REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
I N D I C E
Art.	1 -  Ambito di applicazione
Art.	2 -  Organi di amministrazione e di revisione
Art.	3 -  Compensi degli amministratori
Art.	4 -  Durata della carica
Art.	5 -  Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993
Art.	6 -  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
Art.	7 -  Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999
Art.	8 -  Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000
Art.	9 -  Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003
Art.	10 -  Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
Art.	11 -  Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007
Art.	12 -  Disposizioni transitorie
Art.	13 -  Pubblicita' dei dati
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In applicazione dei principi di coordinamento della finanza
pubblica di cui all'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) la presente legge
disciplina i limiti alla nomina o designazione e ai compensi degli
amministratori delle societa' di cui la Regione Emilia-Romagna, anche
unitamente ad enti da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene
la totalita' o la maggioranza assoluta del capitale. E' fatta salva
l'applicazione generale dell'articolo 2, comma 1. Le norme della
presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della
Regione Emilia-Romagna.
2. Per le societa' partecipate dalla Regione non rientranti nel comma
1, qualora sussista una partecipazione anche di enti locali si
applicano le norme generali previste per le societa' partecipate da
detti enti. Per le restanti societa' partecipate dalla Regione resta
ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'ordinamento
civile.
3. La presente legge, in conformita' a quanto previsto dall'articolo
1, comma 733 della legge n. 296 del 2006, non si applica alle societa'
quotate in borsa e, ai fini del rispetto della competenza legislativa
dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della
Costituzione, non si applica alle societa' partecipate dallo Stato
medesimo o da enti pubblici nazionali.
Art. 2
Organi di amministrazione e di revisione
1. In tutte le societa' partecipate dalla Regione il numero dei
componenti del consiglio d'amministrazione da essa nominati o
designati non puo' essere superiore a tre.
2. In conformita' ai principi di razionalizzazione delle
partecipazioni pubbliche desumibili dall'articolo 1, commi da 725 a
729 della legge n. 296 del 2006, l'organismo di gestione delle
societa' in cui la Regione detenga la totalita' o la maggioranza della
partecipazione e' costituito da un unico amministratore, ovvero da un
consiglio di amministrazione di tre o cinque membri, secondo quanto
stabilito nelle specifiche leggi regionali che autorizzano la
partecipazione.
3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in
relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione
contabile delle societa' di cui all'articolo 1, comma 1 e'
monocratico.
Art. 3
Compensi degli amministratori
1. Nelle societa' di cui all'articolo 1, comma 1, il compenso lordo
annuale onnicomprensivo attribuito agli amministratori non puo' essere
superiore:
a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento dell'indennita' di
carica spettante ad un consigliere regionale;
b) per il presidente del consiglio di amministrazione al sessanta per
cento dell'indennita' di carica spettante ad un consigliere
regionale;
c) per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione alla
somma di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio alle condizioni
previste dalle singole leggi regionali che autorizzano la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto compenso annuale
puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice
ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Art. 4
Durata della carica
1. Il presidente e il consiglio di amministrazione non possono essere
eletti per piu' di due mandati consecutivi.
Art. 5
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993
1. Alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la
riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica
del territorio - ERVET SpA) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della
regione, altri enti pubblici, le universita' pubbliche aventi sede
nella regione, nonche' i consorzi o le associazioni fra detti enti.";
b) al punto 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole
"anche con" sono sostituite dalla locuzione "e di metodologie per";
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;
d) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole "pubblici
della regione" sono sostituite dalla seguente locuzione: "soci o enti
affidanti";
e) al comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole "e in allegato
dai bilanci delle societa' partecipate";
f) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 e' sostituita dalla
seguente:
"c) il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione
Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione
puo' a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo.";
g) al comma 2 dell'articolo 6 la locuzione "e comprensivo di tutte le
iniziative della Societa'" e' soppressa e in sua vece e' inserito il
seguente periodo: "In allegato al programma annuale sono riportate
tutte le iniziative della societa' prestate in favore degli altri enti
partecipanti o degli enti affidanti.";
h) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9
Organi sociali
1. Gli organi della societa' sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'ammini- strazione ed
il suo presidente;
c) il collegio sindacale.
2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la
maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonche'
la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del
codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla
societa' e' subordinata alla condizione che il relativo statuto
preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico
qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure
da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di
componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa'
abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il
rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di
euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico
non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica
spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del
consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al
sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un
consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti
componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore
all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si
verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un
consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera
a); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al
consumo.".
Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1998, n.
7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e
commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5
dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e
parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono aggiunte le
seguenti lettere:
"e bis) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore
unico qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione,
oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero
massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la
societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro,
interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi
precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a
10.000.000,00 di euro;
e ter) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore
unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di
carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente
del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al
sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un
consigliere regionale;
e quater) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai
restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore
all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si
verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un
consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e
bis); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al
consumo; resta salva la possibilita' di prevedere una specifica
indennita' per l'eventuale amministratore delegato;
e quinquies) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche
in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di
revisione contabile sia monocratico.".
Art. 7
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999
1. L'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 7
(Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Societa' a
responsabilita' limitata "Reggio Children - Centro internazionale per
la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialita' di tutti i
bambini") e' soppresso.
2. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
"1. I diritti conseguenti alle quote di proprieta' della Regione
Emilia-Romagna nella Societa' a responsabilita' limitata "Reggio
Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei
diritti e delle potenzialita' di tutti i bambini" sono esercitati dal
Presidente della Giunta o da un suo delegato.".
Art. 8
Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000
1. All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39
(Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della
societa' "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Societa' a responsabilita'
limitata"), dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2 bis. La partecipazione della Regione alla societa' di cui
all'articolo 1 e' subordinata altresi' alla condizione che il relativo
statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico
qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure,
da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di
componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa'
abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il
rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di
euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico
non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di carica
spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del
consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al
sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un
consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti
componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore
all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si
verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un
consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera
a); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al
consumo;
d) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in
relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione
contabile sia monocratico;
e) la Regione designi almeno un rappresentante nell'organismo di
gestione.".
Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003
1. All'articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28
(Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della
legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con
l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006) sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4 la parola "2458" e' sostituita da "2449";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione
alla societa' e' subordinata altresi' alla condizione che il relativo
statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico
qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure,
da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di
componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa'
abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il
rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di
euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore
unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di
carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente
del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al
sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un
consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti
componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore
all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si
verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un
consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera
a); detto compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta
regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al
consumo.".
Art. 10
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
1. All'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11
(Sviluppo regionale della societa' dell'informazione), dopo il comma 3
e' inserito il seguente:
"3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione
alla societa' di cui al comma 3 e' subordinata alla condizione che il
relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico
oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo
di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa'
abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente
versati;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'ammini- stratore
unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di
carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente
del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al
sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un
consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti
componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore
all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si
verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di
amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto
compenso annuale puo' essere aggiornato dalla Giunta regionale in
relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.".
Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2007, n.
20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione
alle Societa' Cermet societa' cons. a r.l. e Nuovaquasco societa'
cons. a r.l.) e' sostituito dai seguenti:
"2. L'organismo di gestione e' costituito da un amministratore unico
qualora la societa' sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure
da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di
componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la societa'
abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente
versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il
rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di
euro.
2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore
unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennita' di
carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente
del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al
sessanta per cento dell'indennita' di carica spettante ad un
consigliere regionale. Per i restanti componenti del consiglio
d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve
essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al
doppio qualora la societa' abbia un capitale superiore a 2.000.000,00
di euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato
annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale puo'
essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT
di variazione dei prezzi al consumo.
2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in
relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione
contabile sia monocratico.".
Art. 12
Disposizioni transitorie
1. Le societa' adeguano i propri statuti a quanto previsto dalla
presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Conseguentemente alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2 della
legge regionale n. 25 del 1993, da parte dell'articolo 5 della
presente legge, ERVET S.p.A. provvede ad adeguare la composizione
della propria compagine sociale, con la conseguente variazione della
quota percentuale della partecipazione azionaria della Regione
Emilia-Romagna. L'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993, nel
testo previgente alla presente legge, continua ad applicarsi fino a
quando non saranno dismesse le partecipazioni societarie detenute da
ERVET S.p.A. in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
Art. 13
Pubblicita' dei dati
1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle
societa' totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione
sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno,
l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul
bilancio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica altresi' sul proprio sito web gli
incarichi da essa conferiti nelle societa' cui partecipa e l'ammontare
dei relativi compensi.
3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.
La presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 21 dicembre 2007	VASCO ERRANI

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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