REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGOLAMENTO REGIONALE 28 marzo 2007, n. 1

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DELLA COOPERAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. 6 GIUGNO 2006, N. 6

LA GIUNTA REGIONALE HA APPROVATO
con deliberazione n. 323 del 26 marzo 2007
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA
con decreto n. 56 del 28 marzo 2007 il seguente regolamento:
Art. 1
Attivita'
1. La Consulta della cooperazione, di seguito denominata Consulta,
istituita ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 6 giugno 2006, n.
6 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
mutualistica in Emilia-Romagna" con decreto del Presidente della
Regione Emilia-Romagna n. 252 del 28 novembre 2006, svolge i compiti
previsti all'art. 4 della suddetta legge.
Art. 2
Organizzazione e funzionamento
1. E' prevista l'istituzione di una Segreteria della Consulta composta
da personale dipendente della Regione, nominato dal Direttore generale
competente.
2. La Segreteria e' preposta alla conservazione dei documenti, al loro
reperimento e consultazione da parte dei componenti della Consulta e
degli altri soggetti aventi diritto.
3. La Segreteria provvede inoltre a:
a) trasmettere le convocazioni della Consulta;
b) redigere un apposito verbale delle sedute;
c) tutte le altre funzioni necessarie a garantire lo svolgimento dei
lavori della Consulta.
Art. 3
Convocazione
1. La Consulta e' convocata almeno una volta all'anno e ogni qualvolta
se ne rilevi la necessita', riunendosi, di norma, presso la sede della
Regione Emilia-Romagna.
2. Il Presidente della Consulta provvede alla sua convocazione,
indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della
seduta.
3. La convocazione e' recapitata a cura della Segreteria con mezzo
idoneo a provare l'avvenuta trasmissione e deve pervenire al domicilio
indicato dai componenti della Consulta entro almeno tre giorni prima
della data fissata per la seduta.
4. I componenti della Consulta indicano un recapito, anche di posta
elettronica, al quale ricevere le convocazioni.
Art. 4
Consultazioni e collaborazioni
1. La Consulta puo' promuovere incontri con tutti i soggetti
interessati alle politiche economiche e sociali di interesse della
cooperazione.
2. Alle sedute possono essere invitati rappresentanti di associazioni,
enti, istituzioni ed esperti nelle materie di interesse della
cooperazione.
3. Alle sedute della Consulta possono essere altresi' invitati i
collaboratori regionali competenti per materia.
Art. 5
Disciplina delle sedute
1. Per la validita' delle sedute sara' necessaria la presenza della
meta' piu' uno dei componenti.
2. Il Presidente apre e chiude la seduta e disciplina lo svolgimento
dei lavori.
3. La seduta si conclude con la redazione di apposito verbale,
sottoscritto dal Presidente e da un Segretario nominato dal
Presidente. Il verbale e' approvato nella prima seduta successiva.
4. La Consulta elabora un rapporto biennale sullo stato della
cooperazione, sulle relative prospettive di sviluppo e sulle
iniziative svolte in applicazione di quanto stabilito dalla legge agli
artt. 4 e 5.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si
fa riferimento alle norme di legge.
Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 28 marzo 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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