REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA

Richiesta di modifica del disciplinare della denominazione "Pera dell'Emilia-Romagna"

Il Direttore generale Agricoltura comunica che e' pervenuta alla
Regione Emilia-Romagna la domanda presentata dal Centro Servizi
Ortofrutticoli per la richiesta di modifica del disciplinare della
denominazione "Pera dell'Emilia-Romagna", descritta nella scheda
allegata, ai sensi del Reg. (CE) 510/06.
Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n.
1273 del 15 luglio 1997, nei trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione, l'intera documentazione presentata dai promotori resta
a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il Servizio
Valorizzazione delle produzioni.
In tale periodo chiunque puo' presentare, alla Direzione generale
Agricoltura, opposizione motivata alla proposta di modifica del
disciplinare.
Per eventuali informazioni, si consiglia di rivolgersi a Alberto
Ventura, del Servizio Valorizzazione delle produzioni, Viale Silvani
n. 6 - Bologna - tel. 051/284466, e-mail:
alventura@regione.emilia-romagna.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Valtiero Mazzotti
Richiesta di modifica di disciplinare D.O.P. ( ) - I.G.P. (X)
Comunicata ai sensi dell'art. 9 del Regolamento CE n. 510/06 del
Consiglio del 20 marzo 2006
1) Autorita' nazionale
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Via XX
Settembre n. 20 - 00100-Roma.
2) Richiedente
Centro Servizi Ortofrutticoli, Via Bologna n. 534 - 44040 - Chiesuol
del Fosso (FE) - tel. 0532/904511 - fax 0532/904520.
3) Denominazione del prodotto
Pera dell'Emilia-Romagna, indicazione geografica protetta registrata
con Reg. (CE) n. 134/98.
4) Tipo di prodotto
Prodotto ortofrutticolo.
5) Sintesi del disciplinare
a) Nome del prodotto: Pera dell'Emilia-Romagna.
b) Descrizione del prodotto: Pera delle seguenti varieta':
ABATE FETEL
epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosita' attorno alla cavita'
calicina e al peduncolo; forma: calebassiforme, piuttosto allungata;
calibro: diametro minimo 55 mm; peso medio dei frutti: minimo 260 gr;
le parole: "tenore zuccherino: (° Brix) 13" vengono sostituite dalle
parole: "tenore zuccherino: superiore a 14°Brix";
le parole: "durezza: 5" vengono sostituite dalle parole: "durezza
massima: 5"
sapore: dolce.
CONFERENCE
epicarpo: verde giallastro con rugginosita' diffusa intorno alla
cavita' calicina che spesso interessa il terzo basale del frutto;
forma: piriforme spesso simmetrica; calibro: diametro minimo 55 mm;
peso medio dei frutti: minimo 158 gr;
le parole: "tenore zuccherino: (° Brix) 12" vengono sostituite dalle
parole: "tenore zuccherino: superiore a 13°Brix";
le parole: "durezza: 5,5" vengono sostituite dalle parole: "durezza
massima: 5,5"
sapore: dolce.
DECANA DEL COMIZIO
epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro, spesso colorato di rosa
dalla parte del sole, rugginosita' sparsa; forma: turbinata; calibro:
diametro minimo 55 mm; peso medio dei frutti: minimo 240 gr;
le parole: "tenore zuccherino: (° Brix) 12" vengono sostituite dalle
parole: "tenore zuccherino: superiore a 13°Brix";
le parole: "durezza: 4,5" vengono sostituite dalle parole: "durezza
massima: 4,5"
sapore: dolce aromatico.
KAISER
epicarpo: ruvido, completamente rugginoso; forma:
calebassiforme-piriforme; calibro: diametro minimo 55 mm; peso medio
dei frutti: minimo 250 gr;
le parole: "tenore zuccherino: (° Brix) 12" vengono sostituite dalle
parole: "tenore zuccherino: superiore a 13°Brix";
le parole:"durezza: 5,7" vengono sostituite dalle parole: "durezza
massima: 5,7" sapore: polpa fine e succosa, fondente di buon sapore.
WILLIAM e MAX RED BARTLETT
epicarpo: liscio, colore di fondo giallo piu' o meno ricoperto da
sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato; forma:
cidoniforme-breve o piriforme; calibro: diametro minimo 60 mm; peso
medio dei frutti : minimo 185 gr;
le parole: "tenore zuccherino: (° Brix) 11" vengono sostituite dalle
parole: "tenore zuccherino: superiore a 12°Brix";
le parole: "durezza: 6,5" vengono sostituite dalle parole: "durezza
massima: 6,5" sapore: dolce aromatico;
le parole: "CASCADE epicarpo, forma, calibro, peso medio minimo,
tenore zuccherino (superiore a 13° Brix), durezza, sapore, come da
relative caratteristiche." vengono eliminate
PASSA CRASSANA
le parole: "epicarpo, forma, calibro, peso medio minimo, tenore
zuccherino, durezza, sapore, come da relative caratteristiche."
vengono sostituite dalle parole: "epicarpo: consistente, verde e con
rugginosita' lenticellare forma: maliforme, spesso doliforme calibro:
diametro minimo 60 mm.; tenore zuccherino: superiore a 13° Brix;
durezza massima: 6,5 sapore: dolce, polpa granulosa"
Si aggiungono le parole: "SANTA MARIA epicarpo e forma tipiche della
varieta'; calibro: diametro minimo 60 mm.; tenore zuccherino:
superiore a 12° Brix; durezza massima: 6; sapore: tipico della
varieta'.".
c) Zona geografica di produzione
La zona di produzione comprende la parte di territorio della regione
Emilia-Romagna atta alla coltivazione della pera e comprende i
seguenti comuni:
a) provincia di Reggio Emilia: Casalgrande, Correggio e Rubiera;
b) provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,
Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo,
Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Formigine, Medolla, Mirandola,
Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S.
Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero, Savignano sul Panaro,
Soliera, Spilamberto e Vignola;
c) provincia di Ferrara: Argenta, Berra, Bondeno, Cento, Codigoro,
Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto,
Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino, Migliaro,
Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro Ferrarese, S.
Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera;
d) provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella,
Bazzano, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d'Argile,
Castelguelfo, Castelmaggiore, Crespellano, Crevalcore, Galliera,
Granarolo dell'Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella,
Mordano, Pieve di Cento, S. Agata Bolognese, S. Giorgio di Piano, S.
Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e Sala Bolognese;
e) provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice,
Cotignola, Castelbolognese, Faenza, Fusignano, Lugo, Massalombarda,
Ravenna, Russi, S. Agata sul Santerno e Solarolo.
d) Storia ed origine del prodotto
I primi dati storici risalgono agli inizi del 1300. La coltura delle
pere era conosciuta nelle zone interessate molto prima che in altre
parti d'Italia. A titolo di esempio si evidenzia che un paese situato
nell'area delimitata ospita un affresco del 1450 detto "madonna con la
pera" a testimonianza della secolare presenza di tale coltura.
e) Metodo di ottenimento del prodotto
L'utilizzo dell'irrigazione, delle pratiche di concimazione e
l'effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono
essere effettuati secondo le modalita' tecniche indicate dai
competenti Servizi della Regione Emilia-Romagna.
Le parole: "i sesti d'impianto utilizzabili sono quelli generalmente
usati, con possibilita' per i nuovi impianti di densita' per ettaro
fino ad un massimo di 3.000 piante" vengono sostituite dalle parole:
"i sesti d'impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con
possibilita' per i nuovi impianti di densita' per ettaro fino ad un
massimo di 5.000 piante".
Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso
emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la
Palmetta, la Y e il Fusetto e loro modificazioni.
Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura
invernale e due interventi di potatura al verde.
La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove
possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.
La produzione unitaria massima e' di 450 q.li ad ettaro per tutte le
cultivar ammesse.
Nell'ambito di questo limite la Regione Emilia-Romagna, tenuto conto
dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di
coltivazione, fissa annualmente, entro il 15 luglio, in via
indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar
prevista all'art. 2.
La eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione
geografica protetta "Pera dell'Emilia-Romagna" deve utilizzare la
tecnica della refrigerazione.
Le parole: "i valori di umidita' e temperatura all'interno delle celle
frigorifere debbono essere compresi tra 4° e 6° C." vengono sostituite
dalle parole: "per una corretta conservazione dei frutti, all'interno
delle celle frigorifere, i valori della temperatura dovranno essere
compresi tra -1°C e 0°C e quelli dell'umidita' tra il 90% e il 95%".
Le varieta' destinate alla commercializzazione primaverile debbono
essere conservate in atmosfera controllata.
6) Legame con l'ambiente geografico
Le caratteristiche pedoclimatiche e la professionalita' degli
operatori consentono di ottenere pere con aspetti qualitativi sia
chimico-fisici che organolettici, commercializzate in ambito nazionale
ed europeo come prodotti tipici dell'Emilia-Romagna. Poiche' i pereti
sono molto sensibili alle gelate, la loro coltura si e' diffusa nella
zona delimitata, in quanto vi si riscontrano temperature medie annuali
piu' elevate che nella regione unitamente a precipitazioni mediamente
piu' scarse. I terreni sono stati oggetto nel tempo di alluvioni del
fiume Po e sono quindi ricchi di sostanza organica. La zona delimitata
e' estremamente vocata alla produzione di pere tant'e' che vi si
produce circa la meta' del prodotto italiano di settore.
7) Struttura di controllo
Le parole: "La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneita' di
cui al precedente art. 4 e' accertata dalla Regione Emilia-Romagna.
I pereti idonei alla produzione della "Pera dell'Emilia-Romagna" sono
inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni
anno.
Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel
territorio di produzione.
Il Ministero delle Risorse agricole, alimentari e forestali indica le
modalita' da adottarsi per l'iscrizione, per l'effettuazione delle
denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai
fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione
riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione
geografica protetta";
vengono sostituite dalle parole: "Il controllo sulla conformita' del
prodotto al disciplinare e' svolto dalla struttura di controllo,
conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del
Regolamento CE 510/2006".
8) Elementi specifici dell'etichettatura
Le parole: "La commercializzazione della "Pera dell'Emilia-Romagna" ai
fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando le
seguenti confezioni: vassoio da 4 - 6 frutti, sigillati mediante film
plastico; cestini da 1 Kg.; plateaux 30x40 in cartone; plateaux 30x50
in cartone e legno; plateaux 40x60 in cartone e legno.
In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del
sigillo.
La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo
intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell'anno successivo.
Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle
medesime dimensioni le diciture "Pera dell'Emilia-Romagna", seguita
dalla indicazione cultivar e dalla dizione immediatamente sottostante
"Indicazione Geografica Protetta". Nel medesimo campo visivo deve
comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore,
nonche' il peso lordo all'origine";
vengono sostituite dalle parole: "I tipi di confezioni utilizzabili
sono quelli accettati in ambito comunitario, secondo le normative
vigenti, fra cui: bins 60x80, 80x120 e 100x120 a piu' strati con
alveolo; plateaux 30x40 in cartone, legno e plastica, a uno strato e a
piu' strati; plateaux 30x50 in cartone, legno e plastica, a uno strato
e a piu' strati; plateaux 40x60 in cartone, legno e plastica, a uno
strato e a piu' strati; plateaux 20x30 a uno strato e alla rinfusa;
confezioni monofrutto o con piu' frutti sigillate (vassoi, cestini,
cartoni, etc).
Per l'identificazione in plateaux e bins dei prodotti I.G.P. verra'
utilizzata la bollinatura sui singoli frutti con apposito logo e con
una percentuale di unita' bollinate pari ad almeno il 70% del totale
dei frutti presenti nella confezione.
La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo
intercorrente tra il 25 luglio ed il 31 Maggio dell'anno successivo.
Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle
medesime dimensioni le diciture "Pera dell'Emilia-Romagna",
immediatamente seguita dalla dizione "Indicazione geografica
protetta", e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo
deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore,
nonche' il peso netto se si tratta di confezioni non egalizzate e
destinate al consumatore finale".
La dizione "Indicazione geografica protetta" puo' essere ripetuta in
altra parte del contenitore o dell'etichetta anche in forma di
acronimo "I.G.P.".
A richiesta dei produttori interessati puo' essere utilizzato un
simbolo grafico relativo alla immagine artistica, compresa la base
colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico
ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la
indicazione geografica.
Deve inoltre figurare la dizione "prodotto in Italia" per le partite
destinate alla esportazione.
9) Condizioni nazionali (eventuali)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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