REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2 maggio 2007, n. 114

Approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Periodo 2007-2011 (proposta della Giunta regionale in data 26 marzo 2007, n. 363)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 363 del
26 marzo 2007, recante in oggetto "Approvazione del Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex
Legge 353/00. Periodo 2007-2011";
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
commissione assembleare referente "Territorio Ambiente Mobilita'",
giusta nota prot. n. 7263 in data 12 aprile 2007,
- e, inoltre, dell'emendamento presentato ed accolto nel corso della
discussione assembleare;
visti:
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di
incendi boschivi" la quale prevede che le Regioni approvino il Piano
regionale per la programmazione delle attivita' di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sulla base
delle linee guida e delle direttive deliberate dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile;
- il DM 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per
la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi";
- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio
nazionale della Protezione civile";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in
particolare gli artt. 107 e 108 e 109;
- il DL 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni, nella
Legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il
coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di
protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore
della difesa civile";
- la L.R. 4 settembre 1981, n. 30 "Incentivi per lo sviluppo e la
valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al
territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25
maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e
locale" ed in particolare gli artt. 176, 177 e 178;
- la L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile
e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione
civile";
richiamate:
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1318 del 22 dicembre
1999 con la quale e' stato approvato il "Piano regionale di protezione
delle foreste contro gli incendi 1999-2003" e si e' demandato alla
Giunta regionale l'adozione di eventuali proroghe della vigenza del
Piano in assenza di variazioni sostanziali nella situazione e nella
operativita' relative al settore della prevenzione e della lotta
contro gli incendi boschivi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2714 del 22 dicembre 2003
con la quale e' stato prorogato il suddetto Piano fino al 31 dicembre
2004;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 797 del 5 maggio 2003 con
la quale e' stato approvato lo schema di convenzione quadro tra la
Regione Emilia-Romagna e il Ministero delle Politiche agricole e
forestali, relativamente all'impiego, da parte della Regione, del
Corpo forestale dello Stato in materia di forestazione, di prevenzione
e lotta contro gli incendi boschivi;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1934 del 29 dicembre 2006
con la quale e' stata prorogata fino al 31/12/2007 la convenzione di
cui sopra;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1354 del 14 luglio 2003
con la quale e' stato approvato lo schema di convenzione quadro tra la
Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile -
Direzione regionale per l'Emilia-Romagna, per la reciproca
collaborazione nelle attivita' di protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1253 del 20 luglio 1999
con la quale si stabilisce che all'aggiornamento del Piano regionale
antincendi boschivi provvedano congiuntamente il Servizio regionale
Paesaggio, Parchi e Patrimonio naturale (ora Servizio Parchi e Risorse
forestali) e il Servizio regionale Protezione civile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003 con
la quale sono stati forniti, tra gli altri, gli indirizzi
organizzativi relativi alla costituzione dei gruppi di lavoro,
previsti dall'art. 40, comma 1, lett. m) della L.R. 43/01;
- la determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo
e della costa n. 1172 del 6 febbraio 2004, integrata e modificata con
successive determinazioni 7523/04, 13584/04, 8296/05 e 17089/06 con la
quale e' stato costituito, ai sensi della citata deliberazione della
Giunta regionale 447/03, un gruppo di lavoro composto da funzionari e
collaboratori delle competenti strutture organizzative regionali o
dipendenti dalla Regione (Servizi "Parchi e Risorse forestali"
"Protezione civile" e "Affari giuridici e generali", Agenzia regionale
per la Protezione dell'ambiente - Servizio Meteorologico) nonche' da
dirigenti e/o funzionari appartenenti ad enti diversi dalla Regione
(Corpo Forestale dello Stato, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,
operanti nel territorio regionale, Enti di gestione dei parchi
nazionali dell'Appennino Tosco-Emiliano e Foreste Casentinesi,
Comunita' Montane Acquacheta e Valli del Taro e del Ceno, Province di
Modena e Forli'-Cesena), con il compito di elaborare il Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi, in attuazione della citata Legge 353/00;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 639 del 18 gennaio 2005
con la quale e' stato approvato il "Piano stralcio per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi" avente durata quinquennale e
riguardante prevalentemente gli aspetti operativi e di protezione
civile in materia di incendi boschivi, con la quale inoltre e' stata
prorogata fino al 31 dicembre 2005 la validita' del "Piano regionale
di protezione delle foreste contro gli incendi 1999-2003"
relativamente a quelle sezioni dello stesso che nel Piano stralcio non
erano state trattate e non avevano formato oggetto di innovazione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1166 del 16 giugno 2004
"Approvazione del Protocollo d'intesa e delle Linee guida regionali
per la pianificazione di emergenza in materia di protezione civile";
rilevato che le Linee guida, relative ai Piani regionali per la
programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi, approvate con il citato DM del 20
dicembre 2001, nel dettare indirizzi e suggerimenti per la redazione e
l'attuazione dei piani, prevedono uno schema articolato in 7 punti (I.
Parte generale; II. Previsione, III. Prevenzione, IV. Lotta attiva, V.
Sezione aree naturali protette, VI. Sezione parchi naturali e riserve
naturali dello Stato, VII. Previsione economico-finanziaria delle
attivita' previste nel piano) e contestualmente danno la facolta' alle
Regioni di organizzare, nel modo che ritengono piu' confacente alle
proprie esigenze, i singoli punti dell'articolazione mantenendone i
contenuti o, se lo ritengono opportuno, ampliandoli e/o dettagliandoli
maggiormente;
preso atto che l'elaborato prodotto dal suindicato gruppo di lavoro e'
strutturato secondo il seguente schema:
- Premessa;
- Quadro normativo di riferimento;
- La previsione - Il fenomeno incendi boschivi in Emilia-Romagna;
- La prevenzione;
- Le risorse: consistenza e localizzazione;
- La lotta attiva - Modello d'intervento;
- Periodi a rischio di incendio, divieti e sanzioni;
- Catasto delle aree percorse dal fuoco;
- Obiettivi prioritari da difendere;
- Aree naturali protette regionali;
- Aree naturali protette statali;
- Formazione;
- Informazione;
- Previsione economico-finanziaria delle attivita' previste nel
piano;
ritenuto di prevedere che il Piano di cui trattasi, di durata
quinquennale 2007-2011, sia periodicamente integrato con ordinari
aggiornamenti relativi a quanto previsto nei punti 2, 9 e 10 del
citato DM 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali
per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi";
ritenuto che il Piano di cui trattasi, alla sua scadenza, possa essere
prorogato qualora non si ritenga necessario apportare variazioni
sostanziali;
dato atto che, alla luce di quanto evidenziato nel Piano di cui
trattasi, in quest'ultimo non vengono individuati a priori periodi e
aree a rischio di incendio boschivo in cui si applicano i divieti
nonche' le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della Legge 21
novembre 2000, n. 353, mantenendo peraltro la gia' consolidata
procedura di dichiarazione di "stato di grave pericolosita'" che
attiva la "fase di preallarme" cosi' come descritta nel capitolo
relativo al "Modello di intervento" del Piano e per la durata del
quale, nelle aree in cui esso verra' dichiarato, saranno applicati i
divieti e le sanzioni di cui sopra;
dato atto che, alla luce di quanto evidenziato nel Capitolo 5 "Lotta
attiva - Modello d'intervento" del Piano di cui trattasi, si ritiene
necessario riprendere il testo del paragrafo "5.3.2 Modello di
intervento" (relativo al Rischio incendi boschivi) delle Linee guida
contenute nella sopra citata deliberazione della Giunta regionale
1166/04 integrandone ed aggiornandone alcune parti riguardanti
principalmente le modalita' di intervento e le responsabilita'
operative dell'Agenzia regionale di Protezione civile, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
dato atto:
- che l'articolo 13 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 demanda alla
Giunta regionale l'approvazione, sentito il Comitato regionale di
Protezione civile di cui all'articolo 7 della medesima legge
regionale, del Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi;
- che il Piano stralcio, di cui si e' detto in precedenza e che
costituisce parte integrante del Piano allegato al presente atto, e'
stato approvato in data 18 gennaio 2005 con deliberazione del
Consiglio regionale n. 639, ovvero prima dell'entrata in vigore della
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1;
- che ai sensi dell'articolo 25 della citata L.R. 7 febbraio 2005, n.
1 ai procedimenti e alle attivita' in corso alla data di entrata in
vigore della medesima legge e fino alla loro conclusione continuano ad
applicarsi le previgenti disposizioni, ancorche' abrogate;
- che, essendo stato attivato prima dell'entrata in vigore della L.R.
1/05 l'iter procedurale relativo al Piano di cui trattasi,
quest'ultimo viene proposto, per la relativa approvazione,
all'Assemblea legislativa;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti;
delibera:
1) l'approvazione del "Piano regionale di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi ex Legge 353/00. Periodo
2007-2011", allegato quale parte integrante e sostanziale alla
presente deliberazione;
2) di prevedere che il Piano di cui al precedente punto 1 abbia
validita' sino al 31 dicembre 2011 e sia periodicamente integrato con
ordinari aggiornamenti relativi a quanto previsto nei punti 2, 9 e 10
del DM 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per
la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi";
3) di prevedere che il Piano di cui al precedente punto 1 alla sua
scadenza possa essere prorogato dalla Giunta regionale, qualora non si
ritenga necessario apportare variazioni sostanziali;
4) di demandare alla Giunta regionale l'ordinaria revisione periodica
del Piano di cui al precedente punto 2;
5) di dare atto che, salvo quanto previsto al punto 3, alla scadenza
del Piano di cui al precedente punto 1, la Giunta regionale, previo
parere del Comitato regionale di Protezione civile di cui all'articolo
7 della L.R. 7 febbraio 2005, n. 1, provvedera' all'approvazione del
nuovo Piano;
6) di dare atto altresi', che la Giunta regionale, previo parere del
Comitato regionale di Protezione civile di cui all'articolo 7 della
L.R. 1/05, provvedera' all'approvazione di eventuali sostanziali
modifiche che si rendessero necessarie anche prima della scadenza del
31 dicembre 2011;
7) di demandare all'Agenzia regionale di Protezione civile, istituita
dalla L.R. 1/05, la individuazione, con apposito atto, delle aree e
dei periodi a maggior rischio di incendio boschivo in cui verra'
dichiarato lo "stato di pericolosita'", e nei quali troveranno
applicazione i divieti nonche' le sanzioni di cui all'art. 10, commi 6
e 7 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, assicurando la massima
collaborazione con le Amministrazioni locali;
8) di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
la deliberazione assembleare di approvazione del Piano di cui al punto
1.
(segue allegato fotografato)

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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