REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9

RAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DEL PERSONALE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE. MISURE STRAORDINARIE PER IL TRIENNIO 2007-2009 AI FINI DELLA STABILIZZAZIONE DEL LAVORO PRECARIO E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE DEL PERSONALE REGIONALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
CAPO I - Misure volte a favorire qualita' ed efficienza dei sistemi
professionali nella Regione Emilia-Romagna
Art.	1 -  Finalita'
Art.	2 -  Ambito di intervento
CAPO II - Misure di razionalizzazione della gestione del personale.
Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di
gestione flessibile dell'impiego regionale)
Sezione I - Finalita' e interventi
Art.	3 -  Finalita'
Art.	4 -  Programmazione degli interventi
Art.	5 -  Requisiti e modalita' per gli interventi straordinari
Sezione II - Ricorso alle forme flessibili
Art.	6 -  Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997
Art.	7 -  Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei
Sezione III - Applicazione agli Enti subregionali. Norme transitorie e
finali
Art.	8 -  Enti pubblici non economici regionali
Art.	9 -  Disposizioni finali e transitorie
Art.	10 -  Entrata in vigore
CAPO I
Misure volte a favorire qualita' ed efficienza dei sistemi
professionali nella Regione Emilia-Romagna
Art. 1
Finalita'
1. La Regione opera per condividere con gli Enti locali del territorio
regionale gli obiettivi di contenimento della spesa in materia di
personale, di razionalizzazione delle funzioni di interesse comune e
di qualificazione dei sistemi professionali, anche al fine di rendere
piu' agevole la mobilita' del personale.
Art. 2
Ambito di intervento
1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 1 la
Regione e gli Enti locali del territorio regionale individuano
requisiti minimi di uniformita' nell'ambito dei sistemi professionali,
condividono strumenti di supporto allo sviluppo delle competenze, alla
certificazione dei crediti per la valorizzazione della
professionalita' maturata e alla mobilita' del personale.
CAPO II
Misure di razionalizzazione
della gestione del personale.
Disposizioni straordinarie per il triennio 2007-2009. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di
gestione flessibile dell'impiego regionale)
Sezione I
Finalita' e interventi
Art. 3
Finalita'
1. Il presente Capo detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e
razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso
al contenimento della spesa pubblica ed introduce misure straordinarie
volte alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo nel
rispetto dei principi fissati dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Legge finanziaria 2007).
2. La Regione intende avviare, con le iniziative straordinarie
disposte dalla presente legge, un processo per contrastare la
precarieta' operando, anche con le modalita' previste dall'articolo 6,
per favorire l'acquisizione di condizioni lavorative continuative e
stabili per il personale che nell'ultimo quinquennio ha avuto rapporti
di lavoro atipico con l'Ente Regione Emilia-Romagna, contrastando le
forme di precarizzazione del lavoro e valorizzando tutte le
professionalita' e competenze presenti tra il personale dell'Ente.
3. La Regione opera per riordinare e ridurre progressivamente il
numero di rapporti di lavoro a termine presenti all'interno dell'Ente,
privilegiando, nella scelta dei contratti di lavoro atipici, il
contratto di lavoro a tempo determinato.
Art. 4
Programmazione degli interventi
1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 558 della
legge n. 296 del 2006, la Regione Emilia-Romagna nell'ambito della
programmazione dei fabbisogni professionali definisce per il triennio
2007-2009, per le finalita' fissate all'articolo 3, un piano di
interventi straordinari previa individuazione dei posti da coprire,
dei relativi limiti e priorita', nel rispetto dei vincoli di dotazione
organica e degli obiettivi di finanza pubblica.
Art. 5
Requisiti e modalita' per gli interventi straordinari
1. Gli interventi straordinari previsti dal presente Capo, relativi
agli anni 2007, 2008 e 2009, si rivolgono al personale non
dirigenziale:
a) in servizio presso la Regione alla data dell'1 gennaio 2007, che
abbia maturato, a decorrere dall'1 gennaio 2002 ed entro il 31
dicembre 2006, almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza
lavorativa;
b) in servizio presso la Regione alla data dell'1 gennaio 2007, che
maturi l'esperienza triennale, a decorrere dall'1 gennaio 2002 in
forza di contratti anche non continuativi stipulati anteriormente alla
data del 29 settembre 2006;
c) che abbia prestato servizio, presso la Regione per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2002
e il 31 dicembre 2006.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati, mediante
assunzione a tempo indeterminato, con le modalita' previste dal
presente articolo, a condizione che l'esperienza lavorativa richiesta
sia stata svolta presso l'Amministrazione regionale con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato stipulato ai sensi del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva
1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES) o ai sensi dell'articolo 48
della legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione
dell'occupazione, della qualita', sicurezza e regolarita' del lavoro),
o con assunzione dalle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente.
3. La Regione puo' procedere, in via prioritaria, all'assunzione
diretta dei soggetti in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2
che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di
natura concorsuale indetta dall'Amministrazione regionale per il
reclutamento, in categoria pari o superiore, di personale con
contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro,
a condizione che ne presentino istanza nei tempi e nei modi
individuati dall'Amministrazione.
4. Per i posti programmati e non coperti ai sensi del comma 3, la
Regione puo' indire procedure selettive rivolte ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Le relative graduatorie
sono utilizzate soltanto per la copertura dei posti messi a concorso.
Per tali procedure non trova applicazione l'articolo 6 della legge
regionale 31 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni in materia di dotazioni
organiche e di copertura di posti vacanti per l'anno 2003).
5. Il personale di cui al comma 1, la lettera b) puo' essere assunto a
tempo indeterminato solo al conseguimento del requisito dei tre anni
di servizio.
6. Le assunzioni disposte ai sensi dei commi 3 e 4 avvengono nella
categoria in cui e' stata maturata l'esperienza lavorativa prevista al
comma 1. Qualora l'anzianita' di servizio sia stata maturata in
differenti categorie, l'assunzione avviene nella categoria in cui e'
stata maturata per il maggior periodo.
7. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
Legislativa definiscono, per quanto di propria competenza, le
modalita' e le procedure attuative degli interventi straordinari
previsti nel presente articolo.
Sezione II
Ricorso alle forme flessibili
Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 1997
1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1997 (Misure
straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) e'
inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Criteri per il ricorso a forme contrattuali flessibili
e di esternalizzazione
1. La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
Legislativa, sentito il parere della competente commissione
assembleare, definiscono i criteri di individuazione delle esigenze
che rendono necessario il ricorso ai rapporti di lavoro a tempo
determinato e disciplinano il ricorso alle forme di esternalizzazione
per l'attuazione di nuove, specifiche attivita' assicurando idonee
misure di controllo dei livelli di prestazione.".
Art. 7
Misure straordinarie per i fabbisogni temporanei
1. Compatibilmente con le esigenze organizzative, la Regione, in
conformita' all'articolo 1, comma 560 della legge n. 296 del 2006,
qualora decida di bandire negli anni 2007, 2008 e 2009 procedure per
la formazione di graduatorie per assunzione di personale non
dirigenziale a tempo determinato, riserva una quota non inferiore al
60 per cento dei posti previsti ai soggetti con i quali ha stipulato
uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
esclusi gli incarichi di nomina politica, per esigenze attinenti alle
ordinarie attivita' di servizio. Ai fini di cui al presente articolo,
la durata complessiva di tali contratti deve risultare di almeno un
anno, maturata nell'ultimo quinquennio, entro il 29 settembre 2006.
Sezione III
Applicazione agli Enti subregionali.
Norme transitorie e finali
Art. 8
Enti pubblici non economici regionali
1. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche agli Enti
pubblici non economici dipendenti dalla Regione. A tal fine quanto
previsto con riferimento alla Regione Emilia-Romagna deve intendersi
riferito a ciascun Ente.
2. Gli atti per i quali il presente Capo prevede la competenza della
Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea
Legislativa sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun Ente,
secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.
3. Per le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale,
compresi gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS), e per l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, la
Regione Emilia-Romagna si avvale della facolta' di cui all'articolo 1,
comma 565, lettera c) della legge n. 296 del 2006, al fine di
procedere alla graduale trasformazione delle posizioni di lavoro gia'
ricoperte da personale con rapporti di lavoro precario, tramite i
quali si sia fatto fronte ad esigenze attinenti a funzioni
istituzionali ed a ordinarie attivita' di servizio, in posizioni di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche definendo specifiche
forme di valorizzazione delle esperienze professionali maturate
all'interno dell'Azienda. In tale ambito sono applicabili al personale
interessato dai processi di cui alla presente disposizione e con
riferimento allo specifico ordinamento, le norme di cui all'articolo
9, commi 5 e 6.
Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. La Regione indice procedure selettive pubbliche per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato disponendo nei relativi bandi
un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative e formative,
diverse da quelle indicate dall'articolo 5, comma 2, maturate presso
la Regione, nei periodi di esperienza e nei termini fissati
dall'articolo 5, comma 1.
2. Le assunzioni disposte in attuazione del presente Capo sono
effettuate nei limiti del tetto di spesa della dotazione organica
determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005) e del relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006,
per la copertura di posti istituiti entro il 31 dicembre 2007 e di
quelli che si renderanno vacanti nel triennio 2007-2008-2009.
3. Le assunzioni disposte ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, non
sono computate nelle percentuali fissate all'articolo 2 del
regolamento regionale 19 dicembre 2002, n. 35 (Regolamento in materia
di accesso agli organici regionali. Attuazione dell'art. 15 della L.R.
43/2001).
4. Fermo restando quanto disposto nel presente Capo, si applica la
normativa in materia di accesso al pubblico impiego.
5. La validita' delle graduatorie formate in esito alle procedure
selettive previste negli atti di programmazione adottati ai sensi
della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna) e' prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le graduatorie
relative alle procedure previste nelle programmazioni antecedenti sono
valide fino al 31 dicembre 2007.
6. In applicazione dei principi fissati dall'articolo 1, comma 519
della legge n. 296 del 2006, la Regione continua ad avvalersi,
nell'ambito del permanere del fabbisogno, del personale di cui
all'articolo 5, previa istanza degli interessati, mediante proroghe
dei relativi contratti di lavoro o assunzione diretta per coloro che
non risultino piu' in servizio, fino ad avvenuto completamento delle
procedure previste dal medesimo articolo 5, commi 3 e 4.
Art. 10
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 4 luglio 2007	VASCO ERRANI

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