REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione dell'articolo 1
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e' sostituito
dal seguente:
"Art. 1
Finalita'
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della
Regione Emilia-Romagna e definisce l'attivita' della Regione e
l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e
agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel
rispetto dei principi di:
a) sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza ai sensi
dell'articolo 118 della Costituzione;
b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie
forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;
c) completezza, omogeneita' delle funzioni, unicita' della
responsabilita' amministrativa.".
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 2
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
Competenze della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di turismo e provvede,
in particolare, allo svolgimento delle seguenti attivita':
a) programmazione e coordinamento delle attivita' ed iniziative
turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei
confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e
locale;
b) interventi per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine
dell'offerta turistica regionale, nonche' per lo sviluppo qualitativo
delle attivita' di comunicazione e di commercializzazione turistica,
anche attraverso iniziative di carattere straordinario ovvero progetti
speciali;
c) interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
d) sviluppo di un sistema informativo turistico regionale;
e) organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul turismo,
anche in collaborazione con il sistema delle camere di commercio e di
altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale
conoscenza dei mercati turistici e per favorire lo sviluppo e
l'innovazione dell'offerta turistica regionale;
f) promozione dei processi di aggregazione ed integrazione tra
soggetti pubblici e privati;
g) gestione del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative
per quanto demandato alla Regione ai sensi della legge regionale 31
maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare
territoriale).
2. Le modalita' per il funzionamento e per il finanziamento del
sistema informativo turistico regionale sono stabilite con apposito
provvedimento della Giunta regionale con l'obiettivo di disciplinare,
in particolare:
a) una rete integrata per l'acquisizione e la diffusione di
informazioni a servizio dei turisti e degli operatori, aperta alla
collaborazione da parte dei soggetti pubblici e privati operanti nel
territorio regionale;
b) l'acquisizione, elaborazione e diffusione delle statistiche del
settore;
c) la partecipazione ad iniziative informative proposte da enti ed
organismi nazionali.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvalendosi,
di norma, della collaborazione degli enti locali e degli altri
soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, ovvero
compartecipando finanziariamente alla realizzazione di progetti e
programmi.".
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 3
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 3
Funzioni delle Province
1. Alle Province e' conferito l'esercizio delle funzioni
amministrative relative:
a) alla programmazione della promozione turistica locale, ai sensi
dell'articolo 6, comprensiva delle eventuali iniziative di promozione
e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche per i
sistemi turistici locali, di seguito denominati STL, ai sensi
dell'articolo 13 bis;
b) alla gestione, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 2002, n.
40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta
turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio
1993, n. 3 "Disciplina dell'offerta turistica della Regione
Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi.
Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38"), degli interventi per
l'incentivazione dell'offerta turistica e del relativo vincolo di
destinazione;
c) alle agenzie di viaggio e turismo;
d) alle commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni turistiche ai sensi delle vigenti
leggi regionali;
e) allo sviluppo, coordinamento e gestione di un servizio di
statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni
interessati, nell'ambito del sistema statistico regionale;
f) alla comunicazione dei prezzi e delle tariffe dei servizi e delle
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.
2. Alle Province e', altresi', conferito l'esercizio delle funzioni
amministrative relative all'istituzione e alla tenuta di elenchi
provinciali concernenti gli abilitati all'esercizio delle professioni
turistiche.
3. Le Province svolgono le attivita' amministrative connesse al
programma turistico di promozione locale, ivi compresa l'erogazione
dei fondi assegnati dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3,
lettera a).
4. Nell'esercizio delle funzioni conferite le Province svolgono le
attivita' di vigilanza e controllo ed applicano le relative sanzioni
amministrative ai sensi della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21
(Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale).".
Art. 4
Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"3. Ai Comuni e' conferito l'esercizio delle funzioni amministrative
relative:
a) alle strutture ricettive di cui alla legge regionale 28 luglio
2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette
all'ospitalita');
b) alle attivita' professionali di cui alla legge regionale 1 febbraio
2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attivita' turistiche di
accompagnamento);
c) alle attivita' da svolgersi ai sensi della legge regionale n. 40
del 2002 ed ai sensi delle relative disposizioni attuative regionali
per gli interventi d'incentivazione dell'offerta turistica;
d) alla comunicazione dei prezzi concernenti attivita' turistiche ad
uso pubblico gestite in regime di concessione;
e) al demanio marittimo, ai sensi della legge regionale n. 9 del
2002.".
Art. 5
Sostituzione dell'articolo 5
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la
commercializzazione turistica e' definita dal programma poliennale
degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione
turistica.
2. Il programma poliennale degli interventi regionali per la
promozione e la  commercializzazione turistica e' approvato
dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di
riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia
e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi
regionali.
3. Gli obiettivi del programma poliennale degli interventi regionali
per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano
annualmente attraverso:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di
prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di
prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di
prodotto;
c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e
commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese
aderenti alle unioni di prodotto;
d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle
Province.
4. La Giunta regionale approva:
a) le modalita', le procedure e i termini relativi ai progetti di cui
al comma 3, lettera a);
b) le modalita', le procedure e i termini relativi ai progetti di cui
al comma 3, lettera b), nonche' i limiti delle quote regionali di
cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i
progetti relativi a comparti e prodotti turistici d'interesse
regionale economicamente piu' deboli;
c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di
co-marketing, delle singole attivita', le priorita' e le tipologie dei
soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettera c);
d) le modalita', le procedure e i termini relativi ai programmi di cui
al comma 3, lettera d).".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 6
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 6 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 6
Programmi turistici di promozione locale
1. Ciascuna Provincia approva, sulla base delle modalita' stabilite
dalla Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), e
sentiti i Comuni, il programma turistico di promozione locale per
l'esercizio di riferimento. Tale programma costituisce l'atto con il
quale ciascuna Provincia definisce le priorita' degli interventi per
lo sviluppo delle attivita' di promozione a carattere locale e le
eventuali iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e
delle destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui
all'articolo 13 bis.
2. Il programma indica i singoli progetti ammissibili a contributo ed
in particolare quelli presentati da Comuni, loro societa' e organismi
operativi, nonche' quelli presentati da societa' d'area, pro loco,
gruppi di azione locale (GAL), strade dei vini e dei sapori e
associazioni del volontariato. Esso puo' includere progetti di scala
sovracomunale presentati, anche congiuntamente, da Comuni e societa'
d'area, dalle strutture provinciali dell'Unione nazionale pro loco
d'Italia (UNPLI) o elaborati, su richiesta dei Comuni interessati,
dalle Province.
3. Il programma e' articolato in ambiti di attivita' sulla base delle
direttive della Giunta regionale e in particolare comprende:
a) i servizi turistici di base dei Comuni relativi all'accoglienza,
all'animazione e all'intrattenimento turistico;
b) le iniziative di promozione turistica d'interesse locale;
c) le iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle
destinazioni turistiche realizzate nell'ambito dei STL di cui
all'articolo 13 bis.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 7
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 7
Sistema dei finanziamenti
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle attivita' turistiche, la
Regione destina risorse finanziarie per programmi, progetti,
iniziative di promozione e commercializzazione d'interesse regionale,
nonche' per programmi, progetti, iniziative di promozione d'interesse
locale.
2. La Regione provvede, nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo
previsti nel bilancio pluriennale, alla copertura finanziaria per:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di
prevalente interesse per i mercati internazionali attraverso la APT
Servizi;
b) il cofinanziamento dei progetti di marketing e promozione turistica
di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di
prodotto;
c) il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle
iniziative di commercializzazione turistica realizzata dalle
aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto.
3. La Regione, con le modalita' di cui all'articolo 5, comma 4:
a) finanzia annualmente le Province per l'attuazione del programma
turistico di promozione locale di cui all'articolo 6;
b) cofinanzia le Province per le eventuali iniziative di promozione e
valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche
realizzate nell'ambito dei STL di cui all'articolo 13 bis;
c) contribuisce alle spese dei Comuni inseriti nella rete integrata di
servizi d'informazione turistica d'interesse regionale di cui
all'articolo 14.
4. La Giunta regionale assicura la continuita' gestionale
dell'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere a) e b)
assumendo gli opportuni impegni nell'ambito del bilancio pluriennale
regionale nel corso dell'anno precedente all'esercizio di
riferimento.
5. La Regione stabilisce annualmente la quota di risorse che si
riserva di utilizzare per il finanziamento di progetti speciali, anche
in accordo con gli enti locali territoriali, o d'iniziative di
carattere straordinario ovvero di nuove iniziative ritenute meritevoli
dell'intervento regionale.".
Art. 8
Sostituzione dell'articolo 8
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 8
Il Comitato di concertazione turistica
1. E' istituito il Comitato di concertazione turistica, di seguito
denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e
rappresentativi pubblici e privati del settore turistico
dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle
linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attivita' di
promozione e commercializzazione turistica.
2. Il CCT, in particolare:
a) formula alla Giunta regionale proposte relative:
1) al programma poliennale degli interventi di promozione e
commercializzazione turistica;
2) all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;
3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico
regionale;
4) ai temi della qualita' e della valorizzazione del lavoro del
settore e alla qualita' dell'offerta formativa professionale;
b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:
1) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente
interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
2) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente
interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
3) alle modalita' di sostegno alle iniziative di
promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata
dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione
dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3.".
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 10
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1998, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10
Composizione del CCT
1. Il CCT e' composto:
a) dall'Assessore regionale competente in materia di turismo, quale
rappresentante della Regione, con funzioni di presidente;
b) dagli assessori provinciali competenti in materia di turismo;
c) da rappresentanti del sistema delle camere di commercio;
d) da rappresentanti del sistema dell'imprenditoria turistica.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere della competente
commissione assembleare, stabilisce le modalita' di funzionamento del
CCT e, in particolare, le procedure, i criteri, le modalita' di
designazione dei membri del CCT, nonche' il numero dei rappresentanti
previsti al comma 1, lettere c) e d).
3. Le decisioni del CCT sono valide quando ognuna delle componenti di
cui al comma 1 esprime il proprio consenso. I voti delle componenti
indicate al comma 1, lettere b), c) e d) si intendono validi quando
almeno la meta' dei membri assegnati ad ogni componente ha espresso il
proprio consenso.
4. La partecipazione dei membri del CCT alle riunioni e' senza oneri a
carico della Regione.".
Art. 10
Sostituzione dell'articolo 11
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 11 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 11
L'APT Servizi
1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a promuovere e
partecipare alla costituzione di una societa' a responsabilita'
limitata denominata APT Servizi, a condizione che l'atto costitutivo e
lo statuto della societa' prevedano che:
a) l'oggetto sociale comprenda:
1) la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in
materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la
specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati
internazionali;
2) la promozione e valorizzazione integrata delle risorse
turistico-ambientali, storico-culturali, dell'artigianato locale e dei
prodotti tipici dell'agricoltura;
3) l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in
materia di turismo;
4) l'attivita' di validazione di progetti turistici, da realizzarsi
sui mercati internazionali;
5) la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle
attivita' di realizzazione di programmi e iniziative in materia di
turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici
dell'agricoltura;
6) la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
7) il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto
all'internazionalizzazione delle imprese turistiche;
b) la partecipazione della Regione non possa scendere sotto il 50,1
per cento del capitale sociale;
c) alla Regione spetti la nomina del Presidente della societa' e di un
componente il Collegio sindacale;
d) la maggioranza degli utili di esercizio sia destinata
all'incremento delle risorse per il finanziamento dei progetti di
promozione e di commercializzazione turistica;
e) alla Regione sia riservato il diritto di opzione nel caso in cui i
soci di minoranza intendano cedere quote di capitale sociale
detenute.
2. L'esercizio dei diritti della Regione in qualita' di socio e'
assicurato dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
3. Il sistema delle camere di commercio dell'Emilia-Romagna puo'
essere socio di riferimento per la costituzione della societa' di
servizi qualora scelga, a seguito di uno specifico accordo con la
Regione, d'intervenire nel settore turistico destinando risorse alle
azioni di promozione e di commercializzazione.".
Art. 11
Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 7 del 1998
1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998 e'
sostituito dal seguente:
"1. I rapporti tra Regione ed APT Servizi sono regolati da un'apposita
convenzione di durata poliennale, approvata dalla Giunta regionale,
che disciplina:
a) le modalita' e le procedure di trasferimento all'APT Servizi dei
finanziamenti relativi alla realizzazione dei progetti di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a) e alle altre attivita' che la
societa' e' chiamata a svolgere per conto della Regione;
b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di
risultato delle attivita' svolte dall'APT Servizi per conto della
Regione;
c) le verifiche che la Regione puo' svolgere, in corso d'opera ed a
consuntivo, sullo stato d'attuazione dei progetti di cui all'articolo
5, comma 3, lettera a).".
Art. 12
Sostituzione dell'articolo 13
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 13
Aggregazioni di prodotto d'interesse regionale
1. La Regione favorisce il processo di aggregazione dei soggetti
pubblici e privati per la concertazione, l'integrazione e l'attuazione
di progetti di promozione e di commercializzazione turistica, al fine
di premiare le azioni congiunte per lo sviluppo dell'economia
turistica regionale, di rafforzare e integrare i prodotti turistici,
nonche' d'incrementare ed ottimizzare le risorse disponibili.
2. La Regione individua come prioritari per il turismo
dell'Emilia-Romagna i comparti "Mare e costa adriatica", "Citta'
d'arte, cultura e affari", "Appennino", "Terme e benessere" e
riconosce, con un apposito atto della Giunta, le corrispondenti
aggregazioni di prodotto d'interesse regionale, su richiesta delle
stesse.
3. Ai fini della presente legge per aggregazioni di prodotto
d'interesse regionale, denominate unioni, si intendono le aggregazioni
dei soggetti istituzionali ed economici che operano sul mercato, quali
gli enti locali, le camere di commercio, le societa' e gli organismi
operativi locali e regionali, i club di prodotto, le cooperative, le
imprese turistiche, con particolare attenzione alle piccole e medie
imprese, e le societa' d'area.
4. Ai fini del riconoscimento e dell'ammissione al sistema dei
cofinanziamenti previsti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, le unioni
devono essere rappresentative dei soggetti pubblici e privati
interessati allo sviluppo e all'offerta dei comparti turistici e
devono consentire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dall'atto costitutivo di partecipare su base volontaria.
5. Ai fini del cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera
c), per aggregazioni di imprese si intendono: i club di prodotto, i
consorzi, le cooperative turistiche e gli altri raggruppamenti di
imprese turistiche costituiti in forma di impresa.".
Art. 13
Inserimento dell'articolo 13 bis
nella legge regionale n. 7 del 1998
1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 e' inserito
il seguente:
"Art. 13 bis
Sistemi turistici locali
1. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso
forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di
categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica,
nonche' con altri soggetti pubblici e privati interessati.
2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti
pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia
turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e
valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei
contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei
prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema
integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti
turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta
integrata di localita' turistiche, beni culturali ed ambientali,
compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale,
e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
3. La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della
legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del
turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali
previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).
4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i
soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e
definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti
regionali.
5. I criteri e le modalita' per il cofinanziamento regionale delle
iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle
destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla
Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione
assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 5,
comma 4, lettera d).".
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 19
della legge regionale n. 7 del 1998
1. L'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 19
Disposizioni transitorie
1. Durante il periodo di gestione provvisoria di cui all'articolo 16
le attivita' di gestione e di finanziamento della Regione, delle
Province e dei Comuni restano regolate dalla legge regionale n. 28 del
1993.
2. In attesa che vengano riconosciute le unioni di cui all'articolo
13, la Regione, per assicurare la continuita' dell'intervento,
finanzia i club di prodotto e le aggregazioni degli operatori per
progetti di commercializzazione in base a quanto stabilito
dall'articolo 5.".
Art. 15
Aggiunta dell'articolo 19 bis
nella legge regionale n. 7 del 1998
1. Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 7 del 1998 e' aggiunto
il seguente:
"Art. 19 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della
presente legge e valuta i risultati ottenuti nell'attivita' di
promozione e commercializzazione turistica. A tal fine, ogni tre anni
a partire dalla prima presentazione all'Assemblea legislativa del
programma poliennale e, successivamente, prima della presentazione di
ogni programma successivo, la Giunta, avvalendosi anche delle analisi
svolte dall'Osservatorio regionale sul turismo, presenta alla
commissione assembleare competente una relazione che fornisca
informazioni sui seguenti aspetti:
a) come si sia evoluto il mercato turistico in Emilia-Romagna e quali
siano le tendenze in atto di cui tenere conto per incentivare e
promuovere l'offerta turistica regionale;
b) come e in che misura l'attivita' di APT Servizi abbia favorito la
promozione dell'attivita' turistica della Regione Emilia-Romagna, in
particolare nei mercati internazionali, anche sulla base di quanto
previsto dall'articolo 12;
c) come ed in che misura l'attivita' delle unioni di prodotto abbia
contribuito a rafforzare ed integrare i prodotti turistici della
regione, con particolare riguardo al mercato nazionale, unitamente ad
una valutazione complessiva per tipologia di aggregazione di
prodotto;
d) quali siano stati i principali risultati derivanti dall'istituzione
dei STL ed in che misura abbiano contribuito alla formazione
dell'offerta turistica;
e) quale sia stato l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione
per il finanziamento dei programmi, dei progetti e delle iniziative
previste dal sistema dei finanziamenti delineato dall'articolo 7.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attivita'
di controllo e valutazione della presente legge unitamente ai relativi
documenti.
3. Per svolgere le attivita' di controllo e valutazione sono stanziate
adeguate risorse finanziarie.".
Art. 16
Abrogazione di norme
1. L'articolo 9 della legge regionale n. 7 del 1998 e' abrogato.
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della regione Emilia-Romagna.
Bologna, 6 marzo 2007	VASCO ERRANI

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