REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 13 giugno 2007, n. 118

Approvazione atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt. 16 e A-14). (Proposta della Giunta regionale in data 7 maggio 2007, n. 631)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 631 del 7
maggio 2007, recante in oggetto "Proposta all'Assemblea legislativa
dell'Emilia-Romagna dell'approva- zione atto di indirizzo e di
coordinamento tecnico in merito realizz. Emilia-Romagna aree
ecologicamente attrezzate (L.R. 20/00, artt.16 e A-14)";
Preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilita'",
giusta nota prot. n. 11064 in data 7 giugno 2007,
- e, inoltre, della correzione di errore materiale e degli emendamenti
presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;
1) Premesso che:
1.1 le "Aree ecologiche attrezzate" (AEA) sono state disciplinate
dall'art. 26 del DLgs 112/98, il quale prevede che le Regioni e le
Province autonome regolano, con proprie leggi, le aree industriali e
le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei
sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza
e dell'ambiente; lo stesso art. 26 prevede che le medesime leggi
disciplinano, inoltre, le forme di gestione unitaria delle
infrastrutture e dei servizi delle aree ecologicamente attrezzate da
parte di soggetti pubblici o privati; lo stesso art. 26, infine,
dispone che gli impianti produttivi localizzati nelle aree
ecologicamente attrezzate sono esonerati dall'acquisizione delle
autorizzazioni concernenti la utilizzazione dei servizi ivi presenti;
1.2 successivamente la L.R. 20/00 (disciplina delle trasformazioni e
dell'uso del suolo) e' intervenuta normando (art. A-14) piu'
precisamente la fattispecie "Aree ecologicamente attrezzate" e
prevedendo che la Regione emani uno specifico atto di coordinamento
tecnico per specificare le caratteristiche delle "Aree ecologicamente
attrezzate";
1.3 piu' specificamente l'art. A-14 della L.R. 20/00 prevede che gli
"Ambiti specializzati per attivita' produttive" (definiti, al
precedente Art. A-13, come "le parti del territorio caratterizzate
dalla concentrazione di attivita' economiche, commerciali e
produttive) costituiscono "aree ecologicamente attrezzate quando sono
dotate di infrastrutture, servizi e sistemi idonei a garantire la
tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente" (comma 1);
1.4 lo stesso art. A-14 prevede (comma 2) che "la Regione, con atto di
coordinamento tecnico, definisce, sulla base della normativa vigente
in materia, gli obiettivi prestazionali delle aree ecologicamente
attrezzate, avendo riguardo:
a) alla salubrita' e igiene dei luoghi di lavoro;
b) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria,
dell'acqua e del terreno;
c) allo smaltimento e recupero dei rifiuti;
d) al trattamento delle acque reflue;
e) al contenimento del consumo dell'energia e al suo utilizzo
efficace;
f) alla prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti
rilevanti;
g) alla adeguata e razionale accessibilita' delle persone e delle
merci.";
1.5 lo stesso art. A-14 prevede, inoltre, che "ai sensi del comma 1,
dell'art. 26 del DLgs n. 112 del 1998, l'utilizzazione dei servizi
presenti nelle aree produttive ecologicamente attrezzate comporta
l'esenzione, per gli impianti produttivi ivi localizzati, delle
autorizzazioni eventualmente richieste nelle materie di cui al comma
2, secondo quanto definito dall'atto di coordinamento tecnico" ai
sensi dell'art. 16 della medesima legge;
1.6 la L.R. 20/00 specifica che le aree ecologicamente attrezzate sono
individuate dal Comune nel PSC, oppure, quando sono di rilievo
sovracomunale, dalla Provincia nel PTCP (che, in tale ipotesi, assume
il valore e gli effetti del PSC);
1.7 da sottolineare e' la previsione, contenuta nel comma 4, dell'art.
A-14, che le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono
sempre i caratteri propri delle aree ecologicamente attrezzate;
1.8 va, inoltre sottolineato che, ai sensi di quanto disposto dal
comma 5, dell'art. A-14, il Comune puo' stipulare specifici accordi
con le imprese interessate per la trasformazione delle aree esistenti
in aree ecologicamente attrezzate;
1.9 una prima definizione di tali indirizzi e' contenuta (in quanto la
L.R. 9/99 prevede alcune facilitazioni per le imprese insediate in
AEA) nel Paragrafo 3.5 della direttiva VIA (delibera della Giunta
regionale 1238/02);
1.10 in tale direttiva 1238/02, in estrema sintesi, sono previsti i
seguenti elementi:
a) individuazione del soggetto gestore cui e' affidata la promozione,
la realizzazione e la gestione;
b) contenuti urbanistico-territoriali di qualita' da attuare
preliminarmente nella fase di realizzazione intervento;
c) condizioni di gestione ambientale di qualita', da mantenere e
monitorare nel tempo;
1.11 nella direttiva 1238/02 e', inoltre, specificato che tali
elementi vanno applicati in modo differenziato per le aree
ecologicamente attrezzate di nuovo impianto e per le aree industriali
esistenti;
2) considerato che:
appare utile e necessaria la predisposizione di un atto di indirizzo e
di coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in
Emilia-Romagna di aree ecologicamente attrezzate, in relazione alla
previsione di "Aree ecologiche attrezzate" (AEA) in tutti i PTCP
provinciali (in attuazione della previsione della L.R. 20/00 che le
nuove aree produttive di rilievo sovracomunale assumono i caratteri
propri delle AEA) ed in numerosi PSC comunali, che stanno giungendo in
questo periodo alla loro attuazione concreta;
la numerosita' delle previsioni ha portato anche ad una pari ricchezza
di esperienze realizzative che si stanno muovendo in modo divergente
tra di loro; da qui nasce l'esigenza di un atto regionale che
definisca alcuni elementi principali per dare omogeneita' di metodo e
di contenuto ed anche di riconoscibilita' alle esperienze che stanno
maturando nel territorio regionale;
questa stessa esigenza definisce anche l'urgenza della approvazione
dell'atto di indirizzo e di coordinamento tecnico;
la finalita' dell'atto di indirizzo e di coordinamento tecnico e',
quindi, quella di definire le modalita' per la realizzazione e
gestione delle aree ecologicamente attrezzate nel territorio della
regione Emilia-Romagna, al fine di favorire una piu' ampia e
progressiva diffusione di aree produttive dotate di requisiti tecnici
e organizzativi finalizzati a minimizzare ed a gestire le pressioni
sull'ambiente nell'ottica dell'approccio di precauzione e prevenzione
dell'inquinamento e di uno sviluppo economico e produttivo
sostenibile;
3) considerato, inoltre, che:
3.1. i competenti Servizi degli assessorati "Ambiente e Sviluppo
sostenibile", "Programmazione e Sviluppo territoriale. Cooperazione
col sistema delle Autonomie. Organizzazione" ed "Attivita' produttive.
Sviluppo economico. Piano telematico" hanno, dopo un lungo e proficuo
confronto con le Amministrazioni locali e le associazioni di categoria
interessate, predisposto uno schema di atto di indirizzo e di
coordinamento tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna
di aree ecologicamente attrezzate;
3.2 tale schema di atto di indirizzo e di coordinamento tecnico in
merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente
attrezzate, costituisce l'Allegato A), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3.3 i contenuti principali di tale atto di indirizzo e di
coordinamento tecnico possono essere sintetizzati nei seguenti
elementi:
A) distinzione di contenuto e di percorso tra aree nuove ed aree
esistenti:
- aree ecologicamente attrezzate nuove, esito di interventi su terreni
precedentemente non edificati o su aree dismesse, ovvero frutto della
trasformazione di aree esistenti di tale rilevanza, anche
urbanistico-territoriale, da portare alla realizzazione di un
insediamento del tutto diverso dal precedente. Questi interventi
permettono di prevedere nell'area (realizzata o trasformata), fin da
subito, le caratteristiche di area ecologicamente attrezzata;
- aree ecologicamente attrezzate esistenti, cioe' aree produttive
esistenti per le quali e' stabilito, tramite un accordo tra
istituzioni ed imprese presenti nell'area, un programma di
miglioramento progressivo delle dotazioni e delle prestazioni
ambientali, finalizzato al raggiungimento dei caratteri di area
ecologicamente attrezzata. La pianificazione potra' prevedere che la
trasformazione in area ecologicamente attrezzata di aree produttive
esistenti sia accompagnata dalla realizzazione di un ampliamento della
stessa. In tali casi il raggiungimento degli obiettivi di qualita'
dell'area potra' essere favorito dalle infrastrutture e servizi e
dalle attivita' produttive da insediare;
B) individuazione, in modo differenziato per le aree nuove e per le
aree esistenti, del percorso attuativo e gestionale:
1) individuazione e regolamentazione dell'area piu' idonea ad ospitare
un insediamento produttivo e piu' adatta ad essere allestita e gestita
nell'osservanza dei migliori parametri urbanistico-territoriali;
2) attribuzione in capo agli Enti locali o alle loro forme associative
della responsabilita' in merito all'attivita' di indirizzo e controllo
nell'attuazione dell'area ecologicamente attrezzata, con particolare
riferimento alla predisposizione delle linee di indirizzo in merito
alla realizzazione della analisi ambientale iniziale, alla redazione
delle linee generali di politica ambientale che dovranno definire i
criteri alla base della gestione ambientale e di qualita' dell'area e
al monitoraggio della sua attuazione e gestione; di particolare
rilievo e' la scelta di prevedere che tali Enti locali (Comuni e
Province) si avvalgano di norma di un "Comitato di indirizzo" quale
sede in cui costruire le scelte per l'AEA coinvolgendo i soggetti e le
imprese insediate o da insediare nell'area e realizzando un
miglioramento della "governance" per tali azioni;
3) individuazione di un soggetto responsabile, cui fa capo la
responsabilita' della gestione dell'area produttiva ecologicamente
attrezzata, attraverso il pieno coinvolgimento delle imprese insediate
nell'area medesima;
4) definizione degli atti principali necessari per la realizzazione
dell'area. In particolare:
- definizione degli accordi territoriali con gli Enti pubblici
coinvolti e degli accordi con le imprese insediate o interessate ad
insediarsi nell'area ecologicamente attrezzata; questi ultimi dovranno
contenere l'impegno delle imprese medesime a rispettare le linee di
indirizzo contenute nel Programma ambientale dell'area e le condizioni
economiche e finanziarie per l'insediamento;
- definizione del Programma ambientale dell'area ecologicamente
attrezzata;
5) attivita' di monitoraggio nel tempo al fine di verificare il
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento continuo delle
prestazioni dell'area ecologicamente attrezzata prefissati nel
programma ambientale;
C) indicazione delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali, in
modo differenziato per le aree nuove e per le aree esistenti:
- condizione necessaria per la qualificazione di area ecologicamente
attrezzata e' costituita da un assetto che presenta un elevato
standard di qualita' rispetto alle norme in vigore, rispondente a
criteri di sviluppo sostenibile, e che deve essere frutto della
ricerca di performances ambientali d'eccellenza;
4) Ritenuto che:
4.1 sia necessario, per le ragioni espresse ai precedenti punti,
l'approvazione dell'atto di indirizzo di coordinamento tecnico in
merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di aree ecologicamente
attrezzate, che costituisce l'Allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
preso atto che la Giunta regionale ha acquisito il parere favorevole
della Conferenza Regione-Autonomie locali espresso nella seduta del 2
aprile 2007, comunicato con nota Reg. NP/2007/8965 del 23 aprile
2007;
tutto cio' premesso, dato atto, ritenuto e valutato;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) di approvare lo schema di atto di indirizzo e di coordinamento
tecnico in merito alla realizzazione in Emilia-Romagna di Aree
ecologicamente attrezzate, che costituisce l'Allegato A, parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
b) la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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