PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso della deliberazione relativa alla procedura di screening concernente il "Progetto per la realizzazione di un impianto pilota per il trattamento di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta". Proponente Ditta Nial Nizzoli Srl di Correggio (RE)

La Provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della
L.R. 9/99, comunica la deliberazione relativa alla procedura di
screening concernente il "Progetto per la realizzazione di un impianto
pilota per il trattamento di rifiuti contenenti amianto in matrice
compatta ". Proponente Ditta Nial Nizzoli Srl di Correggio (RE). Il
progetto interessa il territorio del comune di Correggio, in provincia
di Reggio Emilia.
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive
modifiche ed integrazioni la Provincia di Reggio Emilia, in qualita'
di Autorita' competente, con atto della Giunta provinciale n. 27 del
13/2/2007, ha deliberato di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1
della L.R. n. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni, il
"Progetto per la realizzazione di un impianto pilota per il
trattamento di rifiuti contenenti amianto in matrice compatta",
presentato dalla Ditta Nial Nizzoli Srl di Correggio (RE), dalla
ulteriore procedura di VIA, di cui al Titolo III della citata L.R.
9/99, in quanto l'intervento previsto, nel complesso, risulta
ambientalmente compatibile, con le seguenti prescrizioni:
- l'impianto sperimentale, con riferimento a realizzazione, gestione,
monitoraggio e dismissione, dovra' essere realizzato secondo quanto
previsto nel progetto e negli elaborati presentati ai fini della
procedura di verifica (screening);
- la sperimentazione potra' avere una durata di tre mesi dalla data di
efficacia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DLgs 152/06,
art. 211 e potra' essere prorogata, su motivata richiesta del gestore,
per ulteriori tre mesi. La quantita' di rifiuto trattabile (CER
170605) nei tre mesi e' complessivamente di 180 t; con un limite di 3
t/g;
- la zona in uscita dal forno ove verranno effettuate le operazioni di
scarico delle lastre e lo stoccaggio delle stesse nei cassoni di
raccolta dovra' essere opportunamente confinata al fine di garantire
una maggiore cautela e per evitare eventuali dispersioni di fibre
nell'ambiente. Tale zona all'uscita del forno dovra' essere mantenuta
in depressione, e l'aspirazione della stessa dovra' essere
opportunamente trattata;
- per la cabina di carico e condizionamento preliminare delle lastre
deve essere valutata bene la localizzazione dell'aspirazione rispetto
all'aspirazione del forno per evitare la formazione di zone di
cortocircuito "zone morte";
- in relazione ai turni di lavoro ed ai tempi previsti dei lavoratori,
in particolare per le operazione di condizionamento e carico,
l'idoneita' a queste specifiche mansioni deve essere verificata a cura
del medico competente, preventivamente e durante i tempi della
sperimentazione, soprattutto per quanto attiene l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale (compatibilita' tra DPI e tempi
di utilizzo, pause intermedie). I lavoratori impiegati nell'impianto
devono essere opportunamente formati ed addestrati sia ai compiti
affidati che all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
- tutti i lavoratori addetti al trattamento, compresi quelli impiegati
nella fase di scarico del forno, devono essere dotati dei dispositivi
di protezione individuale previsti negli elaborati presentati per
tutta la durata della sperimentazione;
- definizione del valore di fondo naturale: nei 20 giorni precedenti
la attivazione della sperimentazione, nelle postazioni definite,
devono essere effettuati almeno 6 campionamenti di fibre aerodisperse.
I dati di questa attivita' preliminare di monitoraggio, devono
consentire ad ARPA di calcolare il valore medio di fibre libere di
amianto, nelle condizioni meteo tipiche del periodo che costituira' il
valore di riferimento al quale raffrontare i dati rilevati nel corso
della sperimentazione. ARPA, che deve essere preavvertita con anticipo
di almeno 15 giorni dell'inizio di queste attivita' di monitoraggio,
potra' condurre campionamenti e/o analisi in parallelo rispetto al
gestore dell'impianto. Al fine di favorire le operazioni necessarie
alla esecuzione del monitoraggio ambientale, finalizzate alla
determinazione del valore di fondo naturale, la ditta puo' concordare
con ARPA l'inizio del monitoraggio;
- qualora nel corso della definizione del valore di fondo naturale
venga riscontrato un quantitativo di fibre di amianto uguale o
superiore a 2 fibre/litro la sperimentazione non potra' essere
eseguita dalla ditta che dovra' predisporre una relazione valutativa
ed esplicativa dei dati rilevati, da trasmettere a Provincia di Reggio
Emilia, ARPA, AUSL, Comune di Correggio;
- il monitoraggio da effettuare contestualmente alla sperimentazione
deve essere articolato secondo quanto definito dal gestore e
dettagliatamente riportato nel documento "Monitoraggi ambientati";
- la ditta e' tenuta a rispettare i seguenti valori limite, rispetto
alle fibre di amianto, fissati sulla base della normativa specifica e
della valutazione tecnica condotta da ARPA ed AUSL:
- valore di esposizione personale dei lavoratori addetti alle
lavorazioni nella cabina di carico e condizionamento preliminare delle
lastre: 0,1 ff/cc;
- valore delle emissioni in atmosfera (camino): 20 ff/l;
- valore di fondo esterno all'impianto: 2,0 ff/l;
- al raggiungimento o superamento di ciascun limite sopra indicato, la
ditta dovra' immediatamente sospendere qualsiasi attivita' di
sperimentazione ed informare ARPA, AUSL, Comune di Correggio e
Provincia di Reggio Emilia. La ditta dovra' predisporre una relazione
descrittiva dell'accaduto riportante oltre alle opportune valutazioni
in merito le procedure operative da adottare al fine di evitare la
ripetizione del superamento dei limiti. L'attivita' potra' essere
ripresa solo previa comunicazione scritta della Provincia e dopo aver
ripristinato le condizioni ottimali di funzionamento dell'impianto. A
riattivazione autorizzata, dovra' essere immediatamente effettuata una
nuova verifica del rispetto dei limiti sopraindicati, il cui risultato
determinera' la ripresa della sperimentazione o la cessazione della
stessa nel caso di superamento degli stessi limiti;
- le analisi condotte durante la sperimentazione devono essere
trasmesse a AUSL e ARPA per le verifiche di competenza;
- qualora i valori riscontrati nel corso del monitoraggio sui
lavoratori, all'emissione al camino e dell'ambiente esterno, dovessero
essere prossimi ai rispettivi limiti massimi consentiti, dovra' essere
inoltrata specifica comunicazione ad ARPA ed AUSL e dovra' essere
intensificata la frequenza dei campionamenti, secondo le modalita'
indicate da ARPA e/o AUSL;
- per quanto attiene a materiale particellare, ossidi di azoto e
ossidi di zolfo, dovranno essere rispettati i limiti di cui al punto
4.12.21 dei criteri CRIAER individuati dalla Regione Emilia-Romagna
con determinazione del Direttore generale Ambiente con nota n. 4606
del 4/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni e al punto 1.2
Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, cosi'
come dettagliato nell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera;
- la sperimentazione e' finalizzata alla verifica della rispondenza
del materiale trattato alle caratteristiche previste dal DM 248/04 e
dal DM 12/2/1997 sui materiali sostitutivi dell'amianto. ARPA
procedera' ad effettuare il prelievo del materiale trattato al fine di
verificare l'efficacia del trattamento sperimentale condotto;
- la ditta deve tenere presso l'impianto la documentazione idonea
(giornale di impianto) per poter correlare la qualita' del materiale
ottenuto con la temperatura, il tempo di esposizione al processo
eseguito ed eventuali interventi di manutenzione;
- il materiale sottoposto a sperimentazione e' da considerarsi rifiuto
ai sensi del DLgs 252/06 e pertanto dovra' essere smaltito nel
rispetto della normativa vigente;
- a conclusione della sperimentazione la ditta e' tenuta a trasmettere
a Provincia di Reggio Emilia, Comune di Correggio, ARPA Distretto Nord
ed AUSL di Correggio una apposita relazione descrittiva della
sperimentazione effettuata e delle caratteristiche del materiale
ottenuto;
- resta fermo che prima della realizzazione dell'intervento in
progetto dovranno essere acquisite presso le Autorita' competenti
tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque
denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed
integrazioni e del punto 3.4 della delibera della Giunta regionale
1238/02, il proponente e' tenuto a corrispondere alla Provincia, quale
autorita' competente, le spese istruttorie; tali spese, calcolate
sulla base del costo di realizzazione del progetto, ammontano a Euro
51 e dovranno essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di
deliberazione del presente atto tramite versamento sul c.c. postale n.
10912426 intestato alla Provincia di Reggio Emilia - Servizio
Tesoreria, indicando come causale "Spese istruttorie VIA".

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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