REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2007, n. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
CAPO I
Ambito di applicazione e disposizioni varie
in materia di distribuzione commerciale
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione, con la presente legge reca disposizioni di riordino
della materia della distribuzione commerciale, nel quadro delle
competenze della Regione e dei Comuni in materia di commercio.
Art. 2
Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14
(Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del
DLgs 31 marzo 1998, n. 114), e' inserito il seguente:
"Art. 16 bis
Giorni di chiusura degli esercizi commerciali
1. La Giunta regionale individua i giorni di festivita' civile o
religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli
situati in comuni riconosciuti citta' d'arte o ad economia
prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l'obbligo di
chiusura domenicale o festiva di cui all'articolo 11, comma 4, del
decreto legislativo n. 114 del 1998.
2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni del commercio, del
turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori, individua altresi'
le modalita' e i criteri con cui i Comuni, previa concertazione con le
medesime organizzazioni, possono prevedere deroghe all'obbligo di
chiusura di cui al comma 1.".
2. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 1999 e' inserito
il seguente:
"Art. 19 bis
Norme finali riguardanti le attivita' di commercio
all'ingrosso e al dettaglio
1. E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita
le attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio.
2. Il divieto non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.
3. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si applicano le medesime sanzioni dell'articolo 22, commi 2,
3 e 7, del decreto legislativo n. 114 del 1998.".
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2003, n.
14 (Disciplina dell'esercizio delle attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande), e' sostituito dal seguente:
"1. Il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti previsti dalla
presente legge e' di competenza del Comune competente per territorio.
Il Comune e' altresi' competente alla vigilanza e al provvedimento
sanzionatorio di cui all'articolo 180 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico
18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza).".
2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n.
14 del 2003 e' sostituita dalla seguente:
"c) di essere stato iscritto al registro esercenti il commercio di cui
alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per
attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla
sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa
turistica, salva cancellazione dal medesimo registro.".
3. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 e'
sostituito dal seguente:
"5. Il requisito di cui al comma 2, lettera a), e' valido altresi' ai
fini dell'esercizio dell'attivita' commerciale nel settore alimentare.
L'esercizio di un'attivita' di commercio relativa al settore
merceologico alimentare e' consentito anche a chi e' stato iscritto al
registro degli esercenti il commercio di cui alla legge n. 426 del
1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dall'articolo 12,
comma 2, lettere a), b) e c), del decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375, salva cancellazione dal medesimo registro.".
4. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 e'
sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni di cui all'articolo 8 possono essere sospese
quando venga meno la sorvegliabilita' dei locali. L'attivita' e'
sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a
novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di
comprovata necessita' e previa motivata istanza, il titolare puo'
riprendere l'attivita', ripristinati i requisiti mancanti. L'attivita'
e' sospesa fino a tre giorni nel caso in cui l'esercente non rispetti
gli orari e le indicazioni operative decise dai Comuni per la tutela
degli abitati delle aree limitrofe.".
5. E' soppressa la lettera c) del comma 3 dell'articolo 15 della legge
regionale n. 14 del 2003.
Art. 4
Attivita' di vendita di farmaci al pubblico
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
possono effettuare la vendita previa comunicazione, oltreche' ai
soggetti indicati al citato articolo 5, al Comune in cui ha sede
l'esercizio.
2. La Giunta regionale provvede a definire le modalita' di
effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 e delle attivita'
di vigilanza farmaceutica.
3. In caso di mancata comunicazione di cui al comma 1, nonche' in caso
di violazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legge n. 223 del 2006, si applicano le medesime sanzioni previste
dall'articolo 22, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del
commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59). In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo
5, commi 2 e 3, del decreto legge n. 223 del 2006 si applicano le
medesime sanzioni previste dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del
decreto legislativo n. 114 del 1998.
CAPO II
Disciplina dei centri di telefonia
Art. 5
Definizione e ambito di applicazione
1. Con il termine "centro di telefonia", altrimenti definito "phone
center", si intende l'esercizio aperto al pubblico che pone a
disposizione dei clienti apparecchi telefonici, o personal computer o
altri terminali telematici, utilizzati per fornire servizi telefonici
e telematici, anche abbinato ad altre attivita'.
2. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che mettono a
disposizione della clientela un solo terminale di rete. Non si
applicano, inoltre, alle biblioteche, alle scuole, alle strutture
ricettive e alle tabaccherie.
Art. 6
Condizioni per l'esercizio dell'attivita'
1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme statali,
all'attivita' dei centri di telefonia si applicano le medesime
disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 per le
attivita' commerciali in sede fissa del settore non alimentare.
2. In attuazione del principio di concertazione, previa consultazione
anche delle forme di rappresentanza degli interessi coinvolti e dei
soggetti direttamente interessati, i Comuni possono prevedere:
a) i requisiti igienico-sanitari, necessari per l'esercizio
dell'attivita' dei centri di telefonia;
b) le misure dirette a tutelare la quiete pubblica e le condizioni di
vivibilita' delle aree limitrofe ai centri di telefonia;
c) indicazioni circa le attivita' che non possono essere svolte nei
medesimi locali, in quanto ritenute incompatibili con i requisiti
igienico-sanitari e con le esigenze di tutela della quiete pubblica,
di cui alle precedenti lettere a) e b).
3. In caso di violazione delle disposizioni comunali di cui al comma
2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste
dall'articolo 22, commi 2, 3 e 7 del decreto legislativo n. 114 del
1998.
4. Ai servizi offerti nei centri di telefonia si applicano, per quanto
compatibili, le medesime disposizioni previste dall'articolo 14 del
decreto legislativo n. 114 del 1998, riguardanti la pubblicita' dei
prezzi.
Art. 7
Norma transitoria
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge
gia' esercitano l'attivita' di centro di telefonia devono presentare
al Comune competente la medesima comunicazione o istanza di
autorizzazione di cui al Titolo III del decreto legislativo n. 114 del
1998 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni comunali
di cui all'articolo 6, comma 2, su istanza motivata del titolare, i
Comuni possono decidere di autorizzare il proseguimento dell'attivita'
dei centri di telefonia che siano in esercizio alla data di entrata in
vigore delle disposizioni comunali, ma non in possesso dei requisiti
minimi dei locali previsti dai Comuni ai sensi dell'articolo 6, comma
2, lettera a). L'autorizzazione comunale viene rilasciata a tempo
determinato e puo' essere rinnovata a seguito di motivata istanza del
titolare. L'atto autorizzatorio puo' prevedere specifiche disposizioni
relative agli orari di apertura del centro di telefonia e le eventuali
limitazioni alle attivita' accessorie che possono essere svolte nei
locali dello stesso.
CAPO III
Norme finali e abrogazioni
Art. 8
Norme finali
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti previsti
dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 4, comma 2, entro novanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 (Concessione di contributi
per favorire lo sviluppo di forme associative fra esercenti il
commercio al dettaglio e della cooperazione di consumo nella fase
dell'approvvigionamento delle merci);
b) legge regionale 26 novembre 1973, n. 39 (Concessione di contributi
alle iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al
dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle
merci);
c) legge regionale 29 agosto 1974, n. 47 (Rifinanziamento, modifica ed
integrazione delle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37,
"Concessione di contributi per favorire lo sviluppo di forme
associative fra esercenti il commercio al dettaglio e della
cooperazione di consumo nella fase dell'approvvigionamento delle
merci" e 26 novembre 1973, n. 39, "Concessione di contributi alle
iniziative delle forme associative fra esercenti il commercio al
dettaglio e alla cooperazione di consumo nella fase di vendita delle
merci");
d) legge regionale 10 luglio 1984, n. 40 (Criteri regionali per la
fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura
dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio,
degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso
autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande);
e) legge regionale 29 agosto 1986, n. 31 (Modifiche alla legge
regionale 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per la fissazione,
da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura dei negozi e
delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio, degli
impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso autotrazione
e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande");
f) legge regionale 7 marzo 1988, n. 9 (Modifica all'allegato 2 (Zone
turistiche) della L.R. 10 luglio 1984, n. 40. Castell'Arquato "Citta'
d'arte");
g) legge regionale 20 marzo 1989, n. 9 (Indirizzi programmatici per la
razionalizzazione e lo sviluppo della rete di rivendite di giornali e
riviste);
h) legge regionale 23 marzo 1990, n. 24 (Ulteriori modifiche ed
integrazioni della L.R. 10 luglio 1984, n. 40 "Criteri regionali per
la fissazione, da parte dei Comuni, degli orari di apertura e chiusura
dei negozi e delle altre attivita' esercenti la vendita al dettaglio,
degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ad uso
autotrazione e degli esercizi per la somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande").
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 maggio 2007	VASCO ERRANI

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