REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2006, n. 1973

Definizione dei criteri e delle modalita' di restituzione delle somme indebitamente versate alla Regione Emilia-Romagna a titolo di quota integrativa dell'oblazione ai sensi della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo
dell'attivita' edilizia ed applicazione della normativa statale di cui
all'articolo 32 del DL 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326" e, in particolare
l'art. 31, che istituisce, a favore della Regione Emilia-Romagna, la
quota integrativa dell'oblazione pari al 10 per cento rispetto alla
misura definita dalla tabella C. allegata al decreto-legge n. 269 del
2003;
atteso che l'art. 41 bis della L.R. 21 ottobre 2004, n. 23, demanda
alla Giunta regionale, il compito di definire i criteri e le modalita'
di restituzione totale o parziale delle somme versate a titolo di
quota integrativa dell'oblazione, di cui all'art. 31, qualora,
acquisite le valutazioni del Comune interessato, sia accertato che il
versamento e' stato indebitamente eseguito;
considerato che, sono gia' pervenute alla Regione Emilia- Romagna
varie istanze di restituzione di somme erroneamente versate;
considerato altresi' che molte istanze di condono sono state rigettate
da parte dei Comuni non essendo state ritenute ammissibili;
vista l'art. 35, comma 17 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (legge
applicabile ai sensi del richiamo operato dall'art. 32, comma 28 del
DL 30 settembre 2003, n. 269) che fissa in 36 mesi il termine per la
prescrizione dell'eventuale diritto al conguaglio o al rimborso
spettanti;
ritenuto pertanto di definire con il presente atto i criteri e le
modalita' di restituzione delle somme versate a titolo di quota
integrativa dell'oblazione di cui all'art. 31 della L.R. n. 23 del 21
ottobre 2004, qualora sia accertato che il versamento e' stato
indebitamente eseguito;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4, della L.R. n. 43 del 2001 e
della deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 2003, del parere
di regolarita' amministrativa espresso dal Direttore generale alla
Programmazione territoriale e ai Sistemi di mobilita', arch. Giovanni
De Marchi;
su proposta dell'Assessore a "Programmazione e Sviluppo territoriale.
Cooperazione col sistema delle autonomie. Organizzazione", Luigi
Gilli;
tutto cio' premesso e considerato,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di definire - ai sensi dell'art. 41 bis della L.R. 23/04 in merito
alla richiesta di rimborso totale o parziale delle somme versate a
titolo di quota integrativa dell'oblazione di cui all'art. 31 della
medesima legge - i seguenti criteri e modalita' di restituzione:
a) la Regione, acquisite le valutazioni del Comune interessato,
procede alla restituzione:
- delle somme versate in eccedenza;
- dell'intera quota integrativa se la relativa richiesta di sanatoria
riguarda una fattispecie non rientrante tra quelle condonabili ai
sensi del DL 30 settembre 2003, n. 269;
- dell'intera quota integrativa nel caso in cui il soggetto
interessato abbia ritirato la domanda di condono, rinunciano al
beneficio della sanatoria penale dell'abuso di cui all'art. 32, comma
36 del DL 30 settembre 2003, n. 269;
b) l'istanza di rimborso, redatta in carta semplice, e indirizzata
alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione di compatibilita'
urbanistica e Lavori pubblici - deve essere corredata di copia (anche
fotostatica) della documentazione comprovante l'avvenuto versamento
della quota integrativa dell'oblazione a favore della Regione
Emilia-Romagna, unitamente alla copia (anche fotostatica) della
determinazione di rigetto dell'istanza di condono edilizio da parte
del Comune interessato;
c) al rimborso di cui sopra, provvedera' con propria determinazione,
il Responsabile del Servizio Valutazione di compatibilita' urbanistica
e Lavori pubblici;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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