REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 3

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 19 bis della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), cosi' come
modificata dalla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge
11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna
selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della
direttiva 79/409/CEE), e' consentito svolgere attivita' venatoria, in
deroga al divieto di prelievo previsto dalla direttiva n. 79/409/CEE
del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli
uccelli selvatici, secondo le modalita' individuate con la presente
legge ed in applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della
direttiva medesima.
Art. 2
Attuazione delle deroghe
1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di
carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati
caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e
delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva n.
79/409/CEE.
2. Il provvedimento amministrativo che disciplina il prelievo
venatorio in regime di deroga deve indicare:
a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
b) i mezzi di prelievo autorizzati;
c) le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo puo' essere
effettuato;
d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e
complessivamente prelevabili;
e) i soggetti abilitati al prelievo.
Art. 3
Procedure
1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in
coerenza con i criteri della direttiva n. 79/409/CEE e previo parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), autorizza i
prelievi secondo i contenuti di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La richiesta deve contenere:
a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria
l'applicazione del prelievo in deroga ed in particolare, nel caso di
richieste motivate da gravi e ricorrenti danni alle colture agricole,
devono essere specificate:
1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni
accertati nell'anno precedente;
2) la localizzazione dei danni;
3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o
di controllo.
3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie
richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento
delle consultazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15
febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna
selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) e successive
modifiche, emana il provvedimento amministrativo di cui all'articolo 2
della presente legge.
Art. 4
Controlli e sanzioni
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e' esercitata
ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli
58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.
2. I quantitativi di capi prelevati devono essere indicati, a cura dei
cacciatori interessati, nell'apposito riepilogo previsto nel tesserino
venatorio regionale, che  dovra' essere inviato alla Provincia di
residenza entro il 28 febbraio di ogni anno. Le Province elaborano i
dati pervenuti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione che
provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di
applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali
ed all'INFS.
Art. 5
Limitazioni al prelievo in deroga
1. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le
quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza
numerica.
2. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS, puo' altresi'
sospendere il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il
periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.
Art. 6
Norma finale ed abrogazioni
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a
partire dalla stagione venatoria 2007/2008.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n.
15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva
79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8
"Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l'esercizio dell'attivita' venatoria") sono abrogati.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 marzo 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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