REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2007, n. 1727

Valutazione di impatto ambientale (VIA) sul permesso di ricerca idrocarburi "Santa Margherita" attivata da Sviluppo Risorse Naturali Srl. Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III - L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)	delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "Santa
Margherita", proposto da Sviluppo Risorse Naturali Srl, poiche' le
attivita' ivi previste, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di
Servizi conclusasi il 5 novembre 2007, sono nel complesso
ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche
in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate
ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del rapporto conclusivo della Conferenza di
Servizi, che costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, di seguito trascritte:
Prospezione sismica
1) Il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare, prevedendo altresi', per i punti di energizzazione,
adeguate fasce di rispetto da concordare coi Comuni interessati o con
gli Enti competenti alla gestione delle aree escluse:
- le strutture urbane storiche e le strutture insediative storiche non
urbane cosi' come individuate dai piani territoriali delle Province e
dei Comuni interessati, ed in generale i centri abitati considerando
per questi una fascia di rispetto di almeno m 200;
- gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLgs 22
gennaio 2004, n. 42;
- con riferimento alla variante in salvaguardia del PTCP della
Provincia di Parma:
a) gli "invasi ed alvei di laghi bacini e corsi d'acqua" e le "zone di
tutela naturalistica - di limitata trasformazione", come cartografate
in Tavola C1;
b) le "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica" e gli
"elementi della centuriazione", come individuati in Tavola C1;
c) le aree individuate in Tav. C2 come "aree a pericolosita'
morfologica elevata" ed "aree a pericolosita' geomorfologica
moderata";
- le "zone di tutela assoluta e allargate dei fontanili" ed i "pozzi
ad uso idropotabile con le relative zone di rispetto", cosi' come
individuati alla Tavola 15 del PPTA della Provincia di Parma;
- la zona di Via Gabbiano e Via Bombodolo in Comune di Noceto,
interessata da movimenti franosi in atto, non cartografati negli
strumenti di pianificazione vigenti;
- con riferimento al vigente strumento urbanistico del Comune di
Fidenza:
a) i bacini del torrente Stirone e del torrente Rovacchia;
b) gli insediamenti collinari del Gisolo;
c) il sistema dei corsi d'acqua pubblici che percorrono il sistema
collinare;
d) il sistema delle aree di tutela boschiva;
- il territorio dei SIC/ZPS "Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini
di Torrile, Fascia golenale del Po" cod. IT4020017, e "Basso Taro"
cod. IT4020022;
2) l'eventuale realizzazione di nuove piste di accesso nelle zone
boscate dovra' avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute
nell'art. 10 "Sistema forestale boschivo" del PTCP della Provincia di
Parma; in particolare, le eventuali strade poderali e interpoderali
non dovranno avere larghezza superiore a m. 3,5 lineari, ne'
comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni
con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m. 150; in caso
di impossibilita' di ottemperanza a tali prescrizioni, qualora fosse
necessario realizzare il rilievo sismico in dette zone, dovra' essere
valutato e concordato con la Provincia di Parma ed i Comuni
interessati, l'impiego dell'elicottero come mezzo di trasporto della
strumentazione;
3) l'attivita' di rilevazione sismica all'interno di aree appartenenti
al "sistema forestale boschivo" o di "zone di tutela dei caratteri
ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", cosi' come
rispettivamente delimitate nelle tavole C3 e C1 del PTCP della
Provincia di Parma dovra' avvenire nel rispetto dei contenuti degli
artt. 10, 12 e 12 bis dello stesso PTCP;
4) le opere geognostiche a carattere temporaneo, da realizzarsi
eventualmente in "zone di tutela della struttura centuriata",
rappresentate in Tav. C1 del PTCP di Parma e normate dall'art. 16
delle norme tecniche di attuazione del suddetto Piano, comunque, non
devono avere caratteristiche, dimensioni e densita' tali per cui la
loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto
idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli
ambiti territoriali interessati;
5) nelle "aree di ricarica diretta degli acquiferi", come individuate
nella Tav. 6 del PPTA della Provincia di Parma, si prescrive di non
utilizzare per l'energizzazione l'esplosivo, ma di utilizzare sorgenti
di onde elastiche alternative;
6) nelle "aree a sensibilita' elevata" come individuate alla Tavola 15
del PPTA della Provincia di Parma, si prescrive l'adozione di tecniche
e materiali che non producano inquinamento alla matrice acque
sotterranee;
7) la realizzazione dell'indagine sismica e' subordinata al parere
della Soprintendenza Archeologica territorialmente competente;
8) il tracciato (stendimenti e punti di energizzazione) non dovra'
interessare le aree oggetto di concessioni di coltivazione di acque
minerali e termali presenti all'interno del perimetro del permesso di
ricerca idrocarburi, prevedendo altresi', per i punti di
energizzazione, un'opportuna fascia di rispetto dal perimetro delle
concessioni e la salvaguardia dell'area di ricarica del relativo
acquifero da concordare con i Comuni interessati. Sara' cura della
societa' proponente verificare presso la Provincia ed i Comuni dove
eventualmente intendesse realizzare il rilievo sismico, la presenza e
la delimitazione delle suddette aree in concessione;
9) l'esecuzione del rilievo sismico e' comunque subordinato al
rispetto di eventuali prescrizioni derivanti dalle norme di attuazione
degli strumenti urbanistici dei Comuni interessati;
10) i tempi, i luoghi e le modalita' d'esecuzione delle indagini
sismiche, eventualmente da eseguirsi all'interno del Parco Regionale
del Fiume Taro, dovranno essere anticipatamente concordate nel
dettaglio con il relativo Consorzio di gestione;
11) dovra' essere prodotta a Comuni e Province interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, con congruo anticipo, idonea cartografia
con l'indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e
l'ubicazione dei punti di energizzazione;
12) con gli stessi Comuni dovranno essere concordati preventivamente
le modalita' operative, la tempistica dell'indagine sismica e delle
operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di
mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali
interessate;
13) nell'elaborazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e nel
posizionamento dei punti di energizzazione dovranno essere prese in
considerazione anche le possibili interferenze con il tracciato
definitivo di progetto del Corridoio Plurimodale Tirreno - Brennero,
che si sviluppa lungo una parte del territorio delimitato dal permesso
di ricerca in oggetto;
14) per consentire un'adeguata informazione della popolazione,
dovranno essere comunicati ai Comuni interessati ed all'ARPA
territorialmente competente, obbligatoriamente e con congruo anticipo,
i siti interessati "giorno per giorno" dalle operazioni (calendario
dettagliato delle operazioni): personale dell'Amministrazione comunale
potra' presenziare alle operazioni;
15) l'esecuzione del rilievo sismico e' subordinata, tenendo conto
delle specifiche modalita' operative, al rilascio delle autorizzazioni
necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
16) i tempi, i luoghi e le modalita' d'esecuzione delle indagini
sismiche, eventualmente da eseguirsi all'interno del SIC/ZPS "Medio
Taro" cod. IT4020021, ricadente all'interno del perimetro del Parco
Regionale del Fiume Taro, dovranno essere anticipatamente concordate
nel dettaglio con il Consorzio di gestione del Parco;
17) in sede di progetto esecutivo del rilievo sismico, la societa'
proponente dovra' produrre ai Comuni interessati e ad ARPA
territorialmente competente, una valutazione di impatto acustico
redatta ai sensi della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle delibere
di Giunta regionale 673/04 e 45/02 e del regolamento comunale per
particolari attivita';
18) da parte degli operatori dovra' essere posta particolare cura
nell'individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas,
etc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni
indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto
ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera,
concordando con gli enti gestori le cautele da adottare e le relative
garanzie.
Pozzo esplorativo
19) Come indicato nel SIA, e' esclusa la possibilita' di realizzare il
pozzo esplorativo all'interno del perimetro del Parco Regionale del
Fiume Taro;
20) la realizzazione del pozzo esplorativo dovra' essere sottoposta a
nuova procedura di valutazione di impatto ambientale, una volta
localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che
il cantiere di perforazione non potra' essere ubicato nelle zone in
cui e' stata esclusa la possibilita' di effettuare la prospezione
sismica;
21) e' esclusa la possibilita' di realizzare il pozzo esplorativo
all'interno del territorio dei SIC/ZPS "Aree delle risorgive di
Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po" cod. IT4020017, e
"Basso Taro" cod. IT4020022; qualora l'eventuale pozzo esplorativo,
localizzato a seguito delle attivita' di ricerca, risulti limitrofo ad
un sito della Rete Natura 2000, il progetto dovra' essere sottoposto
ad ulteriore procedura di valutazione di incidenza; resta fermo che
dovranno essere sottoposti ad ulteriore procedura di valutazione di
incidenza eventuali progetti di sfruttamento dei giacimenti di
idrocarburi individuati, in quanto la presente valutazione e' limitata
alla fase di studio e ricerca e non di utilizzo dei medesimi;
22) come indicato nel SIA, e' esclusa la possibilita' di realizzare il
pozzo esplorativo nel SIC/ZPS "Medio Taro" cod. IT4020021, ricadente
all'interno del perimetro del Parco Regionale del Fiume Taro;
23) la documentazione da presentare nell'ambito della procedura di VIA
dovra' contenere una Valutazione di impatto acustico redatta ai sensi
della Legge 447/95, della L.R. 15/01, delle delibere di Giunta
Regionale 673/04 e 45/02 e dell'eventuale regolamento comunale per
particolari attivita';
c) di dare atto che il parere del Comune di Salsomaggiore Terme,
espresso ai sensi dell'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile 1996 e
dell'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, e' contenuto all'interno del rapporto
conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
d) di dare atto che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto
sostituisce i pareri di cui all'art. 5 comma 2, del DPR 12 aprile 1996
ed all'art. 18, comma 6, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni, della Provincia di Parma e dei Comuni di
Collecchio, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro,
Medesano, Noceto, Parma, Pellegrino Parmense, San Secondo Parmense,
Soragna, Torrile, Trecasali, non intervenuti alla seduta conclusiva
della Conferenza di Servizi;
e) di dare atto che il nulla-osta espresso dell'art. 40 della L.R. 17
febbraio 2005, n. 6 dal Consorzio di gestione del Parco Regionale del
Fiume Taro, e' contenuto all'interno del Rapporto conclusivo dei
lavori della Conferenza di Servizi;
f) di dare atto che la valutazione d'incidenza effettuata ai sensi
dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed
integrazioni e della L.R. 14 aprile 2 004, n. 7, e' contenuta
all'interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di
Servizi;
g) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione alla proponente Sviluppo Risorse Naturali Srl;
h) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione al Ministero delle Attivita'
produttive - Direzione generale per l'Energia e le Risorse minerarie -
UNMIG Ufficio F3; al Servizio Politiche energetiche della Regione
Emilia-Romagna; alla Provincia di Parma; ai Comuni di Collecchio,
Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Medesano, Noceto,
Parma, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense,
Soragna, Torrile, Trecasali; al Consorzio di gestione del Parco
Regionale del Fiume Taro; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio
Parchi e Risorse forestali; ad ARPA Sezione provinciale di Parma; ad
ARPA Ingegneria ambientale;
i) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in anni 6
l'efficacia temporale della presente valutazione di impatto
ambientale;
j) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito
di deliberazione.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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