REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 29

NORME REGIONALI IN MATERIA DI TRASPORTO PASSEGGERI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1998, N. 30 (DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 19
della legge regionale n. 30 del 1998
1. Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998,
n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale),
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente lettera:
"e bis) gestione delle sezioni del registro regionale delle imprese
esercenti attivita' di trasporto passeggeri non di linea mediante
noleggio di autobus con conducente definiti dall'articolo 2 della
legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attivita' di trasporto
di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)
ed il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio della predetta
attivita', ove tali funzioni siano specificatamente assegnate.".
Art. 2
Modifica all'articolo 24
della legge regionale n. 30 del 1998
1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
"c bis) i servizi di noleggio di autobus con conducente definiti
dall'articolo 2 della legge n. 218 del 2003;".
Art. 3
Integrazione alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Dopo il Capo I del Titolo III - Trasporto autofilotranviario e
trasporto rapido a guida vincolata - della legge regionale n. 30 del
1998, e' aggiunto il seguente:
"CAPO I BIS
Disciplina del noleggio di autobus non di linea
con conducente
Art. 26 bis
Autorizzazione
1. L'esercizio dell'attivita' di trasporto passeggeri non di linea
mediante noleggio di autobus con conducente puo' essere svolto solo da
parte delle imprese (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva 98/76/CE dell'1
ottobre 1998 del Consiglio dell'Unione Europea, modificativa della
direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonche'
il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli
allo scopo di favorire l'esercizio della liberta' di stabilimento di
detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali) relativi all'accesso alla professione di trasportatore
su strada di viaggiatori ed e' subordinato al rilascio di
autorizzazione da parte della Provincia ove l'impresa ha la sede
legale.
2. Nell'ambito applicativo dell'articolo 2 della legge n. 218 del
2003, le imprese (persone fisiche o giuridiche) esercenti servizi di
noleggio di autobus con conducente devono utilizzare per l'esecuzione
del trasporto esclusivamente personale idoneo a condurre i veicoli
della categoria ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) ed in possesso di
certificazione di abilitazione professionale.
3. La Giunta regionale definisce il contenuto della domanda di
autorizzazione la quale deve comunque indicare:
a) riguardo all'impresa:
1) la denominazione e la sede legale;
2) il numero degli autobus destinati al servizio di noleggio;
3) gli autobus acquistati con contributo pubblico;
b) riguardo al personale utilizzato dall'impresa:
1) il numero, i dati identificativi dei conducenti, il loro titolo
nazionale o internazionale a condurre i veicoli della categoria ai
sensi del decreto legislativo n. 285 del 1992 e certificato di
abilitazione professionale e la tipologia del relativo rapporto di
lavoro;
2) l'autodichiarazione attestante la regolarita' contributiva dei
conducenti.
4. La verifica di permanenza dei requisiti indicati e' effettuata
almeno a cadenza semestrale per i dati di cui al comma 2 e triennale
per i dati di cui al comma 3, fatta salva la verifica dei dati di cui
al comma 3, lettera b), numero 2), la quale viene effettuata, a
campione, annualmente.
5. Le modifiche dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo n. 395 del 2000 devono essere comunicate entro tre giorni
lavorativi.
6. Il venir meno delle idoneita' di cui al comma 2 del presente
articolo deve essere comunicata entro sette giorni lavorativi.
7. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, lettere a) e b) del
presente articolo deve essere comunicata entro quindici giorni
lavorativi dall'avvenuta variazione.
Art. 26 ter
Registro regionale delle imprese
1. E' istituito, in forma telematica, il registro regionale delle
imprese che esercitano trasporto passeggeri non di linea mediante
noleggio di autobus con conducente, suddiviso in sezioni provinciali,
gestite ed aggiornate dalle Province, recante i dati di cui
all'articolo 26 bis, comma 3, lettera a).
Art. 26 quater
Funzioni della Regione
1. La Regione provvede alla raccolta dei dati nel registro regionale
delle imprese ed alla trasmissione periodica dei dati al registro
nazionale.
2. La Regione inoltre:
a) formula atti di indirizzo alle Province per l'esercizio delle
funzioni attribuite;
b) provvede alla vigilanza ed al controllo sull'esercizio
dell'attivita';
c) determina le modalita' di presentazione della domanda, la
documentazione da allegarsi ed i titoli richiesti, fatti salvi i
diritti di segreteria, conservazione, estrazione, copia dovute alle
Province o alle Agenzie locali per la mobilita' da parte dell'utenza
per la fruizione del servizio di rilascio delle autorizzazioni e
assistenza tecnica, ove tali funzioni siano specificatamente ad esse
assegnate;
d) adotta, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
un regolamento per l'esercizio delle attivita' di noleggio con
conducente di autobus.
Art. 26 quinquies
Funzioni delle Province e
delle Agenzie locali per la mobilita'
1. Le Province provvedono alla tenuta delle sezioni provinciali del
registro delle imprese ed al rilascio delle autorizzazioni anche
tramite le Agenzie locali per la mobilita' ove tali funzioni siano ad
esse specificatamente assegnate. Esse provvedono altresi'
all'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 26 septies e 26
octies, ove non siano assegnate anch'esse alle Agenzie congiuntamente
alla tenuta delle sezioni provinciali del registro e al rilascio delle
autorizzazioni sopra citate.
Art. 26 sexies
Autobus sovvenzionati con fondi pubblici
1. Ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 218
del 2003, e sino ad esaurimento, possono essere distratti dal servizio
di linea mezzi acquistati con sovvenzioni pubbliche entro il 31
dicembre 2003, a condizione che sia restituita una quota parte della
sovvenzione stessa, rapportata al periodo di utilizzazione ed
all'ammontare del finanziamento secondo criteri e modalita' stabilite
dalla Giunta regionale.
Art. 26 septies
Regolamento regionale e regime sanzionatorio
1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 26 quater, comma 2,
lettera d) reca prescrizioni relative a:
a) sicurezza del servizio;
b) regolarita' del servizio;
c) regolarita' della documentazione attestante il possesso dei
requisiti e adempimenti necessari al corretto svolgimento
dell'attivita';
d) qualita' del servizio;
e) regolarita' contributiva dei conducenti.
2. Le infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale sono
punite ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1984,
n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) con sanzioni amministrative pecuniarie come di
seguito specificato:
a) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera a) con una
sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00;
b) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera b) con una
sanzione da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00;
c) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera c) con una
sanzione da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00;
d) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera d) con una
sanzione da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00;
e) le infrazioni alle norme di cui al comma 1, lettera e) con una
sanzione da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro
3.000,00.
Art. 26 octies
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione e' sospesa da un minimo di venti giorni ad un
massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta nel corso di un
anno quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale
previste dall'articolo 26 septies, comma 2, lettere a) e b),
concernenti la sicurezza e la regolarita' del servizio, o
contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n.
218 del 2003. Qualora l'impresa commetta due o piu' infrazioni gravi
l'autorizzazione e' sospesa da un minimo di trenta giorni ad un
massimo di sessanta giorni.
2. L'autorizzazione e' sospesa da un minimo di tre mesi ad un massimo
di un anno quando un'impresa commette nel corso di un anno almeno due
infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui
all'articolo 26 septies, comma 2, lettera e), concernenti la
regolarita' contributiva dei conducenti.
3. L'autorizzazione e' sospesa da un minimo di sette ad un massimo di
trenta giorni qualora una impresa commetta, nel corso di un anno,
quattro infrazioni alle prescrizioni del regolamento regionale di cui
all'articolo 26 septies, comma 2, lettera c), concernenti la
regolarita' della documentazione attestante il possesso dei requisiti
e gli adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attivita'.
Qualora l'impresa commetta due o piu' infrazioni gravi
l'autorizzazione e' sospesa da un minimo di venti giorni ad un massimo
di quarantacinque giorni.
4. Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, se l'impresa
ha in disponibilita' almeno dieci autobus il numero delle violazioni
annuali di cui ai commi 1 e 3 che comportano sospensione
dell'autorizzazione aumenta di una unita' ed aumenta altresi' di una
ulteriore unita' ogni cinque autobus in piu' disponibili, fino ad un
massimo di dieci violazioni.
5. Ai fini del presente articolo costituisce infrazione grave
l'illecito punito con una sanzione superiore alla meta' del massimo
previsto.
6. L'autorizzazione e' revocata quando l'impresa:
a) effettua il servizio nonostante la sospensione dell'auto-
rizzazione;
b) incorre nell'arco di cinque anni in provvedimenti di sospensione
per un periodo superiore a centottanta giorni;
c) non rispetta il principio di separazione contabile tra servizi
sussidiati e servizi commerciali nel caso di societa' o imprese che
svolgono sia servizi di trasporto pubblico locale, sia noleggio
autobus con conducente.
Art. 26 nonies
Consultazione degli utenti e degli operatori
del trasporto pubblico non di linea
1. Le Province, in collaborazione e coordinamento con i Comuni e le
Agenzie locali della mobilita', ogni anno organizzano un incontro di
consultazione con le associazioni delle imprese e le associazioni dei
consumatori per verificare stato e criticita' del settore e dei
servizi e le eventuali proposte per il miglioramento e l'incremento
qualitativo del servizio, nonche' per individuare azioni comuni e
concordate.
2. La Regione tiene conto dei risultati degli incontri di cui al comma
1 al fine dell'esercizio delle proprie competenze di cui all'articolo
26 quater, comma 2.".
Art. 4
Modifiche all'articolo 28
della legge regionale n. 30 del 1998
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale
n. 30 del 1998 e' soppressa la locuzione: "con qualsiasi mezzo
esercitati".
2. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 30 del 1998 e'
aggiunta la seguente lettera:
"e bis) il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio
dell'attivita' di noleggio di autobus con conducente e la tenuta delle
sezioni provinciali del registro delle imprese esercenti tale
servizio, quale articolazione del registro regionale delle imprese di
cui alla legge n. 218 del 2003, tramite le Agenzie locali per la
mobilita' e il trasporto pubblico locale, ove tali funzioni siano
specificatamente ad esse assegnate.".
Art. 5
Norme finali e transitorie
1. Le licenze di noleggio con conducente di autobus rilasciate dai
Comuni ai sensi della normativa previgente restano valide ed efficaci
entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente
legge. Entro tale termine le imprese sono tenute ad ottenere
l'autorizzazione provinciale ed iscriversi alla sezione provinciale
del registro regionale delle imprese di cui alla presente legge. Le
imprese di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di
autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, sono abilitate
all'esercizio del servizio di noleggio con conducente entro i limiti e
con le modalita' previste dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non
di linea).
La presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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