REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2006, n. 86

Direttiva alle Aziende Sanitarie per l'adozione dell'atto aziendale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 29/04 "Norme generali sull'organizzazione ed il
funzionamento del Servizio Sanitario regionale", che, pur consolidando
i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento del Servizio
Sanitario regionale, provvede - nel rispetto delle competenze
concorrenti regionali in materia di tutela della salute (art. 117,
comma 3 Cost.) - ad introdurre elementi di innovazione ridefinendo le
funzioni delle aziende sanitarie, la loro governance interna, le
relazioni funzionali all'interno delle medesime e con i soggetti
esterni, tra cui primariamente la Regione e gli Enti locali;
atteso che l'art. 3, comma 4 della citata legge demanda ad apposita
direttiva della Giunta regionale il completamento del disegno
prefigurato dalla legge medesima, con particolare riguardo agli
assetti organizzativi ed alle articolazioni di governo all'interno
delle aziende, tenendo conto non solo delle innovazioni da essa
introdotte, ma anche del mutato quadro complessivo di riferimento in
modo tale da consentire ai Direttori generali di elaborare l'atto
aziendale in modo coerente e funzionale alle finalita' previste dalla
normativa nazionale e regionale in materia ed in armonia con le
priorita' di politica sanitaria definite dal Piano sociale e sanitario
attualmente in corso di elaborazione;
considerato che, allo scopo di garantire la massima condivisione,
necessaria ad assicurare la piena operativita' e funzionalita' di
quanto previsto, tale direttiva e' stata oggetto di confronto e
approfondimento con tutti i soggetti interessati nelle riunioni
tenutesi presso la Direzione generale Sanita' e Politiche sociali;
ritenuto dunque di procedere, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo soprarichiamato, alla approvazione della presente
direttiva, quale strumento volto a garantire l'unitarieta' del
Servizio Sanitario regionale, assicurando un profilo omogeneo alla
struttura ed al funzionamento delle Aziende Sanitarie, nel rispetto
dell'autonomia e della responsabilita' di ciascuna di esse;
acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R.
29/04 dalla Commissione consiliare Politiche per la salute e Politiche
sociali nella seduta del 25 gennaio 2006;
richiamata inoltre la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
vista la propria deliberazione 24 marzo 2003, n. 447 recante
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale alla Sanita' e Politiche sociali, dr. Leonida
Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute Giovanni
Bissoni;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, l'allegata direttiva "Direttiva alle Aziende Sanitarie
per l'adozione dell'atto aziendale", di cui all'art. 3, comma 4 della
L.R. 29/04;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
Assessorato Politiche per la salute - Direttiva alle Aziende Sanitarie
per l'adozione dell'Atto aziendale
Indice
1. Obiettivi generali e ambito di applicazione
2. Valori, principi e priorita' di politica sanitaria
- Partecipazione dei cittadini, degli utenti e degli operatori
- Trasparenza nei risultati, nelle procedure e nei processi
organizzativi
- Integrazione istituzionale, finanziaria, organizzativa  e
professionale
3. L'Azienda sanitaria ed i suoi organi
3.1 La terza aziendalizzazione
3.2 La Direzione generale e le Direzioni tecniche aziendali
3.3 Il Collegio di direzione: funzioni, composizione e funzionamento
3.4 Il Collegio aziendale delle professioni sanitarie
4. La struttura dell'azienda: Distretti e Dipartimenti
4.1 Distretti: funzioni, ruolo e relazioni con gli Enti locali
4.2 Dipartimenti: funzioni ed organi di governo
1. Obiettivi generali ed ambito di applicazione
1.1 La L.R. 29/04 prevede che gli atti aziendali che disciplinano
l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Sanitarie siano
adottati dal Direttore generale in coerenza con direttive emanate
dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente (art. 3, comma 4). Queste direttive aggiornano i precedenti
indirizzi per la emanazione degli atti aziendali, al fine di adeguarli
alle modifiche intercorse, con particolare riguardo alle Leggi
regionali 29/04 e 2/03, al nuovo Protocollo regionale d'intesa fra
Regione ed Universita', nonche' alle priorita' di politica sanitaria
definite dal Piano sociale e sanitario attualmente in discussione.
1.2 Le direttive si riferiscono a tutte le forme di Azienda Sanitaria
del Servizio Sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna
individuate dalla L.R. 29/04, Aziende Unita' sanitarie locali, Aziende
Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie nonche' agli Istituti
Ortopedici Rizzoli.
Le direttive hanno l'obiettivo primario di delineare la configurazione
degli assetti organizzativi e delle relazioni funzionali che le
aziende dovranno assumere al proprio interno, nelle reciproche
relazioni e nei rapporti con gli Enti locali e con la Regione. A
questo scopo, i valori ed i principi generali di organizzazione e di
funzionamento del SSR desunti dalla L.R. 29/04 e dalla L.R. 2/03 e le
priorita' di politica sanitaria indicate dal Piano sociale e sanitario
individuano le funzioni che le Aziende Sanitarie devono sviluppare e
delineano i nuovi assetti organizzativi e le nuove relazioni piu'
adeguati al loro sviluppo.
1.3 L'emanazione di indirizzi comuni a tutte le forme di azienda e'
resa possibile e, al tempo stessa, richiesta dal fatto che  la L.R.
29/04 in attuazione delle competenze in materia di ricerca e di
assistenza riconosciute alle Regioni dalla riforma costituzionale in
atto prevede, per tutte le Aziende Sanitarie e nel rispetto delle
peculiarita' di ciascuna, l'esercizio delle funzioni di assistenza, di
ricerca e di formazione. Tutte le aziende del SSR condividono la
comune tensione verso l'integrazione della tradizionale funzione
primaria di assistenza con quelle di ricerca e di formazione.
Tuttavia, le diverse forme di azienda attribuiscono un peso relativo
diverso a ciascuna delle tre componenti, che costituiscono comunque
componenti essenziali di un servizio sanitario moderno che intende
mantenersi tale.
1.4 Le direttive intendono garantire un profilo omogeneo alla
struttura e al funzionamento delle Aziende Sanitarie, nel rispetto
delle funzioni proprie alle loro diverse forme, tenendo conto delle
peculiarita' locali e salvaguardando l'espressione dell'autonomia su
cui si basa la responsabilita' di ciascuna azienda.
Esse riservano particolare attenzione ad individuare le competenze ed
i poteri che gli atti aziendali devono attribuire agli organi
aziendali al fine di permettere un efficace esercizio delle loro
funzioni ed alla distinzione fra assetti organizzativi ed
articolazioni di governo all'interno delle aziende. Minore
prescrittivita' e' invece imposta alla definizione della composizione
e del  funzionamento degli organi e degli organismi aziendali, in
ragione sia della generalita' di questi indirizzi, che valgono per
tutte le Aziende Sanitarie della Regione indipendentemente dalla loro
forma, sia del rispetto della autonomia organizzativa di ciascuna
azienda, nell'ambito dei vincoli generali di sistema. In taluni punti,
infine, le direttive si limitano ad evidenziare problemi che appaiono
sufficientemente importanti e diffusi da dover essere indicati come
oggetti di attenzione particolare da parte dell'atto aziendale e
tuttavia cosi' intrinseci alla organizzazione e al funzionamento dei
servizi da non permettere di indicare una soluzione univoca, valida
per tutte le aziende.
2. Valori, principi e priorita' di politica sanitaria
Partecipazione dei cittadini, degli utenti e degli operatori -
Trasparenza nei risultati, nelle procedure e nei processi
organizzativi - Integrazione istituzionale, finanziaria, organizzativa
e professionale
La L.R. n. 29 del 2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il
funzionamento del Servizio Sanitario nazionale" definisce i valori
ispiratori ed i principi fondamentali che guidano l'organizzazione ed
il funzionamento del Servizio Sanitario regionale (SSR) e devono
quindi trovare espressione e concreta attuazione negli atti aziendali
delle Aziende Sanitarie della Regione, in armonia con le direttive
emanate dalla Giunta.
I cinque principi ispiratori del SSR comprendono: la responsabilita'
pubblica della tutela della salute; la universalita' ed equita' di
accesso ai servizi sanitari per tutte le persone presenti sul
territorio regionale; la globalita' di copertura in base alla
necessita' assistenziale di ciascuno, secondo quanto previsto dai
livelli essenziali di assistenza; il finanziamento pubblico attraverso
la fiscalita' generale; la portabilita' dei diritti in tutto il
territorio nazionale.
Da questi principi generali discendono la centralita' del cittadino,
in quanto titolare del diritto alla salute, che si esprime sia a
livello individuale sia a livello collettivo; il principio della
libera scelta del luogo di cura, che discende e dipende dai principi
di universalismo ed equita' di accesso e include tutte le persone
presenti nel territorio regionale, ampliando la tutela della salute
delle persone migranti; la valorizzazione delle risorse umane e
professionali degli operatori del SSR, che comprende la loro
partecipazione ai processi decisionali, direttamente ed attraverso le
organizzazioni di rappresentanza  collettiva; lo sviluppo delle
attivita' di ricerca e di formazione per l'innovazione tecnologica ed
organizzativa dei servizi e il miglioramento continuo della qualita'
dell'assistenza. A questo scopo la Regione promuove la collaborazione
fra il SSR ed il sistema delle Universita' della regione, in ragione
del loro ruolo fondamentale nello sviluppo della ricerca e della
formazione.
I principi di organizzazione definiti dall'art. 2 della L.R. 29/04
attribuiscono alla Regione la responsabilita' di garantire i livelli
essenziali di assistenza attraverso le Aziende Unita' sanitarie locali
e le Aziende Ospedaliere, nonche' gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) e le Aziende Ospedaliero-Universitarie,
organizzate secondo le specificazioni e le peculiarita' previste
rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della L.R. 29/04. Essi prevedono
il dovere di ciascuna azienda sanitaria e del SSR nel suo complesso di
offrire prestazioni e servizi di elevata qualita' tecnica,
professionale e relazionale. A questo dovere sono connessi a livello
generale di sistema l'accreditamento istituzionale e la definizione
degli accordi contrattuali e, a livello aziendale, la partecipazione
organizzativa ed il governo clinico degli operatori, che comportano il
loro coinvolgimento nella elaborazione delle strategie aziendali e
nella organizzazione dei servizi da un lato e nella revisione
sistematica della qualita' dei servizi, della appropriatezza delle
prestazioni e della continuita' dell'assistenza dall'altro. Queste
attivita' a livello aziendale trovano espressione istituzionale nel
Collegio di direzione, elevato al rango di organo aziendale.
Costituiscono inoltre principi fondamentali di organizzazione e di
funzionamento del SSR l'integrazione fra gli interventi di natura
sociale e le attivita' di assistenza sanitaria, da realizzarsi
principalmente a livello distrettuale e per i servizi ad elevata
integrazione sanitaria e la promozione e lo sviluppo delle attivita'
di ricerca, di formazione e di formazione permanente, in
collaborazione con le Universita' della regione, anche avvalendosi
della Conferenza Regione-Universita', secondo il principio di leale
collaborazione e nel rispetto delle rispettive autonomie.
I principi di funzionamento affermano inoltre l'obbligo di trasparenza
e di partecipazione che ricade sulle aziende, per favorire la
valutazione dei servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali
dei cittadini, degli utenti e delle loro organizzazioni.
Costituisce inoltre un principio ispiratore del SSR la
compartecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria e
sociosanitaria attraverso la Conferenza territoriale sociale e
sanitaria e il Comitato di distretto, e, a livello regionale, la
Commissione Regione-Autonomie locali.
L'atto aziendale disciplina le modalita' con cui le Aziende Sanitarie
favoriscono la partecipazione dei cittadini alle scelte generali di
politica sanitaria e a quelle relative all'organizzazione dei servizi
attraverso idonee forme di consultazione riguardo alla individuazione
delle priorita' e alla elaborazione di proposte di programmi di
intervento. Tali iniziative sono sia rivolte alla generalita' dei
cittadini e condotte in collaborazione con gli Enti locali, secondo le
esperienze gia' maturate attraverso i Piani per la salute, sia
sviluppando relazioni strutturate con associazioni di cittadini e/o di
utenti, generali o specifiche per condizione o per problema. L'atto
aziendale disciplina altresi' l'attivita' a livello aziendale e
distrettuale dei  Comitati consultivi misti previsti dagli artt. 15 e
16 della L.R. 19/94 e successive modifiche. Queste forme di
partecipazione vanno distinte dalle indagini sul gradimento dei
servizi offerti e/o utilizzati  condotte periodicamente dalle aziende
sanitarie come strumento operativo per la gestione dei loro servizi.
La L.R. 29/04 da' ampio rilievo al tema della valorizzazione delle
risorse umane e professionali attraverso il coinvolgimento delle
rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali; lo
sviluppo delle relazioni interne, con forme strutturate di
partecipazione organizzativa; l'attribuzione del potere di
elaborazione e di proposta rivolte alla direzione generale rispetto
alle scelte di governo aziendale. Accanto alle forme gia' ampiamente
praticate di confronto e di concertazione con le rappresentanze
sindacali collettive, si promuove quindi un terreno di coinvolgimento
strutturato delle diverse espressioni professionali ai processi di
sviluppo e miglioramento dell'organizzazione del lavoro e della
qualita' dei servizi. L'atto aziendale ha il compito di favorire lo
sviluppo di questi processi, assumendo come obiettivi unificanti della
partecipazione organizzativa i temi dell'integrazione professionale ed
organizzativa che costituiscono gli obiettivi strategici della
programmazione regionale e aziendale, cui devono pertanto essere
finalizzati anche i sistemi di partecipazione.
All'atto aziendale spettano tuttavia alcune indicazioni, mentre
l'articolazione delle forme e dei percorsi della partecipazione
organizzativa puo' essere meglio definita attraverso i suoi
regolamenti attuativi. In questo modo e' possibile coniugare la
chiarezza degli orientamenti generali con una concezione
opportunamente flessibile ed evolutiva di sistemi in buona parte
ancora non consolidati.
In particolare, agli atti aziendali e' affidato il compito di
stabilire:
- le forme con cui vengono articolati, comunicati e posti a verifica
la definizione degli obiettivi aziendali e la valutazione del loro
raggiungimento, favorendo la trasparenza dei risultati attesi e di
quelli conseguiti e dei vincoli imposti dal contesto e fissando i
criteri generali della comunicazione interna, intesa anche come
ascolto;
- le forme con cui si realizza l'integrazione professionale nelle
singole strutture aziendali e nelle relazioni fra diverse unita'
operative, privilegiando il lavoro di gruppo quale modalita'
organizzativa regolata e la formazione integrata di e'quipe.
Ai successivi regolamenti spettera' invece la definizione piu'
puntuale di:
- organizzazione del  lavoro e della formazione per piccoli gruppi
multiprofessionali;
- sistemi di verifica, per risultati e per prestazioni, della qualita'
dei processi;
- forme organizzative che sostengano la comunicazione interna e
l'innovazione (gruppi di miglioramento, e'quipe per l'integrazione,
punti formalizzati di comunicazione e di ascolto, ecc).
La trasparenza rappresenta la condizione per tutte le forme di
partecipazione  dei cittadini e degli operatori, a tutti i livelli di
governo delle aziende e di gestione dei servizi. L'atto aziendale
definisce le modalita' attraverso cui si realizza il dovere di
trasparenza delle aziende relativamente sia alle procedure e ai loro
processi interni (rispetto, ad esempio, ai criteri di selezione e di
valutazione della dirigenza aziendale) sia alle attivita' svolte e ai
risultati ottenuti, attraverso idonee forme di comunicazione rivolte
alla popolazione di riferimento da un lato e agli organi istituzionali
dall'altro, quali primariamente la Conferenza territoriale sociale e
sanitaria, la Giunta e l'Assemblea legislativa regionali. In
particolare, gli impegni delle Aziende riguardo alle nuove procedure
previste dall'art. 6 della L.R. 29/04 relative a certificazioni dei
bilanci aziendali e sperimentazione del bilancio di missione, nonche'
all'inserimento delle competenti Commissioni dell'Assemblea
legislativa nel processo di approvazione dei bilanci aziendali da
parte della Giunta saranno disciplinate con apposita indicazione
regionale.
3. L'Azienda sanitaria ed i suoi organi
3.1 La terza aziendalizzazione
Le innovazioni introdotte dalla L.R. 29/04 prefigurano una terza forma
di   aziendalizzazione, dopo le prime esperienze condotte a seguito
del DLgs 502/92 (recepite con la L.R. 19/94) e la revisione operata
con il DLgs 229/99 (recepita con la L.R. 11/00) ridefinendo le
funzioni delle Aziende Sanitarie, la loro governance interna e le
relazioni con i soggetti esterni, fra cui primariamente gli Enti
locali e la Regione. In particolare, i punti piu' rilevanti della
nuova configurazione delle aziende ai fini della predisposizione dell'
atto aziendale sono i seguenti:
a) tutte le Aziende Sanitarie devono integrare la tradizionale e
primaria funzione di assistenza con le funzioni di formazione e di
ricerca, il cui sviluppo e' indispensabile per garantire un flusso
costante di innovazione al sistema. La differenza fra le principali
tipologie di Aziende Sanitarie (Aziende Unita' sanitarie locali,
Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliero-Universitarie e IRCCS) e'
quindi nel grado/intensita' che le tre funzioni fondamentali assumono
in ciascuna, mentre e' comune a tutte le Aziende Sanitarie la ricerca
della forma piu' efficace per la  loro integrazione;
b) le aziende si caratterizzano per partecipazione, decentramento e
collegialita' nell'assunzione da parte del Direttore generale delle
decisioni strategiche relativamente allo sviluppo dell'azienda e
all'organizzazione dei servizi.
La partecipazione interna, assicurata nelle forme previste dal
paragrafo precedente, e' arricchita dalle responsabilita' attribuite
al Collegio di direzione, cui viene conferita ampia autonomia di
elaborazione e di proposta. Il decentramento e' assicurato
dall'articolazione a livello distrettuale del governo dell'azienda,
attraverso un ruolo piu' incisivo del Direttore di Distretto, che
assicura le relazioni con gli Enti locali previste dall'art. 5 della
L.R. 29/04 e dall'art. 51 della L.R. 27/04. Una piu' ampia
collegialita' nella valutazione delle proposte e nella loro traduzione
in atti programmatori e' richiesta dalla valorizzazione delle diverse
componenti professionali interne all'azienda, assieme al piu' incisivo
ruolo di indirizzo e di valutazione assunto dalla Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, ed alla piu' ampia autonomia
distrettuale che pongono alla Direzione generale nuovi e piu'
impegnativi compiti per garantire un  governo unitario dell'azienda.
Queste due caratteristiche fondamentali attribuite alle nuove Aziende
Sanitarie dalla L.R. 29/04 richiedono una riconsiderazione del ruolo
della direzione strategica e, in questo contesto, del Direttore
generale, cui competono tutti i poteri di gestione all'interno
dell'azienda.
3.2 La Direzione generale e le Direzioni tecniche aziendali
La configurazione istituzionale conferita alle Aziende Sanitarie dalla
L.R. 29/04 comporta modifiche all'ordinamento interno ed al contesto
esterno.
Il nuovo contesto interno ed esterno caratterizza la Direzione
generale come un organismo che opera in modo collegiale assicurando il
concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali alle fasi
di elaborazione e di verifica dei programmi di sviluppo e di
organizzazione dei servizi e realizzandone l'integrazione per definire
le strategie aziendali.
Il coordinamento e l'azione di sintesi realizzate dalla Direzione
generale assicurano il recepimento degli indirizzi di politica
sanitaria della Regione e degli Enti locali, mantengono la complessiva
coerenza dell'azione di governo dell'azienda e sviluppano le relazioni
interaziendali specifiche di area vasta nonche' la cooperazione di
sistema. La collegialita' permette una piu' efficace integrazione a
livello aziendale della partecipazione delle sue componenti
professionali e tecniche nonche' della autonomia operativa realizzata
a livello distrettuale dalla articolazione del governo aziendale, che
attribuisce piu' ampie responsabilita' al Direttore di Distretto in
attuazione delle politiche aziendali a livello locale (v.oltre).
La Direzione generale si avvale delle competenze tecnico-professionali
del Direttore delle attivita' socio-sanitarie previsto dall'art. 3,
comma 5 della L.R. 29/04 e della Direzione infermieristica e tecnica,
della Direzione medica di Presidio e della Direzione farmaceutica
(quando non organizzata in dipartimento o programma specifico).
La nuova figura del Direttore delle attivita' socio-sanitarie
istituita dalla L.R. 29/04 rafforza il processo di integrazione fra
sociale e sanitario, che segna una delle principali priorita' del
nuovo ciclo di Piano. Al Direttore delle attivita' socio-sanitarie
compete la funzione di coordinamento tecnico a livello aziendale delle
attivita' riconducibili alla integrazione socio-sanitaria, che si
sviluppano a livello di distretto e vengono mantenute sotto la
responsabilita' del Direttore di Distretto.
Direzione sanitaria
La Direzione sanitaria promuove l'accesso tempestivo ed appropriato ai
servizi e garantisce la continuita' dell'assistenza, integrando i
percorsi assistenziali fra i presidi e con i servizi territoriali, in
collaborazione con le Direzioni di Distretto; cura l'organizzazione ed
assicura il monitoraggio e la verifica del volume e della qualita'
dell'attivita' assistenziale, nell'ambito degli indirizzi strategici
generali dell'azienda definiti dalla programmazione territoriale dei
servizi che devono essere messi a disposizione della popolazione di
riferimento. A questo scopo, il Direttore sanitario si avvale delle
indicazioni dei Direttori di Distretto, delle proposte elaborate dal
Collegio di direzione nonche', limitatamente ai propri settori
specifici di attivita', del Direttore delle attivita' socio-sanitarie,
del Responsabile medico di presidio, della Direzione infermieristica e
tecnica aziendale e della Direzione aziendale dell'assistenza
farmaceutica, ove presente. Il Direttore sanitario inoltre coordina la
funzione di staff assicurata dalla medicina legale, assicurando
l'attuazione del sistema aziendale per la gestione del rischio, che
realizza la sua operativita' a livello dipartimentale (v. oltre),
nonche' l'esercizio delle funzioni relative alla responsabilita'
professionale e alla gestione del contenzioso (in collaborazione con
gli appositi uffici della Direzione amministrativa) e delle
prestazioni complesse.
Direzioni tecniche aziendali
Le Direzioni tecniche aziendali contribuiscono alla elaborazione e
garantiscono l'omogeneita' della attuazione delle politiche aziendali
definite dalla Direzione generale. In base alle indicazioni della
Direzione sanitaria aziendale esse sviluppano sinergie reciproche e
assicurano il supporto tecnico-operativo ai dipartimenti ospedalieri e
territoriali. In particolare:
- la Direzione medica di Presidio realizza l'integrazione
organizzativa dei Presidi ospedalieri in cui si articola l'assistenza
ospedaliera aziendale e garantisce la sua rispondenza ai piani di
committenza; cura l'accesso ai servizi e la continuita'
dell'assistenza; assicura il supporto ai Direttori di Dipartimento
nella programmazione e nella valutazione della verifica dell'efficacia
dei risultati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse assegnate,
nella attuazione del programma di gestione del rischio e nella
gestione delle risorse professionali di competenza;
- la Direzione dell'assistenza farmaceutica, ove presente, supporta i
Direttori di Dipartimento al fine di ottimizzare l'uso dei farmaci e
di altri dispositivi medici, migliorando l'appropriatezza
prescrittiva, attraverso la definizione di linee guida, protocolli
terapeutici e prontuari farmaceutici in collaborazione con tutti gli
operatori interessati, adottando idonee modalita' di distribuzione e
sviluppando la sicurezza dei pazienti;
- la Direzione infermieristica e tecnica collabora con i Direttori dei
Dipartimenti ospedalieri e territoriali allo sviluppo di processi
assistenziali coerenti con le strategie aziendali. In questo ambito,
la Direzione infermieristica e tecnica organizza le risorse
professionali di competenza, nel rispetto degli accordi sindacali e
della necessita' di integrazione multiprofessionale. Particolare
attenzione sara' rivolta agli aspetti relativi allo sviluppo
professionale e alla programmazione, selezione, inserimento e
valutazione delle risorse professionali di competenza, nonche' allo
sviluppo del sistema premiante e della produttivita'.
Direzione amministrativa
La Direzione amministrativa assicura l'attuazione del sistema di
governo economico-finanziario aziendale e garantisce che i sistemi e
le organizzazioni di supporto alla erogazione dell'assistenza
sanitaria siano orientati ai processi produttivi e ne assecondino
l'evoluzione nel tempo.
La crescente importanza di processi di supporto con una rilevante
impronta tecnico-operativa configura questa direzione piu' sul
versante del coordinamento e della integrazione dei servizi tecnici di
supporto che sulla conduzione dei singoli servizi "amministrativi" in
senso stretto, orientandoli al funzionamento desiderato, piuttosto che
determinando i contenuti tecnici delle decisioni. Particolare
centralita' assumono in questo contesto i problemi legati alla
gestione del personale ed alla funzione di approvvigionamento, anche
in considerazione della priorita' attribuita dalla L.R. 29/04 allo
sviluppo delle risorse umane ed in particolare allo sviluppo della
funzione di formazione in tutte le Aziende Sanitarie da un lato e allo
sviluppo di forme diverse di collaborazione fra le aziende e con la
Agenzia regionale degli acquisti per l'acquisizione di beni e
servizi.
Per quanto riguarda la gestione del personale, un obiettivo che
l'organizzazione aziendale definita dal nuovo atto aziendale deve
proporsi e' la integrazione delle competenze tra l'amministrazione del
personale e la sua direzione professionale. L'organizzazione dovrebbe
favorire la elaborazione e la gestione di una politica del personale
che articoli acquisizione, percorsi di carriera, formazione,
valutazione e sistema premiante in modo congruente alle scelte
strategiche dell'azienda, anche al fine di supportare le
responsabilita' gestionali dei Direttori di Dipartimento e di Unita'
Operativa.
Il coordinamento delle politiche di acquisto fra un numero sempre
maggiore di aziende diverse per beni e servizi sempre piu' complessi e
critici nell'ambito del processo assistenziale rappresenta un positivo
esempio di razionalizzazione dei processi, ma pone anche il rischio di
allentare i rapporti con gli utilizzatori finali dei beni, da cui
dipende l'efficienza e la qualita' del processo assistenziale.
Analogamente, la ricerca della correttezza e dell'efficiente
acquisizione dei materiali di consumo e delle tecnologie durevoli deve
combinarsi con il concorso di esperti del bene da acquisire e di
esperti del modo specifico di impiego.
3.3 Il Collegio di direzione: funzioni, composizione e funzionamento
Il Collegio di direzione e' organo dell'azienda con compiti di
elaborazione e di proposta nei confronti del Direttore generale per
l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per le attivita' di
formazione e di formazione permanente, di ricerca e di innovazione.
L'atto aziendale disciplina inoltre le modalita' con cui il Collegio
di direzione partecipa all'elaborazione del programma aziendale di
formazione permanente, in collaborazione con il Collegio delle
Professioni sanitarie e con i singoli Dipartimenti e formula proposte
in materia di libera professione, inclusa l'individuazione di
strumenti e di modalita' per il monitoraggio dell'attivita'
libero-professionale intramuraria e per la valutazione dei tempi di
attesa, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4 della L.R.
29/04.
Il Collegio di direzione esprime inoltre parere sul regolamento
attuativo dell'atto aziendale nonche' su attivita' aziendali di
carattere strategico individuate dall'atto aziendale che incidono
sulla organizzazione dei servizi e possono comportare rilevanti
effetti sulla qualita' dell'assistenza.
In caso di decisioni assunte dal Direttore generale in dissenso
rispetto al parere o alle proposte del Collegio di direzione, il
Direttore generale formula adeguate motivazioni, che trasmette al
Collegio.
Il Collegio di direzione e' in carica per tre anni e la sua
composizione e' disciplinata dall'atto aziendale, prevedendo comunque
come membri di diritto i Direttori dei Dipartimenti aziendali. Fanno
altresi' parte del Collegio medici di medicina generale e pediatri di
libera scelta con compiti di coordinamento e specialisti ambulatoriali
responsabili di struttura organizzativa, complessivamente identificati
in un numero compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque,
secondo le modalita' previste dall'atto aziendale. L'atto aziendale
disciplina altresi' la partecipazione al Collegio di direzione di
componenti della Direzione aziendale, incluse figure infermieristiche
e tecnico-sanitarie o riabilitative cui siano state attribuite
responsabilita' organizzative di livello aziendale o dipartimentale.
Il Collegio di direzione e' presieduto dal Direttore sanitario
dell'azienda. Il funzionamento del Collegio di direzione e'
disciplinato da apposito regolamento elaborato dal Collegio ed
adottato dal Direttore generale, prevedendo la possibilita' che il
Collegio elegga al proprio interno un vicepresidente.
Le funzioni attribuite al Collegio di direzione richiedono il
potenziamento e la  riorganizzazione delle attivita' di formazione,
ricerca e di gestione del rischio attualmente svolte in numerose
aziende sanitarie attraverso uffici variamente denominati,
generalmente collocati in staff al Direttore generale. Tali attivita'
dovrebbero rientrare, in base agli attuali indirizzi, nelle competenze
dei Dipartimenti e del Collegio di direzione.
Per quanto riguarda il programma aziendale di formazione, l'atto
aziendale e/o il suo regolamento attuativo dovra' prevedere che il
programma di formazione aziendale nell'ambito della ECM (oggi
predisposto dagli uffici formazione) sia elaborato e proposto al
Direttore generale da parte del Collegio di direzione, che diventa
quindi il referente diretto degli uffici formazione per questa fase.
Ottenuta l'approvazione da parte del Direttore generale, gli stessi
uffici curano l'attuazione del programma, in collaborazione con i
referenti presenti a livello dipartimentale (v. oltre).
Particolare attenzione nello svolgimento di questa funzione dovra'
essere dedicata allo sviluppo delle attivita' formative previste per
ciascuna azienda nell'ambito della rete formativa regionale prevista
dal Protocollo d'intesa fra Regione ed Universita', che riguarda in
particolare i corsi di laurea per le professioni sanitarie ed i corsi
di specializzazione medica. Dal momento che, in base al Protocollo
Regione-Universita', questo comporta il riconoscimento formale sia da
parte dell'Universita' sia da parte dell'Azienda delle attivita'
didattiche gia' attualmente svolte in varie forme da personale
dipendente dal SSN, l'atto aziendale deve riconoscere esplicitamente
questa funzione, individuando le aree dell'azienda principalmente
interessate, delineando il suo assetto organizzativo generale, ed
indicando le specifiche responsabilita' della Direzione generale, del
Collegio di direzione e dei Direttori di Dipartimento e di Unita'
Operativa in attuazione del Protocollo d'intesa Regione-Universita' in
merito alla formazione specialistica.
La gestione del rischio e' una componente essenziale della funzione di
governo clinico che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni in
molte delle sue numerose componenti, che devono tuttavia essere ora
ricomposte in un sistema integrato a livello aziendale e (in parte)
regionale. Tre problemi fondamentali emergono: 1) ricomporre in un
modello integrato attivita' attualmente disperse in settori diversi,
clinici, amministrativi e tecnici; 2) sviluppare la funzione di
consulenza e supporto ai clinici responsabili della attivita'
assistenziale per quesiti di natura etico-professionale e problemi di
responsabilita' professionale; 3) organizzare la gestione del
contenzioso, incluse le relazioni con le compagnie assicurative,
integrando competenze economiche, legali, cliniche e medico-legali.
L'atto aziendale dispone la organizzazione integrata delle diverse
componenti della gestione del rischio secondo il Programma aziendale
di gestione del rischio, adottato dal Direttore generale su proposta
del Collegio di direzione e diretto dal Direttore sanitario aziendale,
avvalendosi di  una funzione in staff alla Direzione generale. Le
attivita' relative al Programma aziendale di gestione del rischio
hanno nel Collegio di direzione l'organo di governo e nei Dipartimenti
la principale sede operativa e di gestione. (Ulteriori e piu' puntuali
indicazioni sulle funzioni e sulla ottimale collocazione delle
attivita' di medicina legale saranno date da parte della Regione
nell'ambito della riorganizzazione dei Dipartimenti di Sanita'
pubblica).
La funzione di ricerca e sviluppo dell'innovazione tecnologica ed
organizzativa rappresenta una funzione istituzionale delle Aziende
Sanitarie, al pari della funzione di assistenza ed e' strettamente
connessa alle attivita' di formazione, con cui deve essere integrata.
Al fine di sviluppare le attivita' di ricerca e sviluppo nell'ambito
del SSR, la Regione ha avviato il Programma di ricerca ed innovazione
(PRI-ER) che prevede il finanziamento di una serie si programmi di
ricerca e di innovazione tecnologica ed organizzativa in ambito
cardiologico, oncologico e della assistenza territoriale. Con questo
programma la Regione intende sviluppare sia la capacita' di cogliere
tempestivamente le nuove opportunita' e di selezionare le nuove
tecnologie che dovranno essere adottate dal SSR, sia aumentare la
capacita' di "assorbimento" delle nuove iniziative da parte delle
aziende. Mentre il primo obiettivo sara' perseguito principalmente
attraverso iniziative a livello regionale (in collaborazione con le
Aziende e con ovvi riferimenti nazionali ed internazionali), il
secondo afferisce principalmente al livello aziendale, e dovra' essere
perseguito attraverso una organizzazione specifica delle aziende. In
tale organizzazione, il Collegio di direzione rappresenta il punto di
collegamento e di elaborazione di programmi di ricerca e di
valutazione delle innovazioni organizzative e di programmi di
formazione, gestiti a livello dipartimentale ed orientati sia a coloro
che hanno la responsabilita' diretta della gestione della tecnologia
sia  ai loro principali utilizzatori. Inoltre, anche al fine di
garantire la necessaria trasparenza, le Aziende Sanitarie dovranno
istituire sistemi per il controllo di gestione delle risorse
direttamente ed indirettamente dedicate a tali attivita', evidenziando
in particolare fonti di finanziamento e destinatari delle ricerche
"commissionate" dall'esterno. Al Comitato etico aziendale spetta
infine l'accertamento e la segnalazione di eventuali conflitti di
interesse.
3.4 Il Collegio aziendale delle professioni sanitarie
Il Collegio aziendale delle professioni sanitarie comprende
rappresentanti del personale dipendente e convenzionato dell'azienda
eletti da tutte le componenti professionali dell'azienda, secondo
criteri stabiliti dall'Atto aziendale. Il Collegio valorizza lo
sviluppo delle competenze professionali degli operatori; collabora con
il Collegio di direzione alla elaborazione del programma per la
formazione permanente e ne valuta la diffusione fra le diverse figure
professionali dell'azienda; collabora con il Comitato etico aziendale
per gli aspetti relativi all'etica delle professioni; promuove la
collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale nell'ambito di
forme di organizzazione del lavoro integrate. Il regolamento definisce
la modalita' di scelta del Presidente, prevedendo la partecipazione al
Collegio di direzione allorche' tratta argomenti di comune interesse.
4. La struttura dell'Azienda: Distretti e Dipartimenti
La L.R. 29/04 stabilisce che le Aziende Unita' sanitarie locali sono
articolate in Distretti ed organizzate per Dipartimenti, sottolineando
la differenza fra i Distretti come organo di decentramento del governo
aziendale ed i Dipartimenti come assetto organizzativo fondamentale
per la organizzazione e la gestione della produzione dei servizi e
delle prestazioni assistenziali.
4.1 Distretti: funzioni, ruolo e relazioni con gli Enti locali
I Distretti rappresentano l'articolazione territoriale fondamentale
del governo aziendale, il luogo della formulazione dei piani di
committenza, che esprimono il fabbisogno di assistenza specialistica e
territoriale, in forma residenziale, ambulatoriale e domiciliare. Sul
piano istituzionale, essi costituiscono il punto privilegiato delle
relazioni fra attivita' aziendali ed Enti locali, particolarmente nel
settore delle cure primarie e della integrazione fra servizi sociali e
sanitari.
L'assistenza territoriale ha nel Distretto il suo luogo di governo;
nel Dipartimento delle cure primarie la sua forma organizzativa
specifica; nel Nucleo delle cure primarie l'unita' operativa
fondamentale e nei medici di medicina generale e pediatri di libera
scelta i suoi principali protagonisti, nell'ambito di equipe
multiprofessionali. L'atto aziendale dovra' quindi specificare le
caratteristiche e le modalita' operative dei Nuclei delle cure
primarie, indicando in particolare il ruolo svolto dalle diverse forme
associative previste. La qualificazione del Distretto quale
articolazione fondamentale del governo aziendale e' funzionale allo
sviluppo delle nuove e piu' incisive forme di collaborazione fra
Aziende Sanitarie ed Enti locali delineate dall'art. 5 della L.R.
29/04, e rappresenta la sede ottimale per lo sviluppo dell'assistenza
territoriale e della integrazione fra servizi sanitari e sociali,
indicati come la priorita' del Piano sociale e sanitario per il
prossimo triennio. Particolare rilievo assume in questo contesto il
Fondo regionale per la non autosufficienza, istituito dall'art. 51
della L.R. 27/04, che ha nel Distretto il suo punto nodale di
programmazione e di gestione. Particolare cogenza assumono inoltre le
previsioni della L.R. 29/04 relative all'equita' nella attribuzione
delle risorse aziendali ai diversi ambiti distrettuali (art. 5, comma
4) nonche' alla "autonomia tecnico-gestionale ed
economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del
bilancio aziendale" (art. 4, comma 2) attribuita all'attivita'
distrettuale.
Mentre le relazioni fra Distretti ed Enti locali sono definite
puntualmente dalla L.R. 29/04, ulteriori indicazioni per definire le
relazioni del Distretto con i Dipartimenti saranno emanate negli
indirizzi specifici per i Dipartimenti ospedalieri, i Dipartimenti
delle cure primarie, di sanita' pubblica e di salute mentale. In
quella sede saranno date anche indicazioni rispetto a ruolo e
composizione dell'Ufficio di coordinamento delle attivita'
territoriali.
Al Direttore di Distretto sono assegnati compiti di governo del
proprio ambito territoriale, curando in particolare le relazioni con
il Comitato di Distretto ed assicurando il rispetto del budget
assegnato nonche' il raggiungimento dei livelli di autosufficienza
territoriale previsti dalla programmazione aziendale. Strumento
fondamentale a questo scopo e' il piano delle attivita' territoriali.
Il Direttore di Distretto gestisce inoltre, unitamente al Comitato di
Distretto, il fondo distrettuale per la non autosufficienza ed approva
il piano delle attivita' per la non autosufficienza elaborato
dall'ufficio di piano di cui all'art. 51 della L.R. 27/04.
4.2 Dipartimenti: funzioni ed organi di governo
I Dipartimenti rappresentano la struttura organizzativa fondamentale
delle aziende con l'obiettivo di garantire la globalita' degli
interventi preventivi ed assistenziali e la continuita'
dell'assistenza; assicurare il governo clinico del sistema di
produzione dei servizi sanitari sia in termini di sistema decisionale
finalizzato ad assicurare l'obbligo di qualita' tecnica delle
prestazioni e dei servizi, sia in termini di partecipazione dei
professionisti alle decisioni di carattere strategico, organizzativo e
gestionali che influenzano la qualita' dei servizi e il rendimento
delle risorse disponibili.
I Dipartimenti aggregano una pluralita' di unita' operative/servizi di
discipline o funzioni assistenziali affini o complementari ed
assicurano la gestione unitaria delle risorse al fine di soddisfare
gli obiettivi negoziati a livello aziendale, adottando soluzioni
organizzative che garantiscano servizi rispondenti alle necessita'
assistenziali e alle preferenze della persona, tecnicamente
appropriati sul piano clinico ed organizzativo e di elevata qualita'
tecnica.
In particolare, i Dipartimenti perseguono l'ottimizzazione dell'uso
delle risorse con particolare riferimento a quelle di uso comune alle
diverse unita' operative/servizi attraverso la definizione di criteri
espliciti di accesso alle risorse e/o di allocazione interna, nonche'
la ricerca e la messa in pratica di innovazioni organizzative capaci
di sfruttare adeguatamente le innovazioni tecnologiche al fine di
migliorare la qualita' dei servizi e la loro sostenibilita'
economica.
Obiettivi della organizzazione dipartimentale sono:
- sviluppare la globalita' degli interventi e la continuita'
dell'assistenza;
- promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze tecniche e professionali attraverso la predisposizione di
programmi di formazione e di ricerca, e la verifica sistematica e
continuativa dell'attivita' svolta e dei risultati raggiunti;
- facilitare la valorizzazione e la partecipazione degli operatori al
processo decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative e
gestionali finalizzate al miglioramento della qualita' dei servizi e
del rendimento delle risorse, garantendo una continua e capillare
diffusione delle informazioni.
I Dipartimenti, fatta eccezione in quelli di Emergenza-Urgenza, hanno
di norma estensione intra-aziendale e possono interessare servizi
ospedalieri e/o territoriali. Al fine di garantire la continuita'
assistenziale e/o di realizzare economie di gestione possono essere
previste forme di integrazione funzionale fra Dipartimenti di Aziende
Sanitarie diverse, denominate programmi interaziendali. Il
Responsabile del programma interaziendale e' nominato dal Direttore
generale dell'azienda che maggiormente contribuisce in termini di
attivita' svolte e di risorse assistenziali impegnate, di concerto con
il Direttore generale della seconda Azienda.
I programmi interaziendali costituiscono la forma ordinaria di
coordinamento e di integrazione fra attivita' di Dipartimenti di
Aziende sanitarie diverse. I Dipartimenti interaziendali possono
essere organizzati in via sperimentale, sulla base di programmi
espressamente motivati e valutati al termine del periodo di
sperimentazione relativamente ai loro risultati clinico-assistenziali,
di gradimento per i destinatari dei servizi e per gli operatori e per
le loro ricadute economiche e gestionali sulle aziende interessate.
Sono organi del Dipartimento il Direttore di Dipartimento ed il
Comitato di Dipartimento. Il Direttore rappresenta il dipartimento nei
rapporti con gli altri organi dell'azienda e con gli interlocutori
esterni. Il Direttore presiede e dirige il Comitato di Dipartimento al
fine di perseguire l'integrazione tra le diverse unita' organizzative,
l'ottimizzazione dell'organizzazione e della gestione delle risorse
assegnate, lo sviluppo e l'uniforme applicazione di procedure comuni e
il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la Direzione
generale.
Il Direttore di Dipartimento e' un Direttore di Struttura complessa
nominato dal Direttore generale entro una terna di candidati indicata
dal Comitato di Dipartimento, con scelta motivata e secondo criteri
espliciti e predefiniti, a cui e' conferito il mandato di realizzare
il programma dipartimentale su base triennale, annualmente verificato
relativamente allo stato di realizzazione. In caso di dissenso
rispetto alla proposta del Comitato di Dipartimento, il Direttore
generale motiva.
Il Direttore di Dipartimento e' sovraordinato ai Direttori di Unita'
Operativa per gli aspetti di natura gestionale attinenti il
Dipartimento e mantiene la direzione della struttura alla quale
appartiene, salvo deroga motivata dal Direttore generale all'atto
della nomina.
Il Direttore di Dipartimento e' supportato a livello aziendale dalla
Direzione medica di presidio, dalla Direzione infermieristica e
tecnica e dalla Direzione dell'assistenza farmaceutica e puo'
avvalersi di un ufficio dipartimentale di staff secondo le modalita'
stabilite dall'atto aziendale o dal suo regolamento applicativo.
Il Comitato di Dipartimento e' l'organo collegiale di supporto al
Direttore del Dipartimento. E' convocato dal Direttore del
dipartimento, che ne stabilisce l'ordine del giorno, secondo le
modalita' previste dal regolamento elaborato dal Comitato ed approvato
dal Direttore generale. I regolamenti aziendali disciplinano le
modalita' di funzionamento, con particolare riferimento alla diffusa
disponibilita' della documentazione, nonche' alle forme di
consultazione e di partecipazione degli operatori.
Il Comitato e' composto dai Direttori delle Unita' Operative, dai
Dirigenti con incarico di responsabilita' di gestione di struttura
organizzativa, dai Dirigenti con incarico professionale di alta
competenza e dal Coordinatore infermieristico/tecnico di ogni unita'
operativa/servizio. Fanno inoltre parte del Comitato Dirigenti
sanitari e medici ed operatori sanitari del comparto, eletti in
rappresentanza degli omologhi operanti nelle Unita' Operative del
Dipartimento.
L'atto aziendale stabilisce le modalita' di selezione della componente
elettiva e determina l'adeguata proporzione fra la componente di
diritto del Comitato e la sua componente elettiva, che non puo'
comunque superare il 50%. L'atto aziendale puo' altresi' disciplinare
la partecipazione alla selezione di operatori titolari di contratti
atipici e di specializzandi in attivita' presso il Dipartimento.
Il Comitato di Dipartimento assicura la partecipazione degli operatori
ai processi relativi alla programmazione delle attivita' e alla
definizione del suo assetto organizzativo-gestionale. In particolare,
il Comitato di Dipartimento:
- garantisce l'adozione di modelli organizzativi e di gestione delle
risorse che siano coerenti agli indirizzi aziendali, funzionali al
raggiungimento degli obiettivi aziendali, e coerenti per l'insieme
delle strutture organizzative del Dipartimento, promuovendo altresi'
il processo di innovazione e di miglioramento della qualita';
- definisce i criteri per l'individuazione delle priorita' degli
interventi di mantenimento e/o sviluppo delle risorse professionali,
strutturali e tecnologiche in dotazione al Dipartimento, che il
Direttore propone all'attenzione del Collegio di direzione per la
formulazione dei relativi programmi aziendali e ne assicura
l'applicazione in sede di predisposizione del piano di esercizio;
- definisce i criteri per la individuazione dei fabbisogni prioritari
di formazione e di ricerca e predispone i relativi piani di periodo,
per la determinazione dei fabbisogni di risorse e la relativa
allocazione tra le diverse unita' operative;
- approva il piano annuale di dipartimento risultante dal processo di
budgeting;
- seleziona e pianifica le iniziative per il miglioramento
dell'integrazione tra le unita' operative, della diffusione delle
informazioni e per la ricerca del consenso relativo alla definizione
di norme di buona pratica professionale;
- propone l'attivazione e le caratteristiche assistenziali di nuove
unita' operative e di nuovi settori/moduli organizzativi;
- attiva gruppi di miglioramento e ne individua i responsabili;
- definisce i criteri per la produzione della relazione di esercizio e
ne approva il contenuto;
- partecipa alla selezione dei Dirigenti di Struttura complessa,
indicando le caratteristiche di conoscenza e competenza aggiuntive e
specifiche alle necessita' assistenziali e di sviluppo del
Dipartimento che dovrebbero essere soddisfatte dai nuovi Direttori.

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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