REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO COORDINATO DELLA LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria

pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 18 febbraio 1994
con le modifiche apportate da:
- L.R. 19 agosto 1994, n. 34;
- L.R. 16 febbraio 2000, n. 6;
- L.R. 4 maggio 2001, n. 13;
- L.R. 13 novembre 2001, n. 38;
- L.R. 12 luglio 2002, n. 15;
- L.R. 26 luglio 2003, n. 15;
- L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;
- L.R. 22 dicembre 2005, n. 23;
- L.R. 27 luglio 2007, n. 16
TITOLO I
GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA
DEL TERRITORIO
Art.1
Finalita'
(modificato comma 1 e aggiunta lett. e) al comma 2
da art. 1 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito aggiunte lettere f) e
g) da art. 1 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)
1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la
protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio
faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne
regolamenta il prelievo venatorio programmato, in particolare la
Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie
tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio
1992, n. 157.
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:
a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat
naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica
viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta
regionale delle vocazioni faunistiche;
b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione
della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto
di altre leggi;
c) coordina la programmazione delle attivita' di gestione della fauna
selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti
territoriali in cui e' consentito l'esercizio venatorio;
d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o
di degrado ambientale nel territori agricoli e forestali, nelle aree
urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di
caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per
consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della
Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia
agro faunistico ambientale;
g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di
bracconaggio.
3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157,
recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio" sara' indicata con la denominazione "legge
statale".
CAPO I
Pianificazione faunistico-venatoria regionale
Art. 2
Attivita' di ricerca e promozione
della conoscenza della fauna e degli habitat
(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei
confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e
promuove attivita' di sensibilizzazione avvalendosi della
collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni
professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle
associazioni di protezione ambientale.
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le
Autorita' scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la
conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e
gestione.
3. L'attivita' di censimento delle popolazioni di fauna selvatica
stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle
popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio e'
coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in
collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di
caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.
4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi
delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla
fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi.
Esprime, altresi' pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed
il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali
e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio
competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e
delle popolazioni faunistiche.
5. L'Osservatorio esplica la sua attivita' di ricerca per la gestione
del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con
dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di
ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici
di altre Regioni.
Art. 3
Strumenti di pianificazione
e programmazione faunistico-venatoria
(aggiunta lett. e) al comma 1 e modificato comma 2
da art. 2 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, in seguito
modificata lettera e) da art. 3 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione
faunistico-venatoria:
a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;
b) gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria
provinciale;
c) il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli
interventi faunistico-venatori;
d) i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi
annuali degli interventi;
e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle
aree protette di cui alla Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano
faunistico-venatorio regionale.
Art. 4
Carta regionale delle vocazioni faunistiche
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS,
approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio
e provvede al suo periodico aggiornamento.
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e'
articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la
relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.
Art. 5
Indirizzi regionali per la pianificazione
faunistico-venatoria
(sostituito comma 1 con gli attuali commi 1 e 1 bis da art. 3 L.R. 16
febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 1-bis da
art. 5 L.R. 12 luglio 2002, n. 15)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei
criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11
dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della
Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni
ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per
l'elaborazione del piani faunistico-venatori provinciali. Con il
medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per
l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna
provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della
quale calcolare gli indici di densita' venatoria di cui all'art. 8.
1 bis. abrogato.
2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono
elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al
piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di
dimensione interprovinciale;
b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art.
18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento
naturale o la reimmissione sino alla densita' ottimale compatibile con
le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i
criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi
tecnici di gestione faunistica;
c) i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attivita'
gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di
gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale
della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge
statale;
d) i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio
del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III,
IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree
dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di
protezione;
e) i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti
dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore
dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione
faunistica del territorio nelle zone di protezione;
f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla
istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende
agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della
fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove
di qualificazione dei cani da caccia;
g) i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti
alla vigilanza e alle attivita' gestionali nelle zone di protezione e
negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna
selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico
omogeneo.
Art. 6
Piano finanziario regionale annuale
per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori
(modificata lett. c) del comma 3 da art. 4
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, in seguito aggiunto
comma 3 bis da art. 4 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Giunta regionale approva il piano finanziario per la
realizzazione degli interventi faunistico-venatori.
2. Il piano finanziario, con riferimento alla superficie
agro-silvo-pastorale, alla superficie delle zone di protezione gia'
costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle
catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione
degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della
Legge statale ed il comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;
b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il
risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di
protezione;
c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni
non altrimenti risarcibili perche' prodotti da specie non cacciabili o
da sconosciuti nel corso dell'attivita' venatoria.
3. Il piano finanziario stabilisce inoltre:
a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei
contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al
comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi
di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
c) le risorse necessarie al finanziamento delle attivita' di
censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale
esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.
3 bis. La Regione puo' concedere contributi ad enti pubblici e privati
secondo criteri stabiliti nel piano finanziarlo di cui al comma 1, per
la realizzazione di attivita' rientranti nella lettera c) del comma
3.
4. La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una
relazione sullo stato di attuazione della pianificazione
faunistico-venatoria e sulle attivita' di vigilanza e la presenta al
Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed
integrazione del piano finanziario.
Art. 7
Piani faunistico-venatori provinciali
(sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6 in seguito
modificato comma 2 da art. 5 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Le Province, sentite le Comunita' Montane, entro centoventi giorni
dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5 approvano
i propri piani faunistico-venatori. Le Province garantiscono la
partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle
associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti
nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e
dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) alla
formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.
2. I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale,
sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i
contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e
dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria,
nonche' dalla Legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica
italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici
migratori dell'Africa).
3. I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo
parere della Regione di conformita' alle indicazioni contenute negli
atti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere va
espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more
dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 e' sospeso.
4. Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato e'
pubblicizzato a cura della Provincia per le finalita' di cui al comma
3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della
Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera
consultazione. Dell'approvazione e' dato avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
5. Qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel
termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in
via sostitutiva.
6. Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi
indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani
faunistico-venatori.
Art. 8
Densita' venatoria
(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito
il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni,
determina annualmente l'indice di densita' venatoria programmata,
tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.
Art. 9
Programmi faunistico-venatori annuali
(sostituito da art. 7 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. All'attuazione del piani faunistico-venatori provinciali si
provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformita' con
il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono
alla Regione il Programma annuale degli interventi faunistico-venatori
per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni
di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede
al finanziamento dei programmi provinciali annuali.
Art. 10
Consultazione sugli atti della Regione e delle Province
1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole,
le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale
regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCl) ed
acquisisce il parere dell'lNFS su tutti i principali atti di
programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei
programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di
gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede
ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le
associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le
associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul
territorio e dell'ENCI.
CAPO II
Miglioramento degli habitat naturali
e salvaguardia delle attivita' agro-silvo-pastorali
Art. 11
Ripristino e creazione del biotopi
(sostituito comma 1 da art. 8 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di
programmazione di cui all'art 3, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il
ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat
idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie
tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con
particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione
degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e
della fauna selvatica.
2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel
predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio
di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al
ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle
pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.
Art. 12
Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici
(modificata lett. f) del comma 2 da art. 9
L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 in seguito modificato comma 1
da art. 7 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano
faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica
agricola comunitaria (PAC) con particolare riferimento ai programmi di
attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n.
1698/2005, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei
fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e
ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento
della fauna selvatica.
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei
programmi annuali di intervento, concorre a finanziare, in particolare
a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della
legge statale:
a) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della
fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e
mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei
maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della
fauna;
b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche
di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei
foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e
modalita' che consentano la riproduzione della fauna;
c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e cattura
di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi
nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;
d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della
fauna selvatica;
e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le
esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente
naturale;
f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di
importanza comunitaria secondo le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3. La Provincia puo' definire intese con le organizzazioni
professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC)
per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici,
compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie
di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione
della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.
Art. 13
Utilizzazione del fondi rustici
ai fini della gestione programmata della caccia
(sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi
previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento
prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui
all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di
tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione
"faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio
di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed
agli indirizzi colturali ivi praticati.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli
introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per
l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli
interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale e
provvede a ripartirli tra le Province.
3. Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi
diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui
gestione e' affidata, tramite convenzione, alle organizzazioni
professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio.
4. Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda
finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di
cui al comma 1 demanda, tramite delega, all'organo di gestione del
fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di
carattere agro-faunistico-ambientale.
Art. 14
Tutela delle attivita' agricole
(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, in seguito
ancora modificato da art. 8
L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole
e sentiti i Consigli direttivi degli ATC, individua le tipologie di
colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7
dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto
dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione
intensiva o specializzata. In detti terreni puo' effettuarsi
esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso
del proprietario o del conduttore.
Art. 15
Fondi agricoli sottratti all'attivita' venatoria
1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15
della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo
rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro trenta
giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in
caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di
ogni anno successivo.
2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento
motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il
piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di esigenza di
salvaguardia di colture agricole specializzate, nonche' di produzioni
agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca
scientifica ovvero di attivita' di rilevante interesse economico,
sociale o ambientale.
3. In presenza di attivita' di rilevante interesse ambientale la
domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento
ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie
incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, sulla
conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.
Art. 16
Controllo delle specie di fauna selvatica
(aggiunti commi 6 bis e 6 ter da art. 12 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6,
poi sostituito comma 2 ed inserito
comma 6 quater da art. 9 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al
controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti
devono avvenire in conformita' al regolamento del parco sotto la
diretta responsabilita' e sorveglianza dell'ente parco, secondo le
modalita' e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38
della Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti
devono avvenire sotto la diretta responsabilita' della Provincia ed
essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della
legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla
Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla
gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di
vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene
praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.
4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la
Provincia puo' attivare piani di controllo. A tal fine individua le
specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei
prelievi tecnici consentiti nonche' le modalita' di autorizzazione ed
effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2
dell'art. 19 della legge statale.
5. Agli addetti cui e' affidato lo svolgimento delle operazione di
controllo e' consentito, nell'eventualita' di dover ricorrere ad
abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate
nell'autorizzazione.
6. Per finalita' di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di
gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere
dell'lNFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4
della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie
selvatiche.
6 bis. La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica
autorizzazione per l'attivita' di cattura temporanea ed inanellamento
di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della
legge statale.
6 ter. Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province
predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione,
avvalendosi di operatori autorizzati.
6 quater. Le Province possono altresi' predisporre piani di controllo
per prevenire i danni provocati dal piccione di citta' (Columba livia
forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la
Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.
Art. 16 bis
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
(aggiunto da art. 13 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti
nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al
comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.
Art. 17
Danni alle attivita' agricole (1)
(sostituito da art. 14 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6,
in seguito sostituite lettere a) e b) comma 1 da art. 10
L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a
pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:
a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si
consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi
ivi ricompresi;
b) dei titolari del centri privati della fauna allo stato naturale di
cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie
ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende
venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il
prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e
8 dell'art. 15 della legge statale, nonche' dei titolari delle altre
strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano
verificati nei rispettivi fondi;
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di
cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali,
comprese quelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito
l'esercizio venatorio.
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione
e per l'indennizzo dei danni:
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie
protette, dal piccione di citta', (Columba livia, forma domestica) o
da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche
temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilita' delle
risorse previste dall'art. 18, comma 1.
Nota
(1) Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 L.R. 17 febbraio 2005, n. 6, ai
proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei
parchi, delle aree contigue e delle riserve e' dovuto un contributo
per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni
agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del
presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua
da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali e'
consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a
carico del soggetto a cui e' affidata la gestione venatoria.
Art. 18
Fondo per i danni
(gia' sostituito da art. 15 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6
e poi da art. 5 L.R. 12 luglio 2002, n. 15)
1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a)
e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai
sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entita' e'
determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di
previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai
contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai
sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in
proporzione alla rispettiva superficie agro-silvo-pastorale, alla
superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attivita'
agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai
contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi
dell'art. 17, viene assegnata e ripartita alle Province sulla base dei
danni accertati, entro i limiti di disponibilita' di cui al comma 3
dell'art 17 e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
CAPO III
Zone di protezione della fauna
Art. 19
Zone di protezione della fauna selvatica
(modificati commi 1 e 7 da art. 16 e comma 9 da art. 49 L.R. 16
febbraio 2000 n. 6; sostituiti commi 5 e 6
da art. 1 L.R. 4 maggio 2001, n. 13)
1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli
habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie
selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono
preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della
avifauna, nei terreni demaniali . . . , secondo le esigenze di tutela
individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:
a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche
autoctone;
b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
c) determinare, mediante l'irradiamento naturale, il ripopolamento dei
territori contigui;
d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni
integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.
3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna
selvatica, con finalita' di ricerca, sperimentazione e ripopolamento,
sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre
esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo
fisiologico e la naturale selvatichezza.
4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al
ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale.
L'estensione delle zone di protezione e' rapportata alle esigenze di
attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, entro i limiti
complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2
dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della
legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla
protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi
sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge
statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attivita' venatoria
anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle
zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei
fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente
interessati, nonche' mediante affissione di apposito manifesto nei
Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere
chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. E'
altresi' trasmesso alle organizzazioni professionali agricole
provinciali e locali.
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati
possono proporre opposizione motivata, con le modalita' indicate al
comma 14 dell'art 10 della legge statale, alla Provincia, entro
settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale
termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai
proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per
cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la
Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La
Provincia puo' destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei
proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della
pianificazione faunistico-venatoria del territorio.
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della
fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:
a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse
gestionale;
b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli
eventuali danni;
d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento
delle specie programmate;
e) la disciplina per l'accesso all'oasi . . . .
8. La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessita'
faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'lNFS, puo'
disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente
articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di
protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge
statale.
9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non puo' essere
revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero
della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero
l'allontanamento con mezzi ecologici.
Art. 20
Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali
(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005, n. 6)
Abrogato
Art. 21
Gestione faunistico-venatoria
nelle aree contigue al parchi
(abrogato da art. 71 L.R. 17 febbraio 2005, n. 6)
Abrogato
Art. 22
Zone di rifugio
(modificato comma 2 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)
1. La Provincia, anche su proposta degli ATC, puo' istituire zone di
rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, e' vietato
l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene
quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite
di superficie prestabilito o impossibilita' di realizzarla per
opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze
faunistiche di rilievo.
2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Provincia provvede in
deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il
provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del
territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione
dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalita' straordinarie di
tutela della fauna selvatica e delle attivita' agricole.
3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di
apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate
interessati.
Art. 22 bis
Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia
(aggiunto da art. 17 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di
fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire
mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di
rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio
venatorio puo' essere vietato ad una o a piu' specie o stabilito
secondo modalita' piu' restrittive rispetto al restante territorio
dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e
comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree
di rispetto non puo' superare complessivamente il dieci per cento
della superficie.
2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti
territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie
protette.
Art. 23
Gestione delle zone di protezione
(modificato comma 1 da art. 11 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione
previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da
essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di
protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole
tramite apposite convenzioni.
2. Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di
protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.
3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma
1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni
di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1
dell'art. 31 della legge statale.
Art. 24
Tabelle di segnalazione delle zone protette
(modificato comma 2 da art. 18 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente
Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo,
recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione,
poste a una distanza di non piu' di duecento metri l'una dall'altra.
Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona,
ovunque se ne ravvisi l'opportunita'.
2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le
tabelle possono essere collocate su galleggianti ancorati al fondo e
devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.
3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione
delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla
fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.
Art. 25
Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici
1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei
terreni del demanio regionale e' stabilita dalla Giunta regionale,
sentito l'INFS, su richiesta della Provincia territorialmente
interessata.
Art. 26
Controllo sanitario della fauna selvatica
(modificato comma 2 e aggiunto comma 6 bis da art. 19; modificato
comma 1 e abrogato comma 3 da art. 49
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, ancora modificato comma 1
da art. 12 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente
assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli
veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie
contagiose o non siano portatori di germi patogeni. Il sindaco puo'
disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del
supporto tecnico dell'Azienda Unita' sanitaria locale di riferimento.
2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziale da destinare al
ripopolamento, la Provincia concorda con le Unita' sanitarie locali
territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a
consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi
nelle zone protette.
3. abrogato (2)
4. Copia dei referti viene trasmessa alla Provincia.
5. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il Servizio veterinario
delle Unita' sanitarie locali interessate, dispone gli interventi
tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
6. La Provincia comunica immediatamente ai competenti servizi
regionali ed all'INFS le situazioni rilevate e i provvedimenti
adottati.
6 bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso,
alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna
selvatica in difficolta', nonche' al funzionamento degli appositi
centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive
disciplinano inoltre le modalita' di consegna e/o segnalazione di capi
di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonche' di
carcasse di ungulati ancora dotate di palche o corna, o di soli palchi
o corna.
NOTA
(2) L'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, dispone che il
presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione
delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come
modificato dalla stessa L.R. 6/00). Si riporta pertanto il testo
originario del comma 3:
"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato
fisico anormale, e' tenuto a consegnarli al competente Servizio
veterinario dell'Unita' sanitaria locale che, per i necessari
accertamenti, puo' avvalersi delle sezioni locali degli Istituti
zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'lNFS."
Art. 27
Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica
a scopo di ripopolamento
(modificata rubrica da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, in seguito
modificato comma 3 da art. 13
L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione,
produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e
nei centri pubblici di riproduzione, nonche' di eventuali immissioni
integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto
equilibrato fra le diverse specie.
2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi
regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico-venatorio
provinciale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui
presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni
rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da
allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC,
ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare
dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda
agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con
esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano
faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi
annuali approvati dalla Provincia.
4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie
selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.
5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo
tempi e modalita' idonei a consentire la sopravvivenza e la
riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere
approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
6. Delle operazioni di immissioni e' redatto apposito verbale che,
corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce
titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.
Art. 28
Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta
(abrogato da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
Abrogato
Art. 29
Salvaguardia dei nidi
(sostituito comma 1 da art. 20 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. E' fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o
vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica
con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.
2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvaguardarli da
sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre
ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia
venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli
ATC, affinche' provvedano agli opportuni interventi di tutela.
CAPO IV
Organizzazione degli ambiti territoriali
per la gestione della fauna selvatica
e per la programmazione dei prelievi venatori
Art. 30
Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) (3)
(sostituito da art. 21 LR. 16 febbraio 2000, n. 6,
modificati commi 1, 4, 7 ed inserito comma 8
da art. 14 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art.
10, sentiti i comuni interessati definisce i perimetri degli ambiti
territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge
statale, con riferimento:
a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie
di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio
provinciale.
2. Ogni ATC e' denominato con riferimento alla collocazione
geografica. La perimetrazione degli ATC e' soggetta a conferma o a
revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani
faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione
degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta
perimetrazione puo' essere modificata anche nel corso del quinquennio
per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unita'
delle zone umide e delle altre realta' ambientali di dimensione
interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di piu' province sono
perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province
contigue.
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione
deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle
opportunita' venatorie del territorio provinciale e anche una
equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle
attivita' e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi
regionali per la pianificazione faunistico-venatoria.
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le
presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono
individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e
degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
6.  I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di
colore arancione, collocate nel punti di discontinuita' delle opere,
quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li
delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC e' effettuato a cura del Consiglio
direttivo dell'ATC stesso ed e' controllato dalla Provincia.
8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Provincia
nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure
definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti
necessari a recepire le modifiche intervenute.
NOTA
(3) Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della LR. 16
febbraio 2000, n. 6:
"4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in
vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia
non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale
data."
Art. 31
Ambiti Territoriali di Caccia
(sostituito da art. 22 LR. 16 febbraio 2000, n. 6,
sostituito da art. 15 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui e'
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel
territorio di competenza.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse
pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla
quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di
protezione della fauna.
Art. 32
Organi dell'ATC
(sostituito da art. 23 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6),
sostituito da art. 16 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Sono organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) l'Assemblea del cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi
agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di
protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
Legge 349/1986 residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio direttivo dell'ATC e' composto:
a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti
in forma organizzata sul territorio;
b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e
presenti in forma organizzata sul territorio;
c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente
interessata.
3. I membri del consiglio direttivo vengono designati dalle
associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla
rappresentativita' sul territorio delle singole associazioni. La
Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali
incompatibilita' e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni
interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei
componenti il Consiglio direttivo.
4. I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle
stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune
compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie
devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di
protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui e'
compreso l'ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in
possesso di specifiche competenze.
5. All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed
in particolare:
a) adozione del bilancio di previsione annuale;
b) approvazione conto consuntivo;
c) approvazione dello statuto e relative modifiche;
d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni
di' cui all'articolo 33.
6. L'Assemblea dell'ATC puo' provvedere all'elezione di un'Assemblea
di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata
alla sua composizione, nel limiti previsti dallo statuto. Lo statuto,
nel disciplinare le modalita' di elezione, terra' conto della
necessita' di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al
comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In
tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti
dell'Assemblea.
Art. 32 bis
Statuto dell'ATC
(inserito da art. 17 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive
emanate dalla Regione:
a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle
percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;
b) le modalita' per la designazione dei rappresentanti le
associazioni;
c) le modalita' di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista,
in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero
dei delegati;
d) le modalita' ed i requisiti per la nomina del Presidente e del
Collegio del Revisori dei conti;
e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio
direttivo, del Presidente e del collegio dei Revisori dei conti;
f) le modalita' di funzionamento degli organi degli ATC e le relative
competenze;
g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonche'
gli obblighi, i criteri e le modalita' di partecipazione dei
cacciatori alla gestione dell'ATC;
h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che
incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;
i) le cause di incompatibilita' del Presidente e dei componenti il
Consiglio direttivo.
2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al
comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello statuto.
L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da
parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovra'
avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate
direttive.
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei
termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
4. Lo statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, e' inviato per il
controllo preventivo di legittimita' alla Provincia di riferimento,
che puo' richiedere modifiche o integrazioni nel successivi trenta
giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con
provvedimento motivato l'annullamento, lo statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresi' alla Provincia il controllo di legittimita' di
ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati
dall'Assemblea.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e
dallo statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al Libro I,
Titolo II, Capo III del Codice civile, ove applicabili.
Art. 32 ter
Controllo sostitutivo
(inserito da art. 18 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1.  In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di
legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31,
commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma
1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito
entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i
termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove
si verifichi l'impossibilita' di garantire il regolare funzionamento
dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento
dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la
durata massima di sei mesi, entro i quali da' corso alle procedure per
il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del
Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere
nuovamente designati.
Art. 33
Compiti dell'ATC
(sostituito da art. 19 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Gli ATC redigono programmi annuali di attivita' avvalendosi per la
parte tecnica di professionalita' specifiche, che riguardano in
particolare:
a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze
faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
c) le attivita' necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni
agricole;
d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo
venatorio per forme di caccia specifiche.
Negli ATC non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica
posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari
provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province
posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie.
In caso di avversita' atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e
le modalita' delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di
febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformita'
al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformita', la
Provincia puo' richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il
miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attivita' di
cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono
all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi
rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalita'
previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di
competenza del cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli
indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per
la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni
agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei
cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che
ciascun cacciatore e' tenuto a corrispondere in base a criteri di
omogeneita' ed accessibilita' sociale. La Regione puo' periodicamente
aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entita'
del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore
deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse
necessarie a realizzare le attivita' previste al comma 5. Il
versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello
statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC.
L'ATC non puo' imporre al cacciatore contributi economici che non
siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento
tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni
personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle
attivita' di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale
del territorio di appartenenza dell'Elenco regionale del volontariato
di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti
dall'articolo 17 della Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in
materia di protezione civile e volontariato, istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile).
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la
formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.
11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni
ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente puo' proporre
alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario
venatorio concernenti:
a) le modalita' di esercizio della caccia;
b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
d) i periodi e gli orari di caccia;
e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite
nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma 2.
Art. 33 bis
Conferenza degli ATC
(inserito da art. 20 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Al fine di armonizzare l'attivita' di gestione faunistico-venatoria
degli ATC sul territorio regionale, e' istituita la Conferenza degli
ATC.
2. La Conferenza e' convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale
ed e' costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
3. La Conferenza e' la sede di confronto sull'attivita' gestionale
degli ATC, di verifica sulle modalita' di applicazione della legge e
delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e
informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza e' senza oneri per la Regione.
Art. 34
Opzione sulla forma di caccia prescelta
1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma
del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e
si intende rinnovata se entro l'1 novembre il cacciatore non fa
pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione
contenuta nel tesserino regionale.
2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5
dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente
da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con
l'uso di richiami vivi.
3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio
venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve
comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta
giorni dalla data di detto conseguimento.
Art. 35
Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC
(sostituito da art. 25 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6,
modificati commi 2, 3 e 4 da art. 21
L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Regione disciplina quantita', tempi e modi di accesso dei
cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente
articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.
2. Il Consiglio direttivo dell'ATC e' tenuto a soddisfare le richieste
di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilita' indicato
dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento, avvalendosi
a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle
iscrizioni.
3. Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere
iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in
cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie
1998-1999 e 1999-2000.
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato
le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono
assegnati dal consiglio direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti,
secondo le seguenti priorita':
a) residenti nella provincia;
b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con piu' alta densita'
venatoria;
c) residenti nella regione;
d) residenti in altre regioni;
e) italiani residenti all'estero e stranieri.
Art. 36
Modalita' di iscrizione
(gia' sostituiti commi 1, 2 e 3 da art. 1 L.R. 19 agosto 1994,
n. 34; poi sostituito da art. 26 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6,
in seguito modificati commi 1 e 3,
abrogato comma 2 da art. 22 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35,
presenta la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'ATC.
L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci
entro il termine indicato nel provvedimento di cui all'art. 35, comma
1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di
residenza, presenta domanda al Consiglio direttivo dell'ATC prescelto.
Il Consiglio direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi
diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti
disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione
all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle
priorita' previste all'art. 35, comma 4.
2. abrogato
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto
della domanda e comunicarlo all'interessato che puo' presentare
ricorso alla Provincia, il cui giudizio e' definitivo.
Art. 36 bis
Regolazione dei processi di mobilita' controllata
per l'attivita' venatoria
(aggiunto da art. 27 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. In Emilia-Romagna e' consentito esercitare la caccia alla fauna
migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalita' ed alle
specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al
di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni,
dall'1 ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35,
sentite le organizzazioni professionali agricole, nonche' le
associazioni di cui ai comma 1 dell'art. 10, definisce le modalita'
per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC,
l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i
cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale e' riservata ai
cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i
restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC
della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi
interregionali.
4. In Emilia-Romagna e' altresi' consentito esercitare la caccia agli
ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e
modalita' previsti dall'art 56 e dal Regolamento regionale in materia
di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna,
previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel
provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.
Art. 37
Interscambi di cacciatori
(sostituito da art. 28 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, poi modificati
commi 1 e 3 da art. 23 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica
la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la
Regione promuove scambi interregionali, nel rispetto del principio di
reciprocita', riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di
cacciatori da iscrivere od ammettere.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni e' tenuto a fare
apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del
proprio Comune di residenza.
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, sulla base di modalita' da esso
stesso determinate e comunicate alla Provincia, puo' riconoscere ai
cacciatori iscritti la facolta' di utilizzare giornate di competenza
per ospitare mediante interscambio e senza finailta' di lucro un altro
cacciatore, anche se residente in altra regione.
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di
associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia,
puo' autorizzare cacciatori che non hanno la possibilita' di farlo
nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal
periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.
Art. 38
Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC
(abrogato da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
Abrogato
Art 39
Doveri del cacciatore
(modificata lettera b) da art. 24 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Il cacciatore ha il dovere di:
a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di
esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;
b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine
dell'esercizio dell'attivita' venatoria annuale, e comunque non oltre
il 31 marzo, compilato secondo le modalita' stabilite con il
calendario venatorio regionale.
Art. 39 bis
Formazione permanente del cacciatore
(aggiunto da art. 29 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge
statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Provincia, di
corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia
venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i
cacciatori.
Art. 40
Divieti e facolta' negli ATC
(modificato comma 2 da art. 30 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC
e' vietato:
a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a
meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimita' del
possesso;
b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la
prescritta autorizzazione;
c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle
pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal
proprietario o conduttore del fondo, nonche' alle strade private non
aperte al pubblico transito.
2. L'addestramento dei cani e' consentito al cacciatore negli ATC in
cui ha facolta' di accesso salvo quanto previsto all'art. 37, comma
4.
CAPO V
Strutture territoriali d'iniziativa privata
per la produzione di fauna selvatica,
per la caccia e per le attivita' cinofile
(la rubrica del Capo V e' cosi' modificata da art. 49
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
Art. 41
Centri privati di riproduzione della fauna
(aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art. 31
L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. La Provincia autorizza la costituzione di centri privati di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in
forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove e'
vietato l'esercizio dell'attivita' venatoria ed e' consentito il
prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte
del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di
persone nominativamente indicate.
2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere
rinnovati.
2 bis. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici
compresi nel centro privato.
2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda
necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali
non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei
proprietari o conduttori, puo' disporre l'inclusione coattiva,
stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalita' di
pagamento dell'indennita' dovuta ai proprietari o conduttori
dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non
puo' superare il dieci per cento della superficie del centro privato
medesimo.
3. L'autorizzazione dei centri privati e' subordinata all'osservanza
di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le
prescrizioni per l'esercizio delle attivita' autorizzate.
Art. 42
Allevamenti
1. La Provincia autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla
fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed
amatoriale.
2. I provvedimenti di autorizzazione:
a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme
di cattura;
b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;
c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano
corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando
l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.
3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non e'
assoggettato a specifica autorizzazione, il titolare e' tenuto a dare
comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attivita' di allevamento
anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle
disposizioni emanate a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 62.
4. Le Province possono consentire convenzioni a livello locale tra le
associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali
agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna
allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.
Art 43
Aziende venatorie (4)
(sostituiti commi 1 e 3 e modificati commi 4, 7 e 8
da art. 32 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, ancora modificato comma 4 da
art. 25 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende
faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma
dell'art 16 della legge statale, nei limiti, con la densita' e la
collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio
provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie
agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui
all'art. 5, cosi' da garantire una pluralita' di utilizzazione
faunistico-venatoria del territorio. Qualora l'istanza di istituzione
riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse,
l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale
insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.
2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validita'
e puo' essere rinnovata.
3. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei proprietari
o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi
nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si
siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla
scadenza e' subordinato all'assenso scritto dei proprietari o
conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' che nulla e' mutato. Le domande di rinnovo devono essere
presentate almeno sei mesi prima della scadenza, in assenza di
contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il
proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso,
si considera prevalente la volonta' del proprietario.
4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere
nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato
possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari
o dei conduttori, la Provincia puo' disporne l'inclusione coattiva,
stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalita' di
pagamento della indennita' dovuta a proprietari o conduttori
dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non
puo' superare il dieci per cento della superficie dell'azienda
medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni
demaniali e' regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
5. La Provincia, con il piano faunistico-venatorio, regola la
densita', la collocazione e l'estensione massima complessiva delle
aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni
comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le
situazioni esistenti, puo' altresi' regolare la distanza tra le
aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia puo'
consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in
consorzi.
6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di
colore bianco collocate secondo le modalita' di cui all'art. 24. Il
tabellamento e' effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime
ed e' controllato dalla Provincia.
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari
dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla
Provincia un programma di gestione faunistico-venatoria redatto
secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle
attivita' svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti
compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie
non e' consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente
alla data del 31 agosto. In caso di avversita' atmosferiche, la
Provincia stabilisce i tempi e le modalita' delle immissioni.
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per
l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonche'
per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di
miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento
alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e
sosta nelle zone umide.
9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai
parchi e' consentito esclusivamente al titolare della concessione ed
ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.
NOTA
(4) Il comma 6 dell'art 49 della L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, dispone
che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie
rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 44
Tasse regionali
(abrogati commi 2 e 4 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri
privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di
aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi
rinnovi sono soggetti a tassa regionale.
2. abrogato
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati
all'interno di aziende venatorie.
4. abrogato
Art. 44 bis
Tassa di concessione regionale
per l'abilitazione all'esercizio venatorio
(gia' aggiunto da art. 33 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6;
poi abrogato comma 3 da art. 7 L.R. 22 dicembre 2005, n. 23)
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio
venatorio, di durata annuale, e' determinata nella misura prevista
dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con
il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive
modificazioni.
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3
della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve
essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o
di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di
fucile per uso di caccia ed ha validita' di un anno dalla data di
rilascio della concessione governativa.
3. abrogato
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per
l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la
data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la
validita' del versamento della tassa regionale e' procrastinata sino
alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non e' dovuta qualora il cacciatore non eserciti
l'attivita' venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti
esclusivamente all'estero.
7. E' esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima
dell'inizio della stagione venatoria, dichiari, in forma espressa
sotto la sua personale responsabilita', di optare per l'esercizio
esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art 43 e di rinunciare
all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque
all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in
territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore
deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per
l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della
licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a
norma dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive
modificazioni.
Art. 45
Zone e campi per l'addestramento,
l'allenamento e le gare dei cani
(sostituito da art. 34 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, inseriti commi 1
bis e 1 ter da art. 26 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o
cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati,
previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi
territorialmente interessati, in attuazione del piano
faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano
la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono
permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma,
da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento
e l'allenamento dei cani;
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per
l'addestramento e l'allenamento dei cani;
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree
delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei
campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da
seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di
cinghiali, regolamentandone altresi' le modalita' di detenzione e
sostituzione.
1 bis. L'autorizzazione e' subordinata all'assenso scritto dei
proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici
compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le
gare dei cani.
1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario
includere nell'area della zona o campo per l'addestramento,
l'allenamento e le gare del cani terreni per i quali non sia stato
possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, del proprietari
o conduttori, la Provincia puo' disporre l'inclusione coattiva,
stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalita' di
pagamento della indennita' dovuta a proprietari dissenzienti.
L'estensione dei terreni da includere coattivamente non puo' superare
il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 e'
consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle
aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le
attivita' cinofile di cui al comma 9.
3. Nelle zone e nel campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui
al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della
legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza
facolta' di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in
cattivita' indicate nell'autorizzazione, nonche' l'addestramento e
l'allenamento del cani con facolta' di sparo da parte del conduttore,
esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a
specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente
marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione
venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e
b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi
di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere
autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle
aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano.
Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le
Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al
comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti
esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di cani con
facolta' di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno,
esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a
specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente
marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della
stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.
5. La Regione emana direttive sulla modalita' di istituzione e di
gestione delle zone e dei campi.
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 e' vietato l'esercizio
venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei
limiti del calendario venatorio, puo' consentire la caccia alla fauna
selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lett. b)
del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 e' ammesso
l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente.
7. La superficie complessiva destinata alle attivita' cinofile non
ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della
quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della
legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette
anni e possono essere rinnovati con le stesse modalita'.
8. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento,
l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra
il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente
presenza di ungulati, nelle quali tali attivita' sono sospese sino
all'1 agosto.
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e
privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e
negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a
condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le
finalita' previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere,
inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori del fondi
territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della
fauna selvatica e delle colture agricole,
c) divieto di sparo. E' ammesso il colpo a salve. Per le aziende
venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non e' subordinata
alle condizioni di' cui alle lettere a) e b).
Art. 45 bis
Fondi chiusi
(aggiunto da art. 35 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. L'esercizio venatorio e' vietato a chiunque nei fondi chiusi da
muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non
inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui
letto abbia la profondita' di almeno metri 1,50 e la larghezza di
almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati al competenti
uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al
presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate
tabellazioni esenti da tasse.
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del
proprietario o conduttore, la Provincia puo' autorizzare catture di
fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la
Provincia puo' altresi', in accordo con il proprietario o conduttore,
effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna
selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.
TITOLO II
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
CAPO I
Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio
Art. 46
Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio
(sostituito comma 2 da art. 36 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. La Provincia istituisce una commissione per l'abilitazione
all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in
carica.
2. La Commissione e' composta da 5 esperti nelle materie di esame
previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con
funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia.
3. Per ogni componente effettivo e' nominato anche un supplente. Le
funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un
collaboratore provinciale incaricato.
Art. 47
Attestato di abilitazione
1. La domanda di ammissione agli esami e' presentata dall'interessato
alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di
residenza e dalla ricevuta di versamento di un somma stabilita dalla
Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle
materie di esame e le modalita' di svolgimento delle prove, anche al
fine di assicurare l'omogeneita' delle stesse.
3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di
preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in
base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la
prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il
compimento del diciottesimo anno di eta'.
5. L'attestato di abilitazione e' rilasciato dal presidente della
Commissione.
6. Il giudizio della Commissione e' definitivo. Il candidato giudicato
inidoneo e' ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi
tre mesi dalla data del precedente esame.
CAPO II
Norme per l'esercizio venatorio
Art. 48
Esercizio venatorio
(aggiunti commi 2 e 3 da art. 37 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio
viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e
dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del
tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o
autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed
agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle
rispettive Regioni o Province autonome.
2. L'uso dei falchi e' consentito qualora appartengano a specie
riprodotte in cattivita' in conformita' alle leggi vigenti, alle
convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso
dell'arco non e' consentito.
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia
chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle
Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna
selvatica.
Art. 49
Tesserino regionale per l'esercizio della caccia
(modificato comma 3 e sostituito comma 4
da art. 27 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai
cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa
di porto di fucile anche per uso caccia;
c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per
l'esercizio venatorio;
d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al
comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio
venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale
ed il suo rilascio e' subordinato alla riconsegna di quello usato dal
richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e
non contraffatto.
3. I Consigli direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati
relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio
venatorio per la stagione successiva.
4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di
gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di
caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione
regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il
cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il
codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo
12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma
utilizzata.
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere
il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza,
dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita
all'autorita' di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella
stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge
statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia
gia' effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla
denuncia all'Autorita' di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia e' autorizzato, durante
l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti
alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani
residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro
presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio
venatorio nel Paese di provenienza e a norma del DM 5 giugno 1978
"Modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto
all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e
determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa
l'importazione temporanea".
Art. 50
Calendario venatorio
(sostituito comma 2 da art. 38 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6; poi
abrogata lett. d) del comma 2 da art. 23
L.R. 26 luglio 2003 n. 15, modificata lettera c)
comma 2 da art. 28 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola
l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi
entro l'1 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale
indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui e' consentito
l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le
limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e
nei diversi periodi;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie
indicate;
d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia puo' essere
consentito.
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario
venatorio provinciale, con il quale:
a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio
regionale nel limiti consentiti dalla legge statale;
b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende
agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento,
dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;
c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi
degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture
in atto;
d) abrogata.
Art. 51
Provvedimenti limitativi
(modificato comma 1 da art. 49 LR. 16 febbraio 2000, n. 6)
1. La Provincia puo' vietare o ridurre la caccia in tutto il
territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a
determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse
alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni
ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamita'.
Art. 52
Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni
(sostituiti commi 4 e 11 e aggiunto comma 13 da art. 39 L.R. 16
febbraio 2000, n. 6, modificati commi 3 e 9
da art. 29 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in
muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali
simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso
per l'intera stagione venatoria.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti,
tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e
specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonche' ai margini degli
stessi.
3. Sono classificati appostamenti fi'ssi con richiami vivi gli
impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali
l'accesso con armi proprie e' consentito unicamente a coloro che hanno
optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5
dell'art. 12 della legge statale, per i quali non e' obbligatoria la
residenza. In tali impianti e' consentito l'uso dei richiami vivi
indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.
4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza
l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono
rilasciate dalla Provincia esclusivamente al titolari di licenza di
caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a
quello relativo all'annata venatoria 1989-1990. (5)
5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del
proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve
riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende
richiedere la delimitazione della zona di rispetto.
6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal
cacciatore entro l'1 novembre per la stagione venatoria successiva e
conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso
venatorio della localita' dove l'appostamento e' situato e la facolta'
di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di
rispetto.
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi
puo' essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata
venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b)
del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se
ne realizzi la disponibilita', puo' autorizzare nuovi appostamenti
fissi dando priorita' alle richieste avanzate dai cacciatori di eta'
superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap,
nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni
comprensorio omogeneo.
8. In caso di cessazione dell'attivita' da parte del titolare,
l'autorizzazione e' rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.
9. La Provincia, su indicazione dell'lNFS, con il piano
faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle
rotte di migrazione dell'avifauna, dove e' comunque vietato
l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.
10. E' fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento
fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni
ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione
delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione
straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla
Provincia.
11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1. 2 e 3,
predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della
legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali,
non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e
5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del
comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali
strutture deve far parte del programma di gestione
faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e
l'attivita' in essi svolta ne costituisce parte integrante.
12. Ciascun cacciatore puo' essere titolare di una sola autorizzazione
di appostamento fisso nel territorio regionale.
13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo e'
consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed
acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico,
elettromeccanico ed elettromagnetico. E' inoltre consentito l'uso di
giostre fornite di stampi nonche' di soli stampi, posti a terra o
sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna
sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.
NOTA
(5) Si riporta di seguito il testo dell'art. 2, L.R. 22 dicembre 2005,
n. 23:
"Art. 2. Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della
Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria) 1.
L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza
l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per
una durata massima quinquennale non incide, se avente durata
pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento,
qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per
rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno
in anno. Tale provvedimento e' equiparato, nel rapporto tributario che
si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di
rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto
legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle
tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno
1990, n. 158).".
Art. 53
Esercizio venatorio da appostamento temporaneo
(modificato comma 5 da art. 40, modificato comma 7
da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, modificati
commi 3 e 5 da art. 30 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che
per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale
questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili
prefabbricati.
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare
contemporaneamente piu' di due cacciatori.
3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed
uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve
richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed
ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati
dall'esercizio venatorio al termine dell'attivita'. Sono esclusi da
tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in
possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio
usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.
5. E' vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno
di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle
aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e
delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili
adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di
lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonche' da strade
carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta
eccezione per le strade poderali o interpoderali.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e
temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle localita' in cui il
cacciatore non e' autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il
fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal
cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. E' ammesso
l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri
dall'appostamento anche quando non e' consentita la caccia vagante.
Art. 54
Cattura di uccelli a fini di richiamo
(sostituito da art. 41 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6,
sostituito comma 1 da art. 31 L.R. 27 luglio 2007, n. 16; in seguito
ancora sostituito comma 1 da art. 31
L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere
dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la
cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attivita' di marcatura
possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto
dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti
alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali.
Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e
registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad
altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di
uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area
di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300
e non superiore a m. 500.
Art. 55
Detenzione e uso del richiami vivi
(aggiunto comma 1 bis e modificato comma 6 da art. 42 L.R. 16 febbraio
2000, n. 6, modificato comma 3
e sostituito comma 5 da art. 32 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono
consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per
l'esercizio dell'attivita' venatoria di richiami allevati appartenenti
alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma
della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.
1 bis. E' consentito l'uso come richiami vivi del derivati domestici
del germano reale e del piccione selvatico provenienti da
allevamento.
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle
specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni
cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi della lett. b)
del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di
dieci unita' per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta
unita'; per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da
appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad
un massimo di dieci unita'.
3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante
marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle
indicazioni fornite dall'lNFS.
4. I cacciatori che siano in possesso di specie non piu' utilizzabili
ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3
dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di
residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione
scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale
riscontro.
6. Gli esemplari di specie di cui non e' consentito l'uso quali
richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se
inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero
previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza
entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle
variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.
7. Gli esemplari di specie di cui e' consentito l'uso quali richiami
vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere
posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro
cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere
lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati
devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono
essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote
assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati,
entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.
9. Il cacciatore che cessa l'attivita', previa segnalazione alla
Provincia, puo' consegnare i richiami di cui dispone ad altro
cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne
notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio e' avvenuto il
ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
Art. 56
Gestione venatoria degli ungulati
(sostituito comma 1, modificati commi 3, 5 e 6,
aggiunto comma 5 bis, sostituito comma 7
con gli attuali commi 7 e 8 da art. 43 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6;
sostituito comma 2 da art. 23 L.R. 26 luglio 2003, n. 15)
1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati e' finalizzata alla
conservazione delle specie in rapporto di compatibilita' con
l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta
regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani
faunistico-venatori delle Province, ed e' disciplinata da apposito
regolamento regionale.
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale,
e' consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni
e previo parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi
ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente
dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei
concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani
di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle
presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della
programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le
modalita' del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio
regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione
faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su proposta degli
ATC e del concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali
tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.
3. La caccia di selezione e' esercitata individualmente, alla cerca o
all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui
all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il
prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, puo' essere
effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.
4. Per il recupero dei capi feriti e' consentito l'uso dei cani da
traccia, purche' abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I
conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo
corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo
essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge
statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane,
possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la
caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio.
Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene
compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del
titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato
sono di proprieta' del cacciatore che lo ha ferito.
5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono
praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di
idoneita' tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione
agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di
cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli
ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di
formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreche' dalle
Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione
ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri
soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in
materia.
5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree
recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il
possesso dell'attestato.
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle commissioni
previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli
ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle
uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al
cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento
regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che
vengono autorizzati dalla Provincia.
7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresi' prevedere:
a) una quota del piani annuali di abbattimento di cervidi o bovidi da
destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;
b) un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle
spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di
prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto
delle eventuali prestazioni di volontariato.
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici,
interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attivita' venatoria, e'
consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza
copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali
strutture e' necessario il consenso scritto del proprietario o
conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed
il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base alle
disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale
competente.
Art. 57
Custodia dei cani
(modificati commi 1 e 3 da art. 33 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura
secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n.
27, concernente norme per il controllo della popolazione canina.
2. Durante i periodi in cui e' necessario l'impiego venatorio del cane
si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e,
comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del
proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.
3. Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale
incaricato segnala al Consiglio direttivo dell'ATC nel quale sia stato
eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 58
Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria
(sostituito comma 3 da art. 34 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la
repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della
flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai
sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
2. Alla Provincia competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente
legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e
le attivita' di formazione e di impiego del personale di istituto e
volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il
rilascio degli attestati di idoneita' ai cittadini che aspirano alla
qualifica di guardia venatoria;
c) il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali
agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di
protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare
nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle
produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province
si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della
legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in
attuazione del Capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province
provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale,
la nomina a guardia giurata venatoria puo' essere attribuita ai
cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame
di cui al comma 4, diano sicuro affidamento di preparazione tecnica e
siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente
e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi
dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. Le Province si
avvalgono altresi' dei raggruppamenti delle guardie ecologiche
volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della Legge
regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del Servizio volontario di
vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9
della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.
4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le
modalita' di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica
di guardia volontaria, la composizione delle commissioni di esame e le
modalita' per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del
comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica
i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria
e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e
delle guardie volontarie gia' riconosciute.
Art. 59
Coordinamento dei servizi di vigilanza
(aggiunto comma 3 da art. 44 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, modificati
commi 1 e 3 ed aggiunto comma 3 bis
da art. 35 LR. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Provincia e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per
la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per
assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle
attivita' esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attivita' di vigilanza faunistico-venatoria
e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione
con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali
agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche,
dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende
faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonche' delle aziende
forestali al fine di ottenere il piu' razionale ed economico impiego
degli addetti.
3. La Regione, con apposita direttiva, individua modalita' omogenee
per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento
dei relativi compiti.
3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui
al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del
coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attivita' di
vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalita' di
partecipazione all'attivita' di vigilanza al sensi dell'articolo 27
della legge statale.
Art. 60
Divieti
(aggiunte lett. g bis) e m), sostituite lett. i) e l)
al comma 1 da art 45 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, poi
modificata lettera i) da art. 36 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Oltre ai divieti gia' previsti dalla legge statale e dalle altre
norme della presente legge, nel territorio della regione
Emilia-Romagna e' altresi' vietato:
a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende
venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque
tati da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;
b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo
I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio fatta
eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il
fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori
busta, ma smontato,
c) esercitare l'attivita' venatoria nelle zone o nelle localita' il
cui territorio e' tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi
compresi i fiumi e i corsi d'acqua benche' non ghiacciati, con
esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la
sola caccia ai palmipedi;
d) esercitare l'attivita' venatoria nelle valli, paludi o altre zone
umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo specchio
d'acqua e' tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
e) esercitare l'attivita' venatoria nei terreni effettivamente
sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonche' per
una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo
dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
f) esercitare l'attivita' venatoria nei boschi e nei terreni che
vengono colpiti da incendi, nonche' nei terreni compresi nei mille
metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;
g) esercitare l'attivita' venatoria nei terreni soggetti a
pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della
fauna selvatica, nonche' nei cinquecento metri attorno, fino
all'esaurimento delle pasture;
g bis) esercitare l'attivita' venatoria nelle zone comprese nel raggio
di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito
dell'attivita' agrituristica;
h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per
illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici
equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione
elettronica per tiro notturno;
i) sparare a meno di m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri
ricoveri, nonche' dai recinti destinati al ricovero di effettiva
utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive
dei pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattivita'
stretta;
l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5
dell'art. 53;
m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.
Art. 61
Sanzioni
(gia' sostituiti lett. v) del comma 1 e comma 5 da art. 2 L.R. 19
agosto 1994, n. 34; poi sostituiti commi 1 e 5
e modificato comma 4 da art. 46 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6;
indi modificati commi 1, 2 e 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001, n. 38,
poi modificata lettera ii) comma 1,
sostituito comma 4 da art. 37 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt.
30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono cosi'
sanzionate:
a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle
operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo
della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;
e) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte
di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;
d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi
consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalita' tali da
arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalita'
non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;
g) omessa comunicazione all'Autorita' della raccolta uova o nuovi nati
di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessita':
da 25 Euro a 154 Euro;
h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza
dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro,
i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal
programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte;
compilazione non conforme alle modalita'; mancata riconsegna del
tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine
di cui all'art. 39, comma 1, lett. b): da 25 Euro a 154 Euro;
m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze
di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario
o dei conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed
annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro;
detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25
Euro a 154 Euro;
o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento
il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause
ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della
Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore
agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato, nonche'
sequestro e confisca dei capi stessi;
q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna
selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione
all'allevamento;
r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche
diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da
103 Euro a 619 Euro;
s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della
fauna di specie di mammiferi o uccelli nel cui confronti la caccia non
e' consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del
titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154
Euro;
z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero
di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli
appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non
consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103
Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresi' il sequestro e la
confisca del capi abbattuti;
bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a
619 Euro;
cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del
numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari
consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;
dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in
appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro
a 154 Euro;
ee) caccia in piu' di due cacciatori contemporaneamente in
appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento
temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento
temporaneo e del residui al termine della giornata, compresi l
richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
gg) caccia a meno di' centocinquanta metri da altro appostamento
temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento
temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro
a 619 Euro;
ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri
da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la
produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati,
stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di
lavoro, nonche' da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili
regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed
interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;
ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri
dal valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;
mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi,
giornate o localita' in cui il cacciatore non e' autorizzato alla
caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia
e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico:
da 103 Euro a 619 Euro;
nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie
protette: da 206 Euro a 1.239 Euro, nonche' sequestro e confisca dei
richiami;
oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di
specie non piu' utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di
nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata
comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del
rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il
dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154
Euro;
qq) abbandono sul luogo di caccia del bossoli delle cartucce: da 25
Euro a 154 Euro;
rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e
mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;
ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi
forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;
tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di
fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza
corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso
di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili
adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione
ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri
impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed
altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del
bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;
uu) trasporto all'interno del centri abitati e nelle zone ove e'
vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque
genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio,
di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in
custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
vv) caccia a rastrello in piu' di tre persone o utilizzazione a scopo
venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di
questi, di reti da uccellagione: da 258 Euro a 1.549 Euro con
sequestro e confisca delle reti;
aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad
esclusione delle finalita' di studio, ricerca scientifica e gestione
faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258
Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;
bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a
partire dall'1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10,
comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza
senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza
rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei
terreni; rimozione o danneggiamento tabelle da 51 Euro a 309 Euro;
eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non
in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresi' il
sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in
violazione dei tempi, delle modalita' e dei limiti quantitativi di
prelievo, nonche' della corrispondenza di sesso rispetto ai capi
assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a
1.859 Euro. Si applicano altresi' il sequestro e la confisca dell'arma
e dei capi abbattuti;
hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di
cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla
gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate
si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti
regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei
provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in
materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da
51 Euro a 309 Euro.
4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) Prima
parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff),
ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del
tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a
tutta la stagione.
5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente
articolo, e' previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di
ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui
all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la
disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale, provvedono i Dirigenti competenti per materia
designati dal Presidente della Giunta provinciale.
7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative
di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma
della L.R. n. 21 del 1984.
8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata
avviene secondo le modalita' di cui all'art. 28.
Art. 62
Norme regionali specifiche
(sostituito da art. 47 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6,
inserita lettera h) da art. 38 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di
attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare
per le attivita' o gli adempimenti seguenti:
a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili
e loro uso come richiami;
b) istituzione, rinnovo e revoca, nonche' gestione tecnica, delle
aziende venatorie;
c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento,
alimentare, ornamentale e amatoriale;
d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per
la qualifica di guardia giurata;
e) modalita' di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e
al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;
f) modalita' di istituzione e di gestione delle zone e campi per
l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna
selvatica in difficolta', nonche' altre modalita' di cui all'art. 26,
comma 6 bis;
h) addestramento dei falchi.
Art. 62 bis
Protezione dei dati personali
(inserito art. 62 bis da art. 39 L.R. 27 luglio 2007, n. 16)
1. I dati relativi all'esercizio dell'attivita' venatoria richiesti
per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli
per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36
bis, quelli relativi alle attivita' svolte dai cacciatori e alle
sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31, quelli annotati dal
cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonche' quelli
relativi ai danni alle attivita' agricole, sono trattati dalla
Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalita'
istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle
competenze ed attivita' attribuite a ciascun ente.
2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti
articoli e' fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante
interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le
modalita' di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e
di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli
precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalita'
definite dalla Regione.
Art. 63
Disposizioni transitorie e finali
(aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 19 agosto 1994, n. 34)
1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge
conservano la loro validita' fino a quando non divengano esecutivi i
provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per
la caccia programmata di cui all'art. 30.
2. Gli organi di gestione e coordinamento del TGSC previsti dalla L.R.
15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati
direttivi provvisori degli ATC.
2 bis. Nel caso in cui siano gia' stati perimetrati gli ambiti
territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi
operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province
svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi
provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino
all'avvenuta costituzione dei comitati medesimi. Le Province si
avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture
operative del TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A
tal fine le strutture di servizio del TGSC restano operanti fino a
quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado
con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la
continuita' dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta
gestione dell'attivita' venatoria e la tutela dell'ambiente.
3. In relazione alla prevista cessazione dei TGSC, ciascun organo di
cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura
dell'attivita', corredato da un inventario dei beni.
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei
soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti
agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che
perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento
dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri
concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione
ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie
documentate dal collegio dei sindaci revisori.
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni
del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri
compiti sulla base di accordi sindacali, con priorita' per l'utilizzo
del personale gia' alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e
di coordinamento dei TGSC.
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge
relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie,
nonche' ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione
della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano
la loro validita' fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando
non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti
vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.
7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive
modificazioni; la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive
modificazioni, nonche' il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n.
25.
8. Per le attivita' la cui disciplina e' demandata a specifica
regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino
all'emanazione di detta regolamentazione.
Art. 64
Disposizioni finanziarie
(aggiunto comma 3 da art. 48 L.R. 16 febbraio 2000, n. 6, poi abrogato
comma 3 da art. 5 L.R. 12 luglio 2002, n. 15)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa
fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte
dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della
L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni
svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della
quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del
fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. n. 51 del 28 dicembre
1992, ripartita secondo le modalita' stabilite dall'art. 2 della legge
stessa.
3. abrogato.

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