
dirigenziale n. 5252 del 12/4/2006) evidenziano che il fabbisogno
espresso dalle aziende agricole per l'attuazione di interventi
finanziabili da I.S.E.A e' risultato inferiore ai finanziamenti
predetti;
considerato, pertanto opportuno - relativamente al finanziamento per
l'anno in corso - destinare solo una parte dei finanziamenti
disponibili ad interventi in conto interessi a favore di aziende
agricole;
richiamata la lettera c) del citato comma 3 dell'art. 2 della L.R.
20/98, a norma della quale una quota del finanziamento annuale
concesso puo' essere finalizzata allo svolgimento di attivita' dirette
da parte di I.S.E.A.;
dato atto che I.S.E.A. dovra' comunque utilizzare anche tale quota per
attivita' volte allo sviluppo del settore agricolo nelle zone
appenniniche della Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento
all'agriturismo;
visto il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia" ed in particolare l'art.
1 - comma 2 - lett. e);
ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:
- a concedere ad I.S.E.A. un finanziamento pari ad Euro 50.000,00 per
il raggiungimento delle finalita' statutarie, nonche' ad assumere -
ricorrendo le condizioni di cui all'art. 47, comma 2, della L.R.
40/01, il conseguente impegno di spesa;
- ad approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con I.S.E.A.
ai fini della utilizzazione  del predetto finanziamento, nel quale e'
individuata la quota del finanziamento destinata ad attivita' dirette
e la quota destinata ad interventi in favore delle aziende agricole
richiedenti;
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37, comma 4;
richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003, recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e successive
modificazioni;
richiamate infine la propria deliberazione n. 1057 in data 24 luglio
2006 con la quale e' stata avviata la prima fase di riordino delle
proprie strutture organizzative nonche' la successiva deliberazione n.
1150 del 31 luglio 2006;
dato atto:
- del parere di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore
generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, ai sensi del citato art. 37,
comma 4, della L.R. 43/01 e della predetta deliberazione 447/03 e
successive modifiche;
- del parere di regolarita' contabile espresso dal Responsabile del
Servizio Gestione della spesa regionale, dott. Marcello Bonaccurso, ai
sensi dei medesimi articolo di legge e deliberazioni;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura Tiberio Rabboni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di concedere, in riferimento all'esercizio finanziario 2006 ed in
attuazione, all'art. 2 della L.R. 3 luglio 1998, n. 20, all'Istituto
per lo Sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale -
I.S.E.A., con sede in Bologna, un finanziamento di Euro 50.000,00 da
utilizzare per le iniziative e con le modalita' previste nella
convenzione di cui al successivo punto 2;
2) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale, lo schema di convenzione che
disciplina l'utilizzo da parte dell'I.S.E.A. del finanziamento
concesso, dando atto che alla sua sottoscrizione provvedera', per la
Regione, la Responsabile del Servizio Territorio rurale;
3) di stabilire, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2, comma
3, lett. c) della citata L.R. 20/98, che il finanziamento di cui al
presente atto sia per Euro 25.000,00 destinato allo svolgimento da
parte di I.S.E.A. di interventi creditizi in favore delle aziende
agricole e per Euro 25.000,00 destinato ad attivita' dirette
dell'Istituto consistenti in interventi specifici per lo sviluppo del
settore agricolo delle zone appenniniche regionali con particolare
riferimento all'agriturismo;
4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 50.000,00 registrata al
n. 5210 di impegno sul Capitolo 18063 "Contributi per il finanziamento
dell'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - ISEA per il raggiungimento delle finalita'
statutarie (art. 2, L.R. 3 luglio 1998, n. 20)", compreso nell'UPB
1.3.1.2.5530 "Contributi all'Istituto per lo Sviluppo economico
dell'Appennino centro settentrionale", del Bilancio per l'esercizio
finanziario 2006 che presenta la necessaria disponibilita';
5) di stabilire che alla liquidazione in unica soluzione e alla
richiesta di emissione del titolo di pagamento relativo al
finanziamento di cui al precedente punto 1), provvedera' con atto
formale il Responsabile del Servizio Territorio rurale ad avvenuta
sottoscrizione della convenzione al fine di consentire all'I.S.E.A. di
porre in essere le procedure per i finanziamenti degli interventi nel
settore creditizio e realizzare le attivita' dirette dell'Istituto;
6) di dare atto che, a norma di quanto previsto al comma quarto
dell'art. 2 della L.R. 20/98, la presente deliberazione sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Istituto per lo
Sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale - I.S.E.A.
Vista la L.R. 3 luglio 1998, n. 20 "Partecipazione della Regione
Emilia-Romagna all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - I.S.E.A." ed in particolare l'art. 2;
tra
- la Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, (cap 40127) Viale
Aldo Moro n. 52 - codice fiscale 80062590379 - rappresentata dal . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domiciliato per le sue funzioni presso la Regione che interviene nel
presente atto per dare attuazione alla deliberazione di Giunta n. . .
. . . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
- l'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - I.S.E.A. con sede in Bologna (cap 40126), Via
Altabella n. 19 - codice fiscale 80014150371, partita IVA 03369800374
- rappresentato da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . che
interviene nel presente atto nella sua qualita' di Presidente (come
dai poteri previsti all'art. 9 dello Statuto).
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1
La Regione Emilia-Romagna, con riferimento all'esercizio finanziario
2006, eroghera' all'Istituto per lo Sviluppo economico dell'Appennino
centro-settentrionale - I.S.E.A. (di seguito denominato I.S.E.A.), ad
avvenuta sottoscrizione della presente convenzione, un finanziamento
di euro 50.000,00 finalizzato all'attuazione di interventi per lo
sviluppo del settore agricolo nelle aree appenniniche poste in
Comunita' Montane della regione, con particolare riferimento al
settore agrituristico.
L'I.S.E.A. dovra' destinare Euro 25.000,00 al finanziamento di
interventi creditizi a favore di aziende agricole ed Euro 25.000,00
per attivita' dirette che devono prevedere interventi specifici per lo
sviluppo del settore agricolo nelle zone appenniniche della regione
Emilia-Romagna, con particolare riferimento all'agriturismo nel
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale.
Art. 2
La somma di Euro 25.000,00 da destinare al finanziamento di interventi
creditizi, verra' utilizzata dall'I.S.E.A. per la concessione di
contributi in conto interessi, da corrispondersi in forma
attualizzata, su prestiti richiesti da aziende agricole per la
realizzazione degli interventi di seguito descritti, compatibili con
il Mercato Comune Europeo ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, e
nel rispetto delle normative regionali, statali e comunitarie:
a) ristrutturazione, adeguamento o miglioramento igienico-sanitario di
fabbricati di abitazione rurale e annessi servizi non destinati ad
attivita' economiche;
b) interventi nel settore agrituristico: ristrutturazione,
miglioramento e recupero delle strutture aziendali e relative
pertinenze obsolete, al fine della conservazione;
c) interventi di conservazione e miglioramento al patrimonio agricolo
(fabbricati, stalle, magazzini, ecc.) di importanza storica,
culturale, architettonica, paesaggistica e ambientale o comunque
tipico del territorio emiliano-romagnolo, esclusa l'acquisizione di
scorte vive o morte.
Art. 3
L'I.S.E.A. potra' concedere i contributi di cui al precedente art. 2 a
beneficiari finali che siano persone fisiche o giuridiche che abbiano
la specifica qualifica di imprenditore agricolo di cui all'art. 2135
del Codice civile, cosi' come modificato dal DLgs 228/01.
I beneficiari dovranno rientrare, per dimensioni, nella "PMI" (piccola
e media impresa) cosi' come definita dalla disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
I beneficiari finali non dovranno aver ricevuto nell'ultimo triennio e
si dovranno impegnare a non richiedere - per i tre anni successivi
alla data di concessione del prestito - premi, contributi o
finanziamenti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione
o di altri Enti pubblici che sommati a quelli ricevuti superino i
100.000,00 Euro (Reg. CE n. 69/2001).
L'I.S.E.A. dovra' dare priorita' nell'assegnazione dei contributi ai
richiedenti iscritti nell'elenco regionale degli operatori
agrituristici di cui all'art. 12 della L.R. 26/94.
Art. 4
Le domande degli interessati dovranno pervenire all'I.S.E.A. tramite
gli sportelli bancari delle aziende di credito associate all'I.S.E.A.
e saranno vagliate dal Comitato esecutivo dell'Istituto stesso che
adottera' le deliberazioni conseguenti.
I prestiti da ammettere a contributo, ammortizzabili fino a cinque
anni, saranno concessi dalle predette aziende di credito e dovranno
rispettare i seguenti limiti:
a) per gli interventi di cui all'art. 2 - lett. a) - fino ad un
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Euro 25.822,84;
b) per gli interventi di cui all'art. 2 - lett. b) e c) - fino ad un
massimo del 70% della spesa preventivata fermo restando il limite
massimo di prestito concedibile di Euro 51.645,69.
Per l'istruttoria delle domande di contributo si rimanda, per quanto
non contemplato dalla presente convenzione, al Regolamento
dell'I.S.E.A. per l'applicazione della Legge 8/8/1985, n. 417.
Art. 5
La quota di tasso di interesse da porre a carico del beneficiario
finale non puo' superare il tasso minimo sul rifinanziamento
principale determinato dalla Banca Centrale Europea, in vigore al
momento dell'incasso.
Il contributo sugli interessi, da corrispondersi in forma
attualizzata, sara' stabilito con decisione del Consiglio di
amministrazione dell'I.S.E.A. e dovra' essere contenuto nel limite
massimo di ulteriori 2 punti percentuali.
L'I.S.E.A. non potra' richiedere al beneficiario il rimborso dei costi
per l'istruttoria della pratica.
Per quanto non stabilito dalla presente convenzione, l'I.S.E.A.
provvedera' ad erogare i fondi disponibili con le modalita' previste
per il Fondo di cui alle Leggi 26/70 e 417/85.
Art. 6
Il finanziamento concesso per interventi creditizi dovra' essere
impegnato dall'I.S.E.A. entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione
della presente convenzione.
L'I.S.E.A. dovra' trasmettere entro i successivi 3 (tre) mesi
prospetti riepilogativi relativi all'utilizzo del finanziamento,
corredati da copia delle deliberazioni di impegno assunte dal Comitato
esecutivo.
Analogamente, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui al
precedente comma, dovra' essere rendicontata la situazione contabile
delle somme effettivamente erogate.
Eventuali fondi non erogati entro il predetto termine dovranno essere
restituiti alla Regione Emilia-Romagna entro il mese successivo.
Il finanziamento concesso per interventi diretti dovra' essere
utilizzato dall'I.S.E.A. entro un anno dalla sottoscrizione della
convenzione.
Art. 7
La Regione Emilia-Romagna e' sollevata da ogni responsabilita' civile
e penale per qualsiasi evento dannoso derivante dall'utilizzo del
finanziamento di cui alla presente convenzione.
Art. 8
L'I.S.E.A. realizzera' un monitoraggio dei risultati ottenuti con il
finanziamento concesso. La relazione conclusiva sara' allegata alla
rendicontazione contabile finale di cui all'art. 6 della presente
convenzione.
L'I.S.E.A. dovra' inoltre fornire alla Regione copia del materiale
eventualmente realizzato e concederne senza onere alcuno l'uso e la
duplicazione.
Art. 9
Nella realizzazione delle attivita' oggetto della presente convenzione
I.S.E.A. e' tenuta ad osservare le norme di cui al DLgs 30/6/2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Art. 10
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia
che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo
l'accordo, ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti
relativamente alla validita', interpretazione od esecuzione della
presente convenzione, sara' risolta mediante arbitrato rituale ai
sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice procedura civile ad opera
di un Collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle
parti e il terzo, che fungera' da Presidente del Collegio arbitrale,
nominato dai primi due o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di
mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei due contraenti,
dal Presidente del Tribunale di Bologna.
Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni
saranno vincolanti per le parti ed inappellabili.
Art. 11
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico
dell'I.S.E.A..
Bologna, . . . . . . . . . . . . .
per LA REGIONE	per L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO
EMILIA-ROMAGNA	ECONOMICO DELL'APPENNINO
LA RESPONSABILE DEL	CENTRO-SETTENTRIONALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE	I.S.E.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	IL PRESIDENTE
	. . . . . . . . . . . . .

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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